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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1906 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/09/1986,
e
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2
PP (VI) il 23/05/1988, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carla
EF LA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) esaminati gli atti e i documenti di causa, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra in Cassola (VI) Parte_1 Parte_2
il 20.5.2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cassola
(VI), come risulta dall'atto n. 5 parte II Serie A anno 2017;
2) dare mandato alla Cancelleria del Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152-septies, comma 2, disp. att. c.p.c., ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Cassola (VI) di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3
novembre 2000, n. 396.
Considerato che
le condizioni concordate sono legittime e conformi agli interessi del figlio minore,
ACCOGLIERE E PRENDERE ATTO della seguente regolamentazione:
3) il figlio viene affidato in modo condiviso a entrambi i genitori e Per_1
manterrà il domicilio e la residenza presso l'abitazione della madre sita
Cassola (VI) via Marini n.20. Il padre, invece, manterrà il proprio domicilio e la propria residenza in Bassano del Grappa (VI) Villaggio Europa n.278- scala A-
int. 07;
4) sul figlio verrà esercitata congiuntamente e in modo condiviso la responsabilità genitoriale, sul quale i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e
2 salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riguardanti la gestione del vivere quotidiano, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente;
5) sempre in ordine alla gestione del figlio, i genitori – in conformità a quanto avviene da tempo e al fine di mantenere il ménage fino ad ora adottato in modo condiviso – potranno coinvolgere i rispettivi familiari e nonni, avendo avuto in passato, per ragioni di vicinanza territoriale, un ruolo significativo nella sua quotidianità, facendo fronte alle necessità, anche lavorative, dei genitori medesimi.
6) La sig.a continuerà a vivere nella casa familiare, già di sua Parte_2
esclusiva proprietà, con il figlio minore , nonché a provvedere Per_1
personalmente ed in completa autonomia alle spese relative alle utenze e tasse (TARI-TASI).
7) Salvo diverso accordo tra le parti, a seconda degli orari lavorativi della sig.a
– commessa presso un centro commerciale del bassanese – la quale Parte_2
si impegna a comunicare al sig. i propri turni di lavoro con un preavviso Pt_1
di 5 giorni, il padre potrà tenere con sé il figlio con le seguenti Per_1
modalità: * due sere a settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì) a partire dalle 17.30, con possibilità di pernotto per una delle due serate presso casa del padre, previo accordo tra i genitori ed il giorno successivo il padre lo accompagnerà a scuola. Diversamente rientrerà presso casa della Per_1
madre entro le 21 circa. * nei week end in cui la sig.a inizia il turno di Parte_2
3 lavoro alle 07.30, starà col padre dal venerdì pomeriggio a partire Per_1
dalle 17,30 circa fino alla domenica quando la madre terminerà il turno lavorativo (ore 16,30 oppure 20,30). Quando, invece, la sig.a inizierà Parte_2
il turno lavorativo il sabato verso le 11,30, il sig. potrà tenere con sé il Pt_1
figlio dal sabato mattina alle 09,00, prelevandolo da casa della madre dove lo riaccompagnerà la domenica sera, cena compresa, con rientro entro le 21 (con particolare rispetto dell'orario indicato durante il periodo scolastico). Quando
la sig.a avrà la domenica libera (circa una vola al mese) Parte_2 Per_1
passerà l'intera giornata con la madre.
7.1) durante le vacanze scolastiche, resterà con i genitori o presso i Per_1
propri familiari, tenuto conto degli orari di lavoro e delle ferie riconosciute dai rispettivi datori di lavoro. In particolare:
7.2) nel corso delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane (14 giorni), anche non consecutive (il medesimo periodo è attribuito anche alla madre): a tal fine, i genitori stabiliranno il programma delle vacanze estive entro il 31/5 di ogni anno, o comunque appena essi saranno informati della turnazione stabilita dal datore stesso;
7.3) nel corso delle festività natalizie, il figlio trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, 7 giorni, per un periodo dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31
dicembre al 6 gennaio;
7.4) nel corso delle festività pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con Per_1
ciascun genitore la Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, potendo rimanere,
4 anche in modo non consecutivo, 3 notti presso ciascun genitore;
7.5) in tutti i suddetti periodi di vacanza e di festività, i calendari di visita e la relativa alternanza (di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3) sono sospesi;
7.5) nonostante i calendari di cui sopra, tenuto conto dei rispettivi impegni,
anche di lavoro, o di quelli del figlio, previo avviso, i genitori potranno concordare giorni e periodi diversi;
8) il sig. verserà alla sig.a , quale contributo al mantenimento del Pt_1 Parte_2
figlio minore , la somma mensile di Euro 350,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie della sig.a già in suo possesso. Per quanto Parte_2
riguarda le spese straordinarie, i coniugi contribuiranno nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
consegnato in copia ai ricorrenti.
9) Per quanto riguarda l'assegno familiare unico accreditato dall' le CP_1
parti di comune accordo stabiliscono che verrà richiesto e percepito dalla sig.a
, in qualità di genitore collocatario. Il sig. presta sin d'ora il Parte_2 Pt_1
consenso alla compilazione della documentazione necessaria.
10) Relativamente al costo della quota-pasto prevista dalla scuola, i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che tale spesa verrà sostenuta nella misura del 50% ciascuno.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a gestire insieme il passaporto del figlio minore, che verrà consegnato all'occorrenza dal genitore che lo detiene
5 a quello che dovrà recarsi in viaggio all'estero con , previa Per_1
comunicazione della destinazione, durata, finalità del viaggio e periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata almeno 15 (quindici)
giorni prima della partenza programmata;
12) relativamente alle c.d. spese extra assegno, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese: tasse scolastiche per istituti paritari e/o universitari privati, le relative spese di cancelleria e quelle di alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi di formazione post-diploma, di specializzazione, master e corsi post-
laurea in Italia e all'estero; visite e cure specialistiche non mutuabili su prescrizione medica, comprese quelle oculistiche, dentistiche (compresi apparecchi) e farmaceutiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
vestiario di una certa entità (superiore a €50,00 per ogni capo); gite con pernottamento;
corsi di recupero, di laboratorio, di specializzazione e lezioni private, anche per l'apprendimento di una lingua straniera, se non proposti dalla scuola;
corsi per attività sportive di rilevante impegno finanziario e agonistico (quali tennis, golf,
equitazione, sci, scherma, nautica, nonché ricreative o ludiche, educazione musicale se costosa); il secondo corso, oppure gli ulteriori corsi oltre al primo,
sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
campi-scuola e soggiorni all'estero, in strutture sia pubbliche che private;
12.1) le suddette spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella
6 misura del 50% ciascuno, e debbono essere proposte in forma scritta (anche a mezzo e-mail o messaggi telefonici, SMS, Telegram, WhatsApp, e simili)
all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso,
sempre in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà
considerato come consenso alla spesa. Il genitore che abbia prestato il proprio consenso alle iniziative/spese straordinarie di cui sopra, non potrà sottrarsi dal partecipare ai costi connessi (compresi abbigliamento e attrezzature,
strumenti musicali e oneri di trasferta per la partecipazione a gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio). Il genitore che avrà anticipato tali spese e/o costi, avrà diritto a ottenere il rimborso della sua quota, a mezzo bonifico bancario o mediante l'applicazione Satispay, entro sette giorni, previa esibizione della pezza giustificativa che ne attesti l'avvenuto pagamento
(anche a mezzo e-mail o messaggi telefonici, SMS, Telegram, WhatsApp, e simili);
12.2) circa la modalità e i termini del rimborso delle spese extra assegno, la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio (ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa). Gli eventuali rimborsi e/o sussidi, bonus erogati dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato, per spese extra assegno di mantenimento, devono essere suddivisi tra i genitori nella menzionata percentuale di compartecipazione alle spese straordinarie (ossia, 50% ciascuno);
12.3) qualora il figlio dovesse andare in vacanza o fare gite (anche senza pernottamento) in località turistiche o di interesse storico-artistico con uno dei
7 genitori, le relative spese sono sostenute per intero dal genitore che ha con sé
lo stesso, senza diritto di rimborso verso l'altro genitore;
13) in caso di riunioni e/o ricevimenti dei genitori presso gli istituti scolatici frequentati dal figlio, oppure in strutture che organizzano corsi, attività di laboratorio o parascolastiche, i genitori si obbligano a informarsi reciprocamente, e ogni genitore ha il diritto di prenderne conoscenza e di parteciparvi personalmente, anche insieme all'altro, o di delegare l'altro in propria sostituzione;
in tale ultimo caso, il genitore partecipante dovrà
informare l'altro del loro esito. Altrettanto nel caso di partecipazione a feste,
eventi o manifestazioni organizzate dalle scuole o da altri enti (ad esempio,
parrocchie, campiscuola, associazioni sportive o ricreative, ecc.). In caso di esami o visite mediche per il figlio, i genitori si impegnano a informarsi reciprocamente, anche sui loro motivi;
ogni genitore ha il diritto di parteciparvi,
anche insieme all'altro, o di delegare l'altro in propria sostituzione: in tale ultimo caso, il genitore partecipante dovrà informare l'altro del loro esito, esibendo,
anche in copia, il relativo certificato medico;
14) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e che, pertanto, non abbisognano di reciproco mantenimento o assegno alimentare e/o divorzile;
15) i ricorrenti dichiarano di aver definitivamente regolamentato ogni aspetto economico e patrimoniale tra loro sussistente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra vicendevolmente;
8 16) i ricorrenti rinunciano ora per allora a impugnare la sentenza di divorzio che sarà pronunciata in questa sede.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CASSOLA (VI) in data 20/05/2017.
All'esito dell'udienza del 2/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
9 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso
10 e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in CASSOLA (VI) il 20/05/2017 alle Pt_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASSOLA (VI) al n. 5, parte
II, serie A, anno 2017;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1906 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/09/1986,
e
, C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2
PP (VI) il 23/05/1988, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carla
EF LA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) esaminati gli atti e i documenti di causa, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra in Cassola (VI) Parte_1 Parte_2
il 20.5.2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cassola
(VI), come risulta dall'atto n. 5 parte II Serie A anno 2017;
2) dare mandato alla Cancelleria del Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152-septies, comma 2, disp. att. c.p.c., ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Cassola (VI) di provvedere alle annotazioni dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3
novembre 2000, n. 396.
Considerato che
le condizioni concordate sono legittime e conformi agli interessi del figlio minore,
ACCOGLIERE E PRENDERE ATTO della seguente regolamentazione:
3) il figlio viene affidato in modo condiviso a entrambi i genitori e Per_1
manterrà il domicilio e la residenza presso l'abitazione della madre sita
Cassola (VI) via Marini n.20. Il padre, invece, manterrà il proprio domicilio e la propria residenza in Bassano del Grappa (VI) Villaggio Europa n.278- scala A-
int. 07;
4) sul figlio verrà esercitata congiuntamente e in modo condiviso la responsabilità genitoriale, sul quale i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e
2 salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, riguardanti la gestione del vivere quotidiano, i genitori esercitano la responsabilità genitoriale separatamente;
5) sempre in ordine alla gestione del figlio, i genitori – in conformità a quanto avviene da tempo e al fine di mantenere il ménage fino ad ora adottato in modo condiviso – potranno coinvolgere i rispettivi familiari e nonni, avendo avuto in passato, per ragioni di vicinanza territoriale, un ruolo significativo nella sua quotidianità, facendo fronte alle necessità, anche lavorative, dei genitori medesimi.
6) La sig.a continuerà a vivere nella casa familiare, già di sua Parte_2
esclusiva proprietà, con il figlio minore , nonché a provvedere Per_1
personalmente ed in completa autonomia alle spese relative alle utenze e tasse (TARI-TASI).
7) Salvo diverso accordo tra le parti, a seconda degli orari lavorativi della sig.a
– commessa presso un centro commerciale del bassanese – la quale Parte_2
si impegna a comunicare al sig. i propri turni di lavoro con un preavviso Pt_1
di 5 giorni, il padre potrà tenere con sé il figlio con le seguenti Per_1
modalità: * due sere a settimana (indicativamente il martedì ed il giovedì) a partire dalle 17.30, con possibilità di pernotto per una delle due serate presso casa del padre, previo accordo tra i genitori ed il giorno successivo il padre lo accompagnerà a scuola. Diversamente rientrerà presso casa della Per_1
madre entro le 21 circa. * nei week end in cui la sig.a inizia il turno di Parte_2
3 lavoro alle 07.30, starà col padre dal venerdì pomeriggio a partire Per_1
dalle 17,30 circa fino alla domenica quando la madre terminerà il turno lavorativo (ore 16,30 oppure 20,30). Quando, invece, la sig.a inizierà Parte_2
il turno lavorativo il sabato verso le 11,30, il sig. potrà tenere con sé il Pt_1
figlio dal sabato mattina alle 09,00, prelevandolo da casa della madre dove lo riaccompagnerà la domenica sera, cena compresa, con rientro entro le 21 (con particolare rispetto dell'orario indicato durante il periodo scolastico). Quando
la sig.a avrà la domenica libera (circa una vola al mese) Parte_2 Per_1
passerà l'intera giornata con la madre.
7.1) durante le vacanze scolastiche, resterà con i genitori o presso i Per_1
propri familiari, tenuto conto degli orari di lavoro e delle ferie riconosciute dai rispettivi datori di lavoro. In particolare:
7.2) nel corso delle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane (14 giorni), anche non consecutive (il medesimo periodo è attribuito anche alla madre): a tal fine, i genitori stabiliranno il programma delle vacanze estive entro il 31/5 di ogni anno, o comunque appena essi saranno informati della turnazione stabilita dal datore stesso;
7.3) nel corso delle festività natalizie, il figlio trascorrerà, ad anni alterni con ciascun genitore, 7 giorni, per un periodo dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31
dicembre al 6 gennaio;
7.4) nel corso delle festività pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con Per_1
ciascun genitore la Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, potendo rimanere,
4 anche in modo non consecutivo, 3 notti presso ciascun genitore;
7.5) in tutti i suddetti periodi di vacanza e di festività, i calendari di visita e la relativa alternanza (di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3) sono sospesi;
7.5) nonostante i calendari di cui sopra, tenuto conto dei rispettivi impegni,
anche di lavoro, o di quelli del figlio, previo avviso, i genitori potranno concordare giorni e periodi diversi;
8) il sig. verserà alla sig.a , quale contributo al mantenimento del Pt_1 Parte_2
figlio minore , la somma mensile di Euro 350,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie della sig.a già in suo possesso. Per quanto Parte_2
riguarda le spese straordinarie, i coniugi contribuiranno nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza,
consegnato in copia ai ricorrenti.
9) Per quanto riguarda l'assegno familiare unico accreditato dall' le CP_1
parti di comune accordo stabiliscono che verrà richiesto e percepito dalla sig.a
, in qualità di genitore collocatario. Il sig. presta sin d'ora il Parte_2 Pt_1
consenso alla compilazione della documentazione necessaria.
10) Relativamente al costo della quota-pasto prevista dalla scuola, i ricorrenti di comune accordo stabiliscono che tale spesa verrà sostenuta nella misura del 50% ciascuno.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a gestire insieme il passaporto del figlio minore, che verrà consegnato all'occorrenza dal genitore che lo detiene
5 a quello che dovrà recarsi in viaggio all'estero con , previa Per_1
comunicazione della destinazione, durata, finalità del viaggio e periodo in cui esso verrà effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata almeno 15 (quindici)
giorni prima della partenza programmata;
12) relativamente alle c.d. spese extra assegno, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese: tasse scolastiche per istituti paritari e/o universitari privati, le relative spese di cancelleria e quelle di alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi di formazione post-diploma, di specializzazione, master e corsi post-
laurea in Italia e all'estero; visite e cure specialistiche non mutuabili su prescrizione medica, comprese quelle oculistiche, dentistiche (compresi apparecchi) e farmaceutiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
vestiario di una certa entità (superiore a €50,00 per ogni capo); gite con pernottamento;
corsi di recupero, di laboratorio, di specializzazione e lezioni private, anche per l'apprendimento di una lingua straniera, se non proposti dalla scuola;
corsi per attività sportive di rilevante impegno finanziario e agonistico (quali tennis, golf,
equitazione, sci, scherma, nautica, nonché ricreative o ludiche, educazione musicale se costosa); il secondo corso, oppure gli ulteriori corsi oltre al primo,
sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
campi-scuola e soggiorni all'estero, in strutture sia pubbliche che private;
12.1) le suddette spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella
6 misura del 50% ciascuno, e debbono essere proposte in forma scritta (anche a mezzo e-mail o messaggi telefonici, SMS, Telegram, WhatsApp, e simili)
all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso,
sempre in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà
considerato come consenso alla spesa. Il genitore che abbia prestato il proprio consenso alle iniziative/spese straordinarie di cui sopra, non potrà sottrarsi dal partecipare ai costi connessi (compresi abbigliamento e attrezzature,
strumenti musicali e oneri di trasferta per la partecipazione a gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio). Il genitore che avrà anticipato tali spese e/o costi, avrà diritto a ottenere il rimborso della sua quota, a mezzo bonifico bancario o mediante l'applicazione Satispay, entro sette giorni, previa esibizione della pezza giustificativa che ne attesti l'avvenuto pagamento
(anche a mezzo e-mail o messaggi telefonici, SMS, Telegram, WhatsApp, e simili);
12.2) circa la modalità e i termini del rimborso delle spese extra assegno, la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio (ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa). Gli eventuali rimborsi e/o sussidi, bonus erogati dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato, per spese extra assegno di mantenimento, devono essere suddivisi tra i genitori nella menzionata percentuale di compartecipazione alle spese straordinarie (ossia, 50% ciascuno);
12.3) qualora il figlio dovesse andare in vacanza o fare gite (anche senza pernottamento) in località turistiche o di interesse storico-artistico con uno dei
7 genitori, le relative spese sono sostenute per intero dal genitore che ha con sé
lo stesso, senza diritto di rimborso verso l'altro genitore;
13) in caso di riunioni e/o ricevimenti dei genitori presso gli istituti scolatici frequentati dal figlio, oppure in strutture che organizzano corsi, attività di laboratorio o parascolastiche, i genitori si obbligano a informarsi reciprocamente, e ogni genitore ha il diritto di prenderne conoscenza e di parteciparvi personalmente, anche insieme all'altro, o di delegare l'altro in propria sostituzione;
in tale ultimo caso, il genitore partecipante dovrà
informare l'altro del loro esito. Altrettanto nel caso di partecipazione a feste,
eventi o manifestazioni organizzate dalle scuole o da altri enti (ad esempio,
parrocchie, campiscuola, associazioni sportive o ricreative, ecc.). In caso di esami o visite mediche per il figlio, i genitori si impegnano a informarsi reciprocamente, anche sui loro motivi;
ogni genitore ha il diritto di parteciparvi,
anche insieme all'altro, o di delegare l'altro in propria sostituzione: in tale ultimo caso, il genitore partecipante dovrà informare l'altro del loro esito, esibendo,
anche in copia, il relativo certificato medico;
14) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e che, pertanto, non abbisognano di reciproco mantenimento o assegno alimentare e/o divorzile;
15) i ricorrenti dichiarano di aver definitivamente regolamentato ogni aspetto economico e patrimoniale tra loro sussistente e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra vicendevolmente;
8 16) i ricorrenti rinunciano ora per allora a impugnare la sentenza di divorzio che sarà pronunciata in questa sede.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CASSOLA (VI) in data 20/05/2017.
All'esito dell'udienza del 2/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
9 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso
10 e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in CASSOLA (VI) il 20/05/2017 alle Pt_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CASSOLA (VI) al n. 5, parte
II, serie A, anno 2017;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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