TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024 da:
(C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], C.F._1 con il proc. dom. avv. TOSCANO MARILENA, giusta procura agli atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.587/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
PAGAZZANO (BG) l'08/06/1954 e residente a [...]
(REPUBBLICA DOMINICANA) – non costituito - CONVENUTO
CONTUMACE; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale di udienza del 06/05/2025: “… si riporta a tutto quanto già dedotto in ricorso, chiedendo la conferma definitiva dei provvedimenti assunti in via provvisoria”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, Parte_1
– premettendo di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1
il giorno 28/12/1988 in Repubblica Dominicana, dalla cui unione
[...] sono nate le figlie e oggi entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonome – chiedeva all'intestato Tribunale di modificare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito, elevandolo da euro 350,00 al mese ad euro 650,00, o nella diversa somma che risulterà di giustizia, così modificando parzialmente le condizioni della sentenza di separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale, nella contumacia del marito.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente rappresentava che questo
Tribunale aveva stabilito in favore della moglie un assegno di mantenimento nella misura di euro 350,00 al mese in ragione dell'esistenza della stabile occupazione lavorativa della signora ottenuta dalla stessa nelle more del giudizio di Parte_1 separazione, in quanto, al tempo dell'udienza presidenziale, le era stato riconosciuto il maggiore importo di euro 500,00 al mese, poiché priva di un lavoro;
che, come al tempo della separazione, ella doveva far fronte al canone di locazione di euro 350,00 al mese per l'immobile dove si era trasferita a vivere dopo la vendita dell'abitazione familiare di proprietà del marito;
che, dal mese di giugno 2024, però, l'odierna ricorrente aveva cessato di svolgere attività lavorativa e, a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute in cui versava, non era più riuscita a reperire una nuova occupazione;
che, dunque, dal tempo della separazione giudiziale, la situazione economica della ricorrente era notevolmente peggiorata, avendo ella come unico reddito l'assegno di mantenimento versatole dal coniuge per euro 350,00 al mese, insufficiente vista la necessità di ricorrere agli aiuti economici erogati dalle figlie;
che, al contrario, il tenore di vita goduto dal convenuto non era affatto diminuito dal tempo della separazione, atteso che egli continuava a vivere nella Repubblica
2 Dominicana percependo una pensione di circa 1.700 euro al mese, dunque, aumentata di 100 euro mensili.
Ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva né compariva personalmente all'udienza fissata per il giorno 06/05/2025.
Dichiarata la contumacia del convenuto, il giudice delegato procedeva a sentire la parte personalmente comparsa, che dichiarava: “personalmente ero all'oscuro del fatto che mio marito potesse aver chiesto il divorzio nella Repubblica Dominicana.
Nel 2024 io ho lavorato da febbraio a maggio, per tre mesi. Nel 2022 e nel 2023, per qualche mese, ho lavorato per lo stesso datore di lavoro, prima facendo le pulizie poi, dopo che alla signora dove andavo è venuto un ictus, io ho fatto un po' da badante. Dopo non riuscivo più a fare questo lavoro che mi richiedeva di sollevare dei pesi per metterla a letto e nella carrozzina. Io ho le prostesi a tutte e due le ginocchia. Sono stata operata nel 2018, ma se io sto tanto in piedi mi fanno male ginocchia per cui non posso svolgere questi tipi di lavori. Io abito nello stesso immobile di cui ho prodotto il contratto di locazione e verso 350 euro di locazione più 50 euro di spese fisse il contratto mi richiede. Io abito da sola. Il contratto scade
a giugno e ogni anno viene rinnovato. Al momento io prendo l'assegno di mantenimento posto a carico di mio marito direttamente dall'Inps perché mio marito si era reso inadempiente e quindi abbiamo chiesto l'ordine di pagamento diretto dall'ente previdenziale” (v. verbale udienza).
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti mediante la previsione di un aumento del contributo per il mantenimento della moglie ad euro 550,00 al mese, a decorrere dalla data della domanda (ossia dalla mensilità di dicembre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, il Giudice delegato invitava la difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 473- bis.22 c.p.c. Precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito enunciati.
In punto di diritto, pare utile ricordare che la domanda di revisione dei contributi economici ex art. 473-bis.29 c.p.c. può essere avanzata “Qualora sopravvengono giustificati motivi” e la sopravvenienza dei motivi va considerata in ragione del tempo trascorso dalla pronuncia del provvedimento contenente le condizioni di cui viene chiesta la modifica. Il procedimento di revisione ha la precipua funzione di
3 registrare le sopravvenienze che impongono una “riscrittura” dello statuto regolamentare della famiglia disgregata, come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria;
si tratta di una procedura che, per costante e consolidata giurisprudenza, è destinata a valutare le sole circostanze sopravvenute, ovvero quelle che abbiano avuto una provata efficacia causale sugli equilibri pregressi, economici o personali, di una o di entrambe le parti, tanto che solo entro questi limiti, ovvero quando l'equilibrio risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze nuove, è ammissibile una revisione giudiziale delle statuizioni divenute irrevocabili. Quanto, poi, alla modificabilità degli assegni periodici di mantenimento, stabiliti in favore dell'ex coniuge o della prole, per consolidata giurisprudenza, non solo deve essere fornita prova di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e/o personali del soggetto onerato, ma anche la prova dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche e della capacità dell'obbligato nel suo complesso.
Ora, venendo al caso di specie, il Collegio osserva che l'assegno di mantenimento posto a carico di in sede di separazione, veniva determinato Controparte_1 da questo Tribunale in considerazione del fatto che aveva reperito una Parte_1 occupazione lavorativa stabile e regolare, come addetta alle pulizie, percependo circa € 600 mensili (v. sentenza n.52/2023, emessa il 22/12/2022 e pubblicata l'11/01/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato).
Dalla documentazione versata in atti emerge come la signora abbia Parte_1 svolto, negli ultimi due anni, solo lavori saltuari che le hanno permesso di percepire un reddito del tutto insufficiente per provvedere al proprio sostentamento, se solo si considera che la stessa è anche gravata da un canone di locazione di euro 350,00 al mese, essendo priva di proprietà immobiliari (v. docc. a – b). A ciò si aggiunga che non è titolare di alcuna pensione, è prossima a compiere 64 anni d'età e Parte_1 versa in condizioni di salute che, effettivamente, non le consentono di svolgere lavori che richiedono il sollevamento di pesi o sforzi fisici prolungati (nel referto medico prodotto agli atti si legge che la paziente presenta bilateralmente artroprotesi normoposizionate e ossificazioni nel recesso sovrapatellare, oltre a piccola esostosi del profilo anteriore della metafisi distale del femore destro, v. documento depositato
4 il 29/04/2025).
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto che l'odierna ricorrente dispone di una ridottissima capacità lavorativa sia in ragione dell'età anagrafica, sia in ragione delle sue condizioni di salute, sia anche per via della mancanza di una specifica capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, il Collegio reputa sussistenti giustificati motivi per aumentare il contributo economico a carico del marito.
Rispetto al quantum del contribuito, il Tribunale osserva che il reddito del convenuto ammontava ad euro 1.660 al mese circa nell'anno 2021, e che è aumentato ad euro
1.761 circa nell'anno 2023, importo sul quale vi è una trattenuta di euro 330,00 al mese con scadenza 03/2032 (v. docc. 6-7). Il medesimo, inoltre, continua a vivere in
Repubblica Domenicana dove, notoriamente, il costo della vita è notevolmente inferiore all'Italia.
Alla luce delle condizioni personali, reddituali e abitative di ciascuna parte, il
Collegio ritiene di poter confermare il contributo economico riconosciuto dal
Giudice delegato in via provvisoria, con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito del ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve essere condannato a versare all'Erario le spese di causa, Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al
15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, tenuto conto dei parametri
“minimi” di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, relativamente alle cause di valore indeterminabile di “bassa” complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n.52/2023 del
22/12/2022, pubblicata in data 11/01/2023, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo Controparte_1 di versare un assegno di euro 550,00 al mese in favore della moglie,
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 Parte_1
5 c.c., a decorrere dalla data della domanda (mensilità di dicembre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da dicembre 2025);
- condanna a rifondere all'Erario le spese di causa, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'08/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024 da:
(C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], C.F._1 con il proc. dom. avv. TOSCANO MARILENA, giusta procura agli atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.587/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
PAGAZZANO (BG) l'08/06/1954 e residente a [...]
(REPUBBLICA DOMINICANA) – non costituito - CONVENUTO
CONTUMACE; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da verbale di udienza del 06/05/2025: “… si riporta a tutto quanto già dedotto in ricorso, chiedendo la conferma definitiva dei provvedimenti assunti in via provvisoria”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, Parte_1
– premettendo di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1
il giorno 28/12/1988 in Repubblica Dominicana, dalla cui unione
[...] sono nate le figlie e oggi entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autonome – chiedeva all'intestato Tribunale di modificare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito, elevandolo da euro 350,00 al mese ad euro 650,00, o nella diversa somma che risulterà di giustizia, così modificando parzialmente le condizioni della sentenza di separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale, nella contumacia del marito.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente rappresentava che questo
Tribunale aveva stabilito in favore della moglie un assegno di mantenimento nella misura di euro 350,00 al mese in ragione dell'esistenza della stabile occupazione lavorativa della signora ottenuta dalla stessa nelle more del giudizio di Parte_1 separazione, in quanto, al tempo dell'udienza presidenziale, le era stato riconosciuto il maggiore importo di euro 500,00 al mese, poiché priva di un lavoro;
che, come al tempo della separazione, ella doveva far fronte al canone di locazione di euro 350,00 al mese per l'immobile dove si era trasferita a vivere dopo la vendita dell'abitazione familiare di proprietà del marito;
che, dal mese di giugno 2024, però, l'odierna ricorrente aveva cessato di svolgere attività lavorativa e, a causa dell'età e delle precarie condizioni di salute in cui versava, non era più riuscita a reperire una nuova occupazione;
che, dunque, dal tempo della separazione giudiziale, la situazione economica della ricorrente era notevolmente peggiorata, avendo ella come unico reddito l'assegno di mantenimento versatole dal coniuge per euro 350,00 al mese, insufficiente vista la necessità di ricorrere agli aiuti economici erogati dalle figlie;
che, al contrario, il tenore di vita goduto dal convenuto non era affatto diminuito dal tempo della separazione, atteso che egli continuava a vivere nella Repubblica
2 Dominicana percependo una pensione di circa 1.700 euro al mese, dunque, aumentata di 100 euro mensili.
Ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva né compariva personalmente all'udienza fissata per il giorno 06/05/2025.
Dichiarata la contumacia del convenuto, il giudice delegato procedeva a sentire la parte personalmente comparsa, che dichiarava: “personalmente ero all'oscuro del fatto che mio marito potesse aver chiesto il divorzio nella Repubblica Dominicana.
Nel 2024 io ho lavorato da febbraio a maggio, per tre mesi. Nel 2022 e nel 2023, per qualche mese, ho lavorato per lo stesso datore di lavoro, prima facendo le pulizie poi, dopo che alla signora dove andavo è venuto un ictus, io ho fatto un po' da badante. Dopo non riuscivo più a fare questo lavoro che mi richiedeva di sollevare dei pesi per metterla a letto e nella carrozzina. Io ho le prostesi a tutte e due le ginocchia. Sono stata operata nel 2018, ma se io sto tanto in piedi mi fanno male ginocchia per cui non posso svolgere questi tipi di lavori. Io abito nello stesso immobile di cui ho prodotto il contratto di locazione e verso 350 euro di locazione più 50 euro di spese fisse il contratto mi richiede. Io abito da sola. Il contratto scade
a giugno e ogni anno viene rinnovato. Al momento io prendo l'assegno di mantenimento posto a carico di mio marito direttamente dall'Inps perché mio marito si era reso inadempiente e quindi abbiamo chiesto l'ordine di pagamento diretto dall'ente previdenziale” (v. verbale udienza).
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti mediante la previsione di un aumento del contributo per il mantenimento della moglie ad euro 550,00 al mese, a decorrere dalla data della domanda (ossia dalla mensilità di dicembre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, il Giudice delegato invitava la difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 473- bis.22 c.p.c. Precisate le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito enunciati.
In punto di diritto, pare utile ricordare che la domanda di revisione dei contributi economici ex art. 473-bis.29 c.p.c. può essere avanzata “Qualora sopravvengono giustificati motivi” e la sopravvenienza dei motivi va considerata in ragione del tempo trascorso dalla pronuncia del provvedimento contenente le condizioni di cui viene chiesta la modifica. Il procedimento di revisione ha la precipua funzione di
3 registrare le sopravvenienze che impongono una “riscrittura” dello statuto regolamentare della famiglia disgregata, come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria;
si tratta di una procedura che, per costante e consolidata giurisprudenza, è destinata a valutare le sole circostanze sopravvenute, ovvero quelle che abbiano avuto una provata efficacia causale sugli equilibri pregressi, economici o personali, di una o di entrambe le parti, tanto che solo entro questi limiti, ovvero quando l'equilibrio risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze nuove, è ammissibile una revisione giudiziale delle statuizioni divenute irrevocabili. Quanto, poi, alla modificabilità degli assegni periodici di mantenimento, stabiliti in favore dell'ex coniuge o della prole, per consolidata giurisprudenza, non solo deve essere fornita prova di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e/o personali del soggetto onerato, ma anche la prova dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche e della capacità dell'obbligato nel suo complesso.
Ora, venendo al caso di specie, il Collegio osserva che l'assegno di mantenimento posto a carico di in sede di separazione, veniva determinato Controparte_1 da questo Tribunale in considerazione del fatto che aveva reperito una Parte_1 occupazione lavorativa stabile e regolare, come addetta alle pulizie, percependo circa € 600 mensili (v. sentenza n.52/2023, emessa il 22/12/2022 e pubblicata l'11/01/2023, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato).
Dalla documentazione versata in atti emerge come la signora abbia Parte_1 svolto, negli ultimi due anni, solo lavori saltuari che le hanno permesso di percepire un reddito del tutto insufficiente per provvedere al proprio sostentamento, se solo si considera che la stessa è anche gravata da un canone di locazione di euro 350,00 al mese, essendo priva di proprietà immobiliari (v. docc. a – b). A ciò si aggiunga che non è titolare di alcuna pensione, è prossima a compiere 64 anni d'età e Parte_1 versa in condizioni di salute che, effettivamente, non le consentono di svolgere lavori che richiedono il sollevamento di pesi o sforzi fisici prolungati (nel referto medico prodotto agli atti si legge che la paziente presenta bilateralmente artroprotesi normoposizionate e ossificazioni nel recesso sovrapatellare, oltre a piccola esostosi del profilo anteriore della metafisi distale del femore destro, v. documento depositato
4 il 29/04/2025).
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto che l'odierna ricorrente dispone di una ridottissima capacità lavorativa sia in ragione dell'età anagrafica, sia in ragione delle sue condizioni di salute, sia anche per via della mancanza di una specifica capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, il Collegio reputa sussistenti giustificati motivi per aumentare il contributo economico a carico del marito.
Rispetto al quantum del contribuito, il Tribunale osserva che il reddito del convenuto ammontava ad euro 1.660 al mese circa nell'anno 2021, e che è aumentato ad euro
1.761 circa nell'anno 2023, importo sul quale vi è una trattenuta di euro 330,00 al mese con scadenza 03/2032 (v. docc. 6-7). Il medesimo, inoltre, continua a vivere in
Repubblica Domenicana dove, notoriamente, il costo della vita è notevolmente inferiore all'Italia.
Alla luce delle condizioni personali, reddituali e abitative di ciascuna parte, il
Collegio ritiene di poter confermare il contributo economico riconosciuto dal
Giudice delegato in via provvisoria, con decorrenza dalla data della domanda, ossia dal deposito del ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve essere condannato a versare all'Erario le spese di causa, Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al
15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, tenuto conto dei parametri
“minimi” di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, relativamente alle cause di valore indeterminabile di “bassa” complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n.52/2023 del
22/12/2022, pubblicata in data 11/01/2023, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo Controparte_1 di versare un assegno di euro 550,00 al mese in favore della moglie,
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 Parte_1
5 c.c., a decorrere dalla data della domanda (mensilità di dicembre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da dicembre 2025);
- condanna a rifondere all'Erario le spese di causa, liquidate Controparte_1 in complessivi euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'08/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
6