Art. 8.
Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.
Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.