Articolo 21 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 novembre 1953
Art. 21.
Le variazioni apportate, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, con provvedimenti non legislativi, emanati in forza di particolari facolta', agli stati di previsione delle Amministrazioni dello Stato costituenti il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953, si intendono riferite agli stati di previsione approvati con legge per il medesimo esercizio finanziario.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953