Articolo 28 della Costituzione
Articolo 27Articolo 29
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1 gennaio 1948
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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