TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Ceci. attrice-opponente
contro (CF: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Carnovale. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il d.i. n. 312/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.5.2023, con il quale le era stato ordinato, su istanza della il pagamento di € 22.041,14, oltre interessi e spese, in virtù di n. Controparte_1
14 fatture emesse per il “nolo a freddo” di n. 2 piattaforme autocarrate (n. 922 del 31.10.2019 di € 1.806,08; n. 1126 del 30.12.2019 di € 1.806,08; n. 107 del 29.2.2020 di € 1.806,08; n. 165 del 29.2.2020 di € 5.500,71; n. 397 del 30.6.2020 di € 1.924,66; n. 463 del 2021; n. 908 del 31.10.2021 di € 1.924,66; n. 507 del 31.5.2022 di € 1.924,66; n. 739 del 30.6.2022 di € 1.924,66; n. 836 del 31.7.2022 di € 1.924,66; n. 915 del 31.8.2022 di € 1.924,66; n. 914 del 31.8.2022 di € 1.806,08; n. 1044 del 30.9.2022 di € 1.924,66; n. 1045 del 30.9.2022 di € 1.806,08.). Ha eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento posto che in riferimento all'autocarrata tg. FN111MX aveva eseguito tutti i pagamenti dovuti e, quindi, aveva esercitato il diritto di riscatto come da contratto. Con riguardo, invece, alla
piattaforma tg. FY886HP, per la quale vi era stata comunicazione di risoluzione da parte della società opposta, la stessa era stata posta a disposizione della creditrice per il ritiro. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via pregiudiziale e/o preliminare: se richiesta non concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto per i motivi esposti in atti;
in via pregiudiziale: dichiarare l'inesistenza, inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto non fornito di prova scritta e fondato su un credito non esigibile, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare lo stesso;
In via principale e di merito: annullare, revocare o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato e/o inefficace e/o invalido e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto (doc. 1) poiché emesso in assenza di prova circa l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e rigettare, in ogni caso, tutte le domande e le conclusioni avanzate dalla parte convenuta opposta poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in atti. Rigettarsi, in ogni caso, tutte le domande ex adverso avanzate. In via subordinata: accertare la minor somma eventualmente dovuta dalla ditta esponente ed effettuare le compensazioni dare/avere tra le parti. In ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari di causa.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità, l'improcedibilità e la tardività dell'opposizione spiegata, poiché, “decorso il termine dei quaranta giorni dalla prima notifica del 10 maggio 2023”, stante l'illegittimità della rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo de quo ordinata dal Tribunale. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione.
*****************************
3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione. Secondo la l'opposizione sarebbe stata proposta tardivamente Controparte_1 rispetto alla prima notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 10.5.2023, di cui il Giudice del monitorio ha in seguito disposto la rinnovazione Si osserva che l'art. 3 bis comma 5 della L. n. 53 del 1994 sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, prescrive il contenuto della relazione di notifica (la cosiddetta “relata”) in questi termini: “La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) […]; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. L'art. 11 della stessa legge prescrive: “1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
Pagina 2
previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”. L'art. 11 della stessa legge dispone: “
1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”. Ciò significa che in caso di notifica a mezzo PEC nella relata di notifica deve essere indicato il pubblico elenco dal quale è stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata. La norma che prevede la nullità deve essere poi sistematicamente interpretata alla luce delle norme generali in tema di nullità ed in particolare tenendo conto del disposto di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. secondo il quale “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso in esame, in data 8.5.2023 è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 312/2023, che è stato poi notificato il 10.5.2023 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo “ricavato dal precedente grado Email_1 di giudizio” secondo quando dichiarato nella relata di notifica. Non veniva indicato, quindi, il pubblico registro dal quale tale indirizzo era stato estratto ex art. 3 bis lettera f) della L. n. 53/1994. Successivamente, in fase di istanza per il rilascio dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo –richiesta in assenza di opposizione- il Tribunale, rilevato “che nella relazione di notificazione non si rinvengono le indicazioni di cui all'art. 3 bis, lett. f) della L. n. 53/1994” ha disposto, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la rinnovazione della notifica, eseguita regolarmente dall'ingiungente, in conseguenza della quale, parte debitrice ha proposto l'opposizione per cui è causa. Ebbene, risulta corretta la rinnovazione della notificazione del decreto ingiuntivo disposta dal Giudice del monitorio per sanare detta nullità. Invero nella relativa relata era stata omessa l'indicazione del pubblico registro dal quale era stato estratto l'indirizzo PEC e, in quel momento, risultava assente l'opposizione della parte ingiunta che avrebbe potuto far ritenere sanata detta nullità in forza del principio del raggiungimento dello scopo. Occorre dunque tenere conto della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 14.11.2023 in rinnovazione della precedente, rispetto alla quale è incontestato che l'opposizione sia tempestiva.
4. Nel merito, giova ricordare, in apertura, che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo
Pagina 3
posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Ciò chiarito, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011). Tuttavia, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita (cfr. Cass. n.11736/2018). Ciò posto, nel caso di specie l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta -vale a dire i contratti di noleggio a freddo delle piattaforme autocarrate intercorsi tra le parti- non è oggetto di contestazione ed è altresì dimostrata per tabulas. Il titolo azionato in sede monitoria può dirsi quindi provato. La parte opponente ha dedotto l'avvenuto pagamento dei canoni di noleggio in ordine alla piattaforma “carrata targata FN111MX tanto da comunicare la volontà di procedere all'acquisto della stessa con l'esercizio del diritto di riscatto.”
“In relazione, invece, al noleggio della seconda piattaforma targata FY886HP la stessa, a seguito della comunicata risoluzione del contratto per presunto per inadempimento dell'esponente formulata da veniva posta a disposizione della stessa per il ritiro (doc. nn. 5 e 6). Va da sé che, CP_1 una volta effettuata la risoluzione dei contratti de quibus per presunto inadempimento dell'esponente per la minor somma di € 7.698,64 non poteva, in ogni caso, continuare CP_1 ad emettere fatture per il mancato pagamento del canone di noleggio non sussistendo più alcun contratto valido, efficacie e vincolante tra le parti.” Successivamente, in sede di memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., la parte opponente ha eccepito l'avvenuto integrale pagamento di tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione, allegando le contabili dei versamenti, senza alcuna specifica e tempestiva contestazione delle somme nelle stesse riportate da parte dell'opposta Ebbene, in ordine alle fatture oggi azionate e allegate in atti, nonché, alla documentazione contabile depositata da parte opponente con la menzionata memoria istruttoria, si rileva:
- la fattura n. 922 del 2019 di € 1.806,08 è stata pagata con del 31.10.2019 (all. CP_2
n. 8);
Pagina 4
- la fattura n. 1126 del 2019 di € 1.806,08 è stata pagata con del 3.2.2020 (all. CP_2
n. 9);
- la fattura n. 107 del 2020 di € 1.806,08 è stata pagata con del 23.6.2020 (all. CP_2
n. 10);
- la fattura n. 165 del 2020 di € 5.500,71, successivamente ad alcuni pagamenti eseguiti tramite non andati a buon fine (e-mail del 15.5.2020 all. fascicolo CP_2 monitorio), risulta pagata a mezzo n. 3 versamenti (€ 2.576,36 in data 30.11.2020, € 2.576,36 in data 30.12.2020 ed € 167,69 in data 31.12.2020 – all. n. 11);
- la fattura n. 397 del 2020 di € 1.924,66 è stata pagata con del 10.8.2020 (all. CP_2
n. 12);
- la fattura n. 463 del 2021 è stata tardivamente prodotta solo in data 15.4.2025;
- la fattura n. 908 del 2021 di € 1.924,66 è stata pagata con del 10.11.2021(all. CP_2
n. 13);
- la fattura n. 507 del 2022 di € 1.924,66 è stata pagata con del 31.5.2022 (all. CP_2
n. 14);
- per la fattura n. 739 del 2022 di € 1.924,66, è stata versata la minor somma pari a € 1.806,08 in data 30.6.2022 (all. n. 15);
- per la fattura n. 836 del 2022 di € 1.924,66, è stata versata la minor somma pari a € 1.806,08 in data 1.8.2022 (all. n. 16);
- la fattura n. 914 del 2022 di € 1.806,08 è rimasta insoluta poiché il versamento del 31.8.2022 non è andato a buon fine (v. doc. n. 3 all. fascicolo monitorio);
- la fattura n. 915 del 2022 di € 1.924,66 è rimasta insoluta poiché il versamento del 10.10.2022 non è andato a buon fine (v. doc. n. 3 all. fascicolo monitorio);
- la fattura n. 1044 del 2022 di € 1.924,66 (relativa all'autocarrata tg. FY886HP per il periodo 1.9/30.9/2022) non risulta pagata;
- la fattura n. 1045 del 2022 di € 1.806,08 è rimasta insoluta poiché il versamento del 31.10.2022 non è andato a buon fine (v. doc. n. 3 all. fascicolo monitorio);
- la fattura n. 1006 del 2021 di € 1.806,08 (relativa all'autocarrata tg. FN111MX per il periodo 1.11/30.11/2021) non risulta pagata;
- la fattura n. 1018 del 2019 di € 1.806,08 (relativa all'autocarrata tg. FN111MX per il periodo 1.11/30.11/2019) non risulta pagata. Pertanto, ad oggi la somma ancora dovuta dalla parte opponente ammonta all'importo di € 11.310,80 (fatture nn. 739 e 836 € 237,16 [118,58x2]; fatture n. 914
€ 1.806,08, n. 915 € 1.924,66, n. 1044 € 1.924,66, n. 1045 € 1.806,08, n. 1006 € 1.806,08 e n. 1018 € 1.806,08). Con particolare riferimento alle fatture nn. 1044 e 1045 i cui importi, a dire dell'opponente, non sarebbero dovuti perché relative a periodi successivi alla risoluzione dei contratti per come comunicata dalla con mail del Controparte_1
14.9.2022 (all. 4 fascicolo parte opponente), si osserva quanto segue. Ai contratti di noleggio in questione si ritengono applicabili analogicamente le norme del Codice Civile previste in materia di locazioni e segnatamente l'art. 1591 c.c. il quale prevede che il conduttore in mora è tenuto a pagare il corrispettivo fino all'effettiva riconsegna del bene. Orbene, la fattura n. 1044 come visto è relativa all'autocarrata tg. FY886HP che risulta essere stata riconsegnata all'opposta in data 6.10.2022 (all. 7 fascicolo parte
Pagina 5
opponente), sicché deve ritenersi del tutto legittima la richiesta del pagamento del canone per il periodo settembre-ottobre 2022. Per quanto riguarda la fattura n. 1045 relativa all'autocarrata tg. FN111MX a nulla rileva la richiesta di riscatto avanzata in relazione a tale veicolo dall'opponente non potendo ritenersi che per ciò solo venga meno l'obbligo per il noleggiante di corrispondere il canone del bene rimasto nella sua disponibilità.
5. In definitiva, alla luce delle suesposte motivazioni, l'opposizione deve essere parzialmente accolta. Il decreto ingiuntivo va revocato ma la parte opponente andrà comunque condannata al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di € 11.310,80, oltre interessi moratori al tasso legale con decorrenza dalle singole fatture al saldo. Vertendosi in ipotesi di debito di valuta -come tale non soggetto ad automatica rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno da allegarsi e provarsi dal creditore, rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 12/03/2014, n. 5639)- alcuna somma può essere a questi riconosciuta a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo parte opposta fornito prova al riguardo,
6. Stante il parziale accoglimento dell'opposizione sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 312/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 6.5.2023;
CONDANNA la al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 11.310,80, oltre interessi moratori al tasso legale con decorrenza dalle singole fatture al saldo;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 16/04/2025. l Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Rosanna D'Amico.
Pagina 6