Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02930/2025REG.PROV.COLL.
N. 02831/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2831 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 00531/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui appellata l’odierno ricorrente, all’epoca dei fatti di causa -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento notificatogli -OMISSIS- di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 11, 39 e 42 del T.U.P.S - su proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria del -OMISSIS-.
2. La motivazione della misura interdittiva fa riferimento a tre circostanze:
-- una denuncia per minaccia aggravata (art. 612– 61 n. 10 c.p.) sporta nei confronti del ricorrente in data -OMISSIS- da un suo collega di lavoro a seguito di un acceso diverbio scoppiato in data -OMISSIS- all’interno degli uffici comunali e alla presenza di testimoni;
-- un’indagine penale che lo aveva visto coinvolto -OMISSIS- per il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
-- un controindicato rapporto di parentela con soggetto segnalato per ricettazione e per violazione della legge sulle armi.
3. Il TAR Calabrese ha respinto le tre censure articolate nel ricorso di primo grado, osservando:
-- quanto all’eccepita mancata comunicazione di avvio del procedimento, che essa è sanata ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, seconda parte, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto sarebbe risultata “.. viziante se il contributo partecipativo offerto dal ricorrente fosse stato utile ovvero se egli avesse quantomeno indicato o allegato gli elementi conoscitivi che, una volta introdotti nel procedimento, lo avrebbero indirizzato verso un esito a sé favorevole, così da giustificare l’interesse al motivo .., ma così non è stato” ;
-- quanto alla segnalata inconsistenza del quadro istruttorio – argomentata dal ricorrente sul rilievo che il reato contestato non rientrerebbe tra quelli che, per comune esperienza, sono indice, in concreto, di una personalità incline all’abuso delle armi o alla violenza fisica, e che la Prefettura avrebbe pedissequamente recepito la proposta del Comando Provinciale dei CC., senza sviluppare una valutazione autonoma ed imparziale sugli eventi:
i) che “il giudizio prognostico dell’Amministrazione non risulta irrazionale ed illogico, tenuto conto della obiettiva presenza di una denuncia per minaccia aggravata sporta nei confronti del ricorrente (“durante l’alterco mi minacciava pesantemente ricordandomi che sapeva utilizzare bene utilizzare la pistola e che non avrebbe avuto alcun problema a spararmi”– v. relazione riservata -OMISSIS- di parte ricorrente) e della relativa gravità dell’episodio – si ripete a prescindere dai successivi sviluppi di eventuali vicende penali - contestualizzato nell’ambito di un non contestato clima lavorativo caratterizzato da forti e crescenti dissapori” ;
ii) che la richiesta di archiviazione datata -OMISSIS- e riferita al procedimento per minaccia aggravata, essendo successiva all’atto impugnato, non rileva ai fini della valutazione della sua legittimità, potendo, tutt’al più, essere allegata a fondamento di un’eventuale richiesta di riesame;
iii) che ai medesimi fini non rilevano “gli altri due elementi “a carico” addebitati dall’atto impugnato ed evocativi di circostanze superate e definite in senso favorevole al ricorrente (v. sentenza n. -OMISSIS- GUP Tribunale di -OMISSIS- di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 323 c.p. -doc. n. 18 di parte ricorrente) o isolate e datate nel tempo (v. rapporto di parentela con -OMISSIS-)” ;
iv) che l’atto impugnato è adeguatamente motivato anche in relazione alla specifica qualifica professionale del ricorrente (e al disposto dell’art. 5, comma 5, legge n. 65/1986), in quanto “la valutazione sull’idoneità del soggetto munito della qualifica di agente di P.s, in quanto -OMISSIS-, non esclude che possa risultare successivamente destinatario di provvedimenti inibitori sintomatici del rischio di abuso dell’arma in dotazione di servizio, senza che ciò gli precluda di continuare ad esercitare le sue funzioni anche se privo del porto d’armi” .
4. L’appello qui all’esame, al quale si oppone solo con memoria formale l’intimato Dicastero dell’Interno, ripropone la totalità delle censure avanzate nel ricorso introduttivo.
5. In assenza di istanza cautelare, la causa è passata in decisione all’udienza del 3 aprile 2025.
6. Correttamente l’appellante segnala - in premessa - come il giudice di primo grado abbia “ dequotato ” due degli elementi motivazionali addotti nel provvedimento prefettizio impugnato in primo grado, ovvero: a) l’indagine per abuso d’ufficio - superata dalla sentenza n. -OMISSIS- di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, emessa dal GUP Tribunale di -OMISSIS- prima dell’emissione della misura interdittiva; b) e il rapporto parentale con soggetto controindicato - rientrante secondo il TAR tra le “circostanze .. isolate e datate nel tempo” .
7. Quanto al rimanente elemento motivazionale, la denuncia per minaccia aggravata, l’appellante sviluppa argomentazioni che questo Collegio ritiene non pienamente concludenti e persuasive, in quanto essenzialmente centrate sulla valorizzazione della richiesta di archiviazione successiva all’adozione della misura prefettizia e, quindi – come correttamente evidenziato dal TAR – irrilevanti ai fini della valutazione di legittimità dell’atto, posto che questa va condotta in applicazione del principio del tempus regit actum e sulla base delle risultanze in essere al momento dell’esercizio del potere.
7.1. Peraltro, la richiesta di archiviazione da un lato mette a frutto attività di indagine (l’acquisizione di testimonianze e una serie di riscontri fattuali) che non erano a disposizione della Prefettura al momento dell’adozione del divieto di detenzione; e, dall’altro, filtra la valutazione dei fatti attraverso un criterio selettivo di massimo rigore – quello della approssimazione alla certezza oltre ogni ragionevole dubbio – che, se proporzionato e doveroso ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, non è affatto conducente ai fini dell’adozione di una misura cautelare e preventiva quale è quella di cui qui si discute.
7.2. Pronunciandosi su fattispecie simili a quella qui in esame, questa Sezione ha più volte avuto occasione di evidenziare:
-- che la licenza di porto d'armi può essere denegata all'istante (ma in senso analogo si può argomentare con riguardo al divieto di detenzione armi) quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. A tal fine, l’Amministrazione può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi;
-- al ricorrere di tali presupposti, il sindacato del giudice amministrativo si può limitare a verificare che la valutazione fatta non sia ictu oculi errata, ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità;
-- la circostanza che i fatti oggetto di querela non siano stati accertati in sede penale non assume decisivo rilievo ai fini della valutazione di legittimità dell’atto adottato, atteso che lo stesso persegue finalità di prevenzione di fatti potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità e può, pertanto, basarsi anche su meri sospetti o indizi negativi circa le capacità del titolare della licenza di polizia di dominare i propri impulsi e di relazionarsi in modo tranquillo e trasparente con gli altri consociati;
-- d’altra parte, è utile ribadire che rispetto alla disponibilità delle armi il richiedente non gode di alcun diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un'eccezione al normale divieto di portare le armi (sancito dall'articolo 699 del codice penale e dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975); detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa "il buon uso" delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività ( ex multis , Cons. Stato sez. III, n. 4868/2019).
7.3. In conclusione, l’atto impugnato non manifesta - rispetto al compendio istruttorio esistente all’epoca della sua adozione – manifeste incongruenze logico-motivazionali di consistenza proporzionata al sindacato esperibile in questa sede, notoriamente astretto entro i limiti di una verifica di complessiva di coerenza intrinseca e estrinseca. Resta ferma la facoltà per la parte di fare valere le circostanze sopravvenute attraverso una richiesta di riesame del medesimo provvedimento.
8. L’infondatezza del motivo di appello sul quadro istruttorio posto a base dell’atto impugnato in primo grado automaticamente risolve anche le rimanenti censure, con riguardo alle quali non può che ribadirsi, in linea con le motivazioni svolte nella pronuncia appellata, non efficacemente confutate dal ricorrente:
-- per un verso, l’effetto sanante la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, seconda parte, della L. n. 241/1990, conseguente alla mancata allegazione di elementi conoscitivi in grado di alterare l’esito del procedimento;
-- per altro verso, quanto alla asserita violazione dell’art. 5, comma 5, legge n. 65/1986 ( “Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4” ), che il nostro ordinamento non prevede, in via generale, che l'agente di polizia municipale, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto la disposizione in commento contempla la dotazione e, quindi, l'utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, n. 3711 del 2013).
Dunque la qualifica del ricorrente di agente di polizia municipale non presenta dirette implicazioni e vincolanti riflessi sulla presente materia del contendere.
9. Per quanto esposto l’appello va integralmente respinto, pur potendosi disporre - in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata - la compensazione delle spese processuali relative al grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.