Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13870/2018 R.G., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in atti, dall'avv. Fulvio Frasca, presso il cui studio in Napoli alla via
Andrea d'Isernia 59 elettivamente domicilia;
Opponente
E in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Avv.
Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, presso il cui studio in Ottaviano alla Via Trappitella 16 bis elettivamente domicilia
Opposto
NONCHÉ
Controparte_2
E
AVV. NICOLA RICCIUTO
Opposti contumaci
CONCLUSIONI
Per l'opponente: revocare l'ordinanza del 12 giugno 2017 di improcedibilità dell'esecuzione emessa dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva presso terzi n. RGE 8247/16, assegnando le somme di cui al credito azionato, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.
Per l'opposta: rigettare l'opposizione e dichiarare inammissibile l'intervento, con vittoria delle spese di lite.
DECISIONE
1
Banco di Napoli spa, per impignorabilità delle somme staggite. Ha affermato che a sostegno della violazione dell'ordine cronologico da parte della debitrice opposta nell'eseguire i pagamenti dei creditori – il che faceva venire meno l'impignorabilità delle somme di cui alla dichiarazione resa dal terzo Banco di Napoli spa – aveva già nella fase endoprocedimentale allegato l'esistenza del mandato di pagamento n. 2365 del 25 luglio
2016 emesso in violazione dell'ordine cronologico e che tanto bastava, in base al principio dell'onere della prova, a provare il venir meno del vincolo.
Si è costituita l'opposta, l' Controparte_1 deducendo la correttezza del provvedimento impugnato, alla luce dell'impignorabilità delle somme destinate al pagamento degli stipendi e delle competenze del personale dipendente o convenzionato nonché dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari.
Al riguardo, l' ha contestato l'avversa narrazione, deducendo che i Controparte_1
meri avvisi di pagamento, posti a fondamento della asserita violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, riguardano poste debitorie anteriori a quelle azionate esecutivamente dalla Parte_1
, subentrata a Banco di Napoli, e l'avv.to Nicola Ricciuto non si Controparte_2
sono, invece, costituiti in giudizio, nonostante la rituale notifica, e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Va, preliminarmente, dichiarata la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, co. 2, c.p.c., tenuto conto che, come dedotto da parte opponente, l'ordinanza impugnata è stata emessa in data 8 giugno 2016 ma è stata comunicata alle parti il 12 giugno 2017.
Il termine di venti giorni di cui all'art. 617, co. 2, c.p.c. risulta, quindi, rispettato con l'introduzione dell'opposizione in data 30 giugno 2017, dovendosi far decorrere il sopraindicato termine dal momento in cui l'opponente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e, dunque, dal 12 giugno 2017.
Nel merito, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
2 in forza del decreto ingiuntivo n. 8086/11 del Tribunale di Napoli, Parte_1
aveva sottoposto a pignoramento le somme dovute dal Banco di Napoli S.p.a. a
[...]
per il suo credito di euro 97.045,57, fino Controparte_1
alla concorrenza di euro 145.568,35. Banco di Napoli spa rendeva via PEC la dichiarazione di quantità, riportando le delibere di impignorabilità adottate dall'ente sanitario con cadenza trimestrale a partire dalla data di notifica del pignoramento. La creditrice chiedeva comunque l'assegnazione delle somme pignorate, affermando che le delibere erano divenute inoperanti in quanto l'ente, dopo la loro adozione, aveva emesso mandati per titoli diversi da quelli vincolati senza il rispetto dell'ordine cronologico, esibendo alcuni mandati di pagamento relativi a crediti maturati in epoca successiva a quello azionato.
Con ordinanza dell'8 giugno 2017, comunicata in data 12 giugno 2017, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa, ritendo che il creditore non avesse fornito alcun principio di prova circa l'emissione di un mandato di pagamento in violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, in quanto le delibere di pagamento prodotte fanno riferimento a pagamenti effettuati con riferimento a fatture emesse in data antecedente alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo azionato.
È bene premettere che il Banco di Napoli, richiamando il disposto dell'art. 35, comma 8, lett. B), del decreto legge 66/14, conv. in legge 89/14 (che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 1 del D.L. 9/93, conv. in legge 67/93) ha dato atto della comunicazione della delibera di impignorabilità da parte del relativa al trimestre in cui il CP_1
pignoramento è stato notificato e delle delibere successive, ed ha riferito di essere di conseguenza tenuto a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'Ente indicate dalla deliberazione.
Ebbene, da un lato la norma di cui al comma 5bis dell'art. 1 del D.L. 9/93 prevede che
“dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale” e, dall'altro lato, la stessa disposizione prevede oggi espressamente che “dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno”. Norma che non fa
3 che adeguare il disposto normativo con quanto affermato dalla Corte Costituzionale già con la sentenza 285/95, e che nell'applicazione giurisprudenziale ha già determinato l'assegnazione delle somme pignorate qualora il creditore alleghi l'esistenza di mandati di pagamento emessi dall'Ente a titoli diversi da quelli vincolati, senza il rispetto dell'ordine cronologico.
L'art. 1 del decreto legge 9 del 2003, conv. in legge 67/93, prevede, all'art. 5, che “le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonchè nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari …. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo”. L'art.
5-bis, introdotto dall'art. 35, comma 8, lett. B), del decreto legge 66/14, conv. in legge
89/14, prevede che “la deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno”.
Occorre precisare che l'adozione, da parte del della delibera trimestrale di CP_1
destinazione di determinate somme ai fini previsti dal citato art. 1, comma 5 e 5-bis, produce – quale unico elemento costitutivo, necessario e sufficiente - l'effetto giuridico di rendere impignorabili dette somme e tale effetto si conserva fino al momento in cui venga eventualmente emesso un mandato di pagamento per un titolo diverso da quelli vincolati, in violazione dell'ordine di presentazione delle fatture o delle deliberazioni di impegno. In particolare, il vincolo di impignorabilità - nei limiti dell'importo pari a quello quantificato dall'ente, con efficacia esterna, opponibile ai creditori, procedenti e intervenuti, con conseguente postergazione della pretese creditorie coattivamente azionate nei confronti delle P.A. - perde la sua efficacia in caso di successiva (rispetto
4 alla delibera) emissione di mandati a titolo diverso, a meno che tali mandati siano stati emessi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle fatture, così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa (il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti costituisce dunque un fatto impeditivo del perfezionamento della fattispecie estintiva, o modificativa, degli effetti del vincolo di impignorabilità).
In ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, si osserva che gli enti, che eccepiscono che il creditore procedente non ha diritto di procedere a esecuzione forzata su determinate somme perché impignorabili ai sensi della suddetta disposizione, debbono allegare solo il fatto costitutivo rappresentato dall'adozione da parte dell'organo competente della deliberazione trimestrale di quantificazione degli importi vincolati alle finalità espressamente indicate dalla norma, mentre il creditore che intende far valere la perdita di efficacia del vincolo di impignorabilità precedentemente apposto su quelle somme deve allegare e provare il fatto estintivo di quell'efficacia, costituito dall'emissione di mandati a titolo diverso da quelli vincolati, senza il rispetto dell'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa. In altre parole, il mancato rispetto dell'ordine cronologico si configura quale fattore impeditivo dell'impignorabilità ovvero come circostanza esterna e successiva al fatto costitutivo dell'impignorabilità che comporta la perdita di efficacia del vincolo, dunque oggetto di prova gravante sul procedente che lo eccepisce (cfr. Cass. 13236/2006). In definitiva, quindi, il creditore opposto che intende sostenere che l'efficacia della delibera di destinazione è stata resa inoperante da successivi pagamenti per debiti estranei eseguiti senza il rispetto del dovuto ordine cronologico, deve allegare quali specifici pagamenti abbiano determinato gli effetti da lui postulati. Qualora ciò venga fatto dal creditore, l'ente, per confutare quanto dallo stesso asserito, è tenuto, ai fini dell'operatività del vincolo di impignorabilità, a provare che il pagamento sia stato eseguito per la finalità prevista dalla norma oppure a provare la corrispondenza cronologica dell'emissione dei mandati per titoli diversi da quelli vincolati all'ordine di presentazione delle fatture per il pagamento ovvero, nei casi in cui non sia prescritta fattura, all'ordine delle deliberazioni degli impegni di spesa (in argomento, v. diffusamente Cass. 23727/2008).
Nella fattispecie in esame vi è prova della avvenuta adozione ed efficacia, per effetto dei documenti allegati alla dichiarazione del terzo pignorato, della delibera di impignorabilità
5 n. 244 del 31/03/2016, assunta in epoca anteriore al pignoramento, notificato il
30.5.2016, nonché di quelle successive.
Il creditore procedente, odierno opponente ha, inoltre, allegato l'esistenza di mandati di pagamento emessi in violazione dell'ordine cronologico prescritto.
Al riguardo deve essere chiarito che, così come rilevato dal giudice dell'esecuzione, il mandato di pagamento n. 2365 del 25.7.2016, ha bensì ad oggetto, come dedotto dall'opponente, “spese di registro decreti ingiuntivi” ma dell'anno 2010, a fronte di un titolo esecutivo, messo in esecuzione, adottato il 27.12.20211. Quest'ultimo riguarda, inoltre, fatture relative agli anni 2010 e 2011, mentre il primo fa riferimento a fatture per gli anni 2008-2010.
Al contrario il mandato di pagamento n. 2364 del 25.7.2016 risulta emesso a titolo diverso, per “Transazione debiti nei confronti già per Controparte_3 CP_4
CP_ sorta capitale e interessi su e, quindi, per il pagamento di “Interessi moratori transazione al netto sconto 7%” e “Transazione interessi moratori in sede ordinanza di assegnazione dal G.E. in conto cap”.
Ciononostante, entrambi i mandati di pagamento determinano il venir meno del vincolo di impignorabilità di cui alla delibera sopraindicata.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che il primo mandato di pagamento ha ad oggetto non il pagamento delle fatture di cui ai decreti ingiuntivi emessi nel 2010 e fondati sulle fatture degli anni 2008-2010, bensì le mere spese di registro dei decreti ingiuntivi 2010, in quanto tali pagate non a fronte di fattura bensì di deliberazioni di impegno di spesa.
La delibera di impegno n. 638 del 16.7.2016 chiarisce, inoltre, che il mandato di pagamento n. 2364 del 25.7.2016 è stato disposto al solo fine di adempiere all'accordo transattivo intervenuto con , già , al fine di estinguere il Controparte_3 CP_4 debito costituito dalle “somme esecutate presso il Tesoriere/Cassiere ammontanti complessivamente per la sorte capitale ad € 198.100,67 (pari alla somma degli interessi moratori imputati in sede di Ordinanza di assegnazione dal GE in conto capitale, in applicazione dell'art. 1194 c.c.) ed interessi moratori per € 83.928,80, per complessivi €
282.029,47, oltre spese legali e di giustizia ed oneri per la registrazione degli atti giudiziari”.
Si tratta, dunque, in assenza di ulteriore documentazione, di mandati che non hanno ad oggetto il pagamento di fatture emesse prima di quelle poste a fondamento del pignoramento oggetto di causa, ma della corresponsione di quanto dovuto a titolo di
6 spese di registro e di quanto previsto nell'ambito della transazione intervenuta con
[...]
già a titolo di interessi moratori, spese legali e di giustizia e CP_3 CP_4
oneri per la registrazione degli atti giudiziari, ed oggetto della delibera di impegno di spesa n. 638 del 16.7.2016, in quanto tale successiva alle fatture del 2010 e del 2011 poste a fondamento del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 8086/2011, messo in esecuzione con la notifica dell'atto di pignoramento del 30.5.2016.
A fronte di tali allegazioni di parte opponente, inoltre, il si è limitato a dedurre CP_1
che, nonostante la dicitura indicata, i pagamenti di cui ai mandati nn. 2364 e 2365 avevano ad oggetto fatture antecedenti a quelle poste a fondamento del titolo esecutivo messo in esecuzione.
Ebbene, l'allegazione di parte opponente, ora per espressa previsione di legge, fa venir meno l'efficacia del vincolo di impignorabilità derivante dall'adozione della delibera da parte dell'Ente. Questo giudice ritiene, infatti, che secondo il citato comma 5-bis è l'Ente che, dalla data di adozione della deliberazione, non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento (o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno), con la conseguenza che l'allegazione in particolare dei mandati di pagamento nn. 2364 e 2365 del 25.7.2016, emessi a titolo diverso e/o non rispettando l'ordine cronologico, determina il venir meno del regime di impignorabilità, in mancanza di prova contraria.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere accolta, con revoca dell'ordinanza di improcedibilità e declaratoria di sopravvenuta inesistenza del vincolo di impignorabilità sulle somme già cautelativamente vincolate dal terzo Banco di Napoli spa, oggi
[...]
CP_2
Considerata la particolarità e la complessità delle questioni giuridiche poste a fondamento di un provvedimento preso di ufficio dal giudice dell'esecuzione, in presenza di una giurisprudenza di merito e di legittimità molto contraddittoria sul punto all'epoca dell'introduzione del giudizio, anche presso lo stesso tribunale di Napoli, vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
nei confronti di di
[...] Controparte_1 [...]
e dell'avv.to Nicola Ricciuto, avverso l'ordinanza di improcedibilità del CP_2
giudice dell'esecuzione dell'8/6/2017, così provvede:
7 a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di improcedibilità impugnata e dichiara venuto meno il vincolo di impignorabilità ex lege posto sulle somme giacenti presso il Banco di Napoli spa (oggi ) Controparte_2
sulle somme pignorate da in danno di Pt_1 Parte_1 [...]
con atto di pignoramento notificato il 30.5.2016; Controparte_1
b) dichiara irripetibili le spese sostenute dal creditore opponente.
Così deciso in Napoli, lì 24.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela Granata
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