TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 35 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Martina Vetere, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via F. Acri n. 3, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
contro
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Migliano, presso il cui studio, in Cosenza, CP_5 via Crati n. 81, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti in riassunzione
avente ad oggetto: ricorso ex art. 612 c.p.c. - fase di merito – procedura iscritta al n. 820/2018 R.G.E.;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2025 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per il ricorrente in riassunzione: “Voglia il Tribunale adito - disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa - confermare il provvedimento reso dal G.E. datato 13.12.2023 ad esito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 820/2018 R.E. e, dunque, le relative modalità di esecuzione per come determinate dal G.E. designato. Col favore delle spese e competenze del giudizio da porsi a carico dei resistenti in solido in applicazione del principio generale della soccombenza e da distrarre come per legge in favore dell'Erario, stante la ottenuta ammissione del Sig. al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato”; per i convenuti in riassunzione: “voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle p.lle 433 e 89 per come su spiegato ed in ogni caso accogliere le conclusioni siccome formulate in atti”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato in uno con il relativo decreto di fissazione udienza,
coltivava nel merito, nel termine assegnato dal G.E. nell'ordinanza del Parte_1
1 13.12.2023, il ricorso ex art. 612 c.p.c., a suo tempo proposto per la determinazione delle modalità di esecuzione (arretramento di muro di contenimento illegittimamente edificato sul terreno di sua proprietà da , e ) della Controparte_6 Controparte_1 Controparte_5 sentenza n. 1539/2012 dell'intestato Tribunale, confermata da quella n. 871/2016 della Corte di Appello di Catanzaro, procedimento sospeso per la proposizione di opposizione all'esecuzione, poi rigettata con sentenza n. 1440/2023; rappresentava quindi che, nelle more, era deceduto
, indicando i suoi eredi legittimi, e rassegnava le ritrascritte conclusioni. Controparte_6
Costituitisi in giudizio, , e gli eredi di Controparte_1 Controparte_5 [...]
( , e , eccepivano preliminarmente CP_6 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità in rito della domanda, nonché, nel merito, la loro carenza di legittimazione passiva, per essere stati ceduti al , in epoca antecedente la stessa formazione del Parte_2 titolo esecutivo, i terreni sui quali insistente il muro da arretrare;
rappresentavano, ancora, l'inattuabilità dell'esecuzione dell'obbligo di arretramento, accertata dallo stesso CTU nominato nella procedura n. 820/2018 R.G.E., anche in ragione della rinuncia fatta dal terzo opponente ex art. 619 c.p.c., , foriera della palese antieconomicità Controparte_7 dell'arretramento di soli mt. 3,20 del ricorrente, mediante opere incidenti sullo zoccolo della fondazione;
instava quindi, previa sospensione della procedura, per la declaratoria di inammissibilità in rito del giudizio, ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito della domanda, vinte le spese di lite. Rinviata, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la prima udienza di trattazione della causa, in data 23.09.2024 la difesa dei convenuti depositava scrittura privata nelle more stipulata dai medesimi con la , comportante, a suo dire, sopravvenuta Controparte_7 cessazione della materia del contendere in relazione all'arretramento del muro sulle p.lle nn. 433 e 89 del foglio di mappa n. 60 NCT del comune di Montalto Uffugo (CS). A seguito di rinvio con termine per note, all'udienza del 07.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la giurisprudenza univocamente ammette la coltivazione nel merito del ricorso ex art. 612 c.p.c., ai sensi dell'art. 616 c.p.c. (Cass. nn. 15015/2016, 7402/2017, 3888/2018, 29025/2021). Sulle modalità di introduzione del relativo giudizio, nondimeno, al momento del deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, all'indomani della c.d. Riforma Cartabia, sussisteva il dubbio che si potesse utilizzare il c.d. rito semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c., questione sottoposta all'attenzione delle parti con lo stesso decreto di fissazione della prima udienza di trattazione. Quel dubbio è stato risolto positivamente, tanto che l'ultima formulazione dell'art. 616 c.p.c., stabilendo la dimidizione dei termini per l'ipotesi che il giudizio di merito venga introdotto con il rito ordinario, implicitamente ammette la proposizione alternativa con quello semplificato. Nondimeno, il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio si palesava nullo per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., invalidità tuttavia sanata ai sensi dell'art. 164 c.p.c., mediante differimento della prima udienza di trattazione, a seguito della specifica eccezione dei convenuti proposta all'udienza del 23.04.2024. Sulla scorta di tali doverose premesse, ogni eccezione frapposta dai convenuti alla pretesa del di determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare Pt_1
(arretramento del muro) sancito nel titolo giudiziale (la sentenza n. 1539/2012 dell'intestato Tribunale, confermata in sede di appello e, quindi, coperta da giudicato), deve ritenersi inammissibile nella odierna sede. Ed invero, a fronte della proposizione dell'istanza ex art. 612 c.p.c., nella procedura n. 820/2018 R.G.E. per l'esecuzione dell'obbligo di fare, i convenuti in riassunzione hanno a loro
2 volta spiegato opposizione all'esecuzione, sulla scorta dei medesimi motivi dedotti nella odierna sede, ossia la loro asserita carenza di legittimazione passiva, derivante dalla cessione al Condominio dei quozienti di terreno sui quali insistente il muro da arretrare, nonché l'inattuabilità e l'antieconomicità dell'arretramento. Quelle eccezioni sono state scrutinate e rigettate nel giudizio di merito dell'opposizione, iscritto al n. 2157/2020 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, per come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza conclusiva dello stesso, la n. 1440/2023 R.Sent, di cui prodotta certificazione di passaggio in giudicato. Non è quindi possibile reiterarle nella odierna sede, in cui, siccome duplicazione dei motivi di opposizione all'esecuzione coperti dal giudicato, rimangono quindi inammissibili, come premesso. In relazione poi alla scrittura privata recante la data del 23.09.2024, per quanto di formazione successiva allo spirare delle preclusioni istruttorie, e quindi astrattamente producibile in giudizio, è tuttavia agevole inferirne la stipula ad usum delphini, ossia nel tentativo di ovviare alla reiezione dei motivi di opposizione, e di impedire l'esecuzione del titolo. Ed invero, quella scrittura è frutto di un accordo tra i convenuti e la che Controparte_7 non elide in alcun modo, sulla base delle statuizioni della sentenza n. 1440/2023, la legittimazione passiva dei primi, e non consente, alla seconda, di incidere sul diritto del rimasto pacificamente estraneo alla pattuizione. Pt_1
In altri termini: anche quella scrittura – per come si evince chiaramente dal suo corpus - trova fonte in presupposti – i motivi di opposizione all'esecuzione, reiterati nella odierna sede – che sono stati ritenuti infondati con sentenza passata in giudicato. Nella sentenza n. 1440/2023 sono peraltro ampiamente esplicitate anche le ragioni per le quali non è possibile sospendere né bloccare l'esecuzione del titolo giudiziale fondante il diritto del all'arretramento del muro. Pt_1
Su tali basi, il provvedimento del G.E. di determinazione delle modalità di esecuzione del titolo, siccome ragionevole ed immune da vizi logici, e, peraltro, neppure censurato dai debitori esecutati, che, come visto, si sono limitati a contestare l'an, ma non anche il quomodo dell'esecuzione dell'obbligo di fare, va di conseguenza nella odierna sede di merito, integralmente confermato. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, siccome il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma l'ordinanza di determinazione delle modalità di esecuzione emessa dal G.E. il 13.12.2023 nella procedura iscritta al n. 820/2018 R.G.E., del seguente tenore letterale: “Il giudice dell'esecuzione: dispone che: 1) L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza - previa acquisizione di ogni idonea documentazione atta ad identificare l'immobile in questione
- come da titolo azionato, comunichi alla parte obbligata ed a tutte le parti interessate che, decorsi giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, sarà dato inizio ai lavori di concreta attuazione del titolo;
2) L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza, su impulso di parte, si attivi una volta scaduti i 30 giorni dalla comunicazione alle parti, al fine di incaricare una impresa specializzata di settore che dovrà effettuare i lavori in questione, previa regolarità amministrativa, entro i successivi 30 giorni, decorrenti, in ogni caso, dal momento
3 del perfezionamento della regolarità di permessi / autorizzazioni / licenze / etc;
3) L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza, mercè l'ausilio e la materiale esecuzione dell'impresa specializzata, nonché previa adeguata programmazione tecnica, voglia intimare agli organi esecutanti di preservare da ogni prevedibile pregiudizio inconferente con l'attuazione del diritto da esercitarsi, le proprietà delle parti in giudizio e dei terzi, così assicurandosi di far corredare le attività delegate, da adeguato riscontro anche fotografico sullo stato dei luoghi, ante e post esecuzione;
demanda l'Ufficiale giudiziario di Cosenza affinché: – incarichi un'impresa specializzata operante nel settore ed in regola con gli obblighi cui al Durc, affinché esegua materialmente le attività cui in motivazione;
– verifichi, discrezionalmente e come da sue prerogative, la necessarietà della forza Pubblica in loco”;
- condanna i convenuti in riassunzione, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario, siccome ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che liquida Parte_1 in complessivi € 3.809,00 (valore indeterminabile – complessità bassa), oltre rimb. Forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 3 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 35 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da rappresentato e difeso dall'avv. Martina Vetere, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via F. Acri n. 3, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente in riassunzione
contro
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Migliano, presso il cui studio, in Cosenza, CP_5 via Crati n. 81, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti in riassunzione
avente ad oggetto: ricorso ex art. 612 c.p.c. - fase di merito – procedura iscritta al n. 820/2018 R.G.E.;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2025 entrambe si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per il ricorrente in riassunzione: “Voglia il Tribunale adito - disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa - confermare il provvedimento reso dal G.E. datato 13.12.2023 ad esito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 820/2018 R.E. e, dunque, le relative modalità di esecuzione per come determinate dal G.E. designato. Col favore delle spese e competenze del giudizio da porsi a carico dei resistenti in solido in applicazione del principio generale della soccombenza e da distrarre come per legge in favore dell'Erario, stante la ottenuta ammissione del Sig. al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato”; per i convenuti in riassunzione: “voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alle p.lle 433 e 89 per come su spiegato ed in ogni caso accogliere le conclusioni siccome formulate in atti”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato in uno con il relativo decreto di fissazione udienza,
coltivava nel merito, nel termine assegnato dal G.E. nell'ordinanza del Parte_1
1 13.12.2023, il ricorso ex art. 612 c.p.c., a suo tempo proposto per la determinazione delle modalità di esecuzione (arretramento di muro di contenimento illegittimamente edificato sul terreno di sua proprietà da , e ) della Controparte_6 Controparte_1 Controparte_5 sentenza n. 1539/2012 dell'intestato Tribunale, confermata da quella n. 871/2016 della Corte di Appello di Catanzaro, procedimento sospeso per la proposizione di opposizione all'esecuzione, poi rigettata con sentenza n. 1440/2023; rappresentava quindi che, nelle more, era deceduto
, indicando i suoi eredi legittimi, e rassegnava le ritrascritte conclusioni. Controparte_6
Costituitisi in giudizio, , e gli eredi di Controparte_1 Controparte_5 [...]
( , e , eccepivano preliminarmente CP_6 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'inammissibilità in rito della domanda, nonché, nel merito, la loro carenza di legittimazione passiva, per essere stati ceduti al , in epoca antecedente la stessa formazione del Parte_2 titolo esecutivo, i terreni sui quali insistente il muro da arretrare;
rappresentavano, ancora, l'inattuabilità dell'esecuzione dell'obbligo di arretramento, accertata dallo stesso CTU nominato nella procedura n. 820/2018 R.G.E., anche in ragione della rinuncia fatta dal terzo opponente ex art. 619 c.p.c., , foriera della palese antieconomicità Controparte_7 dell'arretramento di soli mt. 3,20 del ricorrente, mediante opere incidenti sullo zoccolo della fondazione;
instava quindi, previa sospensione della procedura, per la declaratoria di inammissibilità in rito del giudizio, ovvero, in subordine, per il rigetto nel merito della domanda, vinte le spese di lite. Rinviata, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la prima udienza di trattazione della causa, in data 23.09.2024 la difesa dei convenuti depositava scrittura privata nelle more stipulata dai medesimi con la , comportante, a suo dire, sopravvenuta Controparte_7 cessazione della materia del contendere in relazione all'arretramento del muro sulle p.lle nn. 433 e 89 del foglio di mappa n. 60 NCT del comune di Montalto Uffugo (CS). A seguito di rinvio con termine per note, all'udienza del 07.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, la giurisprudenza univocamente ammette la coltivazione nel merito del ricorso ex art. 612 c.p.c., ai sensi dell'art. 616 c.p.c. (Cass. nn. 15015/2016, 7402/2017, 3888/2018, 29025/2021). Sulle modalità di introduzione del relativo giudizio, nondimeno, al momento del deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, all'indomani della c.d. Riforma Cartabia, sussisteva il dubbio che si potesse utilizzare il c.d. rito semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c., questione sottoposta all'attenzione delle parti con lo stesso decreto di fissazione della prima udienza di trattazione. Quel dubbio è stato risolto positivamente, tanto che l'ultima formulazione dell'art. 616 c.p.c., stabilendo la dimidizione dei termini per l'ipotesi che il giudizio di merito venga introdotto con il rito ordinario, implicitamente ammette la proposizione alternativa con quello semplificato. Nondimeno, il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio si palesava nullo per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., invalidità tuttavia sanata ai sensi dell'art. 164 c.p.c., mediante differimento della prima udienza di trattazione, a seguito della specifica eccezione dei convenuti proposta all'udienza del 23.04.2024. Sulla scorta di tali doverose premesse, ogni eccezione frapposta dai convenuti alla pretesa del di determinazione delle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare Pt_1
(arretramento del muro) sancito nel titolo giudiziale (la sentenza n. 1539/2012 dell'intestato Tribunale, confermata in sede di appello e, quindi, coperta da giudicato), deve ritenersi inammissibile nella odierna sede. Ed invero, a fronte della proposizione dell'istanza ex art. 612 c.p.c., nella procedura n. 820/2018 R.G.E. per l'esecuzione dell'obbligo di fare, i convenuti in riassunzione hanno a loro
2 volta spiegato opposizione all'esecuzione, sulla scorta dei medesimi motivi dedotti nella odierna sede, ossia la loro asserita carenza di legittimazione passiva, derivante dalla cessione al Condominio dei quozienti di terreno sui quali insistente il muro da arretrare, nonché l'inattuabilità e l'antieconomicità dell'arretramento. Quelle eccezioni sono state scrutinate e rigettate nel giudizio di merito dell'opposizione, iscritto al n. 2157/2020 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, per come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza conclusiva dello stesso, la n. 1440/2023 R.Sent, di cui prodotta certificazione di passaggio in giudicato. Non è quindi possibile reiterarle nella odierna sede, in cui, siccome duplicazione dei motivi di opposizione all'esecuzione coperti dal giudicato, rimangono quindi inammissibili, come premesso. In relazione poi alla scrittura privata recante la data del 23.09.2024, per quanto di formazione successiva allo spirare delle preclusioni istruttorie, e quindi astrattamente producibile in giudizio, è tuttavia agevole inferirne la stipula ad usum delphini, ossia nel tentativo di ovviare alla reiezione dei motivi di opposizione, e di impedire l'esecuzione del titolo. Ed invero, quella scrittura è frutto di un accordo tra i convenuti e la che Controparte_7 non elide in alcun modo, sulla base delle statuizioni della sentenza n. 1440/2023, la legittimazione passiva dei primi, e non consente, alla seconda, di incidere sul diritto del rimasto pacificamente estraneo alla pattuizione. Pt_1
In altri termini: anche quella scrittura – per come si evince chiaramente dal suo corpus - trova fonte in presupposti – i motivi di opposizione all'esecuzione, reiterati nella odierna sede – che sono stati ritenuti infondati con sentenza passata in giudicato. Nella sentenza n. 1440/2023 sono peraltro ampiamente esplicitate anche le ragioni per le quali non è possibile sospendere né bloccare l'esecuzione del titolo giudiziale fondante il diritto del all'arretramento del muro. Pt_1
Su tali basi, il provvedimento del G.E. di determinazione delle modalità di esecuzione del titolo, siccome ragionevole ed immune da vizi logici, e, peraltro, neppure censurato dai debitori esecutati, che, come visto, si sono limitati a contestare l'an, ma non anche il quomodo dell'esecuzione dell'obbligo di fare, va di conseguenza nella odierna sede di merito, integralmente confermato. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, siccome il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma l'ordinanza di determinazione delle modalità di esecuzione emessa dal G.E. il 13.12.2023 nella procedura iscritta al n. 820/2018 R.G.E., del seguente tenore letterale: “Il giudice dell'esecuzione: dispone che: 1) L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza - previa acquisizione di ogni idonea documentazione atta ad identificare l'immobile in questione
- come da titolo azionato, comunichi alla parte obbligata ed a tutte le parti interessate che, decorsi giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, sarà dato inizio ai lavori di concreta attuazione del titolo;
2) L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza, su impulso di parte, si attivi una volta scaduti i 30 giorni dalla comunicazione alle parti, al fine di incaricare una impresa specializzata di settore che dovrà effettuare i lavori in questione, previa regolarità amministrativa, entro i successivi 30 giorni, decorrenti, in ogni caso, dal momento
3 del perfezionamento della regolarità di permessi / autorizzazioni / licenze / etc;
3) L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Cosenza, mercè l'ausilio e la materiale esecuzione dell'impresa specializzata, nonché previa adeguata programmazione tecnica, voglia intimare agli organi esecutanti di preservare da ogni prevedibile pregiudizio inconferente con l'attuazione del diritto da esercitarsi, le proprietà delle parti in giudizio e dei terzi, così assicurandosi di far corredare le attività delegate, da adeguato riscontro anche fotografico sullo stato dei luoghi, ante e post esecuzione;
demanda l'Ufficiale giudiziario di Cosenza affinché: – incarichi un'impresa specializzata operante nel settore ed in regola con gli obblighi cui al Durc, affinché esegua materialmente le attività cui in motivazione;
– verifichi, discrezionalmente e come da sue prerogative, la necessarietà della forza Pubblica in loco”;
- condanna i convenuti in riassunzione, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario, siccome ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che liquida Parte_1 in complessivi € 3.809,00 (valore indeterminabile – complessità bassa), oltre rimb. Forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 3 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
4