Versione
26 dicembre 2000
26 dicembre 2000
Art. 5. 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora operativo il registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , la cancellazione del nome di cui all' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , e' effettuata, fino alla data di operativita' del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.