Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fortunato Sgro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto avverso la richiesta di somministrazione a cura e spese del Servizio Sanitario Nazionale delle terapie ordinate dalla medesima Azienda Sanitaria, richiesta inviata con lettera raccomandata del -OMISSIS-, e posta alla base delle azioni giudiziarie in sede civile, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale al detto silenzio rifiuto;
e per la condanna dell’ASP a prendere in carico la minore -OMISSIS- direttamente o avvalendosi di strutture specializzate accreditate o mediante l’erogazione diretta dei fondi necessari per l’espletamento delle terapie presso strutture private e di eseguire i trattamenti fino a quando sarà considerato necessario ed utile;
e per la condanna, in caso di inadempimento o ritardo da parte resistente, al pagamento della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
e per la condanna dell’ASP di Crotone al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, a causa della mancata erogazione/presa in carico della minore -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1226 c.c. sin dalla data della diagnosi ovvero dalla data di richiesta di presa in carico;
in via subordinata, per la condanna dell’ASP di Crotone a rimborsare alla ricorrente tutte le spese effettuate e da effettuare per le cure riabilitative in favore del figlio minore presso una struttura specializzata al trattamento con metodologia ABA a partire dalla data della prima richiesta ovvero dalla data della diagnosi da parte dell’ASP di Crotone e sino a quando sarà ritenuto clinicamente necessario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. VI ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Alla minore -OMISSIS- è stato diagnosticato, fin dal -OMISSIS-, “ disturbo dello spettro autistico, ritardo del linguaggio e difficoltà di regolazione emotivo-comportamentale; il livello di sviluppo risulta globalmente immaturo con caduta specifica nella scala linguaggio e comunicazione ”.
La diagnosi è stata operata dall’ IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa e successivamente confermata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sanitaria di Crotone, che in data -OMISSIS- ha espressamente raccomandato la prosecuzione del percorso terapeutico in atto, ossia “ logopedia, psicomotricità, occupazionale e terapia ABA ”;
2. A mezzo del proprio procuratore, con nota del -OMISSIS-, il genitore ricorrente della minore ha richiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone l’erogazione della terapia ABA, senza però ricevere risposta.
3. Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha dedotto:
- l’illegittimità del perdurante silenzio rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
- il diritto della minore a ottenere le prestazioni sanitarie già prescritte alla stessa.
Quindi, ha concluso per la condanna dell’amministrazione a erogare – direttamente o indirettamente, anche tramite rimborso delle spese sostenute – la terapia ABA, nonché la condanna della medesima a risarcire il danno.
4. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025, la causa è stata aggiornata per consentire la rituale notifica del ricorso all’Azienda intimata;
5. In prossimità della nuova camera di consiglio del 25 giugno 2025, si è costituita l’ASP di Crotone, resistendo al ricorso.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta la conversione del rito, da quello avverso il silenzio a quello di cognizione ordinaria, contestualmente fissando la trattazione del merito all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Pregiudizialmente, va osservato che, alla luce dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civile, Sezioni Unite, 20 gennaio 2022, n. 1781), la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., laddove è richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, da rinvenirsi anche nell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione da parte dell’interessato.
7. Quanto al merito, si osserva quanto segue.
8. In punto di fatto, è documentato che l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sanitaria di Crotone raccomandava, in data -OMISSIS-, la prosecuzione della terapia ABA, ritenendola “ indispensabile ”. Dunque, se è vero che il metodo ABA non è l’unico idoneo rispetto al disturbo dello spettro autistico, è anche vero che è quello individuato dalla stessa Azienda intimata come proposta terapeutica per la minore -OMISSIS-.
9. In punto di diritto, la giurisprudenza ha ormai chiarito che il metodo ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134.
Deve essere perciò garantito l’effettivo trattamento, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 18 marzo 2024, n. 424).
10. Le domande proposte da parte ricorrente risultano, pertanto, fondate nei termini che seguono, senza che sia occorrente attività istruttoria.
10.1. Innanzitutto, va accertato l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni già indicate dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile nella certificazione del -OMISSIS-, in maniera diretta, mediante erogazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati ABA, preferibilmente allocati in luogo non lontano dalla residenza della minore, o in maniera indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia, per le medesime terapie presso centri specializzati privati.
10.2. Non sembra necessario, allo stato, predisporre la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro in caso di mancata erogazione delle prestazioni, giacché, in caso di inadempimento a tale obbligo, sarà comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente corrisposte dai genitori responsabili per acquistare presso privati le necessarie terapie, credito per far valere il quale risulta disponibile il rimedio dell’ottemperanza.
10.3. Quanto alla domanda risarcitoria, essa va accolta nei limiti del rimborso delle spese documentate sostenute per il trattamento ABA dalla data della richiesta di presa in carico.
Al riguardo, parte ricorrente ha prodotto fatture per il periodo -OMISSIS- per un totale di euro 1.455,00. Tale somma va maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento delle somme fino alla pubblicazione della presente sentenza.
11. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Il Collegio rileva che la parte ricorrente, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. -OMISSIS-, ha dichiarato il venir meno dei requisiti reddituali a far data dall'anno 2024. Ne consegue la revoca del suddetto decreto e la condanna dell'ASP alla rifusione delle spese direttamente in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta l’obbligo, in capo all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, il trattamento ABA, in maniera diretta, mediante erogazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati ABA, preferibilmente allocati in luogo non lontano dalla residenza della minore, o in maniera indiretta, mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia, per le medesime terapie presso centri specializzati privati;
- condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento, in favore di -OMISSIS-, genitore responsabile della minore -OMISSIS-, della somma di euro 1.455,00, maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di pagamento delle somme a quella di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di rimborso delle spese sopportate.
- revoca il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. -OMISSIS- e condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ED | VO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.