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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/09/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2475/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
SANDRA BALDASSARRI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Marlia (LU), via Paolinelli n. 12, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_2 C.F._2
GIOVANNETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Giuliano Terme (PI), via G. B. Niccolini n.53, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) revocare l'obbligo del sig. di versare entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente la somma di € 250,00 rivalutabili annualmente in base agli indici dell'I.S.T.A.T., oltre alla metà delle spese straordinarie. 2) Ordinare al conservatore dei Registri Immobiliare di Lucca la cancellazione dell'ipoteca iscritta contro nato a [...] il [...] sugli immobili Parte_1 C.F._1 di cui alla nota di iscrizione Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Lucca Registro generale n. 17194, Registro particolare n. 2659 del 10/11/2017, dell'importo di euro 100.000,00».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 93/2020 pubblicata il 24/1/2020 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca la cancellazione della ipoteca giudiziale eseguita a Lucca in data 10/11/2017, Registro generale 17194 - Registro particolare 2659, avente ad oggetto l'ipoteca giudiziale iscritta contro il sig. Parte_1
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
SANDRA BALDASSARRI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Marlia (LU), via Paolinelli n. 12, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_2 C.F._2
GIOVANNETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Giuliano Terme (PI), via G. B. Niccolini n.53, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) revocare l'obbligo del sig. di versare entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente la somma di € 250,00 rivalutabili annualmente in base agli indici dell'I.S.T.A.T., oltre alla metà delle spese straordinarie. 2) Ordinare al conservatore dei Registri Immobiliare di Lucca la cancellazione dell'ipoteca iscritta contro nato a [...] il [...] sugli immobili Parte_1 C.F._1 di cui alla nota di iscrizione Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Lucca Registro generale n. 17194, Registro particolare n. 2659 del 10/11/2017, dell'importo di euro 100.000,00».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 93/2020 pubblicata il 24/1/2020 - alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca la cancellazione della ipoteca giudiziale eseguita a Lucca in data 10/11/2017, Registro generale 17194 - Registro particolare 2659, avente ad oggetto l'ipoteca giudiziale iscritta contro il sig. Parte_1
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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