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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 685/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli
Avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo appellante e
(c.f. , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, con sede in Parma alla Via Università n. 1, elettivamente domiciliata in Sondrio alla Via Trieste n. 20/b, presso lo studio dell'Avv. Michele Mazza, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata e con socio unico (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 [...]
a socio unico (c.f. ), entrambe con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Roma alla Via Curtatone n. 3, a sua volta rappresentata dallo Controparte_4
[...] (c.f. ), con sede in Messina alla Via Antonio Bonsignore n. 1, elettivamente P.IVA_4 domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mario giusta procura generale alle liti del Notaio Pt_2 Per_1 da Messina del 3.03.2021 in calce alla comparsa di costituzione di nuovo
[...] procuratore altra appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB – interessi anatocistici ed usurari – commissioni non pattuite, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 414/2022 del 30.05.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 414/2022 del 30.05.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_5 CP_2
con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di al
[...] Controparte_6 fine di sentir revocare l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di
€.151.110,36 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore di due conti correnti accesi presso la , rispettivamente in data 18.02.2000 e in data Controparte_7
10.05.2010, eccependo l'incertezza del credito ingiunto per mancanza di prova, la nullità dei contratti per difetto della forma scritta ad substantiam, l'usura originaria del c/c acceso nel 2010, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito illegittimo di commissioni mai validamente pattuite e l'assenza di prova integrale del credito ingiunto, rigettata l'eccezione di difetto probatorio del credito e ritenuta la genericità delle contestazioni riferite alle clausole asseritamente nulle, in quanto prive di riferimenti alle effettive condizioni contrattuali applicate e alla relativa incidenza sul credito ingiunto, rigettata altresì l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta e riscontrato il mancato superamento del tasso soglia, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma per Parte_1 aver ritenuto perfezionato, da parte della banca, l'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. mediante il deposito della documentazione non contestata dall'opponente, con cui provare l'an e il quantum del credito azionato, senza tuttavia considerare l'omessa
2 produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla sua definizione, risultando versati in atti solo quelli con decorrenza dal 30.04.2010 in relazione al c/c acceso in data
18.02.2000, né il giudicante ha esaminato le specifiche contestazioni sulla validità delle singole clausole contrattuali, pur trattandosi di ipotesi di nullità rilevabili anche d'ufficio, quale l'anatocismo continuato ad applicare senza l'adeguamento di cui alla delibera CICR
9.02.2000, da eseguirsi esclusivamente con pattuizione scritta ed approvata dal cliente, nonché in tema di usura essendo il tasso d'interesse debitore effettivo contrattualmente convenuto nel contratto del 10.05.2010 pari al 15,53037% superiore alla soglia indicata per il II trimestre dell'anno 2010 pari, per la categoria “Anticipi e sconti da 5.000 a 100.000” -
6,31% - maggiorato della metà quindi a €.9,465; la sentenza impugnata ha, infine, rigettato l'eccezione riguardante la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria ex art. 58 TUB, nonostante la mancanza di prova in merito all'esistenza dell'atto di cessione e, più specificatamente, dell'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo Controparte_1 specifico le motivazioni oggetto del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, avendo la banca specificamente provato il proprio credito mediante la produzione dei contatti di conto corrente, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB e di tutti gli estratti conto dall'apertura dei due conti controversi al loro passaggio a sofferenza;
il vizio di usura genetica da cui sarebbe affetto il solo c/c acceso nel 2010 è del tutto generica, inoltre l'opponente indica come tasso soglia di riferimento quello previsto per la categoria delle “aperture di credito in conto corrente-classe di importo oltre € 5.000,00”, anziché la categoria corretta dello “scoperto senza affidamento”; correttamente il primo giudice ha ritenuto la titolarità della legittimazione attiva della banca, atteso che nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale rende opponibile la stessa nei confronti del debitore ceduto, senza che sia necessario neppure che i singoli rapporti ceduti vengano elencati in maniera specifica.
Si è regolarmente costituita in giudizio con unico socio, quale Controparte_8 mandataria di chiedendo il rigetto del gravame per aver assolto Controparte_2 all'onere probatorio mediante il deposito, per entrambi i conti correnti, degli estratti conto nonché degli scalari dall'apertura al 31.03.2009, inoltre, le eccezioni sollevate dall'opponente quali usura, anatocismo, commissioni non pattuite e modifiche unilaterali sono rimaste assolutamente generiche e non provate e gli asseriti indebiti nel periodo compreso tra il 18.02.2000 (data di accensione del conto) e il 4.09.2009 (data di notifica della domanda) sono da ritenersi prescritti, né per evidenti ragioni di omogeneità di
3 confronto è corretto confrontare il tasso soglia con il tasso effettivo, né è stata presa in considerazione la corretta categoria di operazioni in sede di raffronto con il tasso soglia;
la eccepita carenza di legittimazione prescinde dal valore probatorio della pubblicazione dell'avviso della cessione nella G.U., atteso l'intervento volontario della cedente
[...]
. CP_6
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione del difetto di legittimazione attiva e titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla cessionaria attuale società appellata, sulla scorta dell'asserita omessa dimostrazione che il credito oggetto di cessione ex art. 58
TUB, in mancanza di adeguato riscontro probatorio, sia incluso nell'operazione di cartolarizzazione relativa all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e depositato in giudizio, non idoneo ex se a provare la sussistenza nei confronti dello specifico credito in contestazione dei requisiti che legittimano la titolarità e dimostrano l'inclusione nel blocco dei crediti ceduti.
Osserva il Collegio come secondo indirizzo costante della Cassazione “il successore a titolo particolare nel diritto controverso è tenuto ad allegare il titolo che gli consenta di sostituire il cedente, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (Cass. 11/04/2017, n. 9250).
Con riguardo al caso specifico di un'operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista alcuna disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
4 D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”
(cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n.
575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte affermato con motivazioni non sempre ritenute condivisibili da questa Corte territoriale, che l'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale sul punto è la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e
5 sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha
l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art.
372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Reputa il Collegio come in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione possa comunque essere costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice
“l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), come nel caso in esame in cui l'appellata ha eccepito la validità delle condizioni -sotto il profilo della nullità degli interessi usurari- applicate ai rapporti bancari da cui ha origine il credito inizialmente fatto valere dalla banca prima della cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte
6 appellante, a cui ha indirizzato le contestazioni già eccepite in via stragiudiziale nei confronti della banca cedente, reiterandone il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della odierna parte appellata, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
Passando all'esame del merito della controversia, con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca avrebbe dovuto essere valutato in relazione alla sua posizione processuale di attrice in senso sostanziale, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e che, pertanto, la mancata integrale produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto alla sua definizione, in particolare degli estratti del c/c ordinario acceso in data 18.02.2000 e decorrenti dal 30.04.2010, avrebbe dovuto indurre il giudicante alla revoca del d.i. emesso su richiesta della banca che non sarebbe riuscita a dimostrare il proprio credito.
La censura non coglie nel segno.
Osserva questa Corte territoriale come in materia di onere della prova del credito della banca nella successiva fase del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte delle eccezioni di nullità sollevate dall'opponente, è la banca opposta/convenuta quale attrice in senso sostanziale a dover provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, sia nell'an che nel quantum, tramite l'integrale produzione degli estratti conto a decorrere dalla data di apertura del conto corrente, al fine di effettuare l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate. Il suddetto principio giurisprudenziale opera dopo che sia stata accertata la nullità di alcune clausole contrattuali e che sia stata contestata la mancata produzione di tutti gli estratti conto probanti il credito azionato (si vedano Cass. n. 9365/2018, Cass. n. 11543/2019 e
Cass n. 2435/2020).
Ebbene, contrariamente a quanto asserito dal correntista opponente, dall'esame del materiale probatorio versato in atti risulta che la banca ha prodotto tutti gli estratti conto riferiti ad entrambi i rapporti in contestazione, compresi quelli riferiti al decennio asseritamente mancante, che va dall'apertura del rapporto fino al 31.03.2009, in relazione al conto n. 6412 acceso in data 18.02.2000, contenuti nel file denominato “doc. 14” allegato alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 2.01.2020 e pertanto, a fronte di una simile ampia produzione documentale, ben avrebbe potuto l'opponente correntista svolgere compiutamente le proprie difese, indicando gli specifici addebiti
7 asseritamente illegittimi, invero, limitandosi a contestazioni che rimangono ancorate ad astratte affermazioni di principio e non calate nella dinamica dei rapporti contestati e, come tali, inidonee ad incidere sulla pretesa creditoria, omettendo di allegare quali importi siano stati addebitati a titolo d'interessi e di specificare per quali importi detti interessi siano risultati superiori al tasso legale, senza previa pattuizione scritta ed in violazione, quindi, dell'art. 1284 c.c., né infine specificando quali importi siano stati applicati a titolo di commissioni asseritamente non dovute purché non ritualmente pattuite, mancando agli atti la redazione di una CTP, né essendo stata formulata istanza di CTU, anche in mancanza di una espressa richiesta di rideterminazione del saldo.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di difetto di prova del credito, avendo riscontrato la produzione in giudizio, ad opera di parte opposta, sia dei contratti di conto corrente che di tutti gli estratti conto e scalari dall'apertura alla chiusura ed affermando che “Con tale produzione documentale la Banca ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, dimostrando, attraverso la suddetta documentazione, non contestata dall'opponente, l'an e il quantum del credito azionato. Per contro, parte opponente non ha supportato le contestazioni avverso la pretesa creditoria dell'opposta con argomentazioni specifiche e riferimenti puntuali alle clausole asseritamente nulle, allegando anche l'incidenza di tali contestazioni sul credito ingiunto” (cfr. pag. 4 sent.).
Ed inoltre, come anche già rilevato dal giudice di prime cure con motivazione convincente e condivisibile, dall'esame delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, peraltro confermate in sede di precisazione delle conclusioni, si evince che il correntista non ha chiesto né la ripetizione di somme illegittimamente addebitate, né di rideterminare la somma eventualmente dovuta alla banca in conseguenza dell'esclusione degli importi addebitati per effetto delle clausole ritenute nulle, senza “specificare i motivi di contestazione dell'ammontare del credito ingiunto, avendo sollevato censure generiche
e prive di riferimenti alle effettive condizioni contrattuali applicate e alla relativa incidenza sul credito ingiunto”, limitandosi egli a chiedere di “revocare il decreto ingiuntivo … e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente”, con la conseguenza che “la domanda, così formulata, implica la superfluità dell'esame di gran parte delle eccezioni sollevate da parte opponente (in particolare, anatocismo, commissioni non pattuite, modifiche unilaterali), perché l'eventuale valutazione di fondatezza di tali censure giammai potrebbe condurre ad una declaratoria di nullità integrale dei contratti” (cfr. pag. 5 sent.).
Ad ogni buon conto, è ictu oculi da ritenersi comunque infondata l'eccezione di usurarietà genetica del tasso debitore effettivo contrattualmente convenuto nel contratto del
8 10.05.2010 pari al 15,53037% nel presupposto che esso sarebbe superiore al tasso medio fissato nel D.M. nel 6,31% relativamente al II trimestre del 2010 per la categoria “anticipi e sconti” da €.
5.000 ad €.100.000” con un tasso soglia del 9,465%, atteso che dall'esame del documento sub n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2020 si evince con manifesta evidenza che il rapporto in contestazione è stato stipulato come
“contratto di conto corrente di corrispondenza” senza la previsione di alcun affidamento, di cui non vi è traccia di stipula successiva tra i documenti versati in atti: pertanto, al fine del computo dei tassi soglia, va considerata la categoria c.d. dello “scoperto senza affidamento”, che nel periodo di riferimento prevede il tasso medio del 18,49% per scoperti fino ad €.
1.500 e del 13,12% per importi superiori, rispettivamente con un tasso soglia del 27,735% nel primo caso e del 19,68 % nel secondo, comunque in ognuna delle due ipotesi il tasso contrattuale del 15,53037% è ad essi inferiore.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 414/2022 del Parte_1
30.05.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese processuali del grado di appello, che liquida per ciascuna di esse in complessivi
€.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
9 Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 685/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli
Avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo appellante e
(c.f. , in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, con sede in Parma alla Via Università n. 1, elettivamente domiciliata in Sondrio alla Via Trieste n. 20/b, presso lo studio dell'Avv. Michele Mazza, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata e con socio unico (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 [...]
a socio unico (c.f. ), entrambe con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Roma alla Via Curtatone n. 3, a sua volta rappresentata dallo Controparte_4
[...] (c.f. ), con sede in Messina alla Via Antonio Bonsignore n. 1, elettivamente P.IVA_4 domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Alessandro Barbaro, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mario giusta procura generale alle liti del Notaio Pt_2 Per_1 da Messina del 3.03.2021 in calce alla comparsa di costituzione di nuovo
[...] procuratore altra appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB – interessi anatocistici ed usurari – commissioni non pattuite, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 414/2022 del 30.05.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 414/2022 del 30.05.2022 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di quale mandataria di Parte_1 Controparte_5 CP_2
con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. di al
[...] Controparte_6 fine di sentir revocare l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di
€.151.110,36 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore di due conti correnti accesi presso la , rispettivamente in data 18.02.2000 e in data Controparte_7
10.05.2010, eccependo l'incertezza del credito ingiunto per mancanza di prova, la nullità dei contratti per difetto della forma scritta ad substantiam, l'usura originaria del c/c acceso nel 2010, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito illegittimo di commissioni mai validamente pattuite e l'assenza di prova integrale del credito ingiunto, rigettata l'eccezione di difetto probatorio del credito e ritenuta la genericità delle contestazioni riferite alle clausole asseritamente nulle, in quanto prive di riferimenti alle effettive condizioni contrattuali applicate e alla relativa incidenza sul credito ingiunto, rigettata altresì l'eccezione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta e riscontrato il mancato superamento del tasso soglia, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma per Parte_1 aver ritenuto perfezionato, da parte della banca, l'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. mediante il deposito della documentazione non contestata dall'opponente, con cui provare l'an e il quantum del credito azionato, senza tuttavia considerare l'omessa
2 produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla sua definizione, risultando versati in atti solo quelli con decorrenza dal 30.04.2010 in relazione al c/c acceso in data
18.02.2000, né il giudicante ha esaminato le specifiche contestazioni sulla validità delle singole clausole contrattuali, pur trattandosi di ipotesi di nullità rilevabili anche d'ufficio, quale l'anatocismo continuato ad applicare senza l'adeguamento di cui alla delibera CICR
9.02.2000, da eseguirsi esclusivamente con pattuizione scritta ed approvata dal cliente, nonché in tema di usura essendo il tasso d'interesse debitore effettivo contrattualmente convenuto nel contratto del 10.05.2010 pari al 15,53037% superiore alla soglia indicata per il II trimestre dell'anno 2010 pari, per la categoria “Anticipi e sconti da 5.000 a 100.000” -
6,31% - maggiorato della metà quindi a €.9,465; la sentenza impugnata ha, infine, rigettato l'eccezione riguardante la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria ex art. 58 TUB, nonostante la mancanza di prova in merito all'esistenza dell'atto di cessione e, più specificatamente, dell'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo Controparte_1 specifico le motivazioni oggetto del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza impugnata, avendo la banca specificamente provato il proprio credito mediante la produzione dei contatti di conto corrente, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB e di tutti gli estratti conto dall'apertura dei due conti controversi al loro passaggio a sofferenza;
il vizio di usura genetica da cui sarebbe affetto il solo c/c acceso nel 2010 è del tutto generica, inoltre l'opponente indica come tasso soglia di riferimento quello previsto per la categoria delle “aperture di credito in conto corrente-classe di importo oltre € 5.000,00”, anziché la categoria corretta dello “scoperto senza affidamento”; correttamente il primo giudice ha ritenuto la titolarità della legittimazione attiva della banca, atteso che nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale rende opponibile la stessa nei confronti del debitore ceduto, senza che sia necessario neppure che i singoli rapporti ceduti vengano elencati in maniera specifica.
Si è regolarmente costituita in giudizio con unico socio, quale Controparte_8 mandataria di chiedendo il rigetto del gravame per aver assolto Controparte_2 all'onere probatorio mediante il deposito, per entrambi i conti correnti, degli estratti conto nonché degli scalari dall'apertura al 31.03.2009, inoltre, le eccezioni sollevate dall'opponente quali usura, anatocismo, commissioni non pattuite e modifiche unilaterali sono rimaste assolutamente generiche e non provate e gli asseriti indebiti nel periodo compreso tra il 18.02.2000 (data di accensione del conto) e il 4.09.2009 (data di notifica della domanda) sono da ritenersi prescritti, né per evidenti ragioni di omogeneità di
3 confronto è corretto confrontare il tasso soglia con il tasso effettivo, né è stata presa in considerazione la corretta categoria di operazioni in sede di raffronto con il tasso soglia;
la eccepita carenza di legittimazione prescinde dal valore probatorio della pubblicazione dell'avviso della cessione nella G.U., atteso l'intervento volontario della cedente
[...]
. CP_6
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione del difetto di legittimazione attiva e titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo alla cessionaria attuale società appellata, sulla scorta dell'asserita omessa dimostrazione che il credito oggetto di cessione ex art. 58
TUB, in mancanza di adeguato riscontro probatorio, sia incluso nell'operazione di cartolarizzazione relativa all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e depositato in giudizio, non idoneo ex se a provare la sussistenza nei confronti dello specifico credito in contestazione dei requisiti che legittimano la titolarità e dimostrano l'inclusione nel blocco dei crediti ceduti.
Osserva il Collegio come secondo indirizzo costante della Cassazione “il successore a titolo particolare nel diritto controverso è tenuto ad allegare il titolo che gli consenta di sostituire il cedente, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (Cass. 11/04/2017, n. 9250).
Con riguardo al caso specifico di un'operazione di cessione dei crediti in blocco a tenore della speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista alcuna disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
4 D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto”
(cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n.
575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte affermato con motivazioni non sempre ritenute condivisibili da questa Corte territoriale, che l'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale sul punto è la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e
5 sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha
l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art.
372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Reputa il Collegio come in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione possa comunque essere costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice
“l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata
Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), come nel caso in esame in cui l'appellata ha eccepito la validità delle condizioni -sotto il profilo della nullità degli interessi usurari- applicate ai rapporti bancari da cui ha origine il credito inizialmente fatto valere dalla banca prima della cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte
6 appellante, a cui ha indirizzato le contestazioni già eccepite in via stragiudiziale nei confronti della banca cedente, reiterandone il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della odierna parte appellata, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
Passando all'esame del merito della controversia, con il primo motivo di gravame la difesa di parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca avrebbe dovuto essere valutato in relazione alla sua posizione processuale di attrice in senso sostanziale, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e che, pertanto, la mancata integrale produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto alla sua definizione, in particolare degli estratti del c/c ordinario acceso in data 18.02.2000 e decorrenti dal 30.04.2010, avrebbe dovuto indurre il giudicante alla revoca del d.i. emesso su richiesta della banca che non sarebbe riuscita a dimostrare il proprio credito.
La censura non coglie nel segno.
Osserva questa Corte territoriale come in materia di onere della prova del credito della banca nella successiva fase del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte delle eccezioni di nullità sollevate dall'opponente, è la banca opposta/convenuta quale attrice in senso sostanziale a dover provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, sia nell'an che nel quantum, tramite l'integrale produzione degli estratti conto a decorrere dalla data di apertura del conto corrente, al fine di effettuare l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate. Il suddetto principio giurisprudenziale opera dopo che sia stata accertata la nullità di alcune clausole contrattuali e che sia stata contestata la mancata produzione di tutti gli estratti conto probanti il credito azionato (si vedano Cass. n. 9365/2018, Cass. n. 11543/2019 e
Cass n. 2435/2020).
Ebbene, contrariamente a quanto asserito dal correntista opponente, dall'esame del materiale probatorio versato in atti risulta che la banca ha prodotto tutti gli estratti conto riferiti ad entrambi i rapporti in contestazione, compresi quelli riferiti al decennio asseritamente mancante, che va dall'apertura del rapporto fino al 31.03.2009, in relazione al conto n. 6412 acceso in data 18.02.2000, contenuti nel file denominato “doc. 14” allegato alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 2.01.2020 e pertanto, a fronte di una simile ampia produzione documentale, ben avrebbe potuto l'opponente correntista svolgere compiutamente le proprie difese, indicando gli specifici addebiti
7 asseritamente illegittimi, invero, limitandosi a contestazioni che rimangono ancorate ad astratte affermazioni di principio e non calate nella dinamica dei rapporti contestati e, come tali, inidonee ad incidere sulla pretesa creditoria, omettendo di allegare quali importi siano stati addebitati a titolo d'interessi e di specificare per quali importi detti interessi siano risultati superiori al tasso legale, senza previa pattuizione scritta ed in violazione, quindi, dell'art. 1284 c.c., né infine specificando quali importi siano stati applicati a titolo di commissioni asseritamente non dovute purché non ritualmente pattuite, mancando agli atti la redazione di una CTP, né essendo stata formulata istanza di CTU, anche in mancanza di una espressa richiesta di rideterminazione del saldo.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di difetto di prova del credito, avendo riscontrato la produzione in giudizio, ad opera di parte opposta, sia dei contratti di conto corrente che di tutti gli estratti conto e scalari dall'apertura alla chiusura ed affermando che “Con tale produzione documentale la Banca ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, dimostrando, attraverso la suddetta documentazione, non contestata dall'opponente, l'an e il quantum del credito azionato. Per contro, parte opponente non ha supportato le contestazioni avverso la pretesa creditoria dell'opposta con argomentazioni specifiche e riferimenti puntuali alle clausole asseritamente nulle, allegando anche l'incidenza di tali contestazioni sul credito ingiunto” (cfr. pag. 4 sent.).
Ed inoltre, come anche già rilevato dal giudice di prime cure con motivazione convincente e condivisibile, dall'esame delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione, peraltro confermate in sede di precisazione delle conclusioni, si evince che il correntista non ha chiesto né la ripetizione di somme illegittimamente addebitate, né di rideterminare la somma eventualmente dovuta alla banca in conseguenza dell'esclusione degli importi addebitati per effetto delle clausole ritenute nulle, senza “specificare i motivi di contestazione dell'ammontare del credito ingiunto, avendo sollevato censure generiche
e prive di riferimenti alle effettive condizioni contrattuali applicate e alla relativa incidenza sul credito ingiunto”, limitandosi egli a chiedere di “revocare il decreto ingiuntivo … e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente”, con la conseguenza che “la domanda, così formulata, implica la superfluità dell'esame di gran parte delle eccezioni sollevate da parte opponente (in particolare, anatocismo, commissioni non pattuite, modifiche unilaterali), perché l'eventuale valutazione di fondatezza di tali censure giammai potrebbe condurre ad una declaratoria di nullità integrale dei contratti” (cfr. pag. 5 sent.).
Ad ogni buon conto, è ictu oculi da ritenersi comunque infondata l'eccezione di usurarietà genetica del tasso debitore effettivo contrattualmente convenuto nel contratto del
8 10.05.2010 pari al 15,53037% nel presupposto che esso sarebbe superiore al tasso medio fissato nel D.M. nel 6,31% relativamente al II trimestre del 2010 per la categoria “anticipi e sconti” da €.
5.000 ad €.100.000” con un tasso soglia del 9,465%, atteso che dall'esame del documento sub n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2020 si evince con manifesta evidenza che il rapporto in contestazione è stato stipulato come
“contratto di conto corrente di corrispondenza” senza la previsione di alcun affidamento, di cui non vi è traccia di stipula successiva tra i documenti versati in atti: pertanto, al fine del computo dei tassi soglia, va considerata la categoria c.d. dello “scoperto senza affidamento”, che nel periodo di riferimento prevede il tasso medio del 18,49% per scoperti fino ad €.
1.500 e del 13,12% per importi superiori, rispettivamente con un tasso soglia del 27,735% nel primo caso e del 19,68 % nel secondo, comunque in ognuna delle due ipotesi il tasso contrattuale del 15,53037% è ad essi inferiore.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 414/2022 del Parte_1
30.05.2022 emessa dal Tribunale di Pesaro, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese processuali del grado di appello, che liquida per ciascuna di esse in complessivi
€.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
9 Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 17.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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