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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7268/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7268/2021, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1954 difeso dall'avv. FERRI MANOLA Indirizzo Telematico ATTORE opponente contro
, c.f. , difesa dall'avv. ROSSI MARCO con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA CONVENUTA opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1994/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE. 1) per i motivi esposti in narrativa respingere ogni richiesta di provvisoria esecutività del d.i. n. 1994/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, nel proc. Rgn 4598/2021; 2) accertare ai sensi dell'art. 81 c.p.c. la carenza della legittimazione ad agire in capo all'opposta, in quanto prova della titolarità del credito, non avendo prodotto i titoli giustificativi relativi al proprio diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto d.i. n. 1994/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, nel proc. Rgn 4598/2021; MERITO 3) accertare e dichiarare l'effettivo saldo dovuto tra le parti relativamente al contratto di finanziamento n. 20009280241217, posto alla base della richiesta monitoria, ricostruendo l'effettivo dare/avere tra le parti, accertando, altresì, la legittimità degli addebiti , ricostruendo il pagina 1 di 5 saldo addebitato dalla data di sottoscrizione del contratto, epurandolo dalle spese, oneri, interessi ultra-legali e anatocistici, commissioni non dovute e applicate in violazione delle normative anti usura e del codice civile;
4) per l'effetto della domanda sopra formula, condannare l'opposta anche tramite compensazione con quando risulti dovuto ancora a a restituire le somme riscosse indebitamente, Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione;
5) accertare l'effettivo saldo dovuto anche in considerazione della ripetizioni degli addebiti corrisposti e non dovuti, degli effettivi tassi applicati ed accertare l'indeterminatezza dei tassi applicati, l'applicazione di una capitalizzazione composta anziché semplice, in quanto non pattuita, in grado di alterare il tasso convenuto, oltre l'addebito di interessi anatocistici derivanti dalla formula di capitalizzazione composta e rideterminare l'effettivo saldo tenendo in considerazione i versamenti effettuati nel corso del tempo;
6) per l'effetto della domanda sopra formula, condannare l'opposta anche tramite compensazione con quando risulti dovuto ancora l'opposta, a restituire le somme riscosse indebitamente, oltre interessi e rivalutazione;
7) in conseguenza della domanda sopra esposta, accertare la violazione da parte dell'odierna opposta dell'art. 644 c.p. accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa per interessi (corrispettivi e moratori) spese, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere e, comunque, di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria, risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L. 108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nel periodo di riferimento e conseguentemente anche in applicazione dell'art. 1818 comma 2 cc dichiarare non dovuto nessun interesse alla società finanziaria convenuta e per l'effetto delle pretese statuizioni e accertamenti condannare l'odierna opposta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto;
8) condannare l'opposta a rifondere all'opponente le spese sostenute per la relazione tecnico-finanziaria e porre a carico della stessa convenuta le spese di CTU;
9) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto d.i. n. 1994/2021, Rgn 4598/2021, emesso in data 14/08/2021, pubbl. in data 18/08/2020 e notificato in data in data 7/10/2020, dal Tribunale Ordinario di Velletri;
10) con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Parte opposta: Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti della parte opponente della somma di euro 49.776,02 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi se del caso in via equitativa oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996, con condanna al pagamento;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado del presente giudizio oltre accessori di legge iva e cpa e il rimborso forfettario spese generali al 15%
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il decreto ingiuntivo opposto si fonda sul “contratto di finanziamento n. 20009280241217, stipulato dall'opponente con DO Banca Spa, per un importo finanziato pari ad € 47.500,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di n. 96 rate di
€ 898,00 ciascuna.
2. L'ingiunto ha contestato la legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo che
, era divenuta titolare del credito azionato, in virtù di cessione da parte di CP_3
in p.l.r.p.t., e quest'ultima da parte di DO Banca Spa;
Controparte_4 tuttavia, il sig. non aveva ricevuto alcun avviso circa l'intervenuta Parte_1 cessione di credito né l'opposta aveva prodotto gli atti pubblici e le notifiche relative a tutti i passaggi;
inoltre, l'odierna opposta e per essa i suoi danti causa ( e CP_3
in persona dei rispettivi l.r.p.t.), avevano violato l'art. 58 comma 2 Controparte_4
T.U.B., come novellato per effetto del D. lgs 17/01/2004 n. 6, relativamente al regime pubblicitario previsto, con particolare riguardo all'iscrizione nel registro delle imprese e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ha ritenuto inoltre carente la documentazione prodotta ai fini della prova del credito, rappresentata, in particolare, dall'estratto di saldo conto certificato ex art. 50 D. Lgs. N. 358/1993. Infine, dopo un excursus sulla tematica dell'usura, vizio comunque escluso dalla perizia allegata, ha eccepito l'indeterminatezza del tasso al momento della pattuizione, in conseguenza dell'ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta applicato al piano di rimborso, che avrebbe determinato un'alterazione del tasso iniziale contrattualizzato, pari al 8,44 %, che, dunque, sarebbe passato dal 18,12% al 19,70%, (“è stata riscontrata un'alterazione del tasso iniziale contrattualizzato pari al 8,44 %, di fatto la capitalizzazione composta ha sostituito al tasso contrattualizzato del 18,12 % il tasso del 19,70” pag. 16 citazione).
3. Si è costituita l'opposta sostenendo di avere prodotto documentazione atta a comprovare il credito azionato, rappresentata dal contratto di prestito personale DO e dall'estratto conto integrale del rapporto, nel quale erano riportati analiticamente tutti i movimenti del finanziamento, dalla data di sottoscrizione e conseguente erogazione al passaggio a contenzioso. Ha inoltre sostenuto che la propria legittimazione attiva era comprovata dal contratto di cessione e dalla relativa comunicazione nonché, quale ulteriore produzione effettuata in sede di giudizio di opposizione, dall'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione, indicante le posizioni cedute omissato solo per ragioni di privacy;
ha rilevato inoltre che non trovava applicazione l'articolo 58 TUB, in quanto il contratto di cessione non rientrava nella CP fattispecie, ed ha precisato che il trasferimento del credito da banca a CP_1
(ora per effetto del cambio di denominazione) era intervenuto Controparte_1 nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda e anche in tal caso il credito azionato era indicato nell'elenco dei crediti ceduti (atto del 29 giugno 2018 omissato per ragioni di privacy).
pagina 3 di 5 Per il resto, ha rilevato che il contratto non prevedeva tassi usurari, tenuto conto della categoria di appartenenza dello stesso, ovvero quella dei crediti personali quarto trimestre 2014 (e non altri finanziamenti alle famiglie secondo trimestre 2010, come erroneamente indicato nella perizia di parte opponente): in particolare, il taeg era pari all'8,78%, il tan pari all'8,44%, il tasso di mora era del 14,60% mentre il tasso soglia dei corrispettivi era pari al 19,15% e quello di mora pari al 21,77%; non solo, ma i tassi pattuiti erano anche inferiori ai tassi medi pari, rispettivamente, al 12,12% il corrispettivo e al 14,22% quello di mora. Ha inoltre sostenuto l'irrilevanza della multa penitenziale di estinzione anticipata ai fini della verifica dell'usura.
4. L'opposizione è infondata.
4.1 Quanto alla legittimazione dell'opposta, valgono a fondarla, quanto al primo passaggio (DO/Florence SPV – Banca Ifis), il contratto di cessione da DO/Florence SPV a del 20 giugno 2017 (doc. 4 del fascicolo CP_3 monitorio) e la relativa comunicazione (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) nonché l'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione, indicante quella oggetto di causa tra le posizioni cedute (doc. 7 allegato alla comparsa). Ne consegue che la circostanza, precisata dall'opponente, che vi è stato un previo passaggio da DO a CP_4 non inficia la continuità delle cessioni, posto che il contratto richiamato vede
[...] come cedenti entrambe le società (DO e ). Come sostenuto CP_4 dall'opposta, poi, il richiamo all'articolo 58 TUB non pare pertinente, in quanto il contratto di cessione non rientra nella fattispecie;
tant'è che risulta documentata, ai fini della relativa efficacia, la notifica tramite raccomandata recapitata in data 17.8.2017 al debitore ceduto. Quanto al secondo passaggio, risulta documentato il trasferimento del credito da a (ora per effetto del cambio di CP_3 CP_1 Controparte_1 denominazione) intervenuto nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda dalla prima alla seconda;
in particolare, è stato documentato il verbale di conferimento (doc. 8 comparsa), l'atto ricognitivo (doc. 9), nonché, anche in tal caso, l'elenco con l'indicazione del credito azionato tra quelli ceduti (doc. 10 omissato per ragioni di privacy).
4.2 L'opposta ha inoltre fornito prova della fondatezza del credito ingiunto, avendo depositato il contratto di prestito personale DO e l'estratto conto integrale del rapporto, nel quale sono riportati analiticamente tutti i movimenti del finanziamento, dalla data di sottoscrizione e conseguente erogazione al passaggio a contenzioso. Non è chiaro, del resto, a quale lacuna documentale, in particolare, faccia riferimento parte opponente nel contestare la carenza probatoria.
4.3 Venendo, infine, all'eccezione di indeterminatezza del tasso al momento della pattuizione, in conseguenza dell'ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta applicato al piano di rimborso, che avrebbe determinato un'alterazione del pagina 4 di 5 tasso iniziale contrattualizzato, pari al 8,44 %, che, dunque, sarebbe passato dal 18,12% al 19,70%, (“è stata riscontrata un'alterazione del tasso iniziale contrattualizzato pari al 8,44 %, di fatto la capitalizzazione composta ha sostituito al tasso contrattualizzato del 18,12 % il tasso del 19,70” pag. 16 citazione), si osserva, in generale, che, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. n. 15130/24). A ciò va aggiunto che, nella specie, parte opponente giunge alle conclusioni richiamate senza esplicitare i calcoli che dovrebbero supportarle;
ferma l'apparente contraddizione delle stesse conclusioni, laddove, nel sostenere l'avvenuta
“alterazione del tasso iniziale contrattualizzato pari al 8,44%”, fa poi riferimento all'innalzamento del tasso dal “18,12%” al “19,70”.
L'opposizione è dunque infondata e, per l'effetto, va respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate ai valori medi corrispondenti allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione,
- Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo n. 1994/2021 e lo dichiara esecutivo,
- Condanna parte opponente a rifondere delle spese di lite la parte opposta liquidandole in euro 7.616,00 oltre spese forf iva e cpa
Velletri, 21/02/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7268/2021, promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/02/1954 difeso dall'avv. FERRI MANOLA Indirizzo Telematico ATTORE opponente contro
, c.f. , difesa dall'avv. ROSSI MARCO con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA CONVENUTA opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1994/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte opponente: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa: IN VIA PRELIMINARE. 1) per i motivi esposti in narrativa respingere ogni richiesta di provvisoria esecutività del d.i. n. 1994/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, nel proc. Rgn 4598/2021; 2) accertare ai sensi dell'art. 81 c.p.c. la carenza della legittimazione ad agire in capo all'opposta, in quanto prova della titolarità del credito, non avendo prodotto i titoli giustificativi relativi al proprio diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto d.i. n. 1994/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, nel proc. Rgn 4598/2021; MERITO 3) accertare e dichiarare l'effettivo saldo dovuto tra le parti relativamente al contratto di finanziamento n. 20009280241217, posto alla base della richiesta monitoria, ricostruendo l'effettivo dare/avere tra le parti, accertando, altresì, la legittimità degli addebiti , ricostruendo il pagina 1 di 5 saldo addebitato dalla data di sottoscrizione del contratto, epurandolo dalle spese, oneri, interessi ultra-legali e anatocistici, commissioni non dovute e applicate in violazione delle normative anti usura e del codice civile;
4) per l'effetto della domanda sopra formula, condannare l'opposta anche tramite compensazione con quando risulti dovuto ancora a a restituire le somme riscosse indebitamente, Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione;
5) accertare l'effettivo saldo dovuto anche in considerazione della ripetizioni degli addebiti corrisposti e non dovuti, degli effettivi tassi applicati ed accertare l'indeterminatezza dei tassi applicati, l'applicazione di una capitalizzazione composta anziché semplice, in quanto non pattuita, in grado di alterare il tasso convenuto, oltre l'addebito di interessi anatocistici derivanti dalla formula di capitalizzazione composta e rideterminare l'effettivo saldo tenendo in considerazione i versamenti effettuati nel corso del tempo;
6) per l'effetto della domanda sopra formula, condannare l'opposta anche tramite compensazione con quando risulti dovuto ancora l'opposta, a restituire le somme riscosse indebitamente, oltre interessi e rivalutazione;
7) in conseguenza della domanda sopra esposta, accertare la violazione da parte dell'odierna opposta dell'art. 644 c.p. accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa per interessi (corrispettivi e moratori) spese, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere e, comunque, di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria, risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L. 108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nel periodo di riferimento e conseguentemente anche in applicazione dell'art. 1818 comma 2 cc dichiarare non dovuto nessun interesse alla società finanziaria convenuta e per l'effetto delle pretese statuizioni e accertamenti condannare l'odierna opposta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto;
8) condannare l'opposta a rifondere all'opponente le spese sostenute per la relazione tecnico-finanziaria e porre a carico della stessa convenuta le spese di CTU;
9) in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto d.i. n. 1994/2021, Rgn 4598/2021, emesso in data 14/08/2021, pubbl. in data 18/08/2020 e notificato in data in data 7/10/2020, dal Tribunale Ordinario di Velletri;
10) con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Parte opposta: Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei Controparte_1 confronti della parte opponente della somma di euro 49.776,02 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi se del caso in via equitativa oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996, con condanna al pagamento;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado del presente giudizio oltre accessori di legge iva e cpa e il rimborso forfettario spese generali al 15%
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il decreto ingiuntivo opposto si fonda sul “contratto di finanziamento n. 20009280241217, stipulato dall'opponente con DO Banca Spa, per un importo finanziato pari ad € 47.500,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di n. 96 rate di
€ 898,00 ciascuna.
2. L'ingiunto ha contestato la legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo che
, era divenuta titolare del credito azionato, in virtù di cessione da parte di CP_3
in p.l.r.p.t., e quest'ultima da parte di DO Banca Spa;
Controparte_4 tuttavia, il sig. non aveva ricevuto alcun avviso circa l'intervenuta Parte_1 cessione di credito né l'opposta aveva prodotto gli atti pubblici e le notifiche relative a tutti i passaggi;
inoltre, l'odierna opposta e per essa i suoi danti causa ( e CP_3
in persona dei rispettivi l.r.p.t.), avevano violato l'art. 58 comma 2 Controparte_4
T.U.B., come novellato per effetto del D. lgs 17/01/2004 n. 6, relativamente al regime pubblicitario previsto, con particolare riguardo all'iscrizione nel registro delle imprese e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ha ritenuto inoltre carente la documentazione prodotta ai fini della prova del credito, rappresentata, in particolare, dall'estratto di saldo conto certificato ex art. 50 D. Lgs. N. 358/1993. Infine, dopo un excursus sulla tematica dell'usura, vizio comunque escluso dalla perizia allegata, ha eccepito l'indeterminatezza del tasso al momento della pattuizione, in conseguenza dell'ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta applicato al piano di rimborso, che avrebbe determinato un'alterazione del tasso iniziale contrattualizzato, pari al 8,44 %, che, dunque, sarebbe passato dal 18,12% al 19,70%, (“è stata riscontrata un'alterazione del tasso iniziale contrattualizzato pari al 8,44 %, di fatto la capitalizzazione composta ha sostituito al tasso contrattualizzato del 18,12 % il tasso del 19,70” pag. 16 citazione).
3. Si è costituita l'opposta sostenendo di avere prodotto documentazione atta a comprovare il credito azionato, rappresentata dal contratto di prestito personale DO e dall'estratto conto integrale del rapporto, nel quale erano riportati analiticamente tutti i movimenti del finanziamento, dalla data di sottoscrizione e conseguente erogazione al passaggio a contenzioso. Ha inoltre sostenuto che la propria legittimazione attiva era comprovata dal contratto di cessione e dalla relativa comunicazione nonché, quale ulteriore produzione effettuata in sede di giudizio di opposizione, dall'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione, indicante le posizioni cedute omissato solo per ragioni di privacy;
ha rilevato inoltre che non trovava applicazione l'articolo 58 TUB, in quanto il contratto di cessione non rientrava nella CP fattispecie, ed ha precisato che il trasferimento del credito da banca a CP_1
(ora per effetto del cambio di denominazione) era intervenuto Controparte_1 nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda e anche in tal caso il credito azionato era indicato nell'elenco dei crediti ceduti (atto del 29 giugno 2018 omissato per ragioni di privacy).
pagina 3 di 5 Per il resto, ha rilevato che il contratto non prevedeva tassi usurari, tenuto conto della categoria di appartenenza dello stesso, ovvero quella dei crediti personali quarto trimestre 2014 (e non altri finanziamenti alle famiglie secondo trimestre 2010, come erroneamente indicato nella perizia di parte opponente): in particolare, il taeg era pari all'8,78%, il tan pari all'8,44%, il tasso di mora era del 14,60% mentre il tasso soglia dei corrispettivi era pari al 19,15% e quello di mora pari al 21,77%; non solo, ma i tassi pattuiti erano anche inferiori ai tassi medi pari, rispettivamente, al 12,12% il corrispettivo e al 14,22% quello di mora. Ha inoltre sostenuto l'irrilevanza della multa penitenziale di estinzione anticipata ai fini della verifica dell'usura.
4. L'opposizione è infondata.
4.1 Quanto alla legittimazione dell'opposta, valgono a fondarla, quanto al primo passaggio (DO/Florence SPV – Banca Ifis), il contratto di cessione da DO/Florence SPV a del 20 giugno 2017 (doc. 4 del fascicolo CP_3 monitorio) e la relativa comunicazione (doc. 5 e 6 del fascicolo monitorio) nonché l'elenco dei crediti ceduti allegato alla cessione, indicante quella oggetto di causa tra le posizioni cedute (doc. 7 allegato alla comparsa). Ne consegue che la circostanza, precisata dall'opponente, che vi è stato un previo passaggio da DO a CP_4 non inficia la continuità delle cessioni, posto che il contratto richiamato vede
[...] come cedenti entrambe le società (DO e ). Come sostenuto CP_4 dall'opposta, poi, il richiamo all'articolo 58 TUB non pare pertinente, in quanto il contratto di cessione non rientra nella fattispecie;
tant'è che risulta documentata, ai fini della relativa efficacia, la notifica tramite raccomandata recapitata in data 17.8.2017 al debitore ceduto. Quanto al secondo passaggio, risulta documentato il trasferimento del credito da a (ora per effetto del cambio di CP_3 CP_1 Controparte_1 denominazione) intervenuto nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda dalla prima alla seconda;
in particolare, è stato documentato il verbale di conferimento (doc. 8 comparsa), l'atto ricognitivo (doc. 9), nonché, anche in tal caso, l'elenco con l'indicazione del credito azionato tra quelli ceduti (doc. 10 omissato per ragioni di privacy).
4.2 L'opposta ha inoltre fornito prova della fondatezza del credito ingiunto, avendo depositato il contratto di prestito personale DO e l'estratto conto integrale del rapporto, nel quale sono riportati analiticamente tutti i movimenti del finanziamento, dalla data di sottoscrizione e conseguente erogazione al passaggio a contenzioso. Non è chiaro, del resto, a quale lacuna documentale, in particolare, faccia riferimento parte opponente nel contestare la carenza probatoria.
4.3 Venendo, infine, all'eccezione di indeterminatezza del tasso al momento della pattuizione, in conseguenza dell'ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta applicato al piano di rimborso, che avrebbe determinato un'alterazione del pagina 4 di 5 tasso iniziale contrattualizzato, pari al 8,44 %, che, dunque, sarebbe passato dal 18,12% al 19,70%, (“è stata riscontrata un'alterazione del tasso iniziale contrattualizzato pari al 8,44 %, di fatto la capitalizzazione composta ha sostituito al tasso contrattualizzato del 18,12 % il tasso del 19,70” pag. 16 citazione), si osserva, in generale, che, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. n. 15130/24). A ciò va aggiunto che, nella specie, parte opponente giunge alle conclusioni richiamate senza esplicitare i calcoli che dovrebbero supportarle;
ferma l'apparente contraddizione delle stesse conclusioni, laddove, nel sostenere l'avvenuta
“alterazione del tasso iniziale contrattualizzato pari al 8,44%”, fa poi riferimento all'innalzamento del tasso dal “18,12%” al “19,70”.
L'opposizione è dunque infondata e, per l'effetto, va respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate ai valori medi corrispondenti allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione,
- Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo n. 1994/2021 e lo dichiara esecutivo,
- Condanna parte opponente a rifondere delle spese di lite la parte opposta liquidandole in euro 7.616,00 oltre spese forf iva e cpa
Velletri, 21/02/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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