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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4331 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Alessandria n. 174, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Rosanna Niglio, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Roma via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Alessia Manno
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 21 agosto 2023, Parte_1
si è rivolto al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/80 e del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118/1971, avendone il CTU nel procedimento di ATPO negato la sussistenza.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetto. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del 13 gennaio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 5 febbraio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare infondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato che: “L'esame obiettivo mostra un soggetto in buone condizioni generali di salute. La cute e le mucose visibili sono di colorito roseo, il pannicolo adiposo è normalmente rappresentato e regolarmente distribuito. P.A. 100/70 mmHg.
L'esame obiettivo generale non è significativo per la presente indagine. La deambulazione è nella norma. I passaggi posturali sono autonomi. E' accompagnato alla visita dalla ex moglie.
L'esame obiettivo neuropsichiatrico mostra un soggetto con buona capacità di comprensione, sensorio integro, non segni di disorientamento spazio-temporale. Il tono dell'umore
e l'ideazione appaiono nella norma. Si rimanda alla documentazione specialistica per un esame obiettivo più accurato dato il carattere squisitamente specialistico della patologia.
DIAGNOSI MEDICO – LEGALE
- Morbo di Alzheimer (Linee guida INP cod 331 - 81/90 - Cod. DM 1001 100% con deliri o depression).
CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI
Il ricorrente è affetto da morbo di Alzheimer senza deliri o depressione. La patologia è definita sia dalle linee guida con un valore di 81-90% che dal DM del 5.2.1992 che al cod. CP_1
1001 porta un valore fisso del 100% ma con presenza di deliri e depressione. Entrambe le tabellazioni appaiono quindi allineate su un valore che può essere stimato al massimo per il 90%.
Si accoglie un recente certificato di visita geriatrica eseguita presso il Campus Bio-Medico
(24.4.2024) le cui conclusioni si conformano a quanto già descritto in precedenza” (relazione peritale gli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso: “In sostanza, avuto riguardo delle considerazioni medico – legali dinanzi riportate, può ritenersi che le condizioni sanitarie della ricorrente non siano tali da giustificare la concessione al diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80 e/o il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità (ex art. 12 L.
118/71).”
3.3. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Risulta inoltre solo una generica contestazione degli esiti di tale accertamento, da parte del ricorrente, nella nota di trattazione scritta depositata il 30 gennaio 2025.
4. Si impone quindi il rigetto del ricorso.
5. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente ha attestato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., con conseguente irripetibilità delle spese di lite. Per la medesima ragione le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste
CP_ a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4331 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Alessandria n. 174, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Rosanna Niglio, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Roma via Cesare CP_1
Beccaria n. 29, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , CP_2
rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Alessia Manno
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto ex art. 445 bis comma 6° c.p.c., depositato il 21 agosto 2023, Parte_1
si è rivolto al Giudice del Lavoro per ottenere l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/80 e del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118/1971, avendone il CTU nel procedimento di ATPO negato la sussistenza.
A sostegno della domanda ha contestato l'esito dell'A.T.P. per avere il ctu omesso o mal valutato le patologie da cui era affetto. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, ha insistito per l'accoglimento della domanda. CP_
1.1. Fissata l'udienza, l' costituendosi in giudizio si è opposto al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2. Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del 13 gennaio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 5 febbraio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
3. La domanda, nel merito, appare infondata.
3.1. Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5°
c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
3.2. Nel caso di specie, valutate le specifiche censure operate dalla parte ricorrente alla consulenza resa nel corso del procedimento per ATPO, occorre richiamare le risultanze dell'accertamento operato dal consulente tecnico d'ufficio espletato nella presente fase.
3.2.1. Nella propria relazione il consulente ha osservato che: “L'esame obiettivo mostra un soggetto in buone condizioni generali di salute. La cute e le mucose visibili sono di colorito roseo, il pannicolo adiposo è normalmente rappresentato e regolarmente distribuito. P.A. 100/70 mmHg.
L'esame obiettivo generale non è significativo per la presente indagine. La deambulazione è nella norma. I passaggi posturali sono autonomi. E' accompagnato alla visita dalla ex moglie.
L'esame obiettivo neuropsichiatrico mostra un soggetto con buona capacità di comprensione, sensorio integro, non segni di disorientamento spazio-temporale. Il tono dell'umore
e l'ideazione appaiono nella norma. Si rimanda alla documentazione specialistica per un esame obiettivo più accurato dato il carattere squisitamente specialistico della patologia.
DIAGNOSI MEDICO – LEGALE
- Morbo di Alzheimer (Linee guida INP cod 331 - 81/90 - Cod. DM 1001 100% con deliri o depression).
CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI
Il ricorrente è affetto da morbo di Alzheimer senza deliri o depressione. La patologia è definita sia dalle linee guida con un valore di 81-90% che dal DM del 5.2.1992 che al cod. CP_1
1001 porta un valore fisso del 100% ma con presenza di deliri e depressione. Entrambe le tabellazioni appaiono quindi allineate su un valore che può essere stimato al massimo per il 90%.
Si accoglie un recente certificato di visita geriatrica eseguita presso il Campus Bio-Medico
(24.4.2024) le cui conclusioni si conformano a quanto già descritto in precedenza” (relazione peritale gli atti).
3.2.2. Il consulente ha pertanto così concluso: “In sostanza, avuto riguardo delle considerazioni medico – legali dinanzi riportate, può ritenersi che le condizioni sanitarie della ricorrente non siano tali da giustificare la concessione al diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/80 e/o il diritto al riconoscimento della pensione di inabilità (ex art. 12 L.
118/71).”
3.3. Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Risulta inoltre solo una generica contestazione degli esiti di tale accertamento, da parte del ricorrente, nella nota di trattazione scritta depositata il 30 gennaio 2025.
4. Si impone quindi il rigetto del ricorso.
5. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente ha attestato di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., con conseguente irripetibilità delle spese di lite. Per la medesima ragione le spese per CTU della fase di ATP e della presente fase sono poste
CP_ a carico di in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
CP_ pone le spese di CTU della fase di ATP e della presente fase in capo all' in via definitiva, secondo la liquidazione operata con separati decreti.
Velletri, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Pietro Gerardo Tozzi