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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa RM AC, chiamato il procedimento iscritto al n. 2407/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.35 sono presenti l'avv. CANTO LEONARDO per parte ricorrente nonché l'avv.
CE DE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.44, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa RM AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2407 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente a Parte_1 C.F._1
Palermo in Via Filippo Di Giovanni n. 77, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Canto e dall'Avv. Alessandro Cucchiara.
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Ciro il CP_1 CP_1
Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv.
EL LI per mandato in atti.
oggetto: Indebito
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 08/10/2025
DISPOSITIVO Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 21/06/2023 relativo alla somma di
€.6.056,96, erogata nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, sull'assegno Sociale n. 049917933,
dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente all' a tale titolo;
CP_1
- Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute in compensazione sull'assegno Sociale n. CP_1 049917933 n. 049917933 del ricorrente;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €.1778,00 oltre CP_1
rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, conveniva in giudizio l' innanzi a Parte_1 CP_1
questo Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:” dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità dell'avviso di indebito del 21/06/2023 n. 68983534855-3 per le somme percepite nel
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 sull'Assegno Sociale n. 049917933 Categoria A.S, emanato
dall' e, per l'effetto, vedere dichiarare che il Sig. aveva il diritto di percepire CP_1 Parte_1
la prestazione n. 049917933 Categoria AS per l'anno 2017 e negli anni successivi nella misura
erogata dall'ente previdenziale di € 6.056,96 presentando la stessa tutti i requisiti reddituali e
socioeconomici; inoltre, condannare l' alla restituzione Controparte_2
delle somme trattenute in compensazione sulla pensione mensile cat. A.S. n. 049917933 del Sig.
[...]
, con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA” Parte_1
A sostegno dell'opposizione deduceva che l' aveva proceduto a rideterminare l'assegno sociale CP_1
in godimento e a notificare, in data 19 ottobre 2022, il provvedimento di indebito n. 68983534855-3
per le somme percepite nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per la mancata trasmissione dei redditi 2017 nei tempi previsti dalla legge, con contestuale richiesta di restituzione della somma di euro 6.056,96 che iniziava a recuperare con trattenute mensili.
Deduceva che seppur non avesse mai percepito redditi ulteriori rispetto all'assegno sociale in godimento, tuttavia, dal 2021 l' aveva adottato, dapprima, dei provvedimenti di sospensione CP_1
con preavviso del 2 luglio 2021 e di agosto 2022 e successivamente, in data 19 ottobre 2022, il provvedimento di riliquidazione che dava origine all'indebito contestato.
Eccepiva di non avere ricevuto l'invito dell' a dichiarare i redditi 2017, perché inviato ad un CP_2
indirizzo errato, e che, in ogni caso, aveva ottemperato alla comunicazione dei redditi per gli anni richiesti con le domande di ricostituzione del 20/09/2022 e del 28/09/2023, nei tempi e con le modalità di cui alla circolare n. 3350 del 2022. CP_1
Che pertanto i provvedimenti impugnati erano illegittimi ed inefficaci essendo in possesso di tutti i presupposti previsti di legge per godere, negli gli anni 2017 e 2018, dell'assegno sociale e maggiorazione sociale nella misura erogata dall'ente previdenziale.
Richiamava infine la normativa dell'indebito in materia di prestazioni assistenziali, per cui erano irripetibili i ratei percepiti antecedentemente alla notifica del provvedimento di accertamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_1
per carenza di prova dei requisiti di legge, chiedendone il rigetto.
Eccepiva in particolare “Nel caso che occupa la contestazione dell'indebito R.I. 17285902, del
complessivo importo di € 6.056,96, l'Istituto ha azzerato l'assegno sociale già erogato per il 2018 in
conseguenza della mancata comunicazione dei redditi 2017, rilevanti appunto sulla prestazione
assistenziale per il 2018. Premesso che è obbligo dell'utente, percettore di prestazioni collegate al
reddito, far pervenire le proprie dichiarazioni reddituali all'Amministrazione finanziaria o
all'Istituto, in modo da consentire la verifica del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici
erogati, per il caso in esame si rileva quanto segue: - non risulta pervenuta all'Amministrazione
alcuna comunicazione reddituale da parte della controparte relativa ai redditi 2017. Infatti, la
domanda di ricostituzione reddituale presentata da parte ricorrente indica i redditi a decorrere dal
2018; - la richiesta dei redditi 2017, inoltrata dall' a mezzo posta ordinaria (lettera del 19 CP_1
novembre 2019) e, successivamente, a mezzo raccomandata A/R n. 68978971100-9 del 02 luglio 2021
non è andata a buon fine, perché sebbene inoltrata ad indirizzo corretto (ON TT
SNC, 90030 VILLAFRATI PA) è ritornata al mittente per irreperibilità; - nel preavviso di
sospensione, l' ha precisato che “in base all'art.35, comma 10 bis, del D.L. 207/2008, tutti i CP_1
soggetti titolari di prestazioni assistenziali collegate al reddito, qualora non siano tenuti a presentare
CP_ dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, devono, comunque, comunicare all la propria
situazione reddituale. La citata legge prevede che in mancanza della suddetta comunicazione, la prestazione economica sarà sospesa e, decorsi ulteriori 60 giorni dalla sospensione, in assenza delle
necessarie comunicazioni, l' provvederà alla revoca definitiva e al recupero di tutte le somme CP_2
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Ciò premesso, non risulta pervenuta la dichiarazione relativa all'anno 2017 per la pensione indicata
in oggetto, peraltro, tali informazioni erano state gia richieste con il modello RED relativo alla stessa
annualità”.
La causa, senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza viene decisa.
La domanda è fondata.
Com'è noto, l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della
razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in
godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che
erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60
giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via
definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo
nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la
comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al
ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
In proposito, la locale Corte di Appello, con la sentenza n. 405/2020, ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L. n° 207/2008 conv. in L. n° 14/2009 come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 122 del 30 Luglio 2010 “è una disciplina che pone a carico dei
pensionati [che non presentano (integrale) dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, ovvero
il cui coniuge non presenta dichiarazione al Fisco] a comunicare i propri redditi all'ente
previdenziale. Nella specie, difatti, l'indebito non deriva dal rilievo del superamento del limite
reddituale, ma consegue ad un meccanismo sanzionatorio, disciplinato dal citato art. 35, che
rendendo piu' efficace e rapido il sistema previdenziale, impone un onere di collaborazione ai
pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in
sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all' E' poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia
lo stato soggettivo di buona o mala fede del percettore sia la tempistica di cui all'art. 13 comma 2
legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi in cui sia accertata - con la collaborazione del
pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare i redditi al fisco - la variazione (il
superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto previdenziale di attivarsi per la
ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si e' avuta la conoscibilita' dei
redditi. Laddove, nella fattispecie in esame, l' non ha mai eccepito tale variazione reddituale ma CP_1
ha fatto conseguire l'indebito dalla violazione dell'obbligo di comunicazione normativamente
sanzionato, che prescinde dallo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza) essendo
sufficiente anche il solo silenzio (cosi' Cass. n. 8731/2019 e n.27096/2018). Ciò è, peraltro, in linea
con l'indirizzo di legittimità espresso con le sentenze su citate che evidenziano come la decadenza
invocata, sia, comunque, subordinata a tale onere di comunicazione”.
La Corte di Cassazione ,ha sottolineato che l'effettiva ricezione della comunicazione del preavviso ex art. 13, comma 6 lett. c L. n. 122 del 2010 sia condizione indispensabile per la revoca della prestazione.
Ciò detto, nel caso di specie, il provvedimento di indebito conseguito all'azzeramento dell'assegno sociale già erogato per il 2018, in conseguenza della mancata comunicazione dei redditi 2017, deve ritenersi illegittimo risultando,, dalla documentazione in atti la tempestiva comunicazione dei redditi richiesti dall' e la sussistenza di tutti i requisiti per godere dell'assegno sociale per gli anni in CP_1 contestazione.
Infatti, esaminando le comunicazioni prodotte dal convenuto, si evince che quella relativa al preavviso di sospensione della prestazione del 19.11.2019, per la dichiarazione dei redditi anno 2017,
(ex art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008), non risulta mai pervenuta al ricorrente, già da tempo residente a [...], perché inviata al vecchio indirizzo di residenza di Villafrati come peraltro ammesso dall' in memoria di ricostituzione. CP_1
Va altresì rilevato che in ordine al preavviso di sospensione del 29 agosto 2022, per la comunicazione dei redditi dell'anno 2018, parte ricorrente vi ha provveduto presentando domanda di ricostituzione in data 20/09/2022 nel pieno rispetto nel termine di 60 giorni e successivamente nel settembre 2023,
con una nuova domanda di ricostituzione, ha comunicato tutti i redditi dal 2017 sino al 2023.
L'asserito indebito, del resto, sarebbe irripetibile atteso che lo stesso afferisce a somme percepite sull'assegno sociale, pertanto esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. (tra cui rientra pacificamente la prestazione di cui si discute: cfr. Cass., sez. VI – lav.,
ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020).
Ora come affermato dalla Corte di Cassazione (sez. VI, 30/06/2020, n.13223), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo,
abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, nel caso di specie del 19 ottobre 2022, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Nel caso di specie manca la prova circa il dolo del ricorrente atteso che, come emerge ex actis, gli unici redditi dal ricorrente sono quelli derivanti dall'assegno sociale di cui è titolare.
Pertanto, atteso che non vi è prova di una colpevole mancata comunicazione dei redditi da parte del ricorrente e che si sia verificato alcun indebito pagamento, peraltro comunque irripetibile, in accoglimento del ricorso va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato e il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale per gli anni in contestazione, con condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute, a tale titolo, sulla pensione AS del ricorrente. CP_1
Le spese di lite che seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo con CP_1
distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 8.10.2025
Il Giudice Onorario
RM AC