CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/10/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai IGnori magistrati:
Dott. Francesca Coccoli Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 147/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25.03.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Parte_1
D'IT, con studio in Roma, Via Nomentana 107, PEC
; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
E
per essa Controparte_2 [...]
in persona del suo procuratore Dott.ssa Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma, Via Cola di
Rienzo n.252 in virtù di mandato in atti;
APPELLATA
1 E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Domenico Russo ed Controparte_5
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Corso Vittorio
Emanuele II n. 334, giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della Camera di Consiglio da remoto del 25.03.2025.
OGGETTO: Revocatoria ordinaria. Appello proposto avverso la sentenza
n.1053/2023 del Tribunale di CA del 18.07.2023, pubblicata in pari data.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio le IGg.re e al fine di ottenere Parte_1 Controparte_5
la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 06.04.2016 a rogito Notaio di CA, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di CA l'11.04.2014, con cui la aveva venduto alla D'IT la proprietà della porzione immobiliare Pt_1
meglio descritta in atti.
Deduceva di vantare un credito della somma complessiva di € 363.425,95, oltre interessi e spese, nei confronti della società Sure Distribution S.r.l., debitrice principale, e di essere la EC solidalmente responsabile, unitamente ad altro soggetto, verso la in forza di contratto di garanzia autonoma “a prima CP_1 richiesta” del 01.10.2007, avente data certa, fino alla concorrenza di € 480.000,00.
Sosteneva di avere comunicato alla società ed ai garanti il recesso dei rapporti intrattenuti chiedendo il pagamento di tutti gli importi dovuti.
Deduceva, ancora, di avere adito il Tribunale di Roma - in mancanza di riscontro ed in ragione del credito vantato - chiedendo l'emissione di un decreto
2 ingiuntivo di pagamento nei confronti della debitrice principale per la somma sopra detta e dei garanti sino alla concorrenza della somma sopra indicata.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 25661/2018, la EC aveva proposto opposizione, cui era seguita la costituzione della e il Giudice, con CP_1
provvedimento del 25.10.2019, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, altresì, la banca, di avere a quel punto svolto opportune indagini in merito alle capacità patrimoniali della garante e di avere riscontrato Parte_1
l'esistenza dell'atto di compravendita del 06.04.2016: atto, successivo al sorgere del credito, con cui la medesima – legata da un rapporto di conoscenza/parentela con l'acquirente - si era spogliata dell'unico bene immobile di sua proprietà così pregiudicando le legittime aspettative della di vedere soddisfatto il proprio CP_1
credito.
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge ex art. 2901 c.c. invocava pertanto l'accoglimento della domanda giudiziale proposta.
Si costituivano separatamente le convenute e Parte_1 Controparte_5
sviluppando analoghe argomentazioni.
Sollevavano, innanzitutto, eccezione di carenza di legittimazione e titolo di
, essendo intervenuta in data 25.11.2020 una cessione Controparte_1
del credito alla di Napoli, avendo la banca violato l'art. 1956 c.c. e CP_2
non avendo la banca comunque agito a tutela del credito nel termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza ex art. 1957 c.c..
Eccepivano inoltre la nullità della citazione per difetto di mandato ex artt. 83 e
125 c.p.c.; argomentavano sull'inesistenza del presunto debito di Parte_1
sulla inesistenza e/o invalidità dell'atto di presunta fideiussione, sulla nullità totale
Contr degli atti di ovvero di tutti i contratti conclusi 'a valle'.
3 Eccepivano anche carenza di interesse della CA considerato che quest'ultima era già garantita da ipoteca sull'immobile per un mutuo erogato proprio dalla
Contr (all'epoca CA CA) in favore della , per cui l'avversa azione Pt_1
appariva incomprensibile e vessatoria.
Interveniva nel giudizio la cessionaria Controparte_2
che si allineava sulla posizione della attrice facendone proprie le
[...] CP_1
domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate delle quali chiedeva l'integrale accoglimento.
Istruita la causa a mezzo di prove documentali, il giudice del Tribunale di
CA definiva la stessa nei termini che seguono:
Contr
“accoglie la domanda come proposta da in relazione a posizione creditoria in cui è succeduta ex art.111 cpc la e, per l'effetto dichiara inefficace nei CP_2 confronti di quest'ultima l'atto di compravendita del 6.4.16 (Rep. n. 33542 –
Racc. n. 11838) a rogito Notaio Dott.ssa di CA, Persona_2 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di CA l'11.4.16 con cui Pt_1
vendeva a , “la proprietà della seguente porzione
[...] Controparte_5
immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di CA, Via Le
Mainarde n.26 (ventisei) (in catasto: Via Valle Roveto), insistente su area estesa, tra coperto e scoperto, circa metri quadrati 1020 (milleventi), censita al Catasto
Terreni al foglio n.19, particella n. 1311 (ENTE URBANO di mq 1020) – e precisamente: = appartamento uso civile abitazione, ubicato a secondo piano, distinto con il numero d'interno 7 (sette), composto di ingresso, cucina, antibagno
e bagno, disimpegno, ripostiglio en. 3 (tre) vani;
a confine con:vano scala, Via Le
Mainarde, proprietà De TI UI o aventi causa, salvo altri. = Riportato all' Controparte_7
di CA al foglio n.19 – particella n. 1311 sub. 16 –
[...]
zona censuaria 1 – VIA VALLE ROVETO n.26 – piano: 2 – interno: 7 – categoria
A/2 – classe 2 – vani catastali 5.5 (cinque virgola cinque) – r.c. Euro 681,72 –
4 regolarmente in ditta all'odierna venditrice per l'intera Parte_1
proprietà”.
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di CA la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, relativamente all'atto di trasferimento in parola.
Condanna altresì le convenute in solido a rimborsare alle controparti le spese di lite, che si liquidano in favore di Parte_3
in euro 6.023,00 per compensi ed euro 1.268,00 per esborsi oltre accessori e rimb. spese gen. ed in favore di Controparte_2 in € 6.023,00 per compensi oltre accessori e rimb. spese gen.”
[...]
Nella sentenza il giudice, disattese le preliminari eccezioni delle convenute, rilevava, nel merito, come si trattasse, nel caso di specie, di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito;
come fosse sufficiente, per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (requisito riscontrato nel caso in esame), nonché la mera esistenza del debito (e non anche la sua concreta esigibilità).
Rilevava come risultasse assolutamente provato il legame tra le parti coinvolte, come la lettura degli atti avesse evidenziato elementi indicativi di un vero e proprio consilium fraudis (basso prezzo di vendita di € 83.934,45, coincidenza dello stesso con il saldo residuo del finanziamento, assenza di alcun versamento di somme in favore dell'alienante, mancata partecipazione all'accordo da parte della
CA).
Anche le argomentazioni sulla mancanza dell'eventus damni dovevano ritenersi palesemente infondate essendo configurabile lo stesso anche in caso di solo pericolo di diminuzione della garanzia del debitore. Né tale danno – rilevava il
Contr primo giudice – era da ritenersi eliso dalla circostanza che sullo stesso bene fosse garantita da ipoteca in relazione ad altro credito.
5 Considerando che la natura dell'azione revocatoria, volta alla tutela del credito in senso ampio, ricomprendeva nel suo ambito applicativo anche il credito
'litigioso', dunque 'eventuale', non vi erano motivi ostativi all'accoglimento della domanda attorea.
Nel proporre appello contestava la decisione del Tribunale di Parte_1
CA affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
1. Erroneo esame degli atti e della connessa causa presso il Tribunale di
Roma.
A dire di parte appellante, la sentenza appellata aveva ricostruito confusamente i fatti senza alcun criterio cronologico e senza distinguere i vari eventi e il ruolo della sig.ra (che dal 2013 non era socia della società Sure Distribution Pt_1
Contr s.r.l.), coinvolta solo quale presunta garante in base ad un modulo nullo di del 2007 ('contratto di fideiussione omnibus del 1.10.2007'), che seguiva lo schema ABI dichiarato 'nullo' dalla sentenza n. 41994/2021 delle SS.UU. della
Contr Cassazione. Peraltro, aveva agito solo contro , senza escutere il Pt_1 debitore principale, in spregio dell'art. 1957 C.C. (e dell'art. 1956 C.C.) e della normativa in materia.
Considerato che
la causa di revocazione di CA era subordinata alla causa avviata dinnanzi al Tribunale di Roma di opposizione al
D.I., il primo giudice avrebbe dovuto, logicamente e opportunamente, sospendere il giudizio in attesa della definizione della causa principale, che riguardava innanzitutto la nullità della fideiussione.
2. Erroneo esame dell'atto di vendita del 2016 e del reale valore del bene.
Secondo la difesa di parte appellante, la sig.ra aveva dimostrato in giudizio Pt_1 che l'immobile non aveva il valore ipotizzato dall'attrice poiché gravato da ipoteca da mutuo di CA CA di € 120.000,00 (al 2016 € 94.449,60) e ipoteca di € 55.000,00 di , e la doveva rimborsare a Persona_3 Pt_1
un prestito del 2010 di € 35.000,00, per cui non c'era danno per Controparte_5
Contr (che aveva agito nel 2021, fuori termine, in base a titolo 'provvisorio' di molto posteriore al rogito del 2016). A dire dell'appellante, il sostanziale
6 corrispettivo complessivo della vendita era di € 184.449,70, dunque, assolutamente congruo con il reale valore del bene. E una CTU estimativa – non ammessa in primo grado e di cui EC reiterava in appello istanza di ammissione
– avrebbe chiarito i termini della questione evidenziando il 'sostanziale' corrispettivo complessivo della vendita.
3. Elusione dei rilievi su nullità degli atti e difetto di procura e legittimazione.
Censurato il rigetto dell'eccezione di invalidità della procura per non avere il giudice compreso la ratio dell'eccezione, la riteneva di avere il giudice Pt_1
altresì errato nell'individuazione della data della notifica poiché la citazione era pervenuta alla a giugno 2021, quindi oltre cinque anni dopo il rogito di Pt_1
Contr aprile 2016 e soprattutto quando non era titolare del presunto credito, ceduto ad a novembre 2020. CP_2
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia la Corte d'Appello accogliere l'appello e riformare la Sentenza del
Tribunale Civile di CA, G.U. Dott. Villani, N. 1053/2023 del 18/7/23 (Causa
NRG 4054/20) per i motivi suesposti e le proposte di modica formulate, rigettando ogni domanda e pretesa di e Parte_3
(e mandataria Controparte_2 CP_3
per nullità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza
[...]
delle stesse, con ogni provvedimento conseguente, anche per le spese per i due gradi.
Ove possa occorrere si reiterano le richieste istruttorie di primo grado di CTU estimativa e prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che ai fini del valore reale dell'immobile in CA via Le Mainarde (già via Valle Roveto) 26, venduto da a con atto del 06/04/2016 a rogito Parte_1 Controparte_5
Notaio le parti avevano rappresentato al Notaio che Persona_4 doveva essere considerato oltre all'importo delle rate di mutuo residue (180 rate) anche la diminuzione di valore dovuta all'ipoteca del 21/06/2013 di € 55.0000,00 di e la restituzione a del prestito di € Persona_3 Controparte_5
7 35.000,00, avvenuto con bonifici del 2010-11 a favore di ? 2) Vero Parte_1
che le abitazioni della zona di CA zona fiume-ospedale hanno una quotazione media attuale di € 900,00 a metro quadro? 3) Vero che Parte_1
ha riferito al Notaio e ai suoi familiari di aver deciso la Persona_4 vendita dell'immobile di via Le Mainarde 26 per liberarsi dall'onere del pagamento mensile del mutuo, che non riusciva a sostenere, per evitare problemi ai garanti, vincolati in forza del contratto di mutuo con CA CA del
21/03/2006, nonché per definire le sue pendenze per i rimborsi dovuti a Per_3
e ? Si indicano a testi:
[...] Controparte_5 Persona_4
, , Testimone_1 Persona_3 Testimone_2 Tes_3
, salvo altri.
[...]
Ai fini del C.U. il valore della causa, per i motivi sopra esposti e l'ingiusto addebito di presunti crediti da fideiussione nulla e l'assenza di obbligazioni per
, è indicato in € 4500,00, per cui il C.U. è di € 147,00”. Parte_1
Si costituiva in appello proponendo appello incidentale. Controparte_5
Impugnava, nello specifico, la sentenza nei capi da p. 17 a 22, e in particolare là dove:
a) escludeva qualsiasi rilevanza del fatto per cui prima dell'atto di vendita non
Contr vi fosse alcuna evidenza di una pretesa di b) presumeva la scientia damni da parte della D'IT sulla base di rapporti tra le parti (pur risalenti ad un tempo antecedente la vendita e l'emersione della pretesa della CA) e di elementi erronei;
c) riteneva che la scientia damni era rafforzata dalla presenza di elementi che connotavano il sospetto di un vero e proprio consilium fraudis;
d) riteneva sussistente l'eventus damni in ragione del fatto che la vendita aveva comportato la dismissione dell'unico immobile in capo alla venditrice risultando Contr irrilevante che sullo stesso vi fosse ipoteca a garanzia di altro credito di
8 Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia la Corte d'appello adita, accogliere gli appelli svolti dalla Dott.ssa
e dall'esponente IG.ra e, in riforma della sentenza Parte_1 Controparte_5
del Tribunale di CA n. 1053/2023, pubblicata il 18.7.23, non notificata, emessa in decisione del procedimento 4054/2020, rigettare ogni domanda, istanza
e pretesa della parte attrice , e di Parte_3 [...]
perché nulla, improcedibile, inammissibile e Controparte_2
comunque infondata;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si rinnova la richiesta di interrogatorio formale della IG.ra già Parte_1
formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c. che qui si riporta:
1. Vero che la sig.ra dichiarava anche al Notaio che si era Parte_1
determinata a vendere per le difficoltà a far fronte al pagamento del mutuo e dunque per evitare che il debito ricadesse sui garanti e altresì per i debiti nei confronti di , pari a euro 35.000,00 e di pari Controparte_5 Persona_3
ad euro 55.000,00”.
Si costituiva in appello la Controparte_2
e per essa concludendo nei
[...] Controparte_3
termini che seguono:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa,
A) in merito all'appello proposto dalla IG.ra , in via preliminare Parte_1
accertare e dichiarare:
1) l'inammissibilità dell'appello principale proposto il 17.02.2024 per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi di cui al paragrafo A)
1. del presente scritto;
9 2) l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dalle domande ed eccezioni non riproposte in secondo grado dalla appellante principale IG.ra
per i motivi di cui al paragrafo A) 2. del presente scritto;
Parte_1
3) l'inammissibilita' dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. attesa la non ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso per i motivi espressi al punto
A) 3. del presente scritto;
4) l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto del ne bis in idem per i motivi espressi al punto A) 4. del presente scritto e l'inammissibilità della reiterazione della prova testimoniale richiesta nelle conclusioni per i motivi di cui al punto A)7. del presente scritto.
5) Nel merito - rigettare tutte le istanze, eccezioni e domande formulate dall'appellante IG.ra , in quanto tardive, irrituali, inammissibili, Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di
CA n. 1053/2023 pubblicata il 18/07/2023, Giudice Dr.ssa Villani Rossana.
B) In merito all'appello proposto dalla IG.ra , in via Controparte_5
preliminare accertare e dichiarare:
6) l'inefficacia dell'appello incidentale ed intervenuta decadenza dalla proposizione dell'appello principale per i motivi espressi al punto B) 1. del presente scritto;
7) l'inammissibilita' dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. attesa la non ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso per i motivi espressi al punto B) 2. del presente scritto;
8) l'nammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. per i motivi espressi al punto B) 6. del presente scritto;
10 9) l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 346
c.p.c. per i motivi espressi al punto B) 7. del presente scritto.
Nel merito rigettare tutte le istanze, eccezioni e domande formulate dall'appellante in quanto tardive, irrituali, inammissibili, Controparte_5
infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di CA n.
1053/2023 pubblicata il 18/07/2023, Giudice Dr.ssa Villani Rossana.
In ogni caso ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di CA la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità, relativamente all'atto di trasferimento in parola.
Con vittoria di spese e compensi del secondo grado, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Con ogni riserva consentita dal rito”.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342
e 348 bis c.p.c.. Trattasi di eccezioni infondate, sia, perché, quanto all'art.342
c.p.c., dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado). Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia
11 illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze
(cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935); sia, perché, quanto all'art. 348 bis, non appaiono sussistere – come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).
Nel merito, pronunciandosi nei limiti della domanda, la Corte rileva quanto segue.
Con il primo motivo di appello principale la lamenta che il primo Pt_1
giudice non avrebbe riconosciuto alla garanzia del 01.10.2007 la natura di fideiussione omnibus riproducente “il modulo ABI sanzionato dalla CA
d'Italia con il provvedimento n. 55/2005”, e non avrebbe tenuto conto che la aveva agito solo contro , senza escutere il debitore principale, in CP_1 Pt_1 spregio dell'art. 1957 c.c. (e dell'art. 1956 c.c.) e della normativa in materia.
Lamenta che comunque la causa di revocazione era subordinata alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo avviata dinnanzi al Tribunale di Roma, e che il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio de quo in attesa della definizione della causa principale, che riguardava innanzitutto la nullità della fideiussione.
Il motivo va rigettato.
Ogni argomentazione o difesa portata avanti dalla appellante in merito alla presunta invalidità della garanzia, e dunque del titolo da cui discende l'azione creditoria, non può formare oggetto del presente giudizio ma deve farsi valere – come del resto si rileva essere avvenuto - nel giudizio di cognizione pendente oggi dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma (R.G. n. 4221/2024). Una soluzione diversa da quella qui prospettata porterebbe inevitabilmente alla violazione del principio del ne bis in idem non ammessa nel nostro ordinamento.
12 Non solo. Se, come è noto, la natura dell'azione revocatoria è volta alla tutela del credito in senso ampio, ricomprendendosi nell'ambito applicativo della normativa di riferimento anche il credito solo 'litigioso', e dunque meramente eventuale, allora è evidente che non avrebbe alcun senso o giustificazione la sospensione del processo in cui è stata proposta l'azione revocatoria in attesa del giudizio avviato per l'accertamento del credito e per la dichiarazione di nullità della fideiussione.
La Cassazione si è espressa anche recentemente sul punto (si cfr Cassazione
Civ., Sez. III, ordinanza n. 25331/2023 per come massimata “l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, non costituendo l'accertamento definitivo del credito un presupposto processuale o sostanziale per il suo esercizio. Il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è pertanto soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non rappresenta
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. Va inoltre esclusa l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l'atto di disposizione a tutela del credito litigioso
e la sentenza negativa sull'esistenza del credito stesso (…)”.
Senza contare che già le Sezioni Unite, con sentenza del 18 maggio 2004, n.
9440, avevano espresso il principio di diritto secondo il quale: "Poichè anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell' art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui
13 conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito".
Ciò detto, le censure in termini di nullità della fideiussione e, in particolare, la presunta dedotta nullità dell'art. 6 della garanzia per violazione della norma anti trust – a prescindere dalla natura della garanzia (garanzia autonoma, con sottrazione all'operatività dell'art. 1957 c.c., o fideiussione accessoria), dai tempi del rilascio della garanzia, dall'estensione o meno del provvedimento della CA
d'Italia n. 55/2005 a tutte le tipologie di garanzia, ed a prescindere dalla intervenuta o meno richiesta stragiudiziale di pagamento nei termini – sono, e devono continuare ad essere, oggetto di altro giudizio, allo stato, come detto, ancora pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma.
Anche il secondo motivo di appello della non è meritevole di Pt_1
accoglimento.
Con questo motivo di appello la lamenta la mancata valutazione da parte Pt_1
del primo giudice del 'reale' valore del bene oggetto dell'atto di vendita del 2016.
Le argomentazioni sottoposte all'attenzione della Corte non colgono nel segno.
A nulla infatti può rilevare la circostanza che l'immobile risultava gravato da
Contr ipoteca in forza di un mutuo concesso da CA CA (poi alla di Pt_1
€ 120.000,00 (al 2016 € 94.449,60) e da ipoteca in favore di Persona_3 per € 55.000,00, e che la EC dovesse rimborsare all'acquirente CP_5 un prestito del 2010 di € 35.000,00 (circostanza peraltro rimasta non
[...]
dimostrata).
14 Ciò che rileva invece è che l'importo della compravendita pari ad € 83.934,45 – risultato basso e non congruo secondo le tabelle OMI relative al primo semestre
2016 e secondo le proiezioni fornite dai siti web del settore (si cfr docc.ti nn. 19 e
20 fascicolo di parte attrice di I grado) – è stato dichiarato coincidente con il saldo residuo del finanziamento (peraltro non vi è prova che i pagamenti dei ratei residui ed accollati siano stati effettivamente onorati dall'acquirente D'IT), non è stato mai versato all'alienante, e per esso – circostanza dirimente - non risulta esserci stato alcun accordo con la CA accollataria.
Correttamente pertanto il primo giudice ha rilevato, non solo l'eventus damni, ma anche la scientia damni ed il consilium fraudis.
Nel richiamare, per completezza, i principi di diritto su cui si fonda l'accoglimento di una domanda revocatoria, la Corte precisa quanto segue.
L' azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., rappresenta uno dei mezzi principali che l'ordinamento giuridico mette a disposizione del creditore per la conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore (ex art. 2740 c.c.). Ora, le condizioni che, come è noto, devono sussistere per l'esperibilità dell'azione sono: a) innanzitutto, un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
b)
l'elemento oggettivo, cioè il danno effettivo (c.d. eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore di un atto traslativo (elemento che ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito, e può consistere sia, in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, sia, in una variazione qualitativa dello stesso, che rende più difficile la soddisfazione del creditore stesso (Cass. Civ. n. 2792/2002);
c) l'elemento soggettivo (c.d. scientia damni), ossia la consapevolezza in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo (per gli atti a titolo oneroso) che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza della garanzia
15 patrimoniale. Per la Cassazione se l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito (che è momento diverso da quello in cui il credito viene accertato giudizialmente), è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza (a cui va equiparata la agevole conoscibilità) nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo (c.d. consilium fraudis), in ordine alla intenzione fraudolenta (si cfr Cass. Civ. n.1068/2007; Cass. Civ. n.
10430/2005).
Ciò espresso in punto di mero diritto, la Corte ritiene che nel caso di specie, come condivisibilmente argomentato dal Primo Giudice, sussistano inequivocabilmente i requisiti per l'esperimento dell'azione revocatoria:
a) la ha agito in quanto titolare di un Parte_3 credito (anteriore all'atto di disposizione de quo) derivante da un rapporto di garanzia (irrilevante, come detto, l'esistenza di contestazioni circa l'esistenza e/o l'entità del credito);
b) l'atto di disposizione di cui è causa è stato posto infatti in essere successivamente all'assunzione dell'obbligo di pagamento di cui al contratto di garanzia del 01.10.2007;
c) in data 06.04.2016, la garante , ha trasferito, ad un prezzo Parte_1
decisamente più basso rispetto al prezzo di mercato dell'epoca, il bene immobile di cui si discute a , persona vicina alle persone coinvolte nelle Controparte_5
vicende della società debitrice principale Sure Distribution S.r.l. (nello specifico, la D'IT risulta essere stata residente in [...], fino al novembre 2016, presso lo stesso indirizzo del nucleo familiare di e Persona_3 Pt_4
quest'ultimo, già socio e garante insieme alla della società
[...] Pt_1
debitrice principale, ed acquirente in data 20.09.2013 delle quote della EC);
16 c) sussiste l'eventus damni, ovvero il pregiudizio alle ragioni creditorie della
CA, nei termini sopra richiamati cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità
(compromissione della consistenza patrimoniale del debitore anche per il semplice compimento di un atto che ha reso più incerta o difficile la soddisfazione del credito attraverso una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., sentenza n. 19234/2009; Cass., sentenza 27718/2005). A tale proposito si veda, recentissima, Corte di Cassazione, ordinanza n. 17511/2025 secondo cui “in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6 – 3, 08/08/2018, n.
20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172,
Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass., sez. 3, 27/02/2023, n. 5815). È stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito
o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971; Cass.,
n.11892/16, cit.)”.
d) sussiste la scientia damni, ovvero la conoscenza da parte della garante del pregiudizio arrecato attraverso l'atto dispositivo alle ragioni creditorie della
CA. Appare evidente che la fosse ben a conoscenza del pregiudizio che Pt_1 andava ad arrecare con l'atto di trasferimento del bene de quo. Giova ricordare
17 che la prova della scientia damni può essere fornita da più presunzioni semplici ma, anche, da una sola, purché grave e precisa (Cass. civ., n. 17365/2011);
e) sussiste, infine, il consilium fraudis, ovvero la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, nel caso di specie, da parte di . Controparte_5
Con il terzo motivo di appello principale la censura l'erroneo rigetto Pt_1 dell'eccezione di invalidità della procura, l'erronea individuazione della data della notifica della citazione (pervenuta alla EC a giugno 2021, quindi oltre cinque anni dopo il rogito di aprile 2016), nonché l'erronea legittimazione ad agire di non essendo l'istituto più titolare del presunto Parte_3
credito, ceduto ad a novembre 2020. CP_2
Prescindendo dalla discutibile modalità di impugnazione, che limita la censura ad una ritenuta 'elusione' da parte del primo giudice delle argomentazioni prospettate in primo grado dall'appellante, la Corte ritiene che le conclusioni cui è pervenuto il tribunale sul punto siano corrette e condivisibili.
Quanto alla presunta invalidità della procura, appare chiaro dalla documentazione prodotta che la abbia agito nella persona, dott.ssa CP_1 [...]
pienamente legittimata a rappresentare l' ai sensi della delibera CP_8 CP_9
Contr del C.d.A. di del 25 marzo 2014, giusta procura autenticata nelle firme dal
Notaio Dott. di Rep. 33190 del 12.05.2014. Considerato il Persona_5 Pt_3
ruolo, attestato, della Dott.ssa di Responsabile di Settore Dipartimentale CP_8 di Capogruppo CAria con funzione “Recupero Crediti” (livello di procura D5),
e considerato che, come si evince dall'atto notarile, il funzionario con livello di procura D5 ha il pieno potere di “promuovere giudizi di cognizione, anche quelli di revocatoria ordinaria e di simulazione”, le censure mosse dall'appellante appaiono prive di alcuna valenza.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
avendo la stessa ceduto il credito alla la Corte ne rileva
[...] CP_2
l'infondatezza essendo avvenuta la richiesta della notifica della citazione da parte
18 Contr dell'Istituto in data 13.11.2020, ed essendo intervenuto l'atto di scissione tra e in data 25.11.2020, con effetto dal 01.12.2020, così come pubblicato in CP_2
Gazzetta Ufficiale del 29.12.2020 al foglio inserzioni n.15. La cessione del credito, dunque, è intervenuta dopo la proposizione del giudizio e si è pertanto verificata l'ipotesi di successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso: da qui la valida prosecuzione, ex art. 111 c.p.c., del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (anche in caso di intervento di quest'ultimo), fino alla formale estromissione del primo dal giudizio
(estromissione mai avvenuta).
Quanto alla procura rilasciata da a con CP_2 Controparte_3
espressa facoltà di assumere o continuare ogni iniziativa giudiziale e stragiudiziale, la documentazione prodotta, e richiamata puntualmente dal primo giudice, non lascia dubbi di sorta sulla piena legittimazione attiva della società.
Senza contare che non emerge dall'atto di appello alcun elemento teso a confutare la ricostruzione, fattuale e documentale, effettuata dal primo giudice.
Quanto alla non riscontrata decadenza della CA dalla possibilità di promuovere l'azione revocatoria essendo decorsi i cinque anni di prescrizione, la
Corte rileva la tardività dell'eccezione per non essere stata formulata nel primo grado di giudizio. A ciò si aggiunga comunque che la censura appare infondata tenuto conto che l'atto di compravendita immobiliare è del 06.04.2016 e l'atto di
Contr citazione della in revocatoria è stato notificato in data 13.11.2020 all'indirizzo 'certificato' di residenza della IG.ra . Pt_1
Quanto alle prove testimoniali richieste dalla IG.ra che la medesima Pt_1 reitera in appello, la Corte ne rileva l'inammissibilità, innanzitutto perché, come evidenziato dal giudice nell'ordinanza del 24.06.2022, si tratta di prove articolate, tardivamente, solo con la memoria ex art. 183 c. 6° n. 3 c.p.c. depositata il
06.12.2021, e comunque, perché dette prove non sono state riproposte in sede di
19 precisazione delle conclusioni (senza contare che l'ordinanza di inammissibilità emessa dal primo giudice non è stata mai opposta).
Quanto all'appello incidentale proposto da avverso le pgg. 17- Controparte_5
22 della sentenza del Tribunale di CA in esame, e dunque “nelle parti in cui, rigettando le deduzioni e eccezioni dei convenuti, ritiene sussistenti sia il credito, sia l'eventus damni, sia infine la scientia damni o comunque l'elemento soggettivo Contr dell'art. 2901 c.c. dichiarando inefficace nei confronti di e l'atto di CP_2 compravendita del 6.4.16 …”, poiché l'impugnativa ripercorre di fatto le censure mosse da alla sentenza impugnata, la Corte ritiene debba essere Parte_1 anch'esso rigettato per le motivazioni sopra abbondantemente argomentate. Di nessun pregio la richiesta della D'IT di deferimento interrogatorio formale nei confronti della stante la sovrapponibilità delle rispettive difese che non Pt_1 consente il richiamo all'art. 2730 c.c..
Per tutto quanto sopra detto, la Corte ritiene l'appello principale di e Parte_1
l'appello incidentale di non meritevoli di accoglimento. Controparte_5
Le spese del giudizio di appello, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico delle appellanti e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Compensate le spese di lite tra e Parte_1
. Nulla per le spese in favore di Controparte_5 Parte_3
non costituita.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante principale e dall'appellante incidentale il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta:
20 1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di CA la trascrizione dell'emananda sentenza;
4) condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_5 [...]
delle spese di lite del presente grado, con Controparte_2
liquidazione a carico di ciascuna appellante pari ad € 6.946,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
5) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_5
6) dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 09.10.2025
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Francesca Coccoli
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