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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/10/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4766/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4766/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Salvati Parte_1
ATTRICE
contro
, in persona del con il Controparte_1 CP_2
patrocinio dell'avv.to Biagio Rubinacci
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il assumendo di essere fittavola di alcuni Controparte_1
fondi siti nel territorio del predetto Comune (specificamente indicati in citazione) ed oggetto di dichiarazione di pubblica utilità con la deliberazione n.
63 del 24/08/2015 del Consiglio Comunale di in particolare, CP_1
l'attrice rilevava che, con la predetta deliberazione, non solo venivano reiterati i vincoli precedentemente apposti con il decreto n. 51 del 11/02/2004 del
Presidente della Giunta regionale campana ma veniva altresì realizzata una nuova dichiarazione di pubblica in relazione ad appezzamenti di terreno differenti, non oggetto del primo provvedimento.
Alla luce delle suesposte circostanze, l'attrice chiedeva la condanna dell'Ente
convenuto al pagamento dell'indennità aggiuntiva di coltivazione, determinata
ex art. 37, comma 9, del D.P.R. 327/2001.
2 Si costituiva in giudizio il il quale resisteva alla Controparte_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ed nonché assunta la CTU a firma Testimone_1 Testimone_2
del dott. agr. , la causa giungeva all'udienza cartolare del Persona_1
30/09/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto ricordato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì
rammentato che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
3 Tanto premesso, si osserva che, in base alla prospettazione attorea, il caso de
quo rientra nell'alveo normativo del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che ha introdotto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Più precisamente, in base alla fattispecie esposta dall'attrice nel proprio atto introduttivo, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 37, comma 9, del T.U.Es. che prevede un'indennità aggiuntiva rispetto all'indennità di espropriazione, pari al valore agricolo medio (VAM)
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in favore dei soggetti che, per effetto della procedura, sia stati costretti ad abbandonare in tutto o in parte il fondo coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e dei propri familiari.
L'erogazione concreta dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli è quindi condizionata, ai sensi del suddetto comma 9, sia dall'utilizzazione diretta del terreno sia dal fattore temporale, caratterizzato dalla dimostrazione di aver effettivamente condotto e coltivato il terreno espropriato da almeno un anno. In
merito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di
espropriazione di suoli edificabili, l'art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 327 del
2001, nel riconoscere il diritto alla cd. indennità aggiuntiva in favore dei
soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo,
ne condiziona la concreta erogazione, oltre che alla titolarità di uno dei
rapporti agrari tipici, all'utilizzazione agraria del terreno, ravvisabile in tutte
quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con
prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia [...]” (Cass. civ.
20658/2018).
4 Orbene, condizione legittimante tanto l'indennità ordinaria di espropriazione,
quanto quella aggiuntiva è la regolare conclusione del procedimento espropriativo che, nel caso in esame, può dirsi sussistente (stante anche la mancata contestazione sul punto da parte dell'ente convenuto).
Quanto alle ulteriori prove che la parte attrice produceva nel corso del processo al fine di dimostrare le condizioni precedentemente indicate e necessarie alla corresponsione dell'indennità oggetto di causa, si osserva quanto segue.
La sussistenza di un regolare contratto d'affitto debitamente registrato si ritiene adeguatamente provata attraverso la produzione in giudizio di due contratti di fitto di fondi rustici: il primo, stipulato in data 11/12/2012, di durata quinquennale (doc. n. 1 produzione parte attorea) e il secondo, di durata triennale, sottoscritto in data 20/12/2017 (doc. n. 2 produzione parte attorea).
L'attrice, pertanto, provava adeguatamente la sussistenza di un rapporto di affitto agrario con il proprietario del terreno.
Sempre per quanto concerne l'an debeatur, come già indicato in precedenza, in base all'art. 37 spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area coltivata, mediante il proprio lavoro e/o quello dei propri familiari, da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. Orbene, tale ulteriore presupposto veniva provato dall'attrice mediante le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 22/11/2022. Dalle affermazioni di entrambi i testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, emerge, infatti, che entrambi la vedessero personalmente impegnata, con l'ausilio dei suoi due figli, a coltivare il terreno con piante di nocciole nonché ad utilizzarlo per la fornitura di legna. Le
5 circostanze dedotte dall'attrice nell'atto di citazione trovavano, quindi, puntuale riscontro nelle predette deposizioni testimoniali.
Le circostanze emergenti dalle dichiarazioni testimoniali risultavano, inoltre,
avvalorate dalle conclusioni cui perveniva il CTU nella propria relazione, il quale, avendo avuto diretta cognizione dello stato dei luoghi, affermava che
“[...] dall'esame delle foto storiche (figure 2-6), è possibile identificare una
coltura arborea con uno specifico sesto d'impianto, che col tempo (dal 2012 ad
oggi) è andato completamente a scomparire. La struttura produttiva, con
appezzamenti regolari e colture disposte in filari, appaiono chiaramente dalle
foto satellitari. Allo stato attuale, non sono riscontrabili tracce che possano
ricondurre alle specifiche scelte produttive aziendali, sebbene sia riscontrabile
da quanto insiste di residuo, la coltivazione a noccioleto per la quasi totalità
dell'appezzamento. Dalle costruzioni presenti sui fondi, non è da escludere che
i lavori di picchettamento a delimitazione delle aree da costruire, nonché i
progressivi lavori di preparazione, sia della strada che dei manufatti, abbiano
costretto il conduttore ad abbandonare il fondo dai primi momenti
dell'immissione in possesso” (cfr. pag. 10).
Inoltre, in merito all'unica eccezione sollevata da parte convenuta secondo cui
“[...] ha iniziato la conduzione dei fondi oggetto di Parte_1
espropriazione dopo oltre otto anni dalla data di dichiarazione della pubblica
utilità” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), deve reputarsi condivisibile quanto argomentato dal CTU nella perizia in atti, laddove veniva confermata la tesi attorea secondo cui solo con la Deliberazione del Consiglio
comunale di n. 63 del 24/08/2015 si dichiarava la pubblica CP_1
utilità di ulteriori interventi da realizzare in località “Novesche” che andavano
6 ad interessare, per la prima volta, i terreni coltivati dall'attrice, non inclusi del provvedimento inziale del 2004.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie emerse in corso di causa, gli elementi costitutivi del diritto all'indennità aggiuntiva oggetto della domanda attorea devono ritenersi provati e, pertanto, all'attrice spetta la richiesta indennità.
Accertato l'an debeatur e venendo alla determinazione del quantum, l'indennità
aggiuntiva prevista dall'art. 37, comma 9, T.U.Es., richiesta dall'attrice in conseguenza del provvedimento ablatorio dell'Ente convenuto, deve essere liquidata sulla scorta della relazione del C.T.U. Dott. di , la Persona_2 Per_1
quale appare corretta e congruamente motivata e della quale se ne condividono,
pertanto, le conclusioni.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio al termine delle relative operazioni di calcolo riconosceva un'indennità aggiuntiva pari ad € 117.373,48, oltre interessi legali pari ad 8.913,25, per un totale di € 126.286,73 (cfr. pagg. 13 - 14
dell'elaborato peritale), la quale, alla luce delle considerazioni che precedono,
deve essere corrisposta dal convenuto in favore di parte attrice oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a norma del DM 147/22, in considerazione del valore della causa e dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:
7 1- accoglie la domanda attorea e condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore di di € 126.286,73, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2- Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidate in complessivi € 545,00 per spese e € Parte_1
5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Giovanni Salvati;
3- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
Nola, 03/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4766/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Salvati Parte_1
ATTRICE
contro
, in persona del con il Controparte_1 CP_2
patrocinio dell'avv.to Biagio Rubinacci
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il assumendo di essere fittavola di alcuni Controparte_1
fondi siti nel territorio del predetto Comune (specificamente indicati in citazione) ed oggetto di dichiarazione di pubblica utilità con la deliberazione n.
63 del 24/08/2015 del Consiglio Comunale di in particolare, CP_1
l'attrice rilevava che, con la predetta deliberazione, non solo venivano reiterati i vincoli precedentemente apposti con il decreto n. 51 del 11/02/2004 del
Presidente della Giunta regionale campana ma veniva altresì realizzata una nuova dichiarazione di pubblica in relazione ad appezzamenti di terreno differenti, non oggetto del primo provvedimento.
Alla luce delle suesposte circostanze, l'attrice chiedeva la condanna dell'Ente
convenuto al pagamento dell'indennità aggiuntiva di coltivazione, determinata
ex art. 37, comma 9, del D.P.R. 327/2001.
2 Si costituiva in giudizio il il quale resisteva alla Controparte_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contradditorio, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ed nonché assunta la CTU a firma Testimone_1 Testimone_2
del dott. agr. , la causa giungeva all'udienza cartolare del Persona_1
30/09/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto ricordato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì
rammentato che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
3 Tanto premesso, si osserva che, in base alla prospettazione attorea, il caso de
quo rientra nell'alveo normativo del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che ha introdotto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Più precisamente, in base alla fattispecie esposta dall'attrice nel proprio atto introduttivo, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 37, comma 9, del T.U.Es. che prevede un'indennità aggiuntiva rispetto all'indennità di espropriazione, pari al valore agricolo medio (VAM)
corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in favore dei soggetti che, per effetto della procedura, sia stati costretti ad abbandonare in tutto o in parte il fondo coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e dei propri familiari.
L'erogazione concreta dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli è quindi condizionata, ai sensi del suddetto comma 9, sia dall'utilizzazione diretta del terreno sia dal fattore temporale, caratterizzato dalla dimostrazione di aver effettivamente condotto e coltivato il terreno espropriato da almeno un anno. In
merito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di
espropriazione di suoli edificabili, l'art. 37, comma 9, del d.P.R. n. 327 del
2001, nel riconoscere il diritto alla cd. indennità aggiuntiva in favore dei
soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo,
ne condiziona la concreta erogazione, oltre che alla titolarità di uno dei
rapporti agrari tipici, all'utilizzazione agraria del terreno, ravvisabile in tutte
quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell'istante avvenga con
prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia [...]” (Cass. civ.
20658/2018).
4 Orbene, condizione legittimante tanto l'indennità ordinaria di espropriazione,
quanto quella aggiuntiva è la regolare conclusione del procedimento espropriativo che, nel caso in esame, può dirsi sussistente (stante anche la mancata contestazione sul punto da parte dell'ente convenuto).
Quanto alle ulteriori prove che la parte attrice produceva nel corso del processo al fine di dimostrare le condizioni precedentemente indicate e necessarie alla corresponsione dell'indennità oggetto di causa, si osserva quanto segue.
La sussistenza di un regolare contratto d'affitto debitamente registrato si ritiene adeguatamente provata attraverso la produzione in giudizio di due contratti di fitto di fondi rustici: il primo, stipulato in data 11/12/2012, di durata quinquennale (doc. n. 1 produzione parte attorea) e il secondo, di durata triennale, sottoscritto in data 20/12/2017 (doc. n. 2 produzione parte attorea).
L'attrice, pertanto, provava adeguatamente la sussistenza di un rapporto di affitto agrario con il proprietario del terreno.
Sempre per quanto concerne l'an debeatur, come già indicato in precedenza, in base all'art. 37 spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area coltivata, mediante il proprio lavoro e/o quello dei propri familiari, da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. Orbene, tale ulteriore presupposto veniva provato dall'attrice mediante le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 22/11/2022. Dalle affermazioni di entrambi i testi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, emerge, infatti, che entrambi la vedessero personalmente impegnata, con l'ausilio dei suoi due figli, a coltivare il terreno con piante di nocciole nonché ad utilizzarlo per la fornitura di legna. Le
5 circostanze dedotte dall'attrice nell'atto di citazione trovavano, quindi, puntuale riscontro nelle predette deposizioni testimoniali.
Le circostanze emergenti dalle dichiarazioni testimoniali risultavano, inoltre,
avvalorate dalle conclusioni cui perveniva il CTU nella propria relazione, il quale, avendo avuto diretta cognizione dello stato dei luoghi, affermava che
“[...] dall'esame delle foto storiche (figure 2-6), è possibile identificare una
coltura arborea con uno specifico sesto d'impianto, che col tempo (dal 2012 ad
oggi) è andato completamente a scomparire. La struttura produttiva, con
appezzamenti regolari e colture disposte in filari, appaiono chiaramente dalle
foto satellitari. Allo stato attuale, non sono riscontrabili tracce che possano
ricondurre alle specifiche scelte produttive aziendali, sebbene sia riscontrabile
da quanto insiste di residuo, la coltivazione a noccioleto per la quasi totalità
dell'appezzamento. Dalle costruzioni presenti sui fondi, non è da escludere che
i lavori di picchettamento a delimitazione delle aree da costruire, nonché i
progressivi lavori di preparazione, sia della strada che dei manufatti, abbiano
costretto il conduttore ad abbandonare il fondo dai primi momenti
dell'immissione in possesso” (cfr. pag. 10).
Inoltre, in merito all'unica eccezione sollevata da parte convenuta secondo cui
“[...] ha iniziato la conduzione dei fondi oggetto di Parte_1
espropriazione dopo oltre otto anni dalla data di dichiarazione della pubblica
utilità” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), deve reputarsi condivisibile quanto argomentato dal CTU nella perizia in atti, laddove veniva confermata la tesi attorea secondo cui solo con la Deliberazione del Consiglio
comunale di n. 63 del 24/08/2015 si dichiarava la pubblica CP_1
utilità di ulteriori interventi da realizzare in località “Novesche” che andavano
6 ad interessare, per la prima volta, i terreni coltivati dall'attrice, non inclusi del provvedimento inziale del 2004.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie emerse in corso di causa, gli elementi costitutivi del diritto all'indennità aggiuntiva oggetto della domanda attorea devono ritenersi provati e, pertanto, all'attrice spetta la richiesta indennità.
Accertato l'an debeatur e venendo alla determinazione del quantum, l'indennità
aggiuntiva prevista dall'art. 37, comma 9, T.U.Es., richiesta dall'attrice in conseguenza del provvedimento ablatorio dell'Ente convenuto, deve essere liquidata sulla scorta della relazione del C.T.U. Dott. di , la Persona_2 Per_1
quale appare corretta e congruamente motivata e della quale se ne condividono,
pertanto, le conclusioni.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio al termine delle relative operazioni di calcolo riconosceva un'indennità aggiuntiva pari ad € 117.373,48, oltre interessi legali pari ad 8.913,25, per un totale di € 126.286,73 (cfr. pagg. 13 - 14
dell'elaborato peritale), la quale, alla luce delle considerazioni che precedono,
deve essere corrisposta dal convenuto in favore di parte attrice oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a norma del DM 147/22, in considerazione del valore della causa e dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:
7 1- accoglie la domanda attorea e condanna il al Controparte_1
pagamento, in favore di di € 126.286,73, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2- Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di liquidate in complessivi € 545,00 per spese e € Parte_1
5.431,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Giovanni Salvati;
3- Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del Controparte_1
Nola, 03/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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