Articolo 5 della Legge 18 agosto 2000, n. 235
Articolo 4Articolo 6
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26 dicembre 2000
Art. 5. 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , la cancellazione del nome di cui all' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e' effettuata, fino alla data di operativita' del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 26 dicembre 2000