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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2024, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
215/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1
in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, rappresentato dall'avv. Daniele Rovelli, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, rappresentato dall'avv. Raffaele
Ruggiero e dall'avv. Roberto Pappagalli, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “previo accoglimento di tutte le eccezioni formulate in primo grado ed ivi impugnativamente riproposte respingere le domande avversarie poiché non provate e/o infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata
e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui il esponente sia ritenuto responsabile Parte_1 della manutenzione dell'area sovrastante il vano cantine di cui è causa e di accertata responsabilità
e di condanna a carico dello stesso volta ad effettuare i lavori che indicati dal CTU come necessari per eliminare ogni causa di infiltrazione di acqua piovana all'interno della proprietà del appellato, accertare e dichiarare che il Parte_1 condominio Cantine di via Palermo n. 42 Pt_1
è tenuto contribuire alle spese di ripristino
[...] della copertura, in misura del contributo causale fornito al verificarsi dell'evento dannoso;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui il esponente sia Parte_1 ritenuto responsabile della manutenzione dell'area sovrastante il vano c antine di cui è causa e di accertata responsabilità e di condanna a carico dello stesso volta ad effettuare i lavori indicati dal
CTU come necessari per eliminare ogni causa di infiltrazione di acqua piovana all'interno della proprietà del attore, accertare e Parte_1 dichiarare che il
[...]
è tenuto a contribuire Controparte_2 alle spese di ripristino della copertura ai sensi alternativamente degli articoli 1125 o 1126 cc, nella misura indicata dalle richiamate disposiz ioni
e con riferimento alle opere meglio descritte nella suestesa narrativa;
in ogni caso: dichiarare tenuto
e conseguentemente condannare il
[...]
Controparte_3
VA SO alla restituzione, in favore dell'appellante, delle spese di lite corrisposte in relazione al primo grado di giudizio nella misura di
Euro 10.560,89, maggiorate di interessi legali fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: In via preliminare
Dichiarare la inammissibilità ex art. 345 III c.
C.P.C. e/o per quant'altro meglio visto della nuova produzione effettuata da controparte in atto
d'appello come doc. n. 4 ed indicata c ome “Perizia
Geom. sull'area oggetto dell'intervento Per_1 ripristinatario” nonché della produzione sub 8
(Documentazione urbanistica) effettuata con le note di udienza 24/06/2024, ordinando la espunzione di entrambe le suddette produzioni dal fascicolo cartaceo e/o telematico dell'appellante principale.
Nel merito A) In accoglimento del primo motivo di appello incidentale: Dichiarare e riconoscere che, ex art. 2909 C.C., fa stato ad ogni effetto tra le odierne parti l'accertamento contenuto nelle sentenze n. 557/2009 del Tribunale di Chiavari e
n.10015/2017 del Tribunale di Genova, entrambe passate in giudicato, secondo cui il
[...]
RI EV è il custode, Parte_2 nel senso di cui all'art. 2051 C.C., di tutta l'area destinata a marciapiedi e aiuole soprastante alle cantine e relativo corridoio costituenti il
Condominio Cantine di Via Palermo n.42 in Pt_1
, per cui è responsabile, sempre a sensi
[...] dell'art. 2051 C.C., dei danni arrecati a tutte le suddette cantine (private e condominiali) e relativo corridoio da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dai soprastanti marciapiedi e aiuole di cui è custode ed è pertanto tenuto ad eliminare le cause di dette infiltrazioni. B) Conseguentemente, a seguito dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale e/o in forza di tutte le eccezioni
e ragioni, in fatto ed in diritto, esposte con la presente comparsa e per quant'altro si verrà esponendo in corso di causa, rigettare tutti i motivi di appello ex adverso proposti in quanto inammissibili e/o infondati e/o irrilevanti ed in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale: Dichiarare tenuto e condannare il
Controparte_4
3 e marciapiede
[...]Parte_3 circostante i lavori specificatamente indicati dal
C.T.U. a pag. 19 della sua relazione tecnica a proposito dell'aiuola n.
1. C) Confermare nel resto
l'impugnata sentenza e condannare l'appellante alla rifusione, in favore del Controparte_5
, di spese ed onorari del presente
[...] grado, oltre spese generali, C.P.A. e IVA”
Parole chiavi: custodia ex art. 2051 c.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Il ha citato in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, il ed ha sostenuto: Parte_1
• che il Condominio attore era composto da 31 cantine di proprietà esclusiva ed un locale di proprietà condominiale, siti nel piano sottostrada;
• che detto complesso immobiliare era sottostante ad un'area costituita da aiuole e marciapiedi di proprietà e/o comunque in uso al Parte_1 convenuto;
• che da tale aiuola provenivano infiltrazioni nel
3 della planimetria Parte_3 progettuale prodotta e nel tratto di corridoio condominiale sito di fronte e nei presso del suddetto locale;
il ha, quindi, chiesto la Controparte_1 condanna della controparte ad effettuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari per porre fine alle infiltrazioni.
Il condominio si è costituito in Parte_1 giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte.
La causa, istruita con prove documentali, testi e ctu, è stata decisa dal Tribunale di Genova con la sentenza 2312/2023, datata 28 settembre 2023 e pubbl. il 2 ottobre 2023, che ha così statuito:
“dichiara tenuto e condanna il Parte_1
ad eseguire i lavori indicati dal CTU
[...]
a pag. 19 e 20 della relazione tecnica;
- condanna il a rifondere al Parte_1
le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 5917 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna il
[...]
a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di CTP, pari a Controparte_1
€ 1927,28; - pone definitivamente a carico del
le spese di CTU”. Controparte_6
Il Tribunale ha sostenuto che era provato che il convenuto era custode dell'aiuola Parte_1 oggetto di causa, com'era desumibile:
• dalla sentenza del Tribunale di Genova n.
10057/17, relativa ad una domanda di risarcimento promossa da due proprietari esclusivi di altrettante cantine, che avevano citato in giudizio il , Parte_1 ritenendolo responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. In tale giudizio, il Parte_1 non solo non aveva contestato l'assunto
[...] degli attori (terzi rispetto al presente giudizio), secondo cui l'area in questione era di sua proprietà e, comunque, da esso usata e manutenuta e, quindi, custodita, ma aveva evocato la responsabilità solidale dell'attuale attore unitamente alla propria;
• dalla sentenza n. 557/2009, emessa dal Tribunale di Chiavari, che aveva già precedentemente accertato il rapporto di custodia in capo al convenuto e condannato lo stesso ad Parte_1 effettuare alcuni interventi ritenuti necessari ad ovviare alle problematiche di infiltrazioni nei locali cantina di alcuni condòmini del Parte_1 attore.
Le risultanze catastali, secondo cui l'area era rimasta intestata al costruttore del condominio, erano irrilevanti, dal momento che “ciò che conta non è la formale intestazione ma l'esistenza di un diverso rapporto di fatto con la cosa”.
C'era, poi, prova sia delle infiltrazioni, sia della riconducibilità delle stesse al mancato rifacimento delle impermeabilizzazioni dell'aiuola n.1 con relativo marciapiede di contorno e della dell'aiuola n. 3 e del corrispondente marciapiede, come emergeva dalla ctu, che aveva, al contempo, escluso una qualche rilevanza causale ai lavori eseguiti dal di cambio di Controparte_1 destinazione di uso del relativo locale.
Infine, il Tribunale ha respinto le domande riconvenzionali volte ad addossare in parte alla parte attrice le spese necessarie agli interventi, in quanto fondate (ex art. 1125 o 1126 c.c.) sull'esistenza di un rapporto di condominialità tra le parti, qui non ricorrente.
2 il giudizio di appello
Il ha impugnato Parte_1 la sentenza in esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venisse respinta la domanda proposta dalla controparte.
Il si è costituito in giudizio ed Controparte_1 ha chiesto di respingere le domande proposte in primo grado, previo accoglimento del motivo di appello incidentale volto a riconoscere l'esistenza di un giudicato in merito all'esistenza di un rapporto di custodia relativo all'aiuola da parte del appellante. Parte_1
La causa è stata presa in decisione in data 20 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, il Parte_1
ha lamentato la “Violazione e/o falsa
[...] applicazione art. 2051 c.c. – Difetto di rapporto di custodia con la cosa”.
La controparte non aveva affatto dimostrato che il convenuto fosse custode delle aiuole Parte_1 oggetto di causa.
Il Tribunale lo aveva ritenuto provato esclusivamente richiamando 2 precedenti sentenze. Tuttavia, entrambi i provvedimenti concludevano che parte appellante era custode dell'aiuola, facendo leva sulla mancata contestazione di tale circostanza;
ma, il prin cipio di non contestazione ha carattere eccezionale e non è idoneo ad esonerare la parte dall'onere della prova anche in processi diversi da quello in cui la parte ha omesso di prendere adeguata posizione sulle avversarie pretese;
inoltre, non è escluso che il giudice possa arrivare ad un diverso accertamento nel caso in cui le prove comunque acquisite dimostrino l'inesistenza del fatto non contestato.
In secondo luogo, le risultanze catastali costituiscono presunzioni in merito alla titolarità del diritto di proprietà, per cui era onere della controparte dimostrare il rapporto di custodia.
In terzo luogo, non c'era alcuna prova che il appellante avesse la disponibilità Parte_1 materiale e giuridica dell'aiuola, come poteva desumersi dal fatto che il mappale 759 era di proprietà della società lottizzante dell'area, e dall'istruttoria orale, da cui emergeva che mai il si era occupato dell'aiuola in esame Parte_1 avendo, anzi sollecitato il ad intervenire. CP_7
Con il secondo motivo, il appellante Parte_1 ha lamentato la “Violazione e/o falsa applicazione artt. 115, 116 cpc, 1223, 2051 e 2697 c.c.”
Il Tribunale aveva ritenuto provata la provenienza delle infiltrazioni, ma la ctu, al riguardo, non aveva fornito alcuna indicazione attendibile in tal senso, sia in quanto le risultanze della perizia erano prive di attendibilità scientifica, in quanto basata esclusivamente sulle evidenze riscontrate a seguito delle piogge ed in difetto di prove di allagamento e del ricorso al metodo T.E.R.P, sia in quanto non era stato possibile appurare se le infiltrazioni provenivano dal mapp. 759 (oggetto di causa) o dal mappale confinante (non oggetto di causa).
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione e/o falsa applicazione artt. 2051, 1125 e 1223 c.c.”. Le modalità costruttive del piano sovrastante (aiuole e marciapiedi), quando i manufatti furono realizzati, legittimamente non tennero conto del vano sottostante, che non necessitava di una adeguata impermeabilizzazione, in quanto realizzato abusivamente e condonato solo nel 1986. Solo in un secondo momento, furono realizzate le cantine.
Era, quindi, onere di chi aveva costruito e, poi, dei proprietari delle cantine eseguire lavori di impermeabilizzazione, tenuto conto che il relativo vano non aveva alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante.
Con l'ultimo motivo, proposto in subordine rispetto ai precedenti motivi, la parte appellante ha lamentato la “Violazione e/o falsa applicazione artt. 1125 o art. 1126 c.c. – Violazione art. 1117 bis c.c. - La ripartizione delle spese”. Il Tribunale avrebbe dovuto ripartire le spese volte all'eliminazione del danno secondo i criteri alternativamente indicati dagli articoli 1125 o
1126 c.c. Secondo parte appellante, o si ritiene che la proprietà della soletta sia da attribuire al titolare del diritto di superficie sottostante alle aiuole ed allora il rifacimento della stessa dovrà essere posto a carico, oppure si presume che la soletta sia una parte comune fra la parte sovrastante e la parte sottostante ed in tal caso occorrerà fare applicazione analogica dell'articolo
1125 c.c.
Con il primo motivo di appello incidentale, il ha lamentato il “Mancato Controparte_1 espresso riconoscimento del giudicato esterno costituito dalle Sentenze n. 557/2009 del
Tribunale di Chiavari e n. 10015/2017 del
Tribunale di Genova – Omessa applicazione dell'art. 2909 c.c.”. Il Tribunale aveva sbagliato a non dichiarare espressamente che le suddette sentenze costituivano giudicato sul fatto che il in Parte_2 Pt_1
è il custode (nel senso di cui all'art. 2051
[...]
C.C.) di tutta l'area destinata a marciapiedi ed aiuole soprastante alle cantine e relativo corridoio costituenti il Condominio Cantine di Via Palermo
n. 42 in , e pertanto è responsabile, Parte_1 sempre a sensi dell'art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha lamentato la “Inesatta e/o incompleta indicazione dei lavori da eseguirsi a seguito delle indicazioni del C.T.U.”. Il Tribunale, nel condannare la controparte all'esecuzione dei lavori, aveva erroneamente fatto riferimento ad un'aiuola (la n.
1) pacificamente non oggetto di causa, per cui la statuizione sul punto poteva ingenerare dubbi interpretativi. Il ha, quindi, Controparte_1 chiesto che la Corte di Appello condannasse il ad eseguire Parte_2 sull'aiuola e marciapiede circostante i lavori Pt_4 specificatamente indicati dal C.T.U. a pag. 19 della sua Relazione a proposito dell'aiuo e Pt_5 marciapiede circostante. 3 la prova del rapporto di custodia
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Non c'è prova del fatto che il Parte_1 appellante è custode dell'area in contestazione.
La sentenza 10015/17 del Tribunale di Genova, richiamata dal provvedimento impugnato, è giunta a tale conclusione sulla base del riconoscimento, in quel giudizio, da parte dello stesso Parte_1 dell'esistenza di un obbligo di manutenzione a suo carico dell'aiuola, derivante dalla convenzione di lottizzazione prod. 7 di parte appellante.
Secondo la giurisprudenza, “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” (Cass. 23634/18).
Tale elemento indiziario risulta, però, contraddetto, nel presente giudizio, sia dalla condotta processuale del che ha Parte_1 negato di essere custode, sia, soprattutto, da altri elementi probatori.
Infatti, nella convenzione di lottizzazione in esame, l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area fu imposto alle parti lottizzanti (tra i quali c'era l'originario costruttore) o loro danti causa (art. 1).
Non è stato allegato alcun atto dal quale possa desumersi un subingresso in tale obbligo da parte del tanto più che le risultanze Parte_1 catastali indicano che la proprietà del mappale è tutt'ora rimasta in capo appunto all'originario costruttore (doc. 5 di parte appellante).
Sul punto, la giurisprudenza afferma: “Al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art.
948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali” (Cass. 7567/19;
Cass. 10094/03).
Escluso, quindi, che il appellante sia Parte_1 tenuto alla manutenzione dell'area in esame in virtù della convenzione sopra indicata, viene a mancare la prova della custodia. Questa può sì consistere in un potere di fatto che consenta al custode di eseguire interventi di impermeabilizzazione dell'aiuola oggetto di causa, tuttavia, che esista una relazione fattuale significativa tra il appellante e Parte_1
l'aiuola è circostanza indimostrata, così come indimostrato è il contenuto di un simile rapporto.
Del resto, vi sono elementi indiziari dai quali risulta, come detto, che l'aiuola è di proprietà di soggetti terzi, tenuti alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Infine, non è possibile valutare la fondatezza della tesi espressa, in altro giudizio, dal ctu Per_2
(prod. 10 di parte appellata), secondo cui il mapp.
759, su cui si trova l'aiuola oggetto di causa, è di proprietà del appellante. Parte_1
Infatti, si tratta di un tema di indagine mai affrontato in questo giudizio, per cui il suo esame comprometterebbe il pieno contraddittorio tra le parti. Inoltre, “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere - dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni). (Cass. Sez. un. 4835/23, nonché si vedano Cass. 5149/04 e Cass.
8304/04). In ogni caso, si tratta di una mera prospettazione del perito (non considerata neppure attendibile nella sentenza 10015/17 del
Tribunale di Genova) non verificabile, in assenza dei documenti ivi richiamati, non prodotti in causa.
4 il giudicato
Si deve esaminare, a questo punto, il motivo di appello incidentale proposto dal CP_1
.
[...]
Esso è infondato.
L'effetto preclusivo del giudicato coincide con l'oggetto del processo. Quest'ultimo coincide con la domanda giudiziale oggetto della domanda (e del giudizio) e, quindi, con la situazione giuridica sostanziale fatta valere dall'attore, identificata sulla base dell'accadimento storico addotto come titolo. In sostanza, l'autorità di tale accertamento
è caratterizzata da precisi limiti oggettivi, poiché
è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti, che hanno costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito.
“Affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi" ed ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa” (Cass.
16688/18). “L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la
"causa petendi", restando irrilevante, a tal fine,
l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione”.
(Cass. 15817/21).
Nella specie, i precedenti del Tribunale di Genova hanno riguardato un rapporto giuridico diverso
(credito di singoli proprietari esclusivi), nascente da un fatto illecito identificato in un preciso contesto temporale e di luogo (non c'è prova che le infiltrazioni di quei giudizi provenissero dalle stesse parti dell'aiuola oggetto di causa), relativo ad altra porzione di immobile e causa di altri e diversi danni.
Infine, va ricordato che il rapporto o lo stato che funge da elemento della fattispecie del rapporto giuridico i cui effetti sono dedotti in causa è deciso senza efficacia di giudicato, alla luce del disposto dell'art. 34 c.p.c.; le questioni pregiudiziali aventi ad oggetto diritti soggettivi, stati personali e rapporti giuridici, la cui esistenza
è rilevante per statuire sulla fondatezza della domanda, sono di regola risolte incidenter tantum, ove non ricorrano i presupposti dell'art. 34 c.p.c.
Il giudice ha il potere di esaminare e di risolvere ogni questione dalla quale dipenda la decisione della causa;
l'accertamento così compiuto delle questioni pregiudiziali non è assistito dall'autorità di cosa giudicata e la sua efficacia resta circoscritta all'oggetto del giudizio all'interno del quale è stato reso;
la conseguenza, come rilevato in dottrina, è che, in un successivo processo, nel quale la stessa questione, già risolta incidenter tantum in una precedente sentenza, si presenti come l'oggetto del processo stesso, oppure si ponga ancora una volta come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla domanda, il giudice non sarà vincolato dalla soluzione che di detta questione sia stata data e potrà risolverla in modo diverso. In questi termini, anche la giurisprudenza, secondo cui “In tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise "incidenter tantum", e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico,
e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa. (Nella specie, in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dal crollo di un muro, la S.C. ha escluso che la questione relativa alla proprietà del muro fosse diventata una questione pregiudiziale in senso tecnico, non avendo chiesto nessuna delle parti in lite l'accertamento, con efficacia di giudicato, della propria qualità di proprietaria)”
(Cass. 14578/05; in termini analoghi, Cass.
28478/22; Cass. Sez. un. 26242/14, in motiv., punti 2.9 e 5.8.1; Cass. 8678/19).
5 le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, esclusa la fase istruttoria per l'appello.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Genova
2312/2023 datata 28 settembre 2023 e pubbl. il 2 ottobre 2023;
Respinge la domanda proposta dal Parte_1
; Controparte_1 condanna il condominio Controparte_1
a rifondere a
[...] Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo
[...] grado, che liquida in euro 5.917,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Pone le spese di ctu a carico del condominio
; Controparte_1 condanna il condominio Controparte_1
a rifondere al condominio le Parte_1 spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
condanna il Controparte_1 Controparte_1
a restituire al condominio di Parte_1 euro 10.560,89 oltre interessi di cui alla domanda.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il Par pagamento da parte del di Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 26 novembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nelle persone dei consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1
in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, rappresentato dall'avv. Daniele Rovelli, per mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'amministratore pro
[...] tempore, rappresentato dall'avv. Raffaele
Ruggiero e dall'avv. Roberto Pappagalli, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “previo accoglimento di tutte le eccezioni formulate in primo grado ed ivi impugnativamente riproposte respingere le domande avversarie poiché non provate e/o infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata
e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui il esponente sia ritenuto responsabile Parte_1 della manutenzione dell'area sovrastante il vano cantine di cui è causa e di accertata responsabilità
e di condanna a carico dello stesso volta ad effettuare i lavori che indicati dal CTU come necessari per eliminare ogni causa di infiltrazione di acqua piovana all'interno della proprietà del appellato, accertare e dichiarare che il Parte_1 condominio Cantine di via Palermo n. 42 Pt_1
è tenuto contribuire alle spese di ripristino
[...] della copertura, in misura del contributo causale fornito al verificarsi dell'evento dannoso;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui il esponente sia Parte_1 ritenuto responsabile della manutenzione dell'area sovrastante il vano c antine di cui è causa e di accertata responsabilità e di condanna a carico dello stesso volta ad effettuare i lavori indicati dal
CTU come necessari per eliminare ogni causa di infiltrazione di acqua piovana all'interno della proprietà del attore, accertare e Parte_1 dichiarare che il
[...]
è tenuto a contribuire Controparte_2 alle spese di ripristino della copertura ai sensi alternativamente degli articoli 1125 o 1126 cc, nella misura indicata dalle richiamate disposiz ioni
e con riferimento alle opere meglio descritte nella suestesa narrativa;
in ogni caso: dichiarare tenuto
e conseguentemente condannare il
[...]
Controparte_3
VA SO alla restituzione, in favore dell'appellante, delle spese di lite corrisposte in relazione al primo grado di giudizio nella misura di
Euro 10.560,89, maggiorate di interessi legali fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP”.
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: In via preliminare
Dichiarare la inammissibilità ex art. 345 III c.
C.P.C. e/o per quant'altro meglio visto della nuova produzione effettuata da controparte in atto
d'appello come doc. n. 4 ed indicata c ome “Perizia
Geom. sull'area oggetto dell'intervento Per_1 ripristinatario” nonché della produzione sub 8
(Documentazione urbanistica) effettuata con le note di udienza 24/06/2024, ordinando la espunzione di entrambe le suddette produzioni dal fascicolo cartaceo e/o telematico dell'appellante principale.
Nel merito A) In accoglimento del primo motivo di appello incidentale: Dichiarare e riconoscere che, ex art. 2909 C.C., fa stato ad ogni effetto tra le odierne parti l'accertamento contenuto nelle sentenze n. 557/2009 del Tribunale di Chiavari e
n.10015/2017 del Tribunale di Genova, entrambe passate in giudicato, secondo cui il
[...]
RI EV è il custode, Parte_2 nel senso di cui all'art. 2051 C.C., di tutta l'area destinata a marciapiedi e aiuole soprastante alle cantine e relativo corridoio costituenti il
Condominio Cantine di Via Palermo n.42 in Pt_1
, per cui è responsabile, sempre a sensi
[...] dell'art. 2051 C.C., dei danni arrecati a tutte le suddette cantine (private e condominiali) e relativo corridoio da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dai soprastanti marciapiedi e aiuole di cui è custode ed è pertanto tenuto ad eliminare le cause di dette infiltrazioni. B) Conseguentemente, a seguito dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale e/o in forza di tutte le eccezioni
e ragioni, in fatto ed in diritto, esposte con la presente comparsa e per quant'altro si verrà esponendo in corso di causa, rigettare tutti i motivi di appello ex adverso proposti in quanto inammissibili e/o infondati e/o irrilevanti ed in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale: Dichiarare tenuto e condannare il
Controparte_4
3 e marciapiede
[...]Parte_3 circostante i lavori specificatamente indicati dal
C.T.U. a pag. 19 della sua relazione tecnica a proposito dell'aiuola n.
1. C) Confermare nel resto
l'impugnata sentenza e condannare l'appellante alla rifusione, in favore del Controparte_5
, di spese ed onorari del presente
[...] grado, oltre spese generali, C.P.A. e IVA”
Parole chiavi: custodia ex art. 2051 c.c.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
Il ha citato in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Genova, il ed ha sostenuto: Parte_1
• che il Condominio attore era composto da 31 cantine di proprietà esclusiva ed un locale di proprietà condominiale, siti nel piano sottostrada;
• che detto complesso immobiliare era sottostante ad un'area costituita da aiuole e marciapiedi di proprietà e/o comunque in uso al Parte_1 convenuto;
• che da tale aiuola provenivano infiltrazioni nel
3 della planimetria Parte_3 progettuale prodotta e nel tratto di corridoio condominiale sito di fronte e nei presso del suddetto locale;
il ha, quindi, chiesto la Controparte_1 condanna della controparte ad effettuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari per porre fine alle infiltrazioni.
Il condominio si è costituito in Parte_1 giudizio ed ha chiesto di respingere le domande proposte.
La causa, istruita con prove documentali, testi e ctu, è stata decisa dal Tribunale di Genova con la sentenza 2312/2023, datata 28 settembre 2023 e pubbl. il 2 ottobre 2023, che ha così statuito:
“dichiara tenuto e condanna il Parte_1
ad eseguire i lavori indicati dal CTU
[...]
a pag. 19 e 20 della relazione tecnica;
- condanna il a rifondere al Parte_1
le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 5917 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna il
[...]
a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di CTP, pari a Controparte_1
€ 1927,28; - pone definitivamente a carico del
le spese di CTU”. Controparte_6
Il Tribunale ha sostenuto che era provato che il convenuto era custode dell'aiuola Parte_1 oggetto di causa, com'era desumibile:
• dalla sentenza del Tribunale di Genova n.
10057/17, relativa ad una domanda di risarcimento promossa da due proprietari esclusivi di altrettante cantine, che avevano citato in giudizio il , Parte_1 ritenendolo responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. In tale giudizio, il Parte_1 non solo non aveva contestato l'assunto
[...] degli attori (terzi rispetto al presente giudizio), secondo cui l'area in questione era di sua proprietà e, comunque, da esso usata e manutenuta e, quindi, custodita, ma aveva evocato la responsabilità solidale dell'attuale attore unitamente alla propria;
• dalla sentenza n. 557/2009, emessa dal Tribunale di Chiavari, che aveva già precedentemente accertato il rapporto di custodia in capo al convenuto e condannato lo stesso ad Parte_1 effettuare alcuni interventi ritenuti necessari ad ovviare alle problematiche di infiltrazioni nei locali cantina di alcuni condòmini del Parte_1 attore.
Le risultanze catastali, secondo cui l'area era rimasta intestata al costruttore del condominio, erano irrilevanti, dal momento che “ciò che conta non è la formale intestazione ma l'esistenza di un diverso rapporto di fatto con la cosa”.
C'era, poi, prova sia delle infiltrazioni, sia della riconducibilità delle stesse al mancato rifacimento delle impermeabilizzazioni dell'aiuola n.1 con relativo marciapiede di contorno e della dell'aiuola n. 3 e del corrispondente marciapiede, come emergeva dalla ctu, che aveva, al contempo, escluso una qualche rilevanza causale ai lavori eseguiti dal di cambio di Controparte_1 destinazione di uso del relativo locale.
Infine, il Tribunale ha respinto le domande riconvenzionali volte ad addossare in parte alla parte attrice le spese necessarie agli interventi, in quanto fondate (ex art. 1125 o 1126 c.c.) sull'esistenza di un rapporto di condominialità tra le parti, qui non ricorrente.
2 il giudizio di appello
Il ha impugnato Parte_1 la sentenza in esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venisse respinta la domanda proposta dalla controparte.
Il si è costituito in giudizio ed Controparte_1 ha chiesto di respingere le domande proposte in primo grado, previo accoglimento del motivo di appello incidentale volto a riconoscere l'esistenza di un giudicato in merito all'esistenza di un rapporto di custodia relativo all'aiuola da parte del appellante. Parte_1
La causa è stata presa in decisione in data 20 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
3 i motivi di appello
Con il primo motivo di appello, il Parte_1
ha lamentato la “Violazione e/o falsa
[...] applicazione art. 2051 c.c. – Difetto di rapporto di custodia con la cosa”.
La controparte non aveva affatto dimostrato che il convenuto fosse custode delle aiuole Parte_1 oggetto di causa.
Il Tribunale lo aveva ritenuto provato esclusivamente richiamando 2 precedenti sentenze. Tuttavia, entrambi i provvedimenti concludevano che parte appellante era custode dell'aiuola, facendo leva sulla mancata contestazione di tale circostanza;
ma, il prin cipio di non contestazione ha carattere eccezionale e non è idoneo ad esonerare la parte dall'onere della prova anche in processi diversi da quello in cui la parte ha omesso di prendere adeguata posizione sulle avversarie pretese;
inoltre, non è escluso che il giudice possa arrivare ad un diverso accertamento nel caso in cui le prove comunque acquisite dimostrino l'inesistenza del fatto non contestato.
In secondo luogo, le risultanze catastali costituiscono presunzioni in merito alla titolarità del diritto di proprietà, per cui era onere della controparte dimostrare il rapporto di custodia.
In terzo luogo, non c'era alcuna prova che il appellante avesse la disponibilità Parte_1 materiale e giuridica dell'aiuola, come poteva desumersi dal fatto che il mappale 759 era di proprietà della società lottizzante dell'area, e dall'istruttoria orale, da cui emergeva che mai il si era occupato dell'aiuola in esame Parte_1 avendo, anzi sollecitato il ad intervenire. CP_7
Con il secondo motivo, il appellante Parte_1 ha lamentato la “Violazione e/o falsa applicazione artt. 115, 116 cpc, 1223, 2051 e 2697 c.c.”
Il Tribunale aveva ritenuto provata la provenienza delle infiltrazioni, ma la ctu, al riguardo, non aveva fornito alcuna indicazione attendibile in tal senso, sia in quanto le risultanze della perizia erano prive di attendibilità scientifica, in quanto basata esclusivamente sulle evidenze riscontrate a seguito delle piogge ed in difetto di prove di allagamento e del ricorso al metodo T.E.R.P, sia in quanto non era stato possibile appurare se le infiltrazioni provenivano dal mapp. 759 (oggetto di causa) o dal mappale confinante (non oggetto di causa).
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“Violazione e/o falsa applicazione artt. 2051, 1125 e 1223 c.c.”. Le modalità costruttive del piano sovrastante (aiuole e marciapiedi), quando i manufatti furono realizzati, legittimamente non tennero conto del vano sottostante, che non necessitava di una adeguata impermeabilizzazione, in quanto realizzato abusivamente e condonato solo nel 1986. Solo in un secondo momento, furono realizzate le cantine.
Era, quindi, onere di chi aveva costruito e, poi, dei proprietari delle cantine eseguire lavori di impermeabilizzazione, tenuto conto che il relativo vano non aveva alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza, le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante.
Con l'ultimo motivo, proposto in subordine rispetto ai precedenti motivi, la parte appellante ha lamentato la “Violazione e/o falsa applicazione artt. 1125 o art. 1126 c.c. – Violazione art. 1117 bis c.c. - La ripartizione delle spese”. Il Tribunale avrebbe dovuto ripartire le spese volte all'eliminazione del danno secondo i criteri alternativamente indicati dagli articoli 1125 o
1126 c.c. Secondo parte appellante, o si ritiene che la proprietà della soletta sia da attribuire al titolare del diritto di superficie sottostante alle aiuole ed allora il rifacimento della stessa dovrà essere posto a carico, oppure si presume che la soletta sia una parte comune fra la parte sovrastante e la parte sottostante ed in tal caso occorrerà fare applicazione analogica dell'articolo
1125 c.c.
Con il primo motivo di appello incidentale, il ha lamentato il “Mancato Controparte_1 espresso riconoscimento del giudicato esterno costituito dalle Sentenze n. 557/2009 del
Tribunale di Chiavari e n. 10015/2017 del
Tribunale di Genova – Omessa applicazione dell'art. 2909 c.c.”. Il Tribunale aveva sbagliato a non dichiarare espressamente che le suddette sentenze costituivano giudicato sul fatto che il in Parte_2 Pt_1
è il custode (nel senso di cui all'art. 2051
[...]
C.C.) di tutta l'area destinata a marciapiedi ed aiuole soprastante alle cantine e relativo corridoio costituenti il Condominio Cantine di Via Palermo
n. 42 in , e pertanto è responsabile, Parte_1 sempre a sensi dell'art. 2051 c.c.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha lamentato la “Inesatta e/o incompleta indicazione dei lavori da eseguirsi a seguito delle indicazioni del C.T.U.”. Il Tribunale, nel condannare la controparte all'esecuzione dei lavori, aveva erroneamente fatto riferimento ad un'aiuola (la n.
1) pacificamente non oggetto di causa, per cui la statuizione sul punto poteva ingenerare dubbi interpretativi. Il ha, quindi, Controparte_1 chiesto che la Corte di Appello condannasse il ad eseguire Parte_2 sull'aiuola e marciapiede circostante i lavori Pt_4 specificatamente indicati dal C.T.U. a pag. 19 della sua Relazione a proposito dell'aiuo e Pt_5 marciapiede circostante. 3 la prova del rapporto di custodia
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Non c'è prova del fatto che il Parte_1 appellante è custode dell'area in contestazione.
La sentenza 10015/17 del Tribunale di Genova, richiamata dal provvedimento impugnato, è giunta a tale conclusione sulla base del riconoscimento, in quel giudizio, da parte dello stesso Parte_1 dell'esistenza di un obbligo di manutenzione a suo carico dell'aiuola, derivante dalla convenzione di lottizzazione prod. 7 di parte appellante.
Secondo la giurisprudenza, “le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” (Cass. 23634/18).
Tale elemento indiziario risulta, però, contraddetto, nel presente giudizio, sia dalla condotta processuale del che ha Parte_1 negato di essere custode, sia, soprattutto, da altri elementi probatori.
Infatti, nella convenzione di lottizzazione in esame, l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area fu imposto alle parti lottizzanti (tra i quali c'era l'originario costruttore) o loro danti causa (art. 1).
Non è stato allegato alcun atto dal quale possa desumersi un subingresso in tale obbligo da parte del tanto più che le risultanze Parte_1 catastali indicano che la proprietà del mappale è tutt'ora rimasta in capo appunto all'originario costruttore (doc. 5 di parte appellante).
Sul punto, la giurisprudenza afferma: “Al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art.
948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali” (Cass. 7567/19;
Cass. 10094/03).
Escluso, quindi, che il appellante sia Parte_1 tenuto alla manutenzione dell'area in esame in virtù della convenzione sopra indicata, viene a mancare la prova della custodia. Questa può sì consistere in un potere di fatto che consenta al custode di eseguire interventi di impermeabilizzazione dell'aiuola oggetto di causa, tuttavia, che esista una relazione fattuale significativa tra il appellante e Parte_1
l'aiuola è circostanza indimostrata, così come indimostrato è il contenuto di un simile rapporto.
Del resto, vi sono elementi indiziari dai quali risulta, come detto, che l'aiuola è di proprietà di soggetti terzi, tenuti alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Infine, non è possibile valutare la fondatezza della tesi espressa, in altro giudizio, dal ctu Per_2
(prod. 10 di parte appellata), secondo cui il mapp.
759, su cui si trova l'aiuola oggetto di causa, è di proprietà del appellante. Parte_1
Infatti, si tratta di un tema di indagine mai affrontato in questo giudizio, per cui il suo esame comprometterebbe il pieno contraddittorio tra le parti. Inoltre, “In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere - dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni). (Cass. Sez. un. 4835/23, nonché si vedano Cass. 5149/04 e Cass.
8304/04). In ogni caso, si tratta di una mera prospettazione del perito (non considerata neppure attendibile nella sentenza 10015/17 del
Tribunale di Genova) non verificabile, in assenza dei documenti ivi richiamati, non prodotti in causa.
4 il giudicato
Si deve esaminare, a questo punto, il motivo di appello incidentale proposto dal CP_1
.
[...]
Esso è infondato.
L'effetto preclusivo del giudicato coincide con l'oggetto del processo. Quest'ultimo coincide con la domanda giudiziale oggetto della domanda (e del giudizio) e, quindi, con la situazione giuridica sostanziale fatta valere dall'attore, identificata sulla base dell'accadimento storico addotto come titolo. In sostanza, l'autorità di tale accertamento
è caratterizzata da precisi limiti oggettivi, poiché
è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti, che hanno costituito oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito.
“Affinché il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all'interno di altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto vi sia, oltre che identità di parti e di "petitum", anche di "causa petendi" ed ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa” (Cass.
16688/18). “L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la
"causa petendi", restando irrilevante, a tal fine,
l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione”.
(Cass. 15817/21).
Nella specie, i precedenti del Tribunale di Genova hanno riguardato un rapporto giuridico diverso
(credito di singoli proprietari esclusivi), nascente da un fatto illecito identificato in un preciso contesto temporale e di luogo (non c'è prova che le infiltrazioni di quei giudizi provenissero dalle stesse parti dell'aiuola oggetto di causa), relativo ad altra porzione di immobile e causa di altri e diversi danni.
Infine, va ricordato che il rapporto o lo stato che funge da elemento della fattispecie del rapporto giuridico i cui effetti sono dedotti in causa è deciso senza efficacia di giudicato, alla luce del disposto dell'art. 34 c.p.c.; le questioni pregiudiziali aventi ad oggetto diritti soggettivi, stati personali e rapporti giuridici, la cui esistenza
è rilevante per statuire sulla fondatezza della domanda, sono di regola risolte incidenter tantum, ove non ricorrano i presupposti dell'art. 34 c.p.c.
Il giudice ha il potere di esaminare e di risolvere ogni questione dalla quale dipenda la decisione della causa;
l'accertamento così compiuto delle questioni pregiudiziali non è assistito dall'autorità di cosa giudicata e la sua efficacia resta circoscritta all'oggetto del giudizio all'interno del quale è stato reso;
la conseguenza, come rilevato in dottrina, è che, in un successivo processo, nel quale la stessa questione, già risolta incidenter tantum in una precedente sentenza, si presenti come l'oggetto del processo stesso, oppure si ponga ancora una volta come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla domanda, il giudice non sarà vincolato dalla soluzione che di detta questione sia stata data e potrà risolverla in modo diverso. In questi termini, anche la giurisprudenza, secondo cui “In tema di questioni pregiudiziali, occorre distinguere quelle che sono tali soltanto in senso logico, in quanto investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa e devono essere necessariamente decise "incidenter tantum", e questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico,
e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con la conseguenza che la formazione della cosa giudicata sulla pregiudiziale in senso tecnico può aversi, unitamente a quella sul diritto dedotto in lite, solo in presenza di espressa domanda di parte di soluzione della questione stessa. (Nella specie, in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dal crollo di un muro, la S.C. ha escluso che la questione relativa alla proprietà del muro fosse diventata una questione pregiudiziale in senso tecnico, non avendo chiesto nessuna delle parti in lite l'accertamento, con efficacia di giudicato, della propria qualità di proprietaria)”
(Cass. 14578/05; in termini analoghi, Cass.
28478/22; Cass. Sez. un. 26242/14, in motiv., punti 2.9 e 5.8.1; Cass. 8678/19).
5 le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, esclusa la fase istruttoria per l'appello.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Genova
2312/2023 datata 28 settembre 2023 e pubbl. il 2 ottobre 2023;
Respinge la domanda proposta dal Parte_1
; Controparte_1 condanna il condominio Controparte_1
a rifondere a
[...] Parte_1
le spese di lite del giudizio di primo
[...] grado, che liquida in euro 5.917,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
Pone le spese di ctu a carico del condominio
; Controparte_1 condanna il condominio Controparte_1
a rifondere al condominio le Parte_1 spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
condanna il Controparte_1 Controparte_1
a restituire al condominio di Parte_1 euro 10.560,89 oltre interessi di cui alla domanda.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il Par pagamento da parte del di Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dpr 115/02.
Genova 26 novembre 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno