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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa
Alessandro Carra dott. Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4558/2024 R.G.
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'avv. Bellisario Giovanni, come da mandato in atti e Controparte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Arcella, come da mandato in atti
-RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.09.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 11.05.2019 e di aver generato un figlio, nato in data [...]; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data
30.01.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 24.09.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
1) La casa coniugale ubicata nel Comune di Lecce in via G. Dorso n.72, condotta in locazione, con tutti i mobili e gli arredi, viene assegnata alla sig.ra CP_1 che vi continuerà a vivere con il figlio.
2)Il Sig. Parte 1 ha già ritirato dalla casa coniugale, tutti i suoi effetti personali ed altri beni ed arredi di suo uso;
3) Nessun contributo viene stabilito a carico ed in favore dei coniugi svolgendo entrambi un'attività lavorativa ed essendo titolari di reddito personale.
4) Il figlio Persona 1 resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
5) Sin da ora i genitori si danno atto che si impegneranno a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita del figliolo, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6)Entrambi i genitori si impegnano non coinvolgere il figlio nelle loro discussioni, a non comunicargli informazioni denigranti, squalificanti o farlo assistere a comportamenti irriguardosi o negativi di un genitore nei confronti dell'altro, si impegnano, altresì, a non usarlo come un messaggero, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori.
7)Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza del figlio presso di sé, e cioè dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio.
8)Entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi notizie ed informazioni utili, oltre che necessarie. riguardanti il figlio.
9)11 genitore presso il quale si trova il figlio, si impegna a porte lo stesso in condizione di soddisfare prioritariamente a qualsiasi altra attività gli impegni scolastici. 10)Il minore Per 1 sarà sempre libero di comunicale telefonicamente con il genitore al momento assente;
11)Il genitore assente potrà sempre comunicare telefonicamente con il bambino.
12)Il padre potrà tenere con sé il minore ogniqualvolta 10 desidererà e/o sarà desiderio del minore, concordando con la madre modalità. degli incontri" In ogni caso terrà con sé il minore dall'uscita da scuola e sino alla sera un giorno alla settimana coincidente con il giorno libero dal lavoro, in genere il giovedì. Poiché il padre lavora anche nei giorni di sabato e domenica ad orario pieno, non gli sarà possibile tenere con sé, al momento e in ragione della tipologia e deli orari c1i lavoro, il bambino presso di sé a week end alterni, pertanto il minore trascorrerà i fine settimana con la madre, ferma restando la possibilità di organizzazione diversa in ragione di eventuali mutamenti degli orari di lavoro.
12/a) Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale. In ogni caso i genitori si organizzeranno in base agli orari di lavoro. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
30/06 c1i ogni anno.
13) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del minore l'importo mensile di euro 300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Solo nel mese di dicembre di ogni anno, in occasione della mensilità aggiuntiva (tredicesima), il Sig. Parte 1 corrisponderà al figlio oltre all'assegno di mantenimento,
€ 150,00 in più.
14)La sig.ra CP_1 continuerà a percepire per intero l'assegno unico, e comunque, ogni provvidenza economica comunque denominata elargita anche in futuro dallo Stato o comunque da enti pubblici o privati in favore dei minori con conseguente rinuncia ad ogni diritto da parte del sig. Parte_1
15) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%: SPESE SANITARIE non coperte dal SSN e i tickets di quelle coperte (spese per cure dentistiche e odontoiatriche, oculistiche, acquisto di presidi oculistici, ortodontici, ortopedici, acustici, protesi ecc., visite specialistiche, interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche e strumentali): SPESE SCOLASTICHE (acquisto testi scolastici e universitari,assicurazione, tassa di iscrizione, tasse universitarie, rette e spese per alloggio fuori sede per frequentare università pubbliche o private, spese per corsi di master, gite scolastiche); SPESE PARASCOLASTICHE: (doposcuola: ripetizioni, corsi con l'acquisto di materiale(ad es.: lingua straniera, informatica), campi scuola estivi, baby sitter, ludoteca e viaggi di istruzione); SPESE SPORTIVE.: ogni attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, di quanto necessario per lo svolgimento di tale attività e di ogni spesa connessa.
15/a) Saranno, infine, divise in parti uguali anche le spese per (acquisto e manutenzione di cellulare, pc, tablet, spese per feste di compleanno, ricorrenze, cerimonie religiose del figlio, conseguimento patente, spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto per il figlio e le spese relative al bollo e assicurazione di tali eventuali mezzi di trasporto. Per tutte le predette spese, se preesistenti al deposito del presente ricorso, così come anche quelle urgenti e indifferibili non saranno subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori e dovranno essere in ogni caso documentate, Tutte le altre spese successive al deposito del presente ricorso dovranno essere previamente concordate (salvo casi di spese urgenti / spese obbligatorie o indifferibili)e l'eventuale dissenso del genitore dovrà essere manifestato per scritto( email o messaggio whatsapp) senza ritardo e non oltre
15 dalla richiesta fatta per iscritto. In difetto, il silenzio varrà come assenso alla spesa.
15/b) I coniugi concorderanno altresì, nella medesima misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie non preventivabili subordinate in ogni caso al preventivo consenso.
Tutti i predetti accordi saranno, comunque, subordinati al preminente interesse ed alla manifesta volontà del minore Per_1.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.05.2019 in Lecce
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 19 parte II serie A, anno 2019, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 2.10.25
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo Presidente est. dott.ssa
Alessandro Carra dott. Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4558/2024 R.G.
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'avv. Bellisario Giovanni, come da mandato in atti e Controparte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Arcella, come da mandato in atti
-RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.09.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 11.05.2019 e di aver generato un figlio, nato in data [...]; hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data
30.01.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 24.09.2025, le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo;
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicché non v'è ragione di discostarsene:
1) La casa coniugale ubicata nel Comune di Lecce in via G. Dorso n.72, condotta in locazione, con tutti i mobili e gli arredi, viene assegnata alla sig.ra CP_1 che vi continuerà a vivere con il figlio.
2)Il Sig. Parte 1 ha già ritirato dalla casa coniugale, tutti i suoi effetti personali ed altri beni ed arredi di suo uso;
3) Nessun contributo viene stabilito a carico ed in favore dei coniugi svolgendo entrambi un'attività lavorativa ed essendo titolari di reddito personale.
4) Il figlio Persona 1 resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione abitativa prevalente presso la madre.
5) Sin da ora i genitori si danno atto che si impegneranno a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita del figliolo, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6)Entrambi i genitori si impegnano non coinvolgere il figlio nelle loro discussioni, a non comunicargli informazioni denigranti, squalificanti o farlo assistere a comportamenti irriguardosi o negativi di un genitore nei confronti dell'altro, si impegnano, altresì, a non usarlo come un messaggero, mezzo di consegna o di comunicazione tra i genitori.
7)Entrambi i genitori eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza del figlio presso di sé, e cioè dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio.
8)Entrambi i genitori si impegnano a scambiarsi notizie ed informazioni utili, oltre che necessarie. riguardanti il figlio.
9)11 genitore presso il quale si trova il figlio, si impegna a porte lo stesso in condizione di soddisfare prioritariamente a qualsiasi altra attività gli impegni scolastici. 10)Il minore Per 1 sarà sempre libero di comunicale telefonicamente con il genitore al momento assente;
11)Il genitore assente potrà sempre comunicare telefonicamente con il bambino.
12)Il padre potrà tenere con sé il minore ogniqualvolta 10 desidererà e/o sarà desiderio del minore, concordando con la madre modalità. degli incontri" In ogni caso terrà con sé il minore dall'uscita da scuola e sino alla sera un giorno alla settimana coincidente con il giorno libero dal lavoro, in genere il giovedì. Poiché il padre lavora anche nei giorni di sabato e domenica ad orario pieno, non gli sarà possibile tenere con sé, al momento e in ragione della tipologia e deli orari c1i lavoro, il bambino presso di sé a week end alterni, pertanto il minore trascorrerà i fine settimana con la madre, ferma restando la possibilità di organizzazione diversa in ragione di eventuali mutamenti degli orari di lavoro.
12/a) Durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale. In ogni caso i genitori si organizzeranno in base agli orari di lavoro. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
30/06 c1i ogni anno.
13) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del minore l'importo mensile di euro 300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Solo nel mese di dicembre di ogni anno, in occasione della mensilità aggiuntiva (tredicesima), il Sig. Parte 1 corrisponderà al figlio oltre all'assegno di mantenimento,
€ 150,00 in più.
14)La sig.ra CP_1 continuerà a percepire per intero l'assegno unico, e comunque, ogni provvidenza economica comunque denominata elargita anche in futuro dallo Stato o comunque da enti pubblici o privati in favore dei minori con conseguente rinuncia ad ogni diritto da parte del sig. Parte_1
15) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%: SPESE SANITARIE non coperte dal SSN e i tickets di quelle coperte (spese per cure dentistiche e odontoiatriche, oculistiche, acquisto di presidi oculistici, ortodontici, ortopedici, acustici, protesi ecc., visite specialistiche, interventi chirurgici, esami diagnostici, analisi cliniche e strumentali): SPESE SCOLASTICHE (acquisto testi scolastici e universitari,assicurazione, tassa di iscrizione, tasse universitarie, rette e spese per alloggio fuori sede per frequentare università pubbliche o private, spese per corsi di master, gite scolastiche); SPESE PARASCOLASTICHE: (doposcuola: ripetizioni, corsi con l'acquisto di materiale(ad es.: lingua straniera, informatica), campi scuola estivi, baby sitter, ludoteca e viaggi di istruzione); SPESE SPORTIVE.: ogni attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, di quanto necessario per lo svolgimento di tale attività e di ogni spesa connessa.
15/a) Saranno, infine, divise in parti uguali anche le spese per (acquisto e manutenzione di cellulare, pc, tablet, spese per feste di compleanno, ricorrenze, cerimonie religiose del figlio, conseguimento patente, spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto per il figlio e le spese relative al bollo e assicurazione di tali eventuali mezzi di trasporto. Per tutte le predette spese, se preesistenti al deposito del presente ricorso, così come anche quelle urgenti e indifferibili non saranno subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori e dovranno essere in ogni caso documentate, Tutte le altre spese successive al deposito del presente ricorso dovranno essere previamente concordate (salvo casi di spese urgenti / spese obbligatorie o indifferibili)e l'eventuale dissenso del genitore dovrà essere manifestato per scritto( email o messaggio whatsapp) senza ritardo e non oltre
15 dalla richiesta fatta per iscritto. In difetto, il silenzio varrà come assenso alla spesa.
15/b) I coniugi concorderanno altresì, nella medesima misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie non preventivabili subordinate in ogni caso al preventivo consenso.
Tutti i predetti accordi saranno, comunque, subordinati al preminente interesse ed alla manifesta volontà del minore Per_1.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 11.05.2019 in Lecce
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 19 parte II serie A, anno 2019, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 2.10.25
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)