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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3973/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARALDI GABRIELE
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA e dall'avv. PAVONI DANIELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni: accertata la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c. ed a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione: 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in data 07.10.2017, nel Comune di Porto Mantovano, iscritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del comune di Mantova al N. 329 P. 2 S. C anno 2017; 2.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile di divorzio, o una tantum), avendo definito con la separazione, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
3.ordinare alla Cancelleria di trasmettere le copie autentiche delle emanande sentenze all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova, perchéprovveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4.spese legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in PORTO MANTOVANO il 07/10/2017 ed ivi trascritto al numero 128, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2017 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. 2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3973/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARALDI GABRIELE
E
) rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA e dall'avv. PAVONI DANIELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni: accertata la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970 e dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c. ed a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione: 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in data 07.10.2017, nel Comune di Porto Mantovano, iscritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del comune di Mantova al N. 329 P. 2 S. C anno 2017; 2.le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione (es.: assegno mensile di divorzio, o una tantum), avendo definito con la separazione, nei termini sopra precisati, ogni loro rapporto di ordine economico/patrimoniale e non avendo perciò nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia ragione, causa o titolo comunque ideabile, nulla escluso o eccettuato;
3.ordinare alla Cancelleria di trasmettere le copie autentiche delle emanande sentenze all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova, perchéprovveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4.spese legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in PORTO MANTOVANO il 07/10/2017 ed ivi trascritto al numero 128, parte II, serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2017 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. 2 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.07.2025.
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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