Articolo 12 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 12.

Se l'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa risulti superiore all'ammontare delle indennita' corrisposte ai sensi nell'art. 1, dei contributi di parte padronale dovuti ai sensi dell'art. 9 per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, il datore di lavoro provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza mediante accreditamento in apposito conto corrente postale alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o alla sede centrale dietro autorizzazione dell'Istituto stesso.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare delle indennita' per richiamo, dei contributi di parte padronale per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sociale sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti alla Cassa, l'Istituto predetto provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984