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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14.01.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento iscritto innanzi a questa Corte con il n. 733/2024 R.G. promosso da nato a [...] il [...] e ivi residente a [...], Cod.Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Di C.F._1
LU (Cod.Fisc. ) con Studio in BI alla via XXIV Maggio n. 40 e C.F._2 dall'Avv. Fabrizio Di Molfetta (Cod.Fisc. ) con Studio in Trani a Corso C.F._3
Manzoni n. 60, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio giusta procura ad litem su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
contro
nata a [...] il [...] e ivi residente a [...], Cod.Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bombini ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il di lui studio in BI alla via Monte San Michele n. 28, in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con sentenza n. 1885/2023, pubblicata il 28.12.2023, il Tribunale di Trani ha definito il procedimento rubricato al n. 1974/2018 R.G. dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , disponendo in capo al primo Parte_1 Controparte_1
1 l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile nella misura di Euro 450,00 nonché il contributo al mantenimento della figlia quantificato in Euro 200,00 mensili, oltre spese straordinarie. Per_1
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in BI il 02.12.1993, dalla cui unione sono nati i figli (il Per_2
30.10.1997) e (l'01.6.1990) ma sono addivenuti a separazione consensuale omologata dal Per_1
Tribunale di Trani il 28.7.2017, le cui condizioni hanno previsto l'obbligo a carico del marito di corrispondere mensilmente Euro 680,00 a titolo di mantenimento muliebre ed Euro 160,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Maturate le condizioni di legge, con ricorso depositato il 20.4.2018 si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Trani perchè dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
negasse l'assegno divorzile alla ovvero lo riducesse alla misura mensile di Euro 100,00; CP_1 quantificasse in Euro 200,00 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio. A sostegno delle istanze, ha addotto che la ha avviato una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, possiede CP_1 adeguata capacità lavorativa e dispone di un patrimonio immobiliare sufficiente a garantirle un'esistenza dignitosa.
1.2 In quella sede la si è costituita associandosi alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo la quantificazione dell'assegno divorzile in Euro
700,00 mensili e del mantenimento per la prole in Euro 200,00 per ciascun figlio, oltre la partecipazione per il 50% alle spese straordinarie. A sostegno della domanda ha addotto il miglioramento delle condizione economica del e il peggioramento della propria situazione Pt_1 reddituale dovuto alle spese domestiche e alla compromissione della capacità lavorativa per una patologia tumorale diagnosticata nel 2014.
Espletata la prova orale per testimoni e verificata la mancata risposta del al deferito Parte_1 interpello formale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1 Il ha proposto il presente gravame chiedendo alla Corte di “...1. Dichiarare non Parte_1 giustificato l'assegno divorzile alla moglie e pertanto negarlo o, in via Controparte_1 subordinata, ridurlo in maniera cospicua ad € 100,00; 2. Accertare l'autosufficienza economica della figlia e pertanto revocare l'obbligo al relativo mantenimento da parte del padre Persona_3 [...]
3. Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.” Pt_1
L'appellante ha censurato l'errata valutazione della condizione economico-patrimoniale della e la accertata incapacità lavorativa sulla scorta di una patologia tumorale che la renderebbe CP_1 meritevole dell'assegno divorzile, sebbene la donna non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge. In primo luogo, ha omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi previste dall'art. 706, comma
III, c.p.c. così che il Tribunale non ha potuto valutare compiutamente la capacità reddituale della resistente e operarne la comparazione con quella del accertare in concreto la spettanza Pt_1 dell'assegno divorzile e determinarne l'ammontare. In secondo luogo, sebbene la ha CP_1 dichiarato di svolgere attività lavorativa part time presso un call center, il Tribunale di Trani ne ha
2 dichiarato la incapacità lavorativa basandosi sulle dichiarazioni testimoniali, soggettive e non qualificate, rese dal figlio e dal padre della resistente nonché sulla documentazione medica attestante l'insorgenza della patologia nel 2014 ma non il successivo stato di salute nè l'inabilità lavorativa definitiva della donna.
2.2 Il secondo motivo ha riguardato l'errata valutazione della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente e della IL (da egli partecipata per il 10% delle quote sociali), che ha indotto il CP_2 primo giudice a ritenerne non provato il peggioramento rispetto all'epoca della separazione, sulla base di talune fotografie di un cantiere edile, sulle dichiarazioni dei testimoni e sulla mancata comparizione del ricorrente a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. In proposito, l'appellante ha eccepito che il figlio e il padre della resistente (escussi all'udienza del 23.01.2023) sono incorsi in contraddizione nel riferire circa edile in BI e allo status della società; ha precisato che quel cantiere edile stava comportando per la Società “ulteriori spese e debiti” in aggiunta a quelli preventivabili, a detrimento della potenziale redditività dell'operazione; ha argomentato che la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere ammessi i fatti dedotti, essendo necessaria una valutazione complessiva dell'istruttoria orale e documentale versata, come previsto dall'art. 232 c.p.c. A tale ultimo riguardo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la documentazione depositata a dimostrazione dello squilibrio finanziario societario, e cioè due assegni bancari emessi dalla Società di cui uno per
Euro 210.000,00 in favore di , padre del ricorrente, e l'altro di Euro 40.000,00 a favore Persona_4 di a titolo di conto finanziamento soci e regolarmente annotato in bilancio, l'istanza di Controparte_3 ammissione dell'ottobre 2017 e il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo n.
6/2017 della di lì a poco è stata posta in liquidazione;
i bilanci societari al 13.9.2017 e Controparte_3 al 23.4.2018 da cui emerge l'esposizione debitoria verso le banche per complessivi Euro 7.947.729,81.
2.3 Con la terza censura, il ha rilevato l'errata valutazione delle prove riferite alla Parte_1 situazione patrimoniale dei coniugi. Costoro erano comproprietari di due appartamenti e due box auto in BI (ossia l'appartamento di via Isonzo n. 112 di tre vani e il relativo box auto distinto con l'interno 6, e l'appartamento di via Piave n. 104 di sette vani e il relativo box auto distinto con gli interni 17 e 18), tuttavia nell'ambito della separazione hanno deciso di procedere alla vendita dell'intero compendio ma riuscirono ad alienare soltanto la metà dell'appartamento di via Piave per il prezzo di Euro 210.000,00. Il ricavato è stato ripartito per Euro 80,000.00 in favore del e per Pt_1
Euro 130.000,00 in favore della in modo da servire per la ristrutturazione della porzione CP_1 invenduta dell'appartamento e successivamente assegnata alla moglie con il relativo box mentre al
è stato attribuito l'appartamento in via Isonzo con il box di pertinenza. Pertanto, non risulta Pt_1 corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui il ha versato alla la somma di Euro Pt_1 CP_1
130.000,00 quale liquidazione della quota di proprietà sull'appartamento di via Isonzo, bensì costei ha incassato il corrispettivo per la vendita della porzione dell'appartamento di via Piave. Allo stato attuale, dunque, la risulta proprietaria dell'appartamento di 110 mq nel pieno centro di CP_1
3 BI, ristrutturato con il contributo di unitamente al box auto di 64 mq mentre il è Pt_1 Pt_1 assolutamente impossidente avendo alienato l'immobile di via Isonzo nel dicembre 2023.
2.4 Con il quarto rilievo, l'appellante ha lamentato la riconosciuta sussistenza anche della componente compensativa per l'assegno divorzile in quanto la avrebbe svolto l'attività di casalinga CP_1 durante la ventennale convivenza matrimoniale, nonostante costei non ha provato di aver sacrificato aspirazioni professionali né di aver rinunciato a opportunità lavorative. In sostanza, la non CP_1 ha mai lavorato ma, a seguito della divisione dei beni tra i coniugi, risulta proprietaria del descritto compendio interamente costituito in costanza di matrimonio mediante l'apporto dell'altro coniuge: tanto basterebbe, a suo avviso, a compensare il presunto sacrificio sopportato dalla resistente nel dedicare sé stessa alla cura delle esigenze domestiche.
2.5 Con ulteriore motivo, il ha invocato la revoca dell'obbligo paterno al Parte_1 mantenimento della figlia divenuta economicamente autosufficiente dal 2021 e stabilmente Per_1 occupata presso una gioielleria di BI. Il ha appreso la circostanza il 30.4.2024 Pt_1 allorquando ha ricevuto l'avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate che gli ha contestato l'indebita fruizione di detrazioni fiscali per figli a carico per l'anno 2021, atteso che ha Per_1 dichiarato percepire redditi fin dal 2021.
2.6 Da ultimo, ha rassegnato alla Corte le conclusioni: “…1. Dichiarare non giustificato l'assegno divorzile alla moglie e pertanto negarlo o, in via subordinata, ridurlo in Controparte_1 maniera cospicua ad € 100,00; 2. Accertare l'autosufficienza economica della figlia Persona_3
e pertanto revocare l'obbligo al relativo mantenimento da parte del padre 3. Parte_1
Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
3.1 Costituendosi in giudizio la ha contestato le domande e le eccezioni Controparte_1 dell'appellante unitamente alla documentazione qui allegata. A suo avviso, il Tribunale ha correttamente valutato le emergenze istruttorie: lo stipendio mensile di Euro 1.700,00 percepito dal quale dipendente della società di cui era anche socio, e il reddito annuo lordo dichiarato di circa Pt_1
Euro 20.000,00; la vendita a terzi della villa di esclusiva proprietà, con dichiarato versamento di parte del ricavato al genitore per ripianare le esposizioni debitorie della società di famiglia;
la domanda di concordato preventivo della società di cui non si conoscono gli esiti della procedura, le dichiarazioni
(udienza del 23.01.2023) con cui i testi hanno riferito che la società di costruzioni ha continuato ad operare, ultimando la realizzazione di una palazzina i cui appartamenti sono stati alienati. Ha precisato che le vicende cui attiene la produzione documentale dell'appellante risalgono ad epoca successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ma antecedente la precisazione delle conclusioni in prime cure, sicché il avrebbe dovuto chiedere al tribunale la rimessione in termini e Pt_1
l'autorizzazione alla produzione affinchè il Tribunale la valutasse per trarre il giusto convincimento;
inoltre, taluni documenti erano nella disponibilità della parte sin dal primo grado di giudizio e potevano essere tempestivamente prodotti in quella sede. A tanto si aggiunge il comportamento processuale del il quale si è sottratto in più occasioni al deferito interrogatorio formale. Pt_1
4 3.2 In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, la appellata ha osservato che il Tribunale ha documentalmente accertato la sperequazione reddituale tra i coniugi, la inadeguatezza dei mezzi di sussistenza e l'impossibilità di procurarseli a cagione della patologia tumorale da cui la è CP_1 affetta, nonché l'età e la incapacità di reperire una nuova occupazione che possa garantirle un'esistenza decorosa. Infatti, la presta lavoro part time presso un call center Controparte_1 con contratto a tempo determinato in scadenza al 31.10.2024, e le sue condizioni di salute risultano peggiorate con l'insorgenza della ulteriore patologia del “diabete mellito tipo 2 con scompenso glicemico”, per il quale necessitò di ricovero ospedaliero nel dicembre 2023.
3.3 Ha contestato le affermazioni dell'appellante in ordine alla attribuzione del maggior importo di
Euro 130,00,00 all'esito della vendita di parte dell'immobile di via Piave n. 104, all'uopo ribadendo e chiarendo che detta somma ha rappresentato il controvalore della sua quota di proprietà sull'appartamento; mentre l'immobile di via Isonzo n. 112, all'epoca attribuito al e Pt_1 successivamente ceduto a terzi da costui, in modo da risultare impossidente e rendersi da tempo inadempiente nel versamento del mantenimento verso la e i figli. CP_1
3.4 Da ultimo, la appellata ha rassegnato le conclusioni chiedendo alla Corte di “...A. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella narrativa di quest'atto, confermando in toto la sentenza di primo grado;
B. condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, con accessori di legge”.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione nella camera di consiglio del
12.11.2024 cui ha fatto seguito l'udienza del 14.01.2025 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo il deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il
Collegio ha riservato la decisione previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusionali e repliche.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto del gravame.
5.1 Nel merito, le doglianze riferite all'assegno divorzile il primo motivo di appello risulta infondato.
A parere della Corte, il primo giudice correttamente ha valutato le emergenze istruttorie e ha applicato la normativa in materia, anche alla luce dei consolidati principi di legittimità. E' noto che l'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 secondo cui il Tribunale, nel pronunciare la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno di esse alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
5 5.2 Di recente, l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza SS.UU. n. 18287/2018 ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, il Tribunale chiamato ad adottare la decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà e auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà il diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
6.1 Ebbene, i dati più rilevanti della vicenda coniugale e post-coniugale sono i seguenti: a) le parti hanno contratto matrimonio nel dicembre 1993, hanno generato due figli e nell'anno 2017 sono addivenuti a separazione consensuale;
b) con gli accordi separativi il ha assunto Parte_1
l'onere di versare mensilmente Euro 680,00 per il mantenimento della moglie ed Euro 160,00 per il mantenimento di ciascun figlio;
c) nel corso dell'unione coniugale la si è Controparte_1 occupata delle mansioni domestiche ed accuditive dei figli, mentre il è stata l'unica Parte_1 fonte reddituale della famiglia;
d) introdotto il giudizio divorzile, il provvedimento presidenziale ha confermato le statuizioni economiche della separazione, mentre la successiva sentenza ha quantificato in Euro 450,00 l'assegno divorzile muliebre e in Euro 200,00 il mantenimento per la figlia Per_1 atteso che il figlio , ascoltato in corso di causa, ha dichiarato di essere economicamente Per_2 indipendente;
e) la è affetta da una patologia tumorale sin dall'anno 2014 e ha documentato CP_1
l'insorgenza da ultimo del “diabete mellito tipo 2” diagnosticata nell'anno 2023; f) il è risultato Pt_1 percettore di reddito mensile pari a circa Euro 1.700,00 e ha addotto il peggioramento della situazione economica personale nonchè riferita alla IL-Rossi S.r.l. di cui è socio per il 10% oltreché dipendente;
g) la ha documenta di lavorare part time presso un call center con contratto a tempo CP_1 determinato in scadenza al 31.10.2024; h) il si è reso inadempiente nel versamento del Parte_1 mantenimento a suo carico;
i) la è proprietaria dell'appartamento in BI alla via Piave CP_1
e di un box auto, mentre il risulta impossidente dopo aver negli anni alienato a terzi i cespiti già Pt_1 in comproprietà con la ex moglie e a lui attribuiti dopo la separazione.
6.2 E allora, è opinione della Corte che alla vada riconosciuto il diritto a Controparte_1 percepire l'assegno divorzile condividendo le motivazioni e la decisione del primo giudice. In primis, persiste la sperequazione reddituale tra le parti, stante il reddito percepito dal (pacificamente Pt_1 ammesso) a fronte della retribuzione ritratta dal lavoro part time presso un call center che non rende la donna autonoma bensì le consente di reperire risorse per le spese quotidiane stante l'inadempienza
6 dell'ex coniuge nel versare il mantenimento dovuto. A tanto, si aggiungono le documentate problematiche di salute che le impediscono di reperire attività lavorativa che comporta sforzo fisico e risulta meglio retribuita.
In contrario non assumono pregio giuridico i rilievi dell'appellante circa la mancata correlazione tra la patologia sofferta e la inabilità, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali apparse oggettive, precise e contestualizzate : i testi escussi hanno risposto affermativamente che negli ultimi anni le precarie condizioni di salute non hanno consentito alla di lavorare sia per una CP_1 funzionalità limitata del braccio destro e sia per la necessità di sottoporsi durante l'anno a numerosi controlli medici e terapie, confermando che “la stessa perché non può fare sforzi per il tumore alla mammella che ha avuto qualche anno fa” (teste , figlio della coppia), e che “la Persona_4 stessa…non può sopportare un lavoro pesante e grazie ad un'amica lavora presso un call center da 7-
8 mesi con contratti mensili o trimestrali per poche ore per pagare le spese che sono tante, perché il marito non versa il mantenimento, in alcuni casi abbiamo contribuito noi alle esigenze di nostra figlia” (teste , padre della appellata). Testimone_1
Dunque, la non è dotata di adeguati mezzi di sussistenze ed è impossibilitata a procurarseli CP_1 per ragioni oggettive, sebbene la stessa è dotata di capacità lavorativa generica che tuttavia può essere messa a frutto solo in parte a cagione delle condizioni fisiche e non le consente di raggiungere l'autonomia economica.
6.3 In linea con la decisione del primo giudice, nella fattispecie si configura la componente compensativa dell'assegno divorzile in aggiunta a quella assistenziale. Richiamando l'art. 5 L.
898/1970 e i criteri ivi indicati, non vi è dubbio che debba valorizzarsi la durata ventennale della convivenza matrimoniale durante la quale i coniugi hanno concordemente che la moglie svolgesse il ruolo di casalinga e il marito si dedicasse all'attività lavorativa nel campo dell'edilizia come dipendente e socio di minoranza della Controparte_3
Durante la convivenza matrimoniale la si è dedicata al ménage domestico e all'accudimento CP_1 di e , così da non poter svolgere attività lavorativa extra familiare: sul punto è Per_2 Per_1 dirimente la esplicita e concorde ammissione delle parti riportata nella convenzione di separazione secondo cui la donna ha svolto il ruolo di casalinga. Ne consegue che risultano privi di pregio i rilievi svolti in questa sede dall'appellante dovendo osservarsi che la ripartizione dei ruoli per scelta condivisa tra i coniugi esime, nel caso di specie, dalla dimostrazione in ordine all'eventuale sacrificio e/o rinuncia a prospettive professionali od opportunità lavorative extradomestiche in capo alla richiedente.
6.4 D'altronde, il sconta il fatto di non essere più comparso nel giudizio di primo Parte_1 grado, tanto da decadere dalla prova e non dimostrare le proprie allegazioni difensive. In più, senza addurre giustificazione non è comparso in udienza a rendere il deferito interpello formale senza addurre giustificazione, così che il Tribunale ha applicato l'art. 232 Cod.Civ. e ha ritenuto per ammesse talune circostanze indicate dalla , in particolare quella relativa alla solidità e CP_1
7 floridezza dell'impresa edile.
In proposito, la Corte osserva che detta circostanza è stata confermata dai testimoni escussi i quali hanno riferito che la aveva pressochè ultimato un edificio di sei piani con Controparte_3 appartamenti e locali commerciali alla via Piave in centro di BI che di lì a poco sarebbero stati compravenduti. Ad ogni buon conto, la documentazione allegata dal non appare Parte_1 decisiva a dimostrare l'assunto contrario trattandosi di due assegni bancari privi di imputazione e/o causale ed essendo rimasta priva di supporto probatorio l'affermazione del secondo cui Pt_1
l'edificazione della palazzina stava comportando “ulteriori spese e debiti” per la Società
6.5.1 Riguardo l'aspetto economico relativo alla figlia , l'art. 30 della Costituzione Per_1 sancisce il dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio ed indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispett o delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e non viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il compimento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197; Cass.Civ., Sez. I,
24.02.2006 n. 4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle rispettive sostanze ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali, oltre che delle risorse economiche individuali.
6.5.2 Nel caso di specie, l'appellante ha addotto che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza Per_1 economica a far tempo dal 2021, come appreso casualmente il 30.4.2024 a seguito della ricezione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato l'indebita fruizione di detrazioni fiscali per figli a carico per l'anno 2021, atteso che ha dichiarato di aver percepito Per_1 redditi fin dal 2021. In proposito, giova solo evidenziare che la detta documentazione pervenuta dalla
Agenzia delle Entrate e prodotta in questa sede dal può essere sottoposta al vaglio Parte_1 della Corte atteso che risulta oltremodo pacifico che i provvedimenti in materia di famiglia vengono adottati secondo il principio rebus sic stantibus in riferimento alla situazione di fatto esistente all'atto della decisione. Orbene, su detta circostanza la nulla ha controdedotto così che questa può CP_1 ritenersi non contestata e, pertanto, riconosciuta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ciò comporta la revoca del
8 contributo paterno in favore di a far data dal mese successivo alla domanda (Cass.Civ., Sez. Per_1
I, Ordinanza 26.4.2023 n. 10974; Corte d'Appello di Torino, sentenza 06.12.2024)
7.1 Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto da merita accoglimento in parte Parte_1 qua relativamente alla revoca del contributo paterno al mantenimento a favore della figlia Per_1
7.2 In considerazione del complessivo esito della lite e del parziale accoglimento del gravame, la
Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
8. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) accoglie per quanto di ragione il gravame proposto da e per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza appella, revoca il contributo paterno in favore della figlia a far data Per_1 dal mese successivo alla domanda;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
4) dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
25.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
9
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14.01.2025 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento iscritto innanzi a questa Corte con il n. 733/2024 R.G. promosso da nato a [...] il [...] e ivi residente a [...], Cod.Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Di C.F._1
LU (Cod.Fisc. ) con Studio in BI alla via XXIV Maggio n. 40 e C.F._2 dall'Avv. Fabrizio Di Molfetta (Cod.Fisc. ) con Studio in Trani a Corso C.F._3
Manzoni n. 60, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio giusta procura ad litem su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
contro
nata a [...] il [...] e ivi residente a [...], Cod.Fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Bombini ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il di lui studio in BI alla via Monte San Michele n. 28, in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Con sentenza n. 1885/2023, pubblicata il 28.12.2023, il Tribunale di Trani ha definito il procedimento rubricato al n. 1974/2018 R.G. dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , disponendo in capo al primo Parte_1 Controparte_1
1 l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile nella misura di Euro 450,00 nonché il contributo al mantenimento della figlia quantificato in Euro 200,00 mensili, oltre spese straordinarie. Per_1
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in BI il 02.12.1993, dalla cui unione sono nati i figli (il Per_2
30.10.1997) e (l'01.6.1990) ma sono addivenuti a separazione consensuale omologata dal Per_1
Tribunale di Trani il 28.7.2017, le cui condizioni hanno previsto l'obbligo a carico del marito di corrispondere mensilmente Euro 680,00 a titolo di mantenimento muliebre ed Euro 160,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Maturate le condizioni di legge, con ricorso depositato il 20.4.2018 si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Trani perchè dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
negasse l'assegno divorzile alla ovvero lo riducesse alla misura mensile di Euro 100,00; CP_1 quantificasse in Euro 200,00 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio. A sostegno delle istanze, ha addotto che la ha avviato una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, possiede CP_1 adeguata capacità lavorativa e dispone di un patrimonio immobiliare sufficiente a garantirle un'esistenza dignitosa.
1.2 In quella sede la si è costituita associandosi alla richiesta di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo la quantificazione dell'assegno divorzile in Euro
700,00 mensili e del mantenimento per la prole in Euro 200,00 per ciascun figlio, oltre la partecipazione per il 50% alle spese straordinarie. A sostegno della domanda ha addotto il miglioramento delle condizione economica del e il peggioramento della propria situazione Pt_1 reddituale dovuto alle spese domestiche e alla compromissione della capacità lavorativa per una patologia tumorale diagnosticata nel 2014.
Espletata la prova orale per testimoni e verificata la mancata risposta del al deferito Parte_1 interpello formale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1 Il ha proposto il presente gravame chiedendo alla Corte di “...1. Dichiarare non Parte_1 giustificato l'assegno divorzile alla moglie e pertanto negarlo o, in via Controparte_1 subordinata, ridurlo in maniera cospicua ad € 100,00; 2. Accertare l'autosufficienza economica della figlia e pertanto revocare l'obbligo al relativo mantenimento da parte del padre Persona_3 [...]
3. Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.” Pt_1
L'appellante ha censurato l'errata valutazione della condizione economico-patrimoniale della e la accertata incapacità lavorativa sulla scorta di una patologia tumorale che la renderebbe CP_1 meritevole dell'assegno divorzile, sebbene la donna non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge. In primo luogo, ha omesso di produrre le dichiarazioni dei redditi previste dall'art. 706, comma
III, c.p.c. così che il Tribunale non ha potuto valutare compiutamente la capacità reddituale della resistente e operarne la comparazione con quella del accertare in concreto la spettanza Pt_1 dell'assegno divorzile e determinarne l'ammontare. In secondo luogo, sebbene la ha CP_1 dichiarato di svolgere attività lavorativa part time presso un call center, il Tribunale di Trani ne ha
2 dichiarato la incapacità lavorativa basandosi sulle dichiarazioni testimoniali, soggettive e non qualificate, rese dal figlio e dal padre della resistente nonché sulla documentazione medica attestante l'insorgenza della patologia nel 2014 ma non il successivo stato di salute nè l'inabilità lavorativa definitiva della donna.
2.2 Il secondo motivo ha riguardato l'errata valutazione della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente e della IL (da egli partecipata per il 10% delle quote sociali), che ha indotto il CP_2 primo giudice a ritenerne non provato il peggioramento rispetto all'epoca della separazione, sulla base di talune fotografie di un cantiere edile, sulle dichiarazioni dei testimoni e sulla mancata comparizione del ricorrente a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. In proposito, l'appellante ha eccepito che il figlio e il padre della resistente (escussi all'udienza del 23.01.2023) sono incorsi in contraddizione nel riferire circa edile in BI e allo status della società; ha precisato che quel cantiere edile stava comportando per la Società “ulteriori spese e debiti” in aggiunta a quelli preventivabili, a detrimento della potenziale redditività dell'operazione; ha argomentato che la mancata risposta all'interrogatorio formale non è sufficiente a ritenere ammessi i fatti dedotti, essendo necessaria una valutazione complessiva dell'istruttoria orale e documentale versata, come previsto dall'art. 232 c.p.c. A tale ultimo riguardo, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la documentazione depositata a dimostrazione dello squilibrio finanziario societario, e cioè due assegni bancari emessi dalla Società di cui uno per
Euro 210.000,00 in favore di , padre del ricorrente, e l'altro di Euro 40.000,00 a favore Persona_4 di a titolo di conto finanziamento soci e regolarmente annotato in bilancio, l'istanza di Controparte_3 ammissione dell'ottobre 2017 e il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo n.
6/2017 della di lì a poco è stata posta in liquidazione;
i bilanci societari al 13.9.2017 e Controparte_3 al 23.4.2018 da cui emerge l'esposizione debitoria verso le banche per complessivi Euro 7.947.729,81.
2.3 Con la terza censura, il ha rilevato l'errata valutazione delle prove riferite alla Parte_1 situazione patrimoniale dei coniugi. Costoro erano comproprietari di due appartamenti e due box auto in BI (ossia l'appartamento di via Isonzo n. 112 di tre vani e il relativo box auto distinto con l'interno 6, e l'appartamento di via Piave n. 104 di sette vani e il relativo box auto distinto con gli interni 17 e 18), tuttavia nell'ambito della separazione hanno deciso di procedere alla vendita dell'intero compendio ma riuscirono ad alienare soltanto la metà dell'appartamento di via Piave per il prezzo di Euro 210.000,00. Il ricavato è stato ripartito per Euro 80,000.00 in favore del e per Pt_1
Euro 130.000,00 in favore della in modo da servire per la ristrutturazione della porzione CP_1 invenduta dell'appartamento e successivamente assegnata alla moglie con il relativo box mentre al
è stato attribuito l'appartamento in via Isonzo con il box di pertinenza. Pertanto, non risulta Pt_1 corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui il ha versato alla la somma di Euro Pt_1 CP_1
130.000,00 quale liquidazione della quota di proprietà sull'appartamento di via Isonzo, bensì costei ha incassato il corrispettivo per la vendita della porzione dell'appartamento di via Piave. Allo stato attuale, dunque, la risulta proprietaria dell'appartamento di 110 mq nel pieno centro di CP_1
3 BI, ristrutturato con il contributo di unitamente al box auto di 64 mq mentre il è Pt_1 Pt_1 assolutamente impossidente avendo alienato l'immobile di via Isonzo nel dicembre 2023.
2.4 Con il quarto rilievo, l'appellante ha lamentato la riconosciuta sussistenza anche della componente compensativa per l'assegno divorzile in quanto la avrebbe svolto l'attività di casalinga CP_1 durante la ventennale convivenza matrimoniale, nonostante costei non ha provato di aver sacrificato aspirazioni professionali né di aver rinunciato a opportunità lavorative. In sostanza, la non CP_1 ha mai lavorato ma, a seguito della divisione dei beni tra i coniugi, risulta proprietaria del descritto compendio interamente costituito in costanza di matrimonio mediante l'apporto dell'altro coniuge: tanto basterebbe, a suo avviso, a compensare il presunto sacrificio sopportato dalla resistente nel dedicare sé stessa alla cura delle esigenze domestiche.
2.5 Con ulteriore motivo, il ha invocato la revoca dell'obbligo paterno al Parte_1 mantenimento della figlia divenuta economicamente autosufficiente dal 2021 e stabilmente Per_1 occupata presso una gioielleria di BI. Il ha appreso la circostanza il 30.4.2024 Pt_1 allorquando ha ricevuto l'avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate che gli ha contestato l'indebita fruizione di detrazioni fiscali per figli a carico per l'anno 2021, atteso che ha Per_1 dichiarato percepire redditi fin dal 2021.
2.6 Da ultimo, ha rassegnato alla Corte le conclusioni: “…1. Dichiarare non giustificato l'assegno divorzile alla moglie e pertanto negarlo o, in via subordinata, ridurlo in Controparte_1 maniera cospicua ad € 100,00; 2. Accertare l'autosufficienza economica della figlia Persona_3
e pertanto revocare l'obbligo al relativo mantenimento da parte del padre 3. Parte_1
Condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
3.1 Costituendosi in giudizio la ha contestato le domande e le eccezioni Controparte_1 dell'appellante unitamente alla documentazione qui allegata. A suo avviso, il Tribunale ha correttamente valutato le emergenze istruttorie: lo stipendio mensile di Euro 1.700,00 percepito dal quale dipendente della società di cui era anche socio, e il reddito annuo lordo dichiarato di circa Pt_1
Euro 20.000,00; la vendita a terzi della villa di esclusiva proprietà, con dichiarato versamento di parte del ricavato al genitore per ripianare le esposizioni debitorie della società di famiglia;
la domanda di concordato preventivo della società di cui non si conoscono gli esiti della procedura, le dichiarazioni
(udienza del 23.01.2023) con cui i testi hanno riferito che la società di costruzioni ha continuato ad operare, ultimando la realizzazione di una palazzina i cui appartamenti sono stati alienati. Ha precisato che le vicende cui attiene la produzione documentale dell'appellante risalgono ad epoca successiva alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ma antecedente la precisazione delle conclusioni in prime cure, sicché il avrebbe dovuto chiedere al tribunale la rimessione in termini e Pt_1
l'autorizzazione alla produzione affinchè il Tribunale la valutasse per trarre il giusto convincimento;
inoltre, taluni documenti erano nella disponibilità della parte sin dal primo grado di giudizio e potevano essere tempestivamente prodotti in quella sede. A tanto si aggiunge il comportamento processuale del il quale si è sottratto in più occasioni al deferito interrogatorio formale. Pt_1
4 3.2 In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, la appellata ha osservato che il Tribunale ha documentalmente accertato la sperequazione reddituale tra i coniugi, la inadeguatezza dei mezzi di sussistenza e l'impossibilità di procurarseli a cagione della patologia tumorale da cui la è CP_1 affetta, nonché l'età e la incapacità di reperire una nuova occupazione che possa garantirle un'esistenza decorosa. Infatti, la presta lavoro part time presso un call center Controparte_1 con contratto a tempo determinato in scadenza al 31.10.2024, e le sue condizioni di salute risultano peggiorate con l'insorgenza della ulteriore patologia del “diabete mellito tipo 2 con scompenso glicemico”, per il quale necessitò di ricovero ospedaliero nel dicembre 2023.
3.3 Ha contestato le affermazioni dell'appellante in ordine alla attribuzione del maggior importo di
Euro 130,00,00 all'esito della vendita di parte dell'immobile di via Piave n. 104, all'uopo ribadendo e chiarendo che detta somma ha rappresentato il controvalore della sua quota di proprietà sull'appartamento; mentre l'immobile di via Isonzo n. 112, all'epoca attribuito al e Pt_1 successivamente ceduto a terzi da costui, in modo da risultare impossidente e rendersi da tempo inadempiente nel versamento del mantenimento verso la e i figli. CP_1
3.4 Da ultimo, la appellata ha rassegnato le conclusioni chiedendo alla Corte di “...A. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella narrativa di quest'atto, confermando in toto la sentenza di primo grado;
B. condannare l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, con accessori di legge”.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione nella camera di consiglio del
12.11.2024 cui ha fatto seguito l'udienza del 14.01.2025 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo il deposito di Note di trattazione scritta con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il
Collegio ha riservato la decisione previa concessione dei termini per deposito di scritti conclusionali e repliche.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica ha formulato parere di rigetto del gravame.
5.1 Nel merito, le doglianze riferite all'assegno divorzile il primo motivo di appello risulta infondato.
A parere della Corte, il primo giudice correttamente ha valutato le emergenze istruttorie e ha applicato la normativa in materia, anche alla luce dei consolidati principi di legittimità. E' noto che l'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 secondo cui il Tribunale, nel pronunciare la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno di esse alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
5 5.2 Di recente, l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza SS.UU. n. 18287/2018 ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, il Tribunale chiamato ad adottare la decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà e auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà il diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
6.1 Ebbene, i dati più rilevanti della vicenda coniugale e post-coniugale sono i seguenti: a) le parti hanno contratto matrimonio nel dicembre 1993, hanno generato due figli e nell'anno 2017 sono addivenuti a separazione consensuale;
b) con gli accordi separativi il ha assunto Parte_1
l'onere di versare mensilmente Euro 680,00 per il mantenimento della moglie ed Euro 160,00 per il mantenimento di ciascun figlio;
c) nel corso dell'unione coniugale la si è Controparte_1 occupata delle mansioni domestiche ed accuditive dei figli, mentre il è stata l'unica Parte_1 fonte reddituale della famiglia;
d) introdotto il giudizio divorzile, il provvedimento presidenziale ha confermato le statuizioni economiche della separazione, mentre la successiva sentenza ha quantificato in Euro 450,00 l'assegno divorzile muliebre e in Euro 200,00 il mantenimento per la figlia Per_1 atteso che il figlio , ascoltato in corso di causa, ha dichiarato di essere economicamente Per_2 indipendente;
e) la è affetta da una patologia tumorale sin dall'anno 2014 e ha documentato CP_1
l'insorgenza da ultimo del “diabete mellito tipo 2” diagnosticata nell'anno 2023; f) il è risultato Pt_1 percettore di reddito mensile pari a circa Euro 1.700,00 e ha addotto il peggioramento della situazione economica personale nonchè riferita alla IL-Rossi S.r.l. di cui è socio per il 10% oltreché dipendente;
g) la ha documenta di lavorare part time presso un call center con contratto a tempo CP_1 determinato in scadenza al 31.10.2024; h) il si è reso inadempiente nel versamento del Parte_1 mantenimento a suo carico;
i) la è proprietaria dell'appartamento in BI alla via Piave CP_1
e di un box auto, mentre il risulta impossidente dopo aver negli anni alienato a terzi i cespiti già Pt_1 in comproprietà con la ex moglie e a lui attribuiti dopo la separazione.
6.2 E allora, è opinione della Corte che alla vada riconosciuto il diritto a Controparte_1 percepire l'assegno divorzile condividendo le motivazioni e la decisione del primo giudice. In primis, persiste la sperequazione reddituale tra le parti, stante il reddito percepito dal (pacificamente Pt_1 ammesso) a fronte della retribuzione ritratta dal lavoro part time presso un call center che non rende la donna autonoma bensì le consente di reperire risorse per le spese quotidiane stante l'inadempienza
6 dell'ex coniuge nel versare il mantenimento dovuto. A tanto, si aggiungono le documentate problematiche di salute che le impediscono di reperire attività lavorativa che comporta sforzo fisico e risulta meglio retribuita.
In contrario non assumono pregio giuridico i rilievi dell'appellante circa la mancata correlazione tra la patologia sofferta e la inabilità, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali apparse oggettive, precise e contestualizzate : i testi escussi hanno risposto affermativamente che negli ultimi anni le precarie condizioni di salute non hanno consentito alla di lavorare sia per una CP_1 funzionalità limitata del braccio destro e sia per la necessità di sottoporsi durante l'anno a numerosi controlli medici e terapie, confermando che “la stessa perché non può fare sforzi per il tumore alla mammella che ha avuto qualche anno fa” (teste , figlio della coppia), e che “la Persona_4 stessa…non può sopportare un lavoro pesante e grazie ad un'amica lavora presso un call center da 7-
8 mesi con contratti mensili o trimestrali per poche ore per pagare le spese che sono tante, perché il marito non versa il mantenimento, in alcuni casi abbiamo contribuito noi alle esigenze di nostra figlia” (teste , padre della appellata). Testimone_1
Dunque, la non è dotata di adeguati mezzi di sussistenze ed è impossibilitata a procurarseli CP_1 per ragioni oggettive, sebbene la stessa è dotata di capacità lavorativa generica che tuttavia può essere messa a frutto solo in parte a cagione delle condizioni fisiche e non le consente di raggiungere l'autonomia economica.
6.3 In linea con la decisione del primo giudice, nella fattispecie si configura la componente compensativa dell'assegno divorzile in aggiunta a quella assistenziale. Richiamando l'art. 5 L.
898/1970 e i criteri ivi indicati, non vi è dubbio che debba valorizzarsi la durata ventennale della convivenza matrimoniale durante la quale i coniugi hanno concordemente che la moglie svolgesse il ruolo di casalinga e il marito si dedicasse all'attività lavorativa nel campo dell'edilizia come dipendente e socio di minoranza della Controparte_3
Durante la convivenza matrimoniale la si è dedicata al ménage domestico e all'accudimento CP_1 di e , così da non poter svolgere attività lavorativa extra familiare: sul punto è Per_2 Per_1 dirimente la esplicita e concorde ammissione delle parti riportata nella convenzione di separazione secondo cui la donna ha svolto il ruolo di casalinga. Ne consegue che risultano privi di pregio i rilievi svolti in questa sede dall'appellante dovendo osservarsi che la ripartizione dei ruoli per scelta condivisa tra i coniugi esime, nel caso di specie, dalla dimostrazione in ordine all'eventuale sacrificio e/o rinuncia a prospettive professionali od opportunità lavorative extradomestiche in capo alla richiedente.
6.4 D'altronde, il sconta il fatto di non essere più comparso nel giudizio di primo Parte_1 grado, tanto da decadere dalla prova e non dimostrare le proprie allegazioni difensive. In più, senza addurre giustificazione non è comparso in udienza a rendere il deferito interpello formale senza addurre giustificazione, così che il Tribunale ha applicato l'art. 232 Cod.Civ. e ha ritenuto per ammesse talune circostanze indicate dalla , in particolare quella relativa alla solidità e CP_1
7 floridezza dell'impresa edile.
In proposito, la Corte osserva che detta circostanza è stata confermata dai testimoni escussi i quali hanno riferito che la aveva pressochè ultimato un edificio di sei piani con Controparte_3 appartamenti e locali commerciali alla via Piave in centro di BI che di lì a poco sarebbero stati compravenduti. Ad ogni buon conto, la documentazione allegata dal non appare Parte_1 decisiva a dimostrare l'assunto contrario trattandosi di due assegni bancari privi di imputazione e/o causale ed essendo rimasta priva di supporto probatorio l'affermazione del secondo cui Pt_1
l'edificazione della palazzina stava comportando “ulteriori spese e debiti” per la Società
6.5.1 Riguardo l'aspetto economico relativo alla figlia , l'art. 30 della Costituzione Per_1 sancisce il dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio ed indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispett o delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica e non viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il compimento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197; Cass.Civ., Sez. I,
24.02.2006 n. 4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle rispettive sostanze ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali, oltre che delle risorse economiche individuali.
6.5.2 Nel caso di specie, l'appellante ha addotto che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza Per_1 economica a far tempo dal 2021, come appreso casualmente il 30.4.2024 a seguito della ricezione di un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato l'indebita fruizione di detrazioni fiscali per figli a carico per l'anno 2021, atteso che ha dichiarato di aver percepito Per_1 redditi fin dal 2021. In proposito, giova solo evidenziare che la detta documentazione pervenuta dalla
Agenzia delle Entrate e prodotta in questa sede dal può essere sottoposta al vaglio Parte_1 della Corte atteso che risulta oltremodo pacifico che i provvedimenti in materia di famiglia vengono adottati secondo il principio rebus sic stantibus in riferimento alla situazione di fatto esistente all'atto della decisione. Orbene, su detta circostanza la nulla ha controdedotto così che questa può CP_1 ritenersi non contestata e, pertanto, riconosciuta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ciò comporta la revoca del
8 contributo paterno in favore di a far data dal mese successivo alla domanda (Cass.Civ., Sez. Per_1
I, Ordinanza 26.4.2023 n. 10974; Corte d'Appello di Torino, sentenza 06.12.2024)
7.1 Alla luce di quanto sopra, l'appello proposto da merita accoglimento in parte Parte_1 qua relativamente alla revoca del contributo paterno al mantenimento a favore della figlia Per_1
7.2 In considerazione del complessivo esito della lite e del parziale accoglimento del gravame, la
Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
8. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) accoglie per quanto di ragione il gravame proposto da e per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza appella, revoca il contributo paterno in favore della figlia a far data Per_1 dal mese successivo alla domanda;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
4) dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
25.9.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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