Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 291/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Carlo Puoti, presso il cui studio, sito in Caserta, alla via Patturelli n. 89, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1
minore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Persona_1
di costituzione e risposta, dall'avv. stabilito Annamaria Forchia e dall'avv. Giusy
Mariniello, presso il cui studio, sito in Frignano (Ce), in via B, Buozzi n. 8, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 14.11.2024, le parti concludevano in conformità
1
dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di genitore Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore conveniva in Persona_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, e la Controparte_2
compagnia assumendo: che in data 26.6.2019, alle ore 17:00 Controparte_3
circa, in località Qualiano (Na), allorché il minore era intento ad Persona_1
attraversare la via Fratelli Rosselli sulle strisce pedonali, era stato investito dall'autovettura Fiat Punto tg. DJ887VA, di proprietà di;
che la suddetta Controparte_2
autovettura, nell'effettuare una brusca e repentina manovra di retromarcia, aveva colpito il minore facendolo rovinare al suolo;
che in seguito al sinistro Per_1 Persona_1
aveva riportato lesioni fisiche ed era stato trasportato presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Frattamaggiore dove i sanitari avevano praticato le prime cure del caso;
che in conseguenza dell'infortunio il minore aveva riportato postumi invalidanti permanenti;
che, al momento dell'incidente, l'autovettura Fiat Punto tg. DJ887VA, responsabile esclusiva del sinistro de quo, era assicurata per la con la compagnia CP_4
che erano state inviate alla compagnia convenuta formali Controparte_3
richieste di risarcimento danni senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la venisse Controparte_3
condannata al risarcimento di tutti i danni subiti dal minore con Persona_1
vittoria di spese di lite.
Si costituiva la compagnia che, contestando la fondatezza in fatto Controparte_3
e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
sempre in via preliminare, l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora e alla corretta instaurazione del contraddittorio;
la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente, ed in particolare, il nesso di causalità tra l'evento
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dannoso descritto in citazione e le lesioni personali lamentate dal minore
[...]
; che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'autovettura di Per_1
era emerso che nel giorno e nell'ora del presunto sinistro stradale Controparte_2
svoltosi in località Qualiano (NA) il veicolo Fiat Punto tg. DJ887VA era fermo in sosta,
a motore spento, in Casal di Principe (CE); che sussisteva una corresponsabilità colposa in capo al genitore per l'omessa vigilanza nei confronti del figlio Controparte_1
minorenne; che la quantificazione dei danni subiti dal minore danneggiato non era stata supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Con sentenza n. 5597/2022, pubblicata in data 4.8.2022, il Giudice di Pace di Marano di
Napoli, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione versata in atti, aveva ritenuto adeguatamente provata la dinamica del sinistro e la riconducibilità delle lesioni personali subite dal minore all'investimento stradale causato Persona_1
dall'imprudente condotta di guida del conducente dell'autoveicolo Fiat Punto tg.
DJ887VA.
Pertanto, il Giudice di primo grado aveva condannato la compagnia Controparte_3
a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, in favore di , la
[...] Persona_1
somma di € 18.168,40, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la compagnia Controparte_3
la quale censurava la decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto
[...]
adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice.
In particolare, la compagnia appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- il Giudice di primo grado aveva erroneamente omesso di valutare le risultanze del dispositivo satellitare installato sull'autovettura del responsabile civile, dalle quali si evinceva che in data 26.6.2019, alle ore 17:00, il veicolo Fiat Punto tg. DJ887VA non si trovava in movimento nel territorio di Qualiano, luogo del presunto sinistro, bensì risultava in sosta nel diverso comune di Casal di Principe;
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- con la decisione era stata ingiustificatamente attribuita una responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente in capo al conducente dell'autovettura Fiat Punto e si era omesso di valutare le circostanze del caso concreto che avrebbero dovuto far propendere per un concorso di colpa in capo al genitore, per Controparte_1
omessa sorveglianza nei confronti del figlio minorenne;
- il Giudice di prime cure aveva omesso di considerare le controdeduzioni del consulente tecnico di parte, dott.ssa , agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio Persona_2
espletata dal C.T.U. dott. , con riguardo alle incongruenze emergenti Persona_3
dalla documentazione medico-sanitaria allegata dalla parte attrice nel processo di primo grado;
Sulla base di tali motivi di gravame concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale rigettasse la domanda attorea e la condannasse la parte appellante alla restituzione delle somme eventualmente percepite per effetto della decisione di primo grado;
in via subordinata, affinché il risarcimento dovuto fosse ridotto in ragione del grado di corresponsabilità attribuito alla parte appellata.
Si costituiva in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sul minore che, contestando le ragioni poste a base Persona_1
dell'impugnazione proposta, esponeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; nel merito, che le risultanze del dispositivo satellitare erano inattendibili in quanto la scarsa sensibilità e precisione dello strumento nella geolocalizzazione dell'autoveicolo avevano impedito di rilevare le esatte coordinate spaziali del luogo in cui lo stesso si trovava al momento dell'impatto; che la compagnia assicurativa convenuta non aveva fornito la prova della perfetta funzionalità ed efficienza del localizzatore satellitare al momento del sinistro;
che genitore del minore, aveva esercitato sul figlio un'adeguata vigilanza Controparte_1
adottando le necessarie misure di cautela come dimostrato dal fatto che il padre seguiva a breve distanza il minore durante la fase di attraversamento pedonale;
che non erano stati individuati vizi di natura procedimentale o logica tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio dott. . Persona_3
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di improcedibilità, e/o inammissibilità
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dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Il convenuto appellato , benché ritualmente evocato in giudizio, Controparte_2
ometteva di costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 7.5.2023 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e, preso atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.11.2024 il procedimento veniva riservato in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle specifiche questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Nel merito, anzitutto, va disatteso il motivo di appello relativo alla omessa valutazione da parte del Giudice di Pace delle risultanze tecniche del dispositivo satellitare installato sull'autovettura assicurata Fiat Punto tg. tg. DJ887VA.
Nello specifico, la compagnia appellante ha dedotto che al momento del sinistro lo strumento di rilevazione elettronica avrebbe localizzato il veicolo in una località del tutto differente rispetto a quella in cui sarebbe avvenuto l'investimento stradale de quo (cfr. report del dispositivo satellitare allegato al fascicolo di parte appellante).
A tal proposito, occorre, quindi, esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al valore probatorio delle risultanze della cd. “scatola nera”, quale strumento
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elettronico in grado di registrare e memorizzare, tramite connessione satellitare GPS, informazioni riguardanti la posizione e gli spostamenti di un veicolo.
In particolare, il report delle registrazioni del dispositivo satellitare installato su di un'autovettura consente di avere a disposizione la registrazione delle coordinate spaziali utili alla geolocalizzazione del veicolo, al tracciamento dell'itinerario percorso, nonché dati relativi all'accensione e allo spegnimento del quadro e alla rilevazione di eventuali impatti subiti dal mezzo a seguito di un urto intenso (c.d. eventi crash).
La disciplina legislativa dei predetti dispositivi è attualmente contenuta nell'art. 145 bis del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 (cd. Codice delle Assicurazioni private) a tenore del quale
“quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
In materia si osserva che la mancata emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 132 ter, tesi a dare attuazione all'art. 145 bis cod. ass., non ha consentito di enucleare le caratteristiche tecniche e i requisiti minimi di funzionalità che tali strumenti di natura privatistica devono possedere per acquisire una piena rilevanza probatoria nell'ambito del giudizio di responsabilità civile.
Infatti, la suddetta lacuna normativa ha determinato l'assenza di una regolamentazione specifica in merito alle modalità di installazione e funzionamento dei dispositivi satellitari, nonché la mancanza di una disciplina dettagliata relativa alle procedure di verifica della loro integrità ai fini di una corretta conservazione e valutazione dei dati registrati.
Con riguardo al valore probatorio dei report ricavabili dai dispositivi satellitari, la giurisprudenza di legittimità ha di recente avuto modo di chiarire che l'art. 145 bis cod. ass. è rimasto “privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, e non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a
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qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri” (cfr. Cassazione civile sez. III, 16.05.2024, n.13725).
Da ciò discende che le risultanze delle registrazioni della c.d. scatola nera, come atto proveniente da un soggetto privato, in assenza di determinate garanzie tecniche normativamente previste e forme di controllo adeguate, possono al più assumere valore indiziario come elemento di prova da confrontare con gli altri elementi probatori disponibili.
Nella fattispecie in esame, i report del dispositivo satellitare, complessivamente valutati nell'ambito del quadro istruttorio emerso nel giudizio di prime cure, non sono in grado da soli di acquisire un'efficacia probatoria sufficiente a confutare le altre risultanze istruttorie convergenti nel corroborare la verità del fatto storico per cui è causa.
In sostanza, la compagnia appellante ha fondato il motivo d'appello – nell'ambito del quale è stata sostenuta la mancata prova del sinistro descritto in citazione – unicamente sulla scorta dei dati emergenti dal dispositivo satellitare installato nel veicolo. Per le argomentazioni giuridiche sopra chiarite a tali risultanze documentali non può essere attribuita pregnante e decisiva valenza probante.
Sul punto, si rileva altresì che, nel corso giudizio di primo grado, nemmeno è stata allegata una relazione tecnica di parte in grado di supportare l'attendibilità probatoria delle risultanze della scatola nera installata sull'autoveicolo Fiat Punto, che desse riscontro alla perfetta funzionalità del dispositivo ed alla correttezza dei dati registrati.
A fronte dei report relativi alla scatola nera, le altre risultanze istruttorie hanno univocamente confermato la dinamica dell'investimento stradale descritto in citazione come evento dannoso da cui sono derivate le lesioni personali riportate dal minore
. Persona_1
In particolare, la documentazione processuale, la prova testimoniale e gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di dimostrare in modo certo ed univoco la riconducibilità eziologica dei danni non patrimoniali subiti dal minore alla condotta colposa del conducente dell'autoveicolo assicurato.
Invero, non sono state dedotte come ulteriore motivo d'appello ulteriori contraddizioni emergenti dalle risultanze istruttorie (documentali o orali), che fossero in grado di confutare la ricostruzione dei fatti fornita dall'odierna parte appellata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
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Alla luce del quadro probatorio così determinato le sole risultanze del dispositivo satellitare, non supportate da altri oggettivi elementi istruttori, non possono assumere rilevanza decisiva ai fini della negazione della verificazione dell'incidente stradale oggetto di giudizio.
Risulta, poi, infondato il secondo motivo di impugnazione relativo alla sussistenza di una responsabilità per culpa in vigilando del genitore nei confronti del Controparte_1
figlio per aver omesso di sorvegliare lo stesso durante Persona_1
l'attraversamento pedonale.
In particolare, richiamando alcuni passaggi della prova testimoniale acquisita (“preciso che il ragazzino e il padre attraversavano la strada in fila indiana” – cfr. dichiarazioni del teste ), la compagnia appellante ha sostenuto che il padre del minore, Testimone_1
presente e vicino al figlio al momento dell'investimento, avrebbe potuto e dovuto adottare misure precauzionali in grado di impedire il verificarsi del sinistro cagionato dalla manovra di retromarcia effettuata dall'autoveicolo di proprietà del . CP_2
Innanzitutto, occorre premettere che l'investimento di un pedone, da parte di un autoveicolo, come nel caso de quo, costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale “senza scontro tra veicoli”, che pone, a carico del conducente il veicolo, una presunzione, iuris tantum, di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c..
In tal senso si evidenzia che l'art. 191 del codice della strada prevede che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità.
Sul punto, può richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità la quale, proprio con riguardo al diritto di precedenza del pedone in prossimità delle strisce pedonali, ha precisato che “in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze” (cfr. Cass. civ. n. 4738/2021).
In sostanza, il conducente si presume responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del danno, tenendo conto che a tal
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fine non rileva una semplice anomalia nella condotta del pedone, ma occorre che la stessa sia stata imprudente, oggettivamente pericolosa e ragionevolmente imprevedibile, tale da concorrere, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma c.c., con la colpa presunta del conducente (cfr. Cass. civ. n. 18872 del 10.7.2008).
Il superamento della presunzione in un senso favorevole al conducente fa gravare sullo stesso, sul proprietario o sulla compagnia assicurativa del veicolo investitore, l'onere di fornire la prova concreta ed effettiva dell'esclusiva responsabilità del pedone che sia in grado di escludere oggettivamente ogni apporto causale relativo al comportamento del conducente, o di limitarlo quantitativamente mediante la dimostrazione del concorso causale del pedone, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera difesa in assenza specifici elementi contrari di valutazione.
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: così Cassazione civile sez. III 28.2.2020
n. 5627, che pure evidenzia che “il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili”.
A ciò si aggiunge che in tema di colpa nella circolazione stradale, costituisce principio pacifico che la manovra di retromarcia vada eseguita con estrema cautela, lentamente, e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un veicolo o di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017, Rv. 272485;
Sez. 4, n. 35824 del 27/6/2013, Rv. 256959); a tal riguardo, si precisa in giurisprudenza che “la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni,
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segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone” (cfr. Cass. civ. n.
3367/2015).
Quindi, la retromarcia è di per sé una manovra anomala a causa della difficoltà di percepire gli ostacoli sulla strada, e pertanto è richiesta al conducente una condotta particolarmente diligente e cauta.
Ragion per cui nel caso di incidente in retromarcia sussiste una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale, nel compiere tale manovra, deve prestare una maggiore precauzione rispetto a quella adottata durante la guida normale ed ha l'obbligo di dare precedenza ad altri utenti della strada.
Pertanto, il verificarsi del sinistro da parte di un veicolo in retromarcia importa la prova presuntiva del mancato rispetto delle prescrizioni sullo stesso gravanti, e quindi, in difetto di prova contraria, la prova che il sinistro sia a ciò addebitabile.
Nella fattispecie in esame, con riguardo ad eventuali profili di responsabilità della parte appellata, alla luce del quadro probatorio emerso in primo grado, può ritenersi sussistente una condizione di concreta imprevedibilità dello stato di pericolo rappresentato dalla repentina manovra di retromarcia effettuata dal conducente dell'autoveicolo Fiat Punto.
Sulla base delle emergenze processuali si può ritenere che laddove il conducente dell'autoveicolo avesse tenuto una condotta di guida maggiormente prudente in prossimità dell'attraversamento pedonale, ben avrebbe potuto compiere tutte le manovre necessarie, quale ad esempio l'arresto tempestivo del veicolo, dinanzi ad un ostacolo prevedibile, quale nella specie l'attraversamento di un pedone sulle strisce pedonali.
Invero, per la Suprema Corte il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti (Cass. Civ.,
30 settembre 2009, n. 20949).
Ciò deve rilevarsi a maggior ragione nel caso di specie, considerando che l'incidente si è verificato durante lo svolgimento di una manovra di retromarcia che avrebbe dovuto imporre l'adozione di una particolare cautela e prudenza durante la sua esecuzione al fine di evitare danni ad altri utenti della strada.
Sul punto, la compagnia appellante non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza di un
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comportamento imprevedibile o imprudente da parte del pedone e la mancata attivazione da parte del genitore di una vigilanza adeguata in grado di prevenire il verificarsi delle conseguenze lesive derivanti dalla repentina azione dannosa messa in atto dal conducente dell'autoveicolo assicurato.
In particolare, la compagnia a sostegno del motivo di gravame, non ha Controparte_5
fornito alcun elemento istruttorio in grado di dimostrare imprudenza o negligenza nel comportamento del né tanto meno che quest'ultimo aveva la concreta Controparte_1
ed effettiva possibilità di adottare in tempo utile misure di cautela tali da preservare l'integrità psico-fisica del minore che stava accompagnando.
È evidente che la manovra imprudente, per come descritta dalle dichiarazioni testimoniali,
è da ritenersi una situazione pericolosa non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte di qualsiasi utente della strada.
Dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun elemento probatorio da cui poter desumere una incidenza, anche minima, del comportamento della parte appellata nella dinamica dell'evento dannoso, non potendo, quindi, individuarsi in capo alla stessa alcuna responsabilità nella causazione del sinistro.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa del genitore del minore danneggiato in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attivazione delle misure di cautela opportune, non avrebbe in alcun modo potuto evitare il danno subito dal minore attesa la natura impercettibile ed imprevedibile del pericolo sopraggiunto.
Infine, va rigettato il motivo di appello fondato sulla omessa valutazione da parte del
Giudice di Pace delle controdeduzioni del consulente tecnico di parte, dott.ssa Per_2
, rispetto agli esiti cui era giunta la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo
[...]
grado dal dott. . Persona_3
Alla luce della documentazione processuale allegata da parte appellata, si rileva che, il
C.T.U., dott. , dopo aver esaminato le contrarie osservazioni di parte appellante, Per_3
ha ritenuto di poter confermare le conclusioni rispondendo punto per punto, con argomentazioni logiche e chiare, ai rilievi critici sollevati dal C.T.P. indicato dalla compagnia (cfr. pag. 15-16, considerazioni medico-legali definitive, relazione di consulenza tecnica allegata al fascicolo di primo grado).
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue
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conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale occorre ricordare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Pertanto, nella fattispecie in esame, anche l'onere motivazionale è stato adeguatamente assolto dal Giudice di prime cure poiché quest'ultimo ha indicato in sentenza la fonte del suo convincimento, assumendo di poter condividere le argomentazioni dell'ausiliario in quanto non erano emerse nel corso del giudizio ragioni logiche o procedimentali di segno contrario sulla base delle quali disattendere le conclusioni peritali (“vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni del C.T.U. dott , in quanto immuni da Persona_3
vizi logici ed errori in fatto che questo giudicante fa proprie considerandole parte integrante della sentenza” - cfr. pag. 5 sentenza di primo grado).
In conclusione, l'appello proposto dalla va integralmente Controparte_3
rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 a €
26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto dall'istante consegue, inoltre, l'obbligo a carico di tali parti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, introdotto con legge
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n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello proposto dalla compagnia Controparte_3
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento, in favore delle spese processuali relative al giudizio Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 1.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avvocato stabilito Annamaria
Forchia dichiaratasi antistataria.
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 28.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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