Sentenza 4 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1381/2022 R.G., promossa ai sensi degli artt. 395 ss. c.p.c.,
DA
nata a [...] il giorno 03/11/1951, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Ferraris;
attrice in revocazione
CONTRO
, nato a [...] il giorno 29/09/1957, c.f.: Controparte_1
C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Sparti;
convenuto in revocazione
In fatto e in diritto
1. , deducendo la sussistenza della condizione prevista dall'art. 395, n. Parte_1
3), c.p.c., ha impugnato per revocazione, nei confronti di , la Controparte_1
sentenza di questa Corte dei giorni 28/11-29/12/2016, n. 2393, chiedendo che nella fase rescissoria la causa di appello da lei a suo tempo promossa con esito sfavorevole avverso la sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 7/4-25/8/2014, n. 4108, fosse decisa con l'integrale riforma della sentenza appellata.
Il convenuto, costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 4.12.2024 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'impugnazione è inammissibile.
L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione (Cass. 20587/2015, 3591/2017).
È “decisivo” il documento che, ove acquisito agli atti, sarebbe idoneo a condurre a una decisione diversa da quella revocanda perché attinente a circostanze determinanti che il giudice non ha potuto esaminare al momento della decisione (Cass. 17658/2024).
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario che la parte indichi nel ricorso le ragioni relative alla asserita decisività del documento stesso (Cass. 29122/2023) e le cause che hanno impedito di produrlo tempestivamente, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore, soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza del documento o del luogo in cui si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario (Cass. 30203/2024).
L'impugnazione per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3), c.p.c., dunque, non serve a consentire la riapertura dell'attività istruttoria in procedimenti ormai chiusi con sentenza definitiva e l'indiscriminato ingresso di elementi di conoscenza sopravvenuti, ma riveste carattere di eccezionalità a garanzia del diritto delle parti di far valere anche dopo la conclusione sfavorevole del giudizio documenti decisivi non conosciuti o non disponibili “per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Non aderente a tale fisionomia dello strumento impugnatorio si appalesa l'iniziativa processuale di , che in tutta evidenza non è diretta a far valere in Parte_1 3
funzione probatoria l'unico documento prodotto anteriore alla decisione, cioè l'istanza di sanatoria di (di cui, per vero, si stenta a comprendere persino l'astratta inerenza CP_2
alla res iudicanda), ma è inammissibilmente rivolta a sollecitare una prosecuzione del pregresso giudizio di appello e una revisione della decisione del 2016 alla luce della serie di eventi di epoca successiva descritti alle pagine 3 e 4 dell'atto impugnatorio.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge la condanna dell'attrice alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.464,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Sussistono, nei confronti dell'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da Parte_1
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dei giorni 28/11-29/12/2016, n. 2393; condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 9.464,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto che sussistono, nei confronti di , i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo