TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 280
TAR
Ordinanza collegiale 4 agosto 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Silenzio rifiuto illegittimo

    La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, anche in caso di omissione provvedimentale. Il metodo ABA rientra nei LEA e deve essere garantito.

  • Accolto
    Obbligo di erogazione delle terapie

    L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha l'obbligo di fornire il trattamento ABA, in maniera diretta o indiretta, previa visita che attualizzi il piano terapeutico.

  • Rigettato
    Mancata erogazione delle prestazioni

    Non è necessario predisporre tale condanna, poiché in caso di inadempimento sarà dovuto il rimborso delle somme eventualmente corrisposte dai genitori, con possibilità di far valere il credito tramite il rimedio dell'ottemperanza.

  • Accolto
    Mancata erogazione/presa in carico della minore

    La domanda risarcitoria è accolta nei limiti del rimborso delle spese documentate sostenute per il trattamento ABA dalla data della richiesta di presa in carico.

  • Accolto
    Spese per cure riabilitative

    L'ASP è condannata al pagamento delle spese documentate sostenute per il trattamento ABA dalla data della richiesta di presa in carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 280
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 280
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo