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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1846/2017 R.G. vertente tra
- (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. nata a [...] il [...] e Pt_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(c.f. ) nato a [...] il [...], nella qualità
[...] C.F._4
di eredi di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 17 febbraio Persona_1
2019, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Cristina Bisignano,
presso il cui studio, sito in Messina, Piazza Francesco Maurolico n. 7, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E - (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Persona_1
dinanzi al Tribunale di Messina, il così come rappresentato, e ne Controparte_1
chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti alla propria persona perchè, il
21 marzo 2014, mentre si accingeva ad attraversare un tratto di strada dello stesso rovinava per terra a causa di una insidiosa e non segnalata buca presente nel CP_1
manto stradale, procurandosi delle lesioni.
Si costituiva il che replicava e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
A seguito del decesso della attrice, il processo proseguiva nei confronti dei suoi eredi che si costituivano.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, il Giudice riteneva non opportuno disporre la consulenza tecnica d'ufficio e confermava tale decisione, anche a seguito di ulteriore richiesta della parte attrice.
All'udienza del 16 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Nel caso di specie, sulla base del complessivo esame dell'atto di citazione,
deve ritenersi che parte attrice abbia invocato la responsabilità del CP_1
convenuto ex art. 2051 c.c., che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti e sicuramente condivisibili della Corte di Cassazione: a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A.,
misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è, in linea generale, applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (fra le tante, Cass. 15761/2016).
In tale inquadramento della relazione causale si pone l'effetto esimente del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante il fortuito, con la conseguenza che, sul piano processuale, tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice,
attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purchè risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito (Cass. 6529/2011). Ciò detto, dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni (i primi due sono agenti della Polizia Municipale intervenuti prontamente sui luoghi dopo l'evento, che procedettero alla redazione del rapporto ed a raccogliere, nell'immediatezza, le dichiarazioni della danneggiata;
il terzo, un testimone oculare), emerge che, il giorno indicato, verso le ore 10,45, l'attrice, mentre stava camminando in un tratto della strada statale 114, non si accorgeva della presenza di una buca, inciampava e cadeva in terra, subendo delle lesioni.
Occorre precisare, però, che, per come emerso dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, solo il teste assistette al momento esatto della caduta, Tes_1
riconoscendo la buca raffigurata nella documentazione fotografica prodotta.
Detta buca, in particolare, per come evidenziato nel rapporto dei vigili urbani,
era lunga 80 cm, larga 15 cm e profonda 8 cm. Non era segnalata ma neppure era coperta: era, in sostanza, ben visibile, anche in considerazione dell'ora in cui avvenne l'incidente e delle condizioni climatiche favorevoli.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi infondata.
Invero, posto che le effettive condizioni della strada in questione, nel punto esatto della caduta, sono state appunto riscontrate attraverso la copia della documentazione fotografica prodotta, sul punto, come anticipato, questo Giudice
presta convinta adesione a quanto dalla Corte di Cassazione affermato in ordine all'adeguatezza del giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo alla cosa rispetto alla natura e pericolosità di quest'ultima, "sicchè quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode (Cass. 3662/2013).
La Suprema Corte, in proposito, ha anche precisato che, in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso
(Cass. 38584/2021 e 1310/2012).
Il Supremo Collegio ha, poi, sottolineato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosita', tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 8005/2010). Orbene, posto che, effettivamente, le testimonianze espletate non aggiungono,
sul punto, alcun effettivo supporto probatorio, non vi è alcun elemento che consenta di affermare che sussistesse, nella fattispecie, una situazione pericolosa e, quindi, che la caduta della attrice fosse stata causata da una “insidia” presente nel tratto di strada che ella percorreva.
Invero, posto che non risulta che vi fossero, quel giorno, delle situazioni particolari che potevano modificare le caratteristiche di quella buca e che l'età della danneggiata al momento del fatto (69 anni) era sostanzialmente irrilevante, non essendo state evidenziate delle patologie pregresse in capo alla che avrebbero Per_1
potuto incidere sull'accaduto, deve essere esclusa la sussistenza di una insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza, giacchè, nella specie,
l'attrice, in condizione di perfetta visibilità, era certamente in grado di prevedere e constatare la presenza di quel tipo di buca, peraltro non coperta da materiale di sorta,
e, quindi, evitarla.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, in tema di danni causati da una caduta per presenza di una buca sul manto stradale, va esclusa la responsabilità
dell'ente gestore se la buca -come nel caso di specie- era di ampie dimensioni, ubicata al centro della carreggiata percorsa dal pedone lungo un più ampio tratto stradale,
pienamente visibile ed evitabile con la dovuta attenzione (arg. Cass. 27724/2018,
Corte di Appello di Roma 4003/2020 e Trib. Ragusa 49/2020). Nella fattispecie, quindi, va esclusa ogni responsabilità dell'ente, in quanto quella buca, pur essendo priva di segnalazione, non costituiva un pericolo per gli utenti della strada, dovendosi fondatamente ritenere, in sostanza, che quella buca è
stata l'occasione della caduta perché era in stato tale da essere agevolmente visibile,
dunque non insidiosa, e facilmente superabile camminando in modo da mantenere un comportamento connotato da media accortezza.
Alla attrice sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta, essendosi verificato l'incidente, quindi, solo per una disattenzione del pedone.
In definitiva, alla parte attrice, in presenza, peraltro, di perfette condizioni di visibilità -erano le ore 10,45 circa-, sarebbe bastata l'ordinaria prudenza nel percorrere la strada (evidentemente non osservata) per evitare la caduta, trattandosi di una situazione suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele.
Pertanto, nel caso di specie, l'esistenza di quel concreto comportamento dell'utente danneggiata è stato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, configurando il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
La domanda deve essere, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Condanna e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , in solido, alla rifusione in favore del Persona_1 CP_1
convenuto delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00, oltre accessori come per legge.
Messina, 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1846/2017 R.G. vertente tra
- (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. nata a [...] il [...] e Pt_3 CodiceFiscale_3 Pt_4
(c.f. ) nato a [...] il [...], nella qualità
[...] C.F._4
di eredi di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 17 febbraio Persona_1
2019, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Cristina Bisignano,
presso il cui studio, sito in Messina, Piazza Francesco Maurolico n. 7, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E - (C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Persona_1
dinanzi al Tribunale di Messina, il così come rappresentato, e ne Controparte_1
chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti alla propria persona perchè, il
21 marzo 2014, mentre si accingeva ad attraversare un tratto di strada dello stesso rovinava per terra a causa di una insidiosa e non segnalata buca presente nel CP_1
manto stradale, procurandosi delle lesioni.
Si costituiva il che replicava e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
A seguito del decesso della attrice, il processo proseguiva nei confronti dei suoi eredi che si costituivano.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, il Giudice riteneva non opportuno disporre la consulenza tecnica d'ufficio e confermava tale decisione, anche a seguito di ulteriore richiesta della parte attrice.
All'udienza del 16 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Nel caso di specie, sulla base del complessivo esame dell'atto di citazione,
deve ritenersi che parte attrice abbia invocato la responsabilità del CP_1
convenuto ex art. 2051 c.c., che postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti e sicuramente condivisibili della Corte di Cassazione: a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A.,
misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è, in linea generale, applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (fra le tante, Cass. 15761/2016).
In tale inquadramento della relazione causale si pone l'effetto esimente del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, integrante il fortuito, con la conseguenza che, sul piano processuale, tale esimente non rappresenta un'eccezione in senso proprio, ma integra una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice,
attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, purchè risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda l'allegazione del fortuito (Cass. 6529/2011). Ciò detto, dalle concordanti dichiarazioni dei testimoni (i primi due sono agenti della Polizia Municipale intervenuti prontamente sui luoghi dopo l'evento, che procedettero alla redazione del rapporto ed a raccogliere, nell'immediatezza, le dichiarazioni della danneggiata;
il terzo, un testimone oculare), emerge che, il giorno indicato, verso le ore 10,45, l'attrice, mentre stava camminando in un tratto della strada statale 114, non si accorgeva della presenza di una buca, inciampava e cadeva in terra, subendo delle lesioni.
Occorre precisare, però, che, per come emerso dall'esame delle dichiarazioni testimoniali, solo il teste assistette al momento esatto della caduta, Tes_1
riconoscendo la buca raffigurata nella documentazione fotografica prodotta.
Detta buca, in particolare, per come evidenziato nel rapporto dei vigili urbani,
era lunga 80 cm, larga 15 cm e profonda 8 cm. Non era segnalata ma neppure era coperta: era, in sostanza, ben visibile, anche in considerazione dell'ora in cui avvenne l'incidente e delle condizioni climatiche favorevoli.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi infondata.
Invero, posto che le effettive condizioni della strada in questione, nel punto esatto della caduta, sono state appunto riscontrate attraverso la copia della documentazione fotografica prodotta, sul punto, come anticipato, questo Giudice
presta convinta adesione a quanto dalla Corte di Cassazione affermato in ordine all'adeguatezza del giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo alla cosa rispetto alla natura e pericolosità di quest'ultima, "sicchè quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode (Cass. 3662/2013).
La Suprema Corte, in proposito, ha anche precisato che, in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso
(Cass. 38584/2021 e 1310/2012).
Il Supremo Collegio ha, poi, sottolineato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per se' statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosita', tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 8005/2010). Orbene, posto che, effettivamente, le testimonianze espletate non aggiungono,
sul punto, alcun effettivo supporto probatorio, non vi è alcun elemento che consenta di affermare che sussistesse, nella fattispecie, una situazione pericolosa e, quindi, che la caduta della attrice fosse stata causata da una “insidia” presente nel tratto di strada che ella percorreva.
Invero, posto che non risulta che vi fossero, quel giorno, delle situazioni particolari che potevano modificare le caratteristiche di quella buca e che l'età della danneggiata al momento del fatto (69 anni) era sostanzialmente irrilevante, non essendo state evidenziate delle patologie pregresse in capo alla che avrebbero Per_1
potuto incidere sull'accaduto, deve essere esclusa la sussistenza di una insidia o trabocchetto, quale situazione per l'utente di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza, giacchè, nella specie,
l'attrice, in condizione di perfetta visibilità, era certamente in grado di prevedere e constatare la presenza di quel tipo di buca, peraltro non coperta da materiale di sorta,
e, quindi, evitarla.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, in tema di danni causati da una caduta per presenza di una buca sul manto stradale, va esclusa la responsabilità
dell'ente gestore se la buca -come nel caso di specie- era di ampie dimensioni, ubicata al centro della carreggiata percorsa dal pedone lungo un più ampio tratto stradale,
pienamente visibile ed evitabile con la dovuta attenzione (arg. Cass. 27724/2018,
Corte di Appello di Roma 4003/2020 e Trib. Ragusa 49/2020). Nella fattispecie, quindi, va esclusa ogni responsabilità dell'ente, in quanto quella buca, pur essendo priva di segnalazione, non costituiva un pericolo per gli utenti della strada, dovendosi fondatamente ritenere, in sostanza, che quella buca è
stata l'occasione della caduta perché era in stato tale da essere agevolmente visibile,
dunque non insidiosa, e facilmente superabile camminando in modo da mantenere un comportamento connotato da media accortezza.
Alla attrice sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta, essendosi verificato l'incidente, quindi, solo per una disattenzione del pedone.
In definitiva, alla parte attrice, in presenza, peraltro, di perfette condizioni di visibilità -erano le ore 10,45 circa-, sarebbe bastata l'ordinaria prudenza nel percorrere la strada (evidentemente non osservata) per evitare la caduta, trattandosi di una situazione suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele.
Pertanto, nel caso di specie, l'esistenza di quel concreto comportamento dell'utente danneggiata è stato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, configurando il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
La domanda deve essere, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Condanna e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , in solido, alla rifusione in favore del Persona_1 CP_1
convenuto delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.540,00, oltre accessori come per legge.
Messina, 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo