Ordinanza collegiale 27 marzo 2015
Ordinanza cautelare 12 giugno 2015
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2016
Ordinanza collegiale 11 settembre 2017
Sentenza 14 giugno 2019
Parere definitivo 29 marzo 2021
Accoglimento
Sentenza 23 ottobre 2023
Inammissibile
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01102/2025REG.PROV.COLL.
N. 04051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4051 del 2024, proposto da
RE Argiolas, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Pilia e Carlo Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Franco Pilia in Roma, via Montezebio n. 9;
contro
Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del Comune di Santa Marinella alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9158, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella e del Ministero della cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Luca Emanuele Ricci e udito per parte resistente l’avv. Antonio Cardasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9158 che, in riforma della pronuncia appellata (T.a.r. Lazio, sez. II- quater, 14 giugno 2019, n. 7757), ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento (prot. n. 20464 del 27 novembre 2014) di « annullamento del permesso a costruire in sanatoria n. 880/2004 e rigetto dell’istanza di condono », adottato dal Comune di Santa Marinella.
1.1. Egli domanda, in particolare, la condanna del Comune resistente:
- a risarcire il danno commisurato ad una serie di costi sostenuti e di perdite subite a causa del provvedimento annullato, quantificate in complessivi euro 117.515,52;
- a dare ottemperanza alla sentenza, provvedendo «ad emettere anche indirettamente, il permesso a costruire in sanatoria, accordare in via consequenziale l’agibilità e il relativo nulla osta paesaggistico» .
2. Il Comune, con memoria del 17 settembre 2024, ha eccepito l’inammissibilità della domanda di risarcimento, rilevandone altresì l’infondatezza.
3. All’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. La domanda di risarcimento del danno è inammissibile.
4.1. Ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., infatti, con l’azione di ottemperanza possono essere richiesti i soli danni “ connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ”. Non può, invece, essere proposta per la prima volta in questa sede una domanda di risarcimento di un pregiudizio che è diretta conseguenza del provvedimento amministrativo illegittimo « poiché tale domanda ha quale causa petendi fatti anteriori al giudicato, correlati alla condotta dell'Amministrazione che si è inverata nel provvedimento censurato nell'ambito del giudizio di cognizione» ( ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2022, n. 9735).
4.2. I danni domandati dal ricorrente (cfr. l’elencazione delle voci di danno di cui a pag. 6 del ricorso) sono estranei al contenuto del giudicato (nessuna statuizione in tal senso, infatti, si rinviene nella sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza) e non derivano dalla sua inesecuzione o impossibilità di esecuzione, ma si correlano direttamente al provvedimento. Tali danni dovevano, pertanto, essere richiesti contestualmente all’azione di annullamento o, comunque, in autonomo giudizio di cognizione, secondo le forme e le modalità di cui all’art. 30, cod. proc. amm.
5. È infondata, invece, la domanda volta all’emissione del permesso di costruire in sanatoria e degli altri atti consequenziali.
5.1. Quanto al primo atto, occorre evidenziare che l’annullamento della determinazione assunta dal Comune in autotutela ha determinato l’automatica reviviscenza del titolo edilizio prot. 880/2004 rilasciato al ricorrente in data 6 maggio 2013 (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2021, n. 6405; id., 17 aprile 2024, n. 3498). Non vi è, dunque, alcuna ulteriore attività che l’amministrazione debba compiere per conformarsi, in parte qua, al giudicato, che per quanto attiene all’effetto demolitorio ha notoriamente carattere “autoesecutivo” ( ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 30 agosto 2021, n. 6111).
5.2. Con riferimento, invece, agli ulteriori atti richiesti (« l’agibilità e il relativo nulla osta paesaggistico»), si osserva che:
- il rilascio certificato di agibilità non può considerarsi ricompreso tra gli effetti diretti della sentenza 9158/2023, non pronunciatasi sui motivi del ricorso di primo grado (riproposti in grado di appello) diretti a far accertare la formazione del silenzio-assenso sulla relativa domanda, che sono stati espressamente assorbiti. Il suo dispositivo non reca, pertanto, alcuno specifico comando alla pubblica amministrazione, suscettibile di essere azionato con l’azione di ottemperanza (cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5833). Il rilascio dell’agibilità potrà, comunque, essere richiesto con autonoma istanza al Comune, tenuto a conformarsi, nella valutazione dei relativi presupposti, alle statuizioni della predetta sentenza;
- quanto al nulla-osta paesaggistico, trattasi di atto parimenti non contemplato dalla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, che ha invero escluso l’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area occupata dall’immobile del ricorrente.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile (quanto alla domanda di risarcimento del danno) e respinto per il resto.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi liquidate a carico del ricorrente e a favore del Comune di Santa Marinella, nella misura indicata in dispositivo. Possono, invece, essere compensate nei confronti del Ministero della cultura, che non ha formulato argomentazioni difensive.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del Ministero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO