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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Enrica Drago -Presidente rel. Dott. Stefano Tarantola -Consigliere Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 318/2025 R.G. promossa da
, corrente in 114 Elliot Street, Glasgow, G3 8EX, Parte_1
Regno Unito, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore e, per esso, del suo procuratore speciale Avv. tale in forza dei poteri conferitigli con Parte_2 procura speciale notarile rilasciata a Glasgow in data 03.03.2021 e munita di Apostille ai sensi della Convezione dell'Aja del 15.10.1961 (Legge n. 1253/1966) in data 08.03.2021 (doc. A fasc. I°), rappresentata, assistita e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Francesca Ronco (C.F.: – PEC: C.F._1
del Foro di Genova, giusta procura rilasciata Email_1 ex art. 83 c.p.c. allegata all'atto di citazione in opposizione notificato a Parte_3 in data 24.3.2021 (ed allegata anche alla notifica del presente atto) e presso la
[...] stessa elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio. Ai fini delle rilevanti disposizioni del codice di procedura civile il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo sopra indicato;
Appellante; nei confronti di corrente in 19136 La Spezia (SP), Via delle Pianazze 150 Parte_3
A, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Davide Magnolia, (C.F. ; PEC: e C.F._2 Email_2
1 IA ET (C.F. ; PEC: C.F._3
; Email_3
Appellata contumace;
e nei confronti di corrente in Bagnoli della Rosandra 334, San Dorligo Controparte_1 della Valle 34018 (Trieste), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall' Avv. Maurizio Orione (C.F.
PEC: ; C.F._4 Email_4
Appellata contumace;
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza n. 96/2025, Parte_1 pubblicata il 24-25.02.2025, del Tribunale di La Spezia, con atto notificato il 03.04.2025 e iscritto al ruolo generale in data 11.04.2025. Nel giudizio così instaurato, non si costituivano né né Parte_3 Controparte_2
Successivamente, con atto depositato in data 19.05.2025, l'appellante depositava atto di rinuncia agli atti del presente giudizio e contestuale ricevuta di avvenuta consegna e accettazione della notifica del suddetto atto, avvenuta il 19.05.2025, alle parti non costituite. Chiedeva, quindi, l'estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo sen-za alcuna pronuncia sulle spese.
.*.*. Rilevato che: i) la parte appellante ha dichiarato, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, di voler rinunciare agli atti del giudizio;
ii) le parti appellate non si sono costituite;
iii) pertanto, l'accettazione delle controparti medesime è superflua, né l'efficacia della rinuncia è subordinata alla verifica degli adempimenti previsti dall'art. 306 c.p.c., relativi alla notificazione degli atti sottoscritti di rinuncia e accettazione, atteso che, ai fini della pronuncia di estinzione, il primo comma di tale articolo richiede che la rinuncia debba essere accettata dalle sole parti costituite;
iv) il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. Al riguardo, va richiamato ai sensi dell'articolo 118. disp. att. c.p.c. quanto affermato da questa Corte in plurime recenti sentenze: < che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.; ii) che in tal senso si sono espresse Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000, ma soprattutto 2 Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004); iii) che il D.lvo 149/2022 soltanto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che provveda il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c., laddove: a) il testo dell'art. 350 commi 5 e 6 c.p.c. nel testo modificato dal citato decreto legislativo stabilisce: “L'estinzione del provvedimento è dichiarata nei modi e delle forme previste dall'articolo 348 terzo comma. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli artt. 309 e 355, in ogn altro caso sono pronunciati dal collegio”; b) l'art. 348 terzo comma c.p.c. prevede: “L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte d'appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 178 e il collegio procede ai sensi dell'art. 308 secondo comma”; iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo 149/2022 stabilisce che “davanti alla conte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale”; v) che, in relazione alla previsione dell'art. 359 c.p.c., secondo cui “nei procedimenti d'appello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”, si rileva che a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma1 c.p.c. “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1 c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere 3 tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione;
>>; iv) nulla va disposto in punto spese non essendosi costituite le appellate (cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 5756 del 10/03/2011, Cass., Sez. 6^, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017). Conseguentemente, per quanto sopra esposto, deve dichiararsi estinto il presente giudizio di appello.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.
Genova, 10 ottobre 2025 Il Presidente Enrica Drago
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