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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 6432/2017 promossa da:
), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Germano Centola,
ATTORE contro
) ed Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in
[...] C.F._3 atti, dall'avv. Pietro Martire
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 21 Con atto di citazione, notificato il 10 novembre 2017, conveniva in Parte_1 giudizio e , premettendo che: Controparte_1 Controparte_2
- era proprietario degli immobili siti in agro di Minervino Murge alla Contrada
Lamalunga, censiti in catasto al: A) Foglio 24: (2) Part. 224, Uliveto, Classe 2, 58 are
– r.d. € 22,47 – r.a. € 17,97; Part. 233, Uliveto, Classe 2, 56 are e 20 c.a. - r.d. € 21,77
– r.a. € 17,41; B) Foglio 25: (19) Part. 8, sub. 2 – porzione di fabbricato;
Part. 8, sub. 3
– porzione di fabbricato;
Part. 27, ET, 46 are;
Part. 47, (Modello 26), ET, 1 ha e 88 are;
Part. 47, Seminativo, 17 ha e 48 are;
Part. 215 (Modello 26), ET, 1ha
e 99 are;
Part. 215, Seminativo;
50 are;
Part. 235, ET classe 1, 24 are e 88 ca –
r.d. € 21,20, r.a. € 13,49; Part. 243, Incolto sterile, 1 ha e 75; Part. 245, Uliveto
(Modello 26), 76 are;
Part. 245, Fabbricato rurale, 23 are e 30 ca;
Part. 303, Pascolo classe 1, 33 are e 25 ca – r.d. € 4,29, r.a. € 2,06; Part. 329, Seminativo, classe 2, 9 ha,
32 are e 92 ca – r.d. € 457,72, r.a. €240,91; Part. 330, (Modello 26), Seminativo;
1 ha,
86 are e 13 ca;
Part. 330, Uliveto, 7 are e 70 ca;
Part. 336, Fabbricato rurale, 10 are;
Part. 338, ET, 59 are;
Part. 338, Seminativo, 17 are e 21 ca;
Part. 337, (Modello
26) ET, 1 ha e 42 are;
Part. 337, Uliveto, 90 are e 2 ca;
Part. 362, ET, 1 are;
Part. 362, Seminativo, 40 ca;
Part. 364, ET, 31 are;
Part. 364, Seminativo, 11 are e 21 ca;
Part. 371, ET, 55 are e 60 ca;
Part. 371, Seminativo, 3 ha e 29 are;
Part. 376, ET, 57 are;
Part. 376, Uliveto, 4 are e 20 ca;
Part. 424, Seminativo, Classe 2,
4 ha, 22 are e 59 ca – r.d. € 207,34, r.a. € 109,12; Part. 425, ET, classe 2, 5 are e
21 ca – r.d. € 2,96, r.a. € 2,56; Part. 426, ET, classe 2, 12 are e 83 ca – r.d. € 7,29,
r.a. € 6,29; Part. 427, Seminativo, 2 ha, 17 are e 55 ca;
Part. 427, Uliveto, 6 are e 51 ca;
Part. 430, Seminativo, classe 2, 17 are e 21 ca – r.d. € 8,44, r.a. € 4,44; Part. 431,
(Modello 26), ET, 90 ca;
Part. 431, Seminativo, 1 are;
Part. 432, (Modello 26),
ET 51 ca;
Part. 432, Seminativo, 2 are;
Part. 433, ET, classe 1, 58 are e 78 ca
– r.d. € 50,09, r.a. € 31,88; Part. 434, ET, classe 1, 5 are e 80 ca – r.d. € 4,94, r.a. €
3,15; Part. 435, ET, classe 1, 30 ca – r.d. € 0,26, r.a. € 0,16; Part. 547, Incolto
pagina 2 di 21 produttivo, 46 are e 80 ca;
Part. 549, Incolto produttivo, 15 are e 32 ca;
Part. 560,
Incolto produttivo, 43 are;
Part. 562, Incolto produttivo, 50 are e 10 ca;
Part. 566,
Incolto produttivo, 53 are e 5 ca;
Part. 609, Incolto produttivo, 44 are e 87 ca;
Part. 610, Incolto produttivo, 3 are e 40 ca;
Part. 611, Incolto produttivo, 6 are e 63 ca;
Part. 568, ET, 74 are e 85 ca;
C) Foglio 45: (9) Part. 2, Seminativo, 2 ha;
Part. 6, Fabb.
Rurale, 5 are e 29 ca;
Part. 7, Fabb. Rurale, 2 are e 60 ca;
Part. 11, Bosco ceduo, 85 are e 11 ca;
Part. 45, sub. 2, Seminativo, classe 3, 2 ha – r.d. € 82,63, r.a. € 46,48; Part. 350, Seminativo, classe 1, 2 ha, 7 are e 80 ca – r.d. € 118,05, r.a. € 64,39; Part. 380,
Seminativo, classe 1, 32 are e 40 ca – r.d. € 18,41, r.a. € 10,04; Part. 381, Seminativo, classe 1, 9 ca – r.d. € 0,05, r.a. € 0,03; Part. 405, Seminativo, classe 1, 7 are – r.d. €
3,98, r.a. € 2,17; Part. 407, ET, classe 1, 1 are e 40 ca – r.d. € 1,19, r.a. € 0,76;
Part. 408, ET, classe 1, 4 are e 63 ca – r.d. € 3,95, r.a. € 2,51;
- i detti immobili erano a lui pervenuti iure successionis dalla zia Persona_1
(1981) e dalla madre (1997), nonché in virtù di atti di donazione e, da Persona_2 ultimo, per effetto del consolidamento del diritto di proprietà a seguito dell'estinzione dell'usufrutto, come da documentazione prodotta in atti;
- nel corso di alcuni accertamenti, si era avveduto che il mancato aggiornamento delle ditte catastali, in parte riconducibile agli espropri per pubblica utilità disposti dall'Ente
Autonomo AC LI (ora AC LI S.p.A.) tra il 1988 e il 1996, aveva determinato un'interruzione della continuità delle trascrizioni relative a numerosi dei predetti cespiti;
- alcuni degli immobili erano stati dallo stesso concessi in uso a e alla Controparte_2 di lui madre Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà sugli immobili di cui è causa e, per l'effetto, che i convenuti - o chiunque li detenesse senza titolo - fossero condannati a rilasciarli, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pagina 3 di 21 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12 giugno 2018, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva, in via preliminare, 1) la nullità dell'atto Controparte_2 di citazione per indeterminatezza del petitum, posto che dal tenore dell'atto introduttivo non era dato evincere una precisa individuazione dei beni immobili di cui l'attore chiedeva la restituzione;
2) il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la maggior parte degli immobili di cui è causa non era mai stata in suo possesso, appartenendo invece a soggetti terzi;
3) il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del diritto di , in quanto alcuni beni erano intestati a terzi, e Parte_1 precisamente a Persona_2 Persona_1 Persona_3 CP_3
e .
[...] Controparte_4
Nel merito, deduceva che:
- l'attore non aveva assolto all'onere probatorio su sé gravante, posto che non aveva fornito prove sufficienti delle acquisizioni dei cennati immobili per successione, donazione o estinzione di usufrutto;
- aveva posseduto alcuni degli immobili siti in agro di Minervino Murge - censiti in catasto al: A) Foglio 25: Part. 47, (Modello 26), ET, 1 ha e 88 are;
Part. 47,
Seminativo, 17 ha e 48 are;
Part. 209; Part. 210, sub. 1, cat c/6, classe 4; Part. 210, sub. 2, cat A/3, classe 1; Part. 215, (Modello 26), ET, 1ha e 99 are;
Part. 215,
Seminativo; 50 are;
Part. 235, ET classe 1, 24 are e 88 ca – r.d. € 21,20, r.a. €
13,49; Part. 245, Uliveto (Modello 26), 76 are;
Part. 245, Fabbricato rurale, 23 are e 30 ca;
Part. 246, Seminativo, 29 are e 94 ca;
Part. 246, Uliveto, 53 are e 16 ca;
Part. 303,
Pascolo classe 1, 33 are e 25 ca – r.d. € 4,29, r.a. € 2,06; Part. 329, Seminativo, classe
2, 9 ha, 32 are e 92 ca – r.d. € 457,72, r.a. € 240,91; Part. 330, (Modello 26),
Seminativo; 1 ha, 86 are e 13 ca;
Part. 330, Uliveto, 7 are e 70 ca;
Part. 336,
Fabbricato rurale, 10 are;
Part. 371, ET, 55 are e 60 ca;
Part. 371, Seminativo, 3 ha e 29 are;
Part. 396, Seminativo, classe 2, 9 are e 20 ca – r.d. € 4,51, r.a. € 2,38; Part. 397, Seminativo, classe 2, 39 are e 50 ca – r.d. € 19,38, r.a. € 10,20; Part. 398,
pagina 4 di 21 Seminativo;
Part. 399, Seminativo, classe 2, 86 are e 95 ca - r.d. € 42,66, r.a. € 22,45;
Part. 424, Seminativo, Classe 2, 4 ha, 22 are e 59 ca – r.d. € 207,34, r.a. € 109,12; Part. 425, ET, classe 2, 5 are e 21 ca – r.d. € 2,96, r.a. € 2,56; Part. 426, ET, classe
2, 12 are e 83 ca – r.d. € 7,29, r.a. € 6,29; Part. 427, Seminativo, 2 ha, 17 are e 55 ca;
Part. 427, Uliveto, 6 are e 51 ca;
Part. 428, ET, classe 2, 85 ca – r.d. € 0,48, r.a. €
0,42; Part. 428, Seminativo, classe 2, 5 are, - r.d. € 2,45, r.a. € 1,29; Part. 429,
Seminativo, classe 2, 15 are e 36 ca – r.d. € 7,54, r.a. € 3,97; Part. 430, Seminativo, classe 2, 17 are e 21 ca – r.d. € 8,44, r.a. € 4,44; Part. 431, (Modello 26), ET, 90 ca;
Part. 431, Seminativo, 1 are;
Part. 432, (Modello 26), ET 51 ca;
Part. 432,
Seminativo, 2 are;
Part. 433, ET, classe 1, 58 are e 78 ca – r.d. € 50,09, r.a. €
31,88; Part. 434, ET, classe 1, 5 are e 80 ca – r.d. € 4,94, r.a. € 3,15; Part. 435,
ET, classe 1, 30 ca – r.d. € 0,26, r.a. € 0,16; Part. 446, Seminativo;
Part. 446,
Uliveto. B) Foglio 45: Part. 2, Seminativo, 2 ha;
Part. 349, Seminativo;
Part. 403,
Seminativo; Part. 404, Seminativo – in maniera continua, esclusiva ed ininterrotta sin dal 1989, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenerli come cosa propria, provvedendo alla gestione dell'ex azienda agricola di Cecilia e
NA CC, rispettivamente zia e madre dell'attore, nonché alla manutenzione, alla coltivazione diretta dei terreni, alla percezione dei frutti e al pagamento di utenze e spese;
- la titolarità della conduzione dei detti terreni era stata dallo stesso formalizzata con l'avvio dell'attività di imprenditore agricolo in data 29 luglio 1994 e con l'iscrizione dell'impresa individuale presso la Camera di Commercio di Bari 18 luglio 1997, con sede legale sui terreni oggetto di causa;
- i cennati beni costituivano fondi rustici situati in un comune montano, idonei a consentire l'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse accertata e dichiarata 1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum; 2) il proprio difetto di pagina 5 di 21 legittimazione passiva in relazione agli immobili rivendicati dall'attore e 3) il difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà degli immobili indicati in premessa, con ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari di Trani di trascrivere la relativa sentenza, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12 Giugno 2018, si costituiva in giudizio la quale, ripercorrendo sostanzialmente le Controparte_1 difese già svolte da nel proprio atto difensivo, chiedeva, in via Controparte_2 principale, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che fosse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis
c.p.c. della proprietà della porzione di fabbricato e del giardino siti in agro di
Minervino Murge alla Contrada Lamalunga n. 50, rispettivamente censiti in catasto al foglio 25, particella 8 e al foglio 25, particella 209, con ordine al competente
Conservatore dei registri immobiliari di Trani di trascrivere la relativa sentenza, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con memoria n. 1, depositata il
27 settembre 2018, evidenziava che: Parte_1
- l'oggetto del giudizio e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda erano stati individuati in modo chiaro e preciso, tanto da consentire ai convenuti di proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'intervenuta usucapione dei cespiti immobiliari oggetto di causa;
- l'asserita estraneità dei convenuti rispetto a tutti gli immobili di cui è causa rilevava unicamente ai fini della delimitazione della domanda restitutoria proposta nei loro confronti, restando invece impregiudicata la domanda principale di accertamento della proprietà;
pagina 6 di 21 - aveva assolto all'onere probatorio relativo al proprio titolo d'acquisto e, conseguentemente, alla dimostrazione del diritto di proprietà sui beni in contestazione, come comprovato dalla documentazione prodotta in atti;
- le domande riconvenzionali, aventi ad oggetto l'acquisto per usucapione di alcuni dei detti beni, proposte dai convenuti, erano inammissibili in quanto formulate oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c.;
- gli immobili per cui è causa erano ubicati in contrada Lamalunga, zona rurale del
Comune di Minervino Murge, che nel tempo aveva beneficiato di rilevanti interventi di trasformazione agricola da parte della famiglia Per_1
- a seguito delle divisioni ereditarie, parte dei fondi era pervenuta alle sorelle e Per_2
rispettivamente madre e zia dell'attore, le quali, esauriti i contratti Persona_1 di mezzadria, avevano affidato a padre del convenuto e Persona_4 CP_2 marito della convenuta , la conduzione dei terreni e la direzione dell'impresa CP_1 agricola, concedendogli contestualmente in uso un'unità abitativa del fabbricato padronale (censita in catasto al foglio 25, particella 8, sub. 2), già dimora di
Persona_1
- alla morte di i figli e avevano continuato a gestire i Persona_4 CP_2 Per_5 terreni con il consenso dell'attore, il quale, pur avendo prospettato la formalizzazione di un contratto di affitto, non aveva dato seguito alla stipula, in ragione dei consolidati rapporti di fiducia e familiarità intercorrenti con la famiglia CP_2
- nel corso degli anni, tali rapporti si erano consolidati in un regime di tolleranza reciproca, in base al quale i convenuti provvedevano alla coltivazione e alla manutenzione dei terreni, traendone i frutti, e al contempo prestavano servizi di assistenza e sorveglianza in favore della proprietà, che continuava a frequentare i luoghi durante i periodi estivi;
- la disponibilità dei cennati beni conseguita dai fratelli era scaturita CP_2 esclusivamente dalla concessione dell'attore, quale naturale prosecuzione della pagina 7 di 21 gestione affidata al padre e non da un'acquisizione autonoma o da un Per_4 possesso “uti dominus”;
- nel corso degli anni, aveva sempre informato l'attore sull'andamento Controparte_2 delle coltivazioni, sui contributi richiesti, sulle opere di recinzione e sull'acquisto di macchinari, segnalando le difficoltà produttive e la modestia dei ricavi, sicché ogni intervento sui terreni avveniva con il consenso dell'attore e nell'ambito di un rapporto fiduciario, fondato sulla tolleranza e sulla collaborazione, e non in regime di piena proprietà;
- l'intestazione del contratto di fornitura al convenuto non costituiva prova di possesso
“uti dominus” dell'azienda agricola o dei beni dell'attore, atteso che l'energia elettrica era destinata esclusivamente all'uso domestico ed era condivisa tra tutti i titolari dei fabbricati della contrada;
- la doglianza della parte convenuta, secondo cui ai fini dell'usucapione il termine quinquennale previsto dall'art. 1159 bis c.c. per i comuni montani avrebbe dovuto applicarsi anche alla Contrada era infondata, posto Controparte_5 che la zona in oggetto non rientrava nella classificazione di area montana o svantaggiata ai sensi delle direttive CEE 268/75, 273/75 e 167/84, trovando pertanto applicazione il termine ordinario di venti anni previsto dall'art. 1158 c.c.;
- con riguardo agli immobili sui quali il convenuto asseriva di aver maturato l'usucapione in suo favore, alcuni di essi esulavano dal thema decidendum della domanda attorea, mentre altri erano regolarmente affittati a terzi o appartenevano ad altri soggetti;
- l'abitazione censita al foglio 25, particella 8, sub.2, e la pertinenza ad essa relativa
(foglio 25, particella 209), per le quali la convenuta Controparte_1 affermava di aver acquisito un possesso idoneo ai fini dell'usucapione, erano state concesse in uso alla famiglia per ragioni di servizio, senza che ciò modificasse CP_2 la natura della detenzione originaria in possesso.
pagina 8 di 21 Concludeva, quindi, chiedendo, a precisazione della domanda originaria, che fosse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà sui beni immobili siti in agro di
Minervino Murge, censiti in catasto al 1) F. 24, Part. 224, Uliveto, classe 2, 58 are –
r.d. €.22,47 - r.a. €.17,97; Part. 233, Uliveto, classe 2, 56 are e 20 ca – r.d. €.21,77 - r.a.
€.17,41; B) F. 25: Part. 8, sub. 2 – porzione di fabbricato, Part. 8, sub. 3 – porzione di fabbricato, Part. 27, ET, 46 are, Part. 47, ET, 1 ha e 88 are, Part. 47,
Seminativo, 17 ha e 40 are, Part. 215, ET, 1 ha e 99 are, Part. 215, Seminativo, 50 are, Part. 235, ET, classe 1, 24 are e 88 ca – r.d. €.21,20, r.a. €.13,49, Part. 243,
Incolto sterile, 1 ha e 75, Part. 245, Uliveto, 76 are, Part. 245, Fabbricato rurale, 23 are e 30 ca, Part. 303, Pascolo, classe 1, 33 are e 25 ca – r.d. €.4,29, r.a. €.2,06, Part. 329,
Seminativo, classe 2, 9 ha, 32 are e 92 ca – r.d. €.457,72, r.a. €.240,91, Part. 330,
Seminativo, 1 ha, 86 are e 13 ca, Part. 330, Uliveto, 7 are e 70 ca, Part. 336,
Fabbricato rurale, 10 are, Part. 371, ET, 55 are e 60 ca, Part. 371, Seminativo, 3 ha e 29 are, Part. 424, Seminativo, classe 2, 4 ha, 22 are e 59 ca – r.d. €.207,34, r.a.
€.109,12, Part. 425, ET, classe 2, 5 are e 21 ca – r.d. €.2,96, r.a. €.2,56, Part. 426,
ET, classe 2, 12 are e 83 ca – r.d. €.7,29, r.a. €.6,29, Part. 427, Seminativo, 2 ha,
17 are e 55 ca, Part. 427, Uliveto, 6 are e 51 ca, Part. 430, Seminativo, classe 2, 17 are e 21 ca – r.d. €.8,44, r.a. €.4,44, Part. 431, ET, 90 ca, Part. 431, Seminativo, 1 are,
Part. 432, ET 51 ca, Part. 432, Seminativo, 2 are, Part. 433, ET, classe 1, 58 are e 78 ca – r.d. €.50,09, r.a. €.31,88, Part. 434, ET, classe 1, 5 are e 80 ca – r.d.
€.4,94, r.a. €.3,15, Part. 435, ET, classe 1, 30 ca – r.d. €.0,26, r.a. €.0,16; C)F. 45:
Part. 2, Seminativo, 2 ha, Part. 6, Fabbricato rurale, 5 are e 29 ca, Part. 7, Fabbricato rurale, 2 are e 60 ca, Part. 11, Bosco ceduo, 85 are e 11 ca, Part. 350, Seminativo, classe 1, 2 ha, 7 are e 80 ca – r.d. €.118,05, r.a. €.64,39, Part. 380, Seminativo, classe
1, 32 are e 40 ca – r.d. €.18,41, r.a. €.10,04, Part. 381, Seminativo, classe 1, 9 ca – r.d.
€.0,05, r.a. €.0,03, Part. 405, Seminativo, classe 1, 7 are – r.d. €.3,98, r.a. €.2,17, Part. 407, ET, classe 1, 1 are e 40 ca – r.d. €.1,19, r.a. €.0,76, Part. 408, ET, classe pagina 9 di 21 1, 4 are e 63 ca – r.d. €.3,95, r.a. €.2,51, nonché che fosse ordinato a e Controparte_2 la restituzione, in suo favore, degli immobili dagli stessi Controparte_1 detenuti, precisamente: 1) F. 25: part. 8, sub. 2; part. 209; part. 47, Seminativo 17 ha e
40 are;
part. 215, Seminativo 50 are;
part. 235, ET 24 are e 88 ca;
part. 245,
Uliveto 76 are;
part. 245, Fabbricato rurale 23 are e 30 ca;
part. 303, Pascolo 33 are e
25 ca;
part. 329, Seminativo 9 ha, 32 are e 92 ca;
part. 330, Seminativo 1 ha, 86 are e
13 ca;
part. 330, Uliveto 7 are e 70 ca;
part. 336, Fabbricato rurale 10 are;
part. 371,
ET 55 are e 60 ca;
part. 371, Seminativo 3 ha e 29 are;
part. 424, Seminativo 4 ha,
22 are e 59 ca;
part. 425, ET 5 are e 21 ca;
part. 426, ET 12 are e 83 ca;
part. 427, Seminativo 2 ha, 17 are e 55 ca;
part. 427, Uliveto 6 are e 51 ca;
part. 430,
Seminativo 17 are e 21 ca;
part. 431, ET 90 ca;
part. 431, Seminativo 1 are;
part. 432, ET 51 ca;
part. 432, Seminativo 2 are;
part. 433, ET 58 are e 78 ca;
part. 434, ET 5 are e 80 ca;
part. 435, ET 30 ca., 2) F. 45: part. 2, Seminativo 2 ha.
Con atto di costituzione di nuovo difensore, depositato il 27 giugno 2019, CP_2
e dichiaravano, in via preliminare, di rinunciare alle
[...] Controparte_1 domande riconvenzionali di usucapione, convertendole in eccezioni di usucapione, ammissibili in quanto qualificabili come eccezioni in senso lato e, pertanto, proponibili anche oltre i limiti preclusivi di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Eccepivano, inoltre, l'incompetenza per materia del Tribunale adito a favore della
“sezione specializzata agraria”, in ragione dell'esistenza di un contratto di affitto di fondi rustici relativo ad alcuni degli immobili oggetto di causa e, nel merito, disconoscevano le sottoscrizioni asseritamente riconducibili ad Controparte_2 apposte sui documenti prodotti dagli attori sub nn. 31, 33, 148 e 150.
All'udienza del 27 settembre 2019, evidenziava che 1) la qualificazione Parte_1 delle domande riconvenzionali dei convenuti come “eccezioni riconvenzionali” incideva unicamente sulla finalità delle difese spiegate, senza alterarne l'oggetto; 2)
l'eccezione di incompetenza per materia, sollevata dai convenuti in favore della pagina 10 di 21 sezione specializzata agraria, era priva di fondamento, posto che la presente controversia non aveva ad oggetto rapporti agrari né la risoluzione di questioni inerenti a contratti di affitto di fondi rustici;
3) con riguardo al disconoscimento, da parte di
, delle sottoscrizioni apposte sui documenti sub. 31, 33, 148 e 150, Controparte_2 chiedeva che fosse disposta verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale di CP_2
e l'audizione dei testimoni ,
[...] Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e .
[...] Testimone_4 Testimone_5
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, con ordinanza del 22 novembre 2023, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte convenuta.
Espletata una CTU tecnica, il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025, la cui trattazione veniva disposta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è fondata e deve, quindi, essere accolta, per Parte_1 quanto di ragione.
La fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito delle azioni dirette al definitivo accertamento della proprietà: tali azioni, classificate come “petitorie” e disciplinate dagli artt. 948 ss. c.c., possono essere esperite nei confronti di chiunque compia atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Segnatamente, ha esperito un'azione di rivendicazione, volta ad Parte_1 ottenere il riconoscimento della propria titolarità dominicale sugli immobili siti in pagina 11 di 21 Minervino Murge alla Contrada Lamalunga - consistenti in terreni e fabbricati –, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni illegittimamente detenuti.
Come noto, l'azione di rivendicazione consente a colui che si afferma proprietario di un bene, ma assume di non averne il possesso o la detenzione, di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà e la condanna di colui che possieda o detenga il bene alla restituzione della res o al pagamento di un equivalente in denaro.
Sul punto, sotto il profilo dell'onere probatorio, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha affermato che “nel giudizio di rivendica incombe sull'attore l'onere della cd. probatio diabolica, ossia la dimostrazione della effettiva proprietà dell'immobile rivendicato, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova, anche laddove proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione. Pertanto il rivendicante, per assolvere all'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) che è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario o 2) che può vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa” (cfr. Cass. n. 2325/1964; n. 25643/2014; n.
1210/2017; n. 21940/2018, n. 28865/2021).
Ne discende, quindi, che la prima e fondamentale indagine da compiere in tema di rivendicazione, come in ogni caso in cui si chieda l'accertamento del diritto di proprietà contro chi possieda un bene immobile, concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, giacché, investendo pagina 12 di 21 tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita da colui che abbia proposto siffatta domanda.
Il rigore del principio secondo il quale il rivendicante deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta, tuttavia, attenuato in caso di mancata contestazione della controparte dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo, in tali ipotesi, il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente, limitandosi a dimostrare di aver acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 28865/2021: “il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati”; Cass, Sent. n. 25793/2013: “Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti
d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui”).
Ciò premesso, dall'analisi della documentazione in atti è dato evincere che Pt_1
ha correttamente adempiuto all'onere probatorio, così delineato dalle coordinate
[...] giurisprudenziali testé richiamate.
pagina 13 di 21 Ed invero, la titolarità, in capo all'attore, del diritto di proprietà sui beni controversi risulta per tabulas 1) dalla successione mortis causa di avvenuta in Persona_1 data 25 luglio 1981 (v. doc. 1 allegato all'atto di citazione); 2) dagli atti di accertamento e di divisione stipulati nel 1985 (docc. 2 e 3); 3) dagli atti di donazione stipulati dalla madre, nel 1987 (docc. 4, 5 e 6); 4) dalle trascrizioni a Persona_2 favore delle sorelle risalenti al 1978 (docc. 17 e 18), nonché da ulteriore Per_1 documentazione storica (docc. 19-27 e 83-94), che ha consentito di ricostruire con completezza e linearità la vicenda dominicale degli immobili.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto adeguatamente motivata e priva di intrinseci vizi di natura logica, ha confermato tale ricostruzione, accertando che la quasi totalità dei terreni e dei fabbricati siti in Contrada Lamalunga risulta, con riguardo alla consistenza catastale e alla titolarità dominicale, di piena proprietà dell'attore (v. Parte_1 relazione del CTU ing. depositata il 3 gennaio 2025, il quale ha accertato che Per_6
“parte attrice non era proprietaria dei seguenti cespiti individuati al N.C.T. del
Comune di Minervino Murge: − FG. 25: Particelle nn. 243, 340, 547, 549, 560, 562,
566, 609, 610, 611 − Fg.45: Particella n. 11”, confermando tuttavia che tutti gli altri immobili indicati in citazione risultano di piena ed esclusiva proprietà dell'attore, in virtù dei titoli prodotti e regolarmente trascritti).
La CTU ha, pertanto, svolto una funzione ricognitiva e confermativa, e non sostitutiva dell'onere probatorio dell'attore (contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta), contribuendo a delimitare con precisione l'oggetto della rivendicazione e ad escludere soltanto i cespiti per i quali non è stata dimostrata la titolarità dominicale.
Da ciò consegue che la sequenza degli atti traslativi, risalente ai legittimi danti causa e validamente trasferita all'attore attraverso titoli derivativi pienamente efficaci, risulta integralmente ricostruita e collocata in epoca anteriore al 1989, data dalla quale i convenuti assumono di aver iniziato l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem.
pagina 14 di 21 In tale contesto, e non hanno mai contestato Controparte_2 Controparte_1 la titolarità originaria dei beni in capo alle sorelle e né il Per_1 Persona_2 successivo trasferimento della proprietà all'attore, limitandosi a dichiarare di avere esercitato, a partire dal 1989, un possesso “pacifico, non violento e non clandestino” sui terreni: tale riconoscimento ha, pertanto, attenuato il rigoroso onere probatorio gravante sull'attore ai fini della domanda di rivendica.
Il compendio probatorio, desumibile dalla documentazione e dalla CTU, ha trovato altresì riscontro nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, delineando un quadro coerente e univoco circa la gestione e la disponibilità effettiva dei beni da parte dell'attore e dei suoi danti causa.
In particolare, le testimonianze acquisite hanno evidenziato 1) la conduzione dell'azienda agricola da parte delle sorelle fino agli anni '80, con la Per_1 collaborazione di braccianti e coloni, tra cui che svolgeva le funzioni Persona_4 di “fattore” dapprima per conto delle sorelle e, successivamente, per conto Per_1 dell'attore (v. dichiarazioni rese dal teste Parte_1 Testimone_6 all'udienza del 13 settembre 2022); 2) l'affidamento, da parte dell'attore, ad e CP_2
dopo la morte del di loro padre della gestione dei Persona_7 Persona_4 terreni a titolo fiduciario e senza alcun trasferimento di proprietà, instaurando così un rapporto subordinato e fiduciario (v. dichiarazioni rese dalla teste Testimone_5 all'udienza del 20 giugno 2023 e dichiarazioni del teste ); 3) la Testimone_6 continuità dei rapporti organizzativi tra le famiglie, con l'uso comune del pozzo e la ripartizione delle relative spese (v. dichiarazioni rese dal teste e Testimone_3
all'udienza del 7 marzo 2023, nonché dal teste di ), la Testimone_4 Testimone_1 concessione parziale di immobili per ragioni di servizio, il costante riconoscimento della titolarità dominicale in capo all'attore e la gestione affidata per incarichi fiduciari con rendicontazione periodica delle coltivazioni (v. dichiarazione del teste
[...]
), nonché le forniture di beni e prodotti in favore della famiglia (v. Tes_5 Pt_1
pagina 15 di 21 dichiarazioni rese dal teste ); 4) l'assistenza prestata dai convenuti a Testimone_4 durante la malattia, come riferito dalla stessa convenuta . Persona_1 CP_1
Tali circostanze dimostrano in maniera inequivoca l'assenza di un possesso uti dominus da parte dei convenuti, i cui comportamenti devono qualificarsi come meri atti di tolleranza, riconducibili a rapporti di familiarità e collaborazione, privi di idoneità a fondare l'usucapione (cfr. Cass. n. 4327/2008 e Cass. n. 8194/2001, secondo cui gli atti di tolleranza derivanti da rapporti di familiarità o amicizia, giustificano la permissio ma escludono “a posteriori” la presenza di una pretesa possessoria sottostante, implicando transitorietà e saltuarietà caratteristiche di un godimento di modesta portata).
Ne consegue che la domanda riconvenzionale di usucapione inizialmente proposta dai convenuti, e successivamente convertita in eccezione riconvenzionale, deve ritenersi priva di fondamento ed è, in ogni caso, inammissibile per tardività.
A tal riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, le eccezioni in senso stretto – tra cui rientra l'eccezione di usucapione – devono essere proposte nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto la loro deduzione richiede un'espressa iniziativa di parte e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Ciò trova conferma nel disposto di cui agli artt. 1165 e 2938 c.c., i quali, estendendo all'usucapione le regole generali sulla prescrizione, ne escludono la rilevabilità officiosa anche quando dedotta in via di eccezione riconvenzionale (cfr. Cass. n.
6009/2020; Cass. n. 21716/2019).
È evidente, quindi, che l'eccezione in esame avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti per la comparsa di costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167
c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile, antecedente al d.lgs. n. 149/2022), risultando pertanto tardiva e inammissibile.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta da deve Parte_1 essere accolta per quanto di ragione, dovendosi dichiarare la titolarità dominicale in pagina 16 di 21 suo favore sui terreni e fabbricati siti in agro di Minervino Murge, alla Contrada
Lamalunga, censiti in catasto al:
- A) Foglio 25: particella 8, sub. 2 e sub. 3, porzioni di fabbricato;
particella 27,
ET, 46 are;
particella 47 (oggi particelle 1734 e 1735, all. 6 CTU); particella 215
(oggi particelle 1736 e 1737, all. 7 CTU); particella 235, ET, classe 1, 24 are e 88 ca, r.d. € 21,20, r.a. € 13,49; particella 245, Uliveto (Modello 26), 76 are e Fabbricato rurale, 23 are e 30 ca;
particella 303, , classe 1, 33 are e 25 ca;
particella 329, CP_6
Seminativo, classe 2, 9 ha, 32 are e 92 ca;
particella 330, Seminativo (Modello 26), 1 ha, 86 are e 13 ca e Uliveto, 7 are e 70 ca;
particella 336, Fabbricato rurale, 10 are;
particella 337, ET (Modello 26), 1 ha e 42 are e Uliveto, 90 are e 2 ca;
particella
338, ET e seminativo, 76 are e 21 ca;
particella 362, ET, 1 are e Seminativo,
40 ca;
particella 364, ET, 31 are e Seminativo, 11 are e 21 ca;
particella 371,
ET, 55 are e 60 ca e Seminativo, 3 ha e 29 are;
particella 376, ET, 57 are e
Uliveto, 4 are e 20 ca;
particella 424, Seminativo, classe 2, 4 ha, 22 are e 59 ca, r.d. €
207,34, r.a. € 109,12; particella 425, ET, classe 2, 5 are e 21 ca, r.d. € 2,96, r.a. €
2,56; particella 426, ET, classe 2, 12 are e 83 ca, r.d. € 7,29, r.a. € 6,29; particella
427, Seminativo, 2 ha, 17 are e 55 ca e Uliveto, 6 are e 51 ca;
particella 430,
Seminativo, classe 2, 17 are e 21 ca, r.d. € 8,44, r.a. € 4,44; particella 431, ET
(Modello 26), 90 ca e Seminativo, 1 are;
particella 432, ET (Modello 26), 51 ca e
Seminativo, 2 are;
particella 433, ET, classe 1, 58 are e 78 ca, r.d. € 50,09, r.a. €
31,88; particella 434, ET, classe 1, 5 are e 80 ca, r.d. € 4,94, r.a. € 3,15; particella
435, ET, classe 1, 30 ca, r.d. € 0,26, r.a. € 0,16;
- B) Foglio 45: particella 2, Seminativo, 2 ha;
particella 6, Fabbricato rurale, 5 are e 29 ca;
particella 7, Fabbricato rurale, 2 are e 60 ca;
particella 11, Bosco ceduo, 85 are e 11 ca;
particella 350, Seminativo, classe 1, 2 ha, 7 are e 80 ca, r.d. € 118,05, r.a. € 64,39; particella 380, Seminativo, classe 1, 32 are e 40 ca, r.d. € 18,41, r.a. € 10,04; particella
381, Seminativo, classe 1, 9 ca, r.d. € 0,05, r.a. € 0,03; particella 405, Seminativo,
pagina 17 di 21 classe 1, 7 are, r.d. € 3,98, r.a. € 2,17; particella 407, ET, classe 1, 1 are e 40 ca,
r.d. € 1,19, r.a. € 0,76; particella 408, ET, classe 1, 4 are e 63 ca, r.d. € 3,95, r.a. €
2,51.
Per l'effetto, deve essere condannato alla restituzione in favore Controparte_2 dell'attore dei seguenti cespiti siti in agro di Minervino Murge alla Contrada
Lamalunga, censiti in catasto al Foglio 25, particelle 47 (oggi particelle 1734 e 1735, all. 6 CTU), 215 (oggi particelle 1736 e 1737, all. 7 CTU), particella 235, ET, classe 1, 24 are e 88 ca, r.d. € 21,20, r.a. € 13,49; particella 245, Uliveto (Modello 26),
76 are e Fabbricato rurale, 23 are e 30 ca;
particella 303, Pascolo, classe 1, 33 are e 25 ca;
particella 329, Seminativo, classe 2, 9 ha, 32 are e 92 ca;
particella 330,
Seminativo (Modello 26), 1 ha, 86 are e 13 ca e Uliveto, 7 are e 70 ca;
particella 336,
Fabbricato rurale, 10 are;
particella 371, ET, 55 are e 60 ca e Seminativo, 3 ha e
29 are;
particella 424, , classe 2, 4 ha, 22 are e 59 ca, r.d. € 207,34, r.a. € CP_7
109,12; particella 425, ET, classe 2, 5 are e 21 ca, r.d. € 2,96, r.a. € 2,56; particella
426, ET, classe 2, 12 are e 83 ca, r.d. € 7,29, r.a. € 6,29; particella 427,
, 2 ha, 17 are e 55 ca e Uliveto, 6 are e 51 ca;
particella 430, , CP_7 CP_7 classe 2, 17 are e 21 ca, r.d. € 8,44, r.a. € 4,44; particella 431, ET (Modello 26),
90 ca e , 1 are;
particella 432, ET (Modello 26), 51 ca e , 2 CP_7 CP_7 are;
particella 433, ET, classe 1, 58 are e 78 ca, r.d. € 50,09, r.a. € 31,88; particella
434, ET, classe 1, 5 are e 80 ca, r.d. € 4,94, r.a. € 3,15; particella 435, ET, classe 1, 30 ca, r.d. € 0,26, r.a. € 0,16; B) Foglio 45: particella 2, , 2 ha;
CP_7 mentre deve essere condannata alla restituzione della Controparte_1 particella 8, sub. 2, porzione di fabbricato, sita al Foglio 25, sempre in Contrada
Lamalunga.
L'accoglimento, nei limiti testé esposti, della domanda proposta da non Parte_1 può che determinare, con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, il rigetto delle altre domande e delle eccezioni proposte dalla parte convenuta.
pagina 18 di 21 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Controparte_2
in solido tra di loro, e liquidate in favore di Controparte_1 Parte_1 in € 873,60 per spese borsuali e in €14.103,00 per compensi (applicati i valori medi, in ragione della media complessità delle questioni controverse, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022), oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di e Controparte_2 [...]
in solido tra di loro, con diritto di di ripetere CP_1 Parte_1 direttamente nei confronti dei convenuti quanto a tale titolo eventualmente già versato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 6432/2017 introdotto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 10 novembre 2017, ogni altra istanza
[...] disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
è proprietario dei beni immobili siti in agro di Minervino Murge alla Contrada
[...]
Lamalunga, censiti in catasto al:
A) Foglio 25, particella 8 sub. 2 e sub. 3, particella 27, particella 47 (oggi particelle
1734 e 1735), particella 215 (oggi particelle 1736 e 1737), particella 235 (vigneto, classe 1, are 24 e ca 88, r.d. € 21,20, r.a. € 13,49); particella 245 (uliveto, Mod. 26, are
76 e fabbricato rurale, are 23 e ca 30); particella 303 (pascolo, classe 1, are 33 e ca
25); particella 329 (seminativo, classe 2, ha 9, are 32 e ca 92); particella 330
(seminativo, Mod. 26, ha 1, are 86 e ca 13; uliveto, are 7 e ca 70); particella 336
(fabbricato rurale, are 10); particella 337 (vigneto, Mod. 26, ha 1 e are 42; uliveto, are
90 e ca 2); particella 338 (vigneto e seminativo, are 76 e ca 21); particella 362
(vigneto, are 1; seminativo, ca 40); particella 364 (vigneto, are 31; seminativo, are 11 e ca 21); particella 371 (vigneto, are 55 e ca 60; seminativo, ha 3 e are 29); particella pagina 19 di 21 376 (vigneto, are 57; uliveto, are 4 e ca 20); particella 424 (seminativo, classe 2, ha 4, are 22 e ca 59, r.d. € 207,34, r.a. € 109,12); particella 425 (vigneto, classe 2, are 5 e ca
21, r.d. € 2,96, r.a. € 2,56); particella 426 (vigneto, classe 2, are 12 e ca 83, r.d. € 7,29,
r.a. € 6,29); particella 427 (seminativo, ha 2, are 17 e ca 55; uliveto, are 6 e ca 51); particella 430 (seminativo, classe 2, are 17 e ca 21, r.d. € 8,44, r.a. € 4,44); particella
431 (vigneto, Mod. 26, ca 90; seminativo, are 1); particella 432 (vigneto, Mod. 26, ca
51; seminativo, are 2); particella 433 (vigneto, classe 1, are 58 e ca 78, r.d. € 50,09, r.a.
€ 31,88); particella 434 (vigneto, classe 1, are 5 e ca 80, r.d. € 4,94, r.a. € 3,15); particella 435 (vigneto, classe 1, ca 30, r.d. € 0,26, r.a. € 0,16);
B) Foglio 45, particella 2 (seminativo, ha 2); particella 6 (fabbricato rurale, are 5 e ca
29); particella 7 (fabbricato rurale, are 2 e ca 60); particella 11 (bosco ceduo, are 85 e ca 11); particella 350 (seminativo, classe 1, ha 2, are 7 e ca 80, r.d. € 118,05, r.a. €
64,39); particella 380 (seminativo, classe 1, are 32 e ca 40, r.d. € 18,41, r.a. € 10,04); particella 381 (seminativo, classe 1, ca 9, r.d. € 0,05, r.a. € 0,03); particella 405
(seminativo, classe 1, are 7, r.d. € 3,98, r.a. € 2,17); particella 407 (vigneto, classe 1, are 1 e ca 40, r.d. € 1,19, r.a. € 0,76); particella 408 (vigneto, classe 1, are 4 e ca 63,
r.d. € 3,95, r.a. € 2,51);
2) condanna alla restituzione, in favore di , dei beni Controparte_2 Parte_1 censiti in catasto al Foglio 25, particella 47 (oggi particelle 1734 e 1735), particella
215 (oggi particelle 1736 e 1737), particella 235; particella 245 (uliveto e fabbricato rurale); particella 303; particella 329; particella 330; particella 336; particella 371; particella 424; particella 425; particella 426; particella 427; particella 430; particella
431; particella 432; particella 433; particella 434; particella 435; nonché Foglio 45, particella 2;
3) condanna alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'immobile censito in catasto al Foglio 25, particella 8 sub. 2 (porzione di fabbricato);
pagina 20 di 21 4) rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti;
5) condanna e in solido tra di loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite, in favore di , che si liquidano in € 873,60 Parte_1 per spese borsuali e in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP;
5) pone in via definitiva le spese di CTU a carico di e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra di loro, con diritto di di ripetere direttamente nei
[...] Parte_1 confronti dei convenuti quanto a tale titolo eventualmente già versato.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Trani, 2 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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