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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n.1608/2023 RG R.G.
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 19 maggio 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21 maggio 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 15 aprile 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le suddette note, depositate dall'intervenuta e da;
CP_1
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
N. R.G. 1608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281sexies
cpc, depositandola insieme al verbale dell'udienza ex art.127ter cpc del 19.5.205, la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 10 nel procedimento iscritto al n.1608 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da
a socio unico (CF - in Parte_1 P.IVA_1
persona della sua procuratrice speciale (CF Parte_2
) -, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Grassia per procura P.IVA_2
speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrente
contro
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Floriana CP_1 C.F._1
Murrali per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il
14.11.2023
convenuta e contro
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) e (CF C.F._3 Controparte_4
C.F._4
convenuti contumaci con intervento di
(CF ) - in persona della sua procuratrice speciale CP_5 P.IVA_3
(CF -, rappresentata e difesa anche Controparte_6 P.IVA_4
disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi per procura a rogito notaio del 25.7.2023 (rep.25936, racc.19381) allegata alla comparsa di Persona_1
intervento depositata il 12.5.2025
interveniente volontaria ex art.111 cpc
***
pagina 2 di 10 Con ricorso ex art.702bis cpc depositato il 24.2.2023 Parte_2
Parte
(da qui anche agendo quale procuratrice speciale della srl unipersonale
[...]
(da qui anche CMF), ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) accertare
e/o dichiarare l'avvenuta accettazione tacita in capo a , , CP_1 Controparte_3
e dell'eredità del de cuius Controparte_2 Controparte_4 [...]
, deceduto l'11.11.2009, con conseguente ordine di trascrizione al Per_2
competente Conservatore dei RR.II della predetta accettazione, ovvero con
conseguente autorizzazione alla trascrizione;
2) accertare e riconoscere il diritto di
proprietà dei medesimi soggetti suindicati sulla unità immobiliare in Capoterra,
località Torre degli Ulivi, Lotto n.138, settore B, identificata in NCEU del predetto
Comune al foglio 34, mappale 247, vani 9,5; 3) con vittoria di spese e compensi
professionali.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
con atto di fusione a rogito notaio di Milano dell'
8.3.2004 Persona_3
ha incorporato per fusione, con effetti dal 01.4.2004, Parte_2
Controparte_7
con contratto stipulato il 28 gennaio 2019 ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e
4 della Legge n.130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del D.Lgs. n.385 del 1 settembre
Contr 1993 Filiale italiana ha ceduto a in qualità di Parte_2
cessionaria, con efficacia dal 21 gennaio 2019, tutti i crediti - unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo ad essi relativo - derivanti dai (e/o relativi ai) contratti di
Mutui ivi indicati, tra i quali quello sotto descritto;
Contr con ulteriore contratto del 28 gennaio 2019 denominato “Servicing Agreement”
ha nominato quale suo “servicer” affinchè provveda per suo conto, Parte_2
pagina 3 di 10 tra l'altro, alla gestione e riscossione dei crediti ceduti;
con contratto stipulato il 28 febbraio 2019 ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.385/1993
Parte sopra citato Filiale italiana ha ceduto a in qualità di Parte_2
cessionaria, con efficacia dal 1 marzo 2019, tutti i titoli emessi nel contesto della sopra
descritta operazione di cartolarizzazione, ivi compreso ilo ruolo di ai sensi del Pt_4
contratto di Servicing;
Parte per quanto premesso eve ritenersi titolare dei poteri di gestione dei crediti ceduti con i suindicati contratti, ivi compreso quello di provvedere all'incasso e riscossione;
il 30.1.2004 ha stipulato con (CF Controparte_7 Controparte_9
), nella qualità di parte mutuataria e datrice d'ipoteca, il C.F._5
contratto di mutuo fondiario e contestuale garanzia ipotecaria di cui al rogito notaio
prodotto come doc.1, munito di formula esecutiva il 17.2.2004; Persona_4
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il predetto
mutuo, in data 6.2.2004 è stata iscritta presso l'Agenzia del Territorio, a favore della
Banca mutuante e contro , l'ipoteca n.4239 RG e 543 RP Controparte_9
sull'unità immobiliare (villetta) individuata al capo 2) delle conclusioni;
l'11.11.2009 è deceduto;
Controparte_9
poiché sono rimaste impagate rate di ammortamento del mutuo, e poiché l'immobile ipotecato risultava allora intestato in Catasto Fabbricati a per la quota di CP_1
3/9 e a , e per la quota di 2/9 ciascuno, Controparte_3 CP_2 Controparte_4
Part il 21.01.2022 lo ha sottoposto a pignoramento nei confronti degli odierni
convenuti, ciascuno per la propria quota di proprietà, radicando davanti a questo
Tribunale la procedura esecutiva n.50/2022 RGE e la procedura n.199/2022, poi
riunite;
nell'ambito di tali procedure il giudice dell'esecuzione, rilevata la mancanza di
pagina 4 di 10 continuità delle trascrizioni relative all'immobile - in quanto non risultava trascritto
alcun atto di accettazione dell'eredità del -, ha assegnato al Persona_2
creditore procedente termine di 60 giorni per provvedere alle citate incombenze;
i convenuti, sebbene non abbiano formalmente accettato o rinunciato all'eredità di
nel termine decennale di cui all'art.480 cpc, sono comunque Persona_2
diventati eredi puri e semplici avendo compiuto ancor prima dello spirare del suddetto
termine atti incompatibili con la volontà di rinunciare, vale a dire: 1) la denuncia di
successione che include tale immobile, trascritta il 30.08.2010 presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Cagliari al n.2947 RG e 18937 RP (doc.4); 2) la
voltura catastale, in forza della quale l'immobile “de quo” risulta ad oggi intestato ai convenuti per le quota sopra indicate;
3) il pagamento di rate del mutuo, visto che sino
al 4.4.2019 la ricorrente ha registrato incassi a tale titolo;
Parte per quanto sopra al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, come
disposto dall'art.2650 cc, è stata costretta ad adire il Tribunale perché sia accertata e
dichiarata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte Persona_2
degli odierni resistenti;
va ulteriormente rilevato, in diritto:
sull'accettazione tacita dell'eredità, che:
ai sensi dell'art.476 cc essa può desumersi da un'attività personale del chiamato che sia incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile
se non nell'assunzione della qualità di erede, ovvero una condotta tale da presupporre
necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva
condotta alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale (Cass. Civ.,
Sez. II, 27/06/2005, n.13738);
costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere
pagina 5 di 10 desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo
atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione -inidonea di per sé a
comprovarla (Cass. n.178/1996, 5463/1998, 5688/1988) -, ma anche atti che siano al
contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di
vista tributario ma anche per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della
proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: tale principio di diritto è stato
riaffermato di recente dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con l'ordinanza n.1438/2020
e, da ultimo, con l'ordinanza n.11478/2021 del 30.4.2021, nella quale si conclude che
“soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la
voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso”
(nello stesso senso, “ex multis”, Cass. nn.7075/1999, 5226/2002 e 10796/2009);
nel caso in esame, inoltre, i chiamati si sono altresì adoperati, quantomeno sino al
2019, per il pagamento di alcune rate del mutuo gravante sull'immobile, ponendo in essere un'ulteriore condotta la cui natura ed importanza dovrà essere valutata insieme alle precedenti, nell'ambito della valutazione complessiva richiesta dalla citata giurisprudenza;
sulla prescrizione del diritto di accettare ex art.480 cc, che:
in mero subordine rispetto a quanto appena esposto si osserva, per mero tuziorismo
difensivo, che il termine di cui all'art.480 cc ha funzione estintiva ex art.2934 cc del
diritto del delato di acquistare la qualità di erede, che può essere però acquistata dal chiamato - per accettazione espressa o tacita - anche dopo il decorso del suddetto
termine, quando nessuno degli interessati eccepisca l'estinzione per prescrizione del
relativo diritto;
gli effetti dell'accettazione, dunque, in qualsiasi momento venga effettuata
retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione;
pagina 6 di 10 ad oggi nessuno degli odierni ricorrenti (rectius: convenuti) ha mai eccepito la
prescrizione del diritto di accettare, neppure a fronte della notifica degli atti esecutivi
prodromici alle citate esecuzioni immobiliari nn.199/2022 e 50/2022 RGE promosse a
loro carico.
, costituitasi con comparsa depositata il 14.11.2023, non ha formulato CP_1
nessuna allegazione o conclusione (limitandosi a dichiarare di essersi costituita
nell'epigrafata procedura per mezzo dell'odierno difensore, avv. Floriana Murrali).
I restanti convenuti, tutti ritualmente citati mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei termini indicati dal GI, non si sono invece costituiti.
Sul punto va precisato che all'udienza del 3.4.2024 è comparso per il resistente
[...]
l'avv. Maurizio Reccia e che nessuna comparsa di costituzione risulta però CP_2
ritualmente depositata per conto del primo (telematicamente o con timbro di
Cancelleria): sono infatti presenti nel fascicolo d'ufficio due distinti atti, entrambi privi di timbro di deposito (di cui uno scritto a penna e firmato - sembrerebbe - “avv.
Maurizio Reccia” e “ e l'altro redatto dall'avv. Reccia e Controparte_2
sottoscritto con firma autenticata da ) -, nessuno dei quali Parte_5
contenente specifiche conclusioni.
Per tale ragione anche , non risultando costituito, deve ritenersi Controparte_2
contumace.
Alla stessa udienza le suddette parti, invitate a precisare le loro eventuali conclusioni,
hanno così dedotto: la difesa della confermando l'accettazione tacita dell'eredità CP_1
della propria assistita e chiedendo comunque termine per meglio specificare le proprie
istanze e difese; l'avv. Reccia chiedendo il rigetto dell'interposto ricorso - non
sussistendo alcuna prova documentale a sostegno delle domande ivi avanzate, con
pagina 7 di 10 particolare riferimento alle posizioni dei resistenti contumaci, e risultando che la
denuncia di successione sia stata presentata da un solo coerede -, con spese
compensate.
Con comparsa depositata il 22.4.2025 è volontariamente intervenuta ex art.111 cpc la deducendo che: CP_5
con contratto del 22 ottobre 2024 - di cessione dei crediti individuabili in blocco ex
Legge 30 aprile 1999, n.130 - CMF ha ceduto pro soluto in favore di CP_5
“tutti i crediti (ivi inclusi a titolo di interessi - anche di mora -, spese e danni),
unitamente ad ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti
da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo
stipulati da , Barclays Bank PLC…successivamente ceduti alla Controparte_7
Cedente”;
tra i crediti ceduti vi è quindi anche quello precedentemente vantato da CMF nei
confronti degli attuali convenuti;
è interesse della parte istante intervenire nel presente giudizio e subentrare nell'attività
giudiziaria intrapresa dalla propria dante causa per proseguirla nei termini di legge.
La causa è stata istruita con soli documenti.
***
La domanda volta all'accertamento e declaratoria dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da è fondata esclusivamente nei confronti di Persona_2 CP_1
la quale ha espressamente riconosciuto di averla tacitamente accettata con le
[...]
condotte descritte in ricorso, che per le medesime ragioni indicate dalla ricorrente e sopra esposte - che sono linea, in diritto, con la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sostanziali e processuali che disciplinano la materia - sono incompatibili pagina 8 di 10 con la volontà contraria e giustificabili solo sul presupposto dell'assunzione della qualità di erede.
La stessa domanda deve essere invece rigettata nei confronti dei restanti convenuti, non avendo la ricorrente (né l'interveniente) fornito alcuna prova del fatto che la voltura dell'immobile ed il pagamento di rate del mutuo - ovvero le uniche condotte qualificabili come di “accettazione tacita” (essendo irrilevante la presentazione della denuncia di successione, in accordo con la giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa CMF) - siano personalmente attribuibili (anche) a , Controparte_2 CP_3
e . Controparte_4
Nulla deve e può qui essere specificatamente ordinato al responsabile del Servizio di
Pubblicità Immobiliare, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione e alle relative volture, indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali).
Deve essere altresì rigettata la domanda sub 2), non essendo stata fornita alcuna prova del fatto che l'immobile pignorato fosse effettivamente di proprietà esclusiva di e sia quindi attualmente di proprietà (o comproprietà) della qui Persona_2
accertata erede.
La sostanziale adesione della alla domanda di accertamento della propria qualità CP_1
di erede ed il rigetto delle ulteriori domande qui proposte (e, quindi, la parziale soccombenza della ricorrente e dell'interveniente) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla deve invece disporsi in relazione al rapporto processuale con i restanti convenuti,
pagina 9 di 10 Contro vista la loro contumacia e l'integrale soccombenza nei loro confronti di e CP_5
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda:
accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità relitta da CP_1
(CF , deceduto l'11.11.2009; Controparte_9 C.F._5
dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 19 maggio 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 21 maggio 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 15 aprile 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le suddette note, depositate dall'intervenuta e da;
CP_1
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
N. R.G. 1608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art.281sexies
cpc, depositandola insieme al verbale dell'udienza ex art.127ter cpc del 19.5.205, la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 10 nel procedimento iscritto al n.1608 del Ruolo Generale per l'anno 2023
promosso da
a socio unico (CF - in Parte_1 P.IVA_1
persona della sua procuratrice speciale (CF Parte_2
) -, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Grassia per procura P.IVA_2
speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrente
contro
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Floriana CP_1 C.F._1
Murrali per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata il
14.11.2023
convenuta e contro
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
) e (CF C.F._3 Controparte_4
C.F._4
convenuti contumaci con intervento di
(CF ) - in persona della sua procuratrice speciale CP_5 P.IVA_3
(CF -, rappresentata e difesa anche Controparte_6 P.IVA_4
disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi per procura a rogito notaio del 25.7.2023 (rep.25936, racc.19381) allegata alla comparsa di Persona_1
intervento depositata il 12.5.2025
interveniente volontaria ex art.111 cpc
***
pagina 2 di 10 Con ricorso ex art.702bis cpc depositato il 24.2.2023 Parte_2
Parte
(da qui anche agendo quale procuratrice speciale della srl unipersonale
[...]
(da qui anche CMF), ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: 1) accertare
e/o dichiarare l'avvenuta accettazione tacita in capo a , , CP_1 Controparte_3
e dell'eredità del de cuius Controparte_2 Controparte_4 [...]
, deceduto l'11.11.2009, con conseguente ordine di trascrizione al Per_2
competente Conservatore dei RR.II della predetta accettazione, ovvero con
conseguente autorizzazione alla trascrizione;
2) accertare e riconoscere il diritto di
proprietà dei medesimi soggetti suindicati sulla unità immobiliare in Capoterra,
località Torre degli Ulivi, Lotto n.138, settore B, identificata in NCEU del predetto
Comune al foglio 34, mappale 247, vani 9,5; 3) con vittoria di spese e compensi
professionali.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
con atto di fusione a rogito notaio di Milano dell'
8.3.2004 Persona_3
ha incorporato per fusione, con effetti dal 01.4.2004, Parte_2
Controparte_7
con contratto stipulato il 28 gennaio 2019 ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e
4 della Legge n.130 del 30 aprile 1999 e dell'art.58 del D.Lgs. n.385 del 1 settembre
Contr 1993 Filiale italiana ha ceduto a in qualità di Parte_2
cessionaria, con efficacia dal 21 gennaio 2019, tutti i crediti - unitamente a ogni altro
diritto, garanzia e titolo ad essi relativo - derivanti dai (e/o relativi ai) contratti di
Mutui ivi indicati, tra i quali quello sotto descritto;
Contr con ulteriore contratto del 28 gennaio 2019 denominato “Servicing Agreement”
ha nominato quale suo “servicer” affinchè provveda per suo conto, Parte_2
pagina 3 di 10 tra l'altro, alla gestione e riscossione dei crediti ceduti;
con contratto stipulato il 28 febbraio 2019 ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.385/1993
Parte sopra citato Filiale italiana ha ceduto a in qualità di Parte_2
cessionaria, con efficacia dal 1 marzo 2019, tutti i titoli emessi nel contesto della sopra
descritta operazione di cartolarizzazione, ivi compreso ilo ruolo di ai sensi del Pt_4
contratto di Servicing;
Parte per quanto premesso eve ritenersi titolare dei poteri di gestione dei crediti ceduti con i suindicati contratti, ivi compreso quello di provvedere all'incasso e riscossione;
il 30.1.2004 ha stipulato con (CF Controparte_7 Controparte_9
), nella qualità di parte mutuataria e datrice d'ipoteca, il C.F._5
contratto di mutuo fondiario e contestuale garanzia ipotecaria di cui al rogito notaio
prodotto come doc.1, munito di formula esecutiva il 17.2.2004; Persona_4
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con il predetto
mutuo, in data 6.2.2004 è stata iscritta presso l'Agenzia del Territorio, a favore della
Banca mutuante e contro , l'ipoteca n.4239 RG e 543 RP Controparte_9
sull'unità immobiliare (villetta) individuata al capo 2) delle conclusioni;
l'11.11.2009 è deceduto;
Controparte_9
poiché sono rimaste impagate rate di ammortamento del mutuo, e poiché l'immobile ipotecato risultava allora intestato in Catasto Fabbricati a per la quota di CP_1
3/9 e a , e per la quota di 2/9 ciascuno, Controparte_3 CP_2 Controparte_4
Part il 21.01.2022 lo ha sottoposto a pignoramento nei confronti degli odierni
convenuti, ciascuno per la propria quota di proprietà, radicando davanti a questo
Tribunale la procedura esecutiva n.50/2022 RGE e la procedura n.199/2022, poi
riunite;
nell'ambito di tali procedure il giudice dell'esecuzione, rilevata la mancanza di
pagina 4 di 10 continuità delle trascrizioni relative all'immobile - in quanto non risultava trascritto
alcun atto di accettazione dell'eredità del -, ha assegnato al Persona_2
creditore procedente termine di 60 giorni per provvedere alle citate incombenze;
i convenuti, sebbene non abbiano formalmente accettato o rinunciato all'eredità di
nel termine decennale di cui all'art.480 cpc, sono comunque Persona_2
diventati eredi puri e semplici avendo compiuto ancor prima dello spirare del suddetto
termine atti incompatibili con la volontà di rinunciare, vale a dire: 1) la denuncia di
successione che include tale immobile, trascritta il 30.08.2010 presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Cagliari al n.2947 RG e 18937 RP (doc.4); 2) la
voltura catastale, in forza della quale l'immobile “de quo” risulta ad oggi intestato ai convenuti per le quota sopra indicate;
3) il pagamento di rate del mutuo, visto che sino
al 4.4.2019 la ricorrente ha registrato incassi a tale titolo;
Parte per quanto sopra al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, come
disposto dall'art.2650 cc, è stata costretta ad adire il Tribunale perché sia accertata e
dichiarata l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte Persona_2
degli odierni resistenti;
va ulteriormente rilevato, in diritto:
sull'accettazione tacita dell'eredità, che:
ai sensi dell'art.476 cc essa può desumersi da un'attività personale del chiamato che sia incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile
se non nell'assunzione della qualità di erede, ovvero una condotta tale da presupporre
necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva
condotta alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale (Cass. Civ.,
Sez. II, 27/06/2005, n.13738);
costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere
pagina 5 di 10 desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo
atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione -inidonea di per sé a
comprovarla (Cass. n.178/1996, 5463/1998, 5688/1988) -, ma anche atti che siano al
contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di
vista tributario ma anche per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della
proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: tale principio di diritto è stato
riaffermato di recente dalla Corte di Cassazione, sez. VI, con l'ordinanza n.1438/2020
e, da ultimo, con l'ordinanza n.11478/2021 del 30.4.2021, nella quale si conclude che
“soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la
voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso”
(nello stesso senso, “ex multis”, Cass. nn.7075/1999, 5226/2002 e 10796/2009);
nel caso in esame, inoltre, i chiamati si sono altresì adoperati, quantomeno sino al
2019, per il pagamento di alcune rate del mutuo gravante sull'immobile, ponendo in essere un'ulteriore condotta la cui natura ed importanza dovrà essere valutata insieme alle precedenti, nell'ambito della valutazione complessiva richiesta dalla citata giurisprudenza;
sulla prescrizione del diritto di accettare ex art.480 cc, che:
in mero subordine rispetto a quanto appena esposto si osserva, per mero tuziorismo
difensivo, che il termine di cui all'art.480 cc ha funzione estintiva ex art.2934 cc del
diritto del delato di acquistare la qualità di erede, che può essere però acquistata dal chiamato - per accettazione espressa o tacita - anche dopo il decorso del suddetto
termine, quando nessuno degli interessati eccepisca l'estinzione per prescrizione del
relativo diritto;
gli effetti dell'accettazione, dunque, in qualsiasi momento venga effettuata
retroagiscono nel momento in cui si è aperta la successione;
pagina 6 di 10 ad oggi nessuno degli odierni ricorrenti (rectius: convenuti) ha mai eccepito la
prescrizione del diritto di accettare, neppure a fronte della notifica degli atti esecutivi
prodromici alle citate esecuzioni immobiliari nn.199/2022 e 50/2022 RGE promosse a
loro carico.
, costituitasi con comparsa depositata il 14.11.2023, non ha formulato CP_1
nessuna allegazione o conclusione (limitandosi a dichiarare di essersi costituita
nell'epigrafata procedura per mezzo dell'odierno difensore, avv. Floriana Murrali).
I restanti convenuti, tutti ritualmente citati mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione nei termini indicati dal GI, non si sono invece costituiti.
Sul punto va precisato che all'udienza del 3.4.2024 è comparso per il resistente
[...]
l'avv. Maurizio Reccia e che nessuna comparsa di costituzione risulta però CP_2
ritualmente depositata per conto del primo (telematicamente o con timbro di
Cancelleria): sono infatti presenti nel fascicolo d'ufficio due distinti atti, entrambi privi di timbro di deposito (di cui uno scritto a penna e firmato - sembrerebbe - “avv.
Maurizio Reccia” e “ e l'altro redatto dall'avv. Reccia e Controparte_2
sottoscritto con firma autenticata da ) -, nessuno dei quali Parte_5
contenente specifiche conclusioni.
Per tale ragione anche , non risultando costituito, deve ritenersi Controparte_2
contumace.
Alla stessa udienza le suddette parti, invitate a precisare le loro eventuali conclusioni,
hanno così dedotto: la difesa della confermando l'accettazione tacita dell'eredità CP_1
della propria assistita e chiedendo comunque termine per meglio specificare le proprie
istanze e difese; l'avv. Reccia chiedendo il rigetto dell'interposto ricorso - non
sussistendo alcuna prova documentale a sostegno delle domande ivi avanzate, con
pagina 7 di 10 particolare riferimento alle posizioni dei resistenti contumaci, e risultando che la
denuncia di successione sia stata presentata da un solo coerede -, con spese
compensate.
Con comparsa depositata il 22.4.2025 è volontariamente intervenuta ex art.111 cpc la deducendo che: CP_5
con contratto del 22 ottobre 2024 - di cessione dei crediti individuabili in blocco ex
Legge 30 aprile 1999, n.130 - CMF ha ceduto pro soluto in favore di CP_5
“tutti i crediti (ivi inclusi a titolo di interessi - anche di mora -, spese e danni),
unitamente ad ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti
da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo
stipulati da , Barclays Bank PLC…successivamente ceduti alla Controparte_7
Cedente”;
tra i crediti ceduti vi è quindi anche quello precedentemente vantato da CMF nei
confronti degli attuali convenuti;
è interesse della parte istante intervenire nel presente giudizio e subentrare nell'attività
giudiziaria intrapresa dalla propria dante causa per proseguirla nei termini di legge.
La causa è stata istruita con soli documenti.
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La domanda volta all'accertamento e declaratoria dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da è fondata esclusivamente nei confronti di Persona_2 CP_1
la quale ha espressamente riconosciuto di averla tacitamente accettata con le
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condotte descritte in ricorso, che per le medesime ragioni indicate dalla ricorrente e sopra esposte - che sono linea, in diritto, con la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sostanziali e processuali che disciplinano la materia - sono incompatibili pagina 8 di 10 con la volontà contraria e giustificabili solo sul presupposto dell'assunzione della qualità di erede.
La stessa domanda deve essere invece rigettata nei confronti dei restanti convenuti, non avendo la ricorrente (né l'interveniente) fornito alcuna prova del fatto che la voltura dell'immobile ed il pagamento di rate del mutuo - ovvero le uniche condotte qualificabili come di “accettazione tacita” (essendo irrilevante la presentazione della denuncia di successione, in accordo con la giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa CMF) - siano personalmente attribuibili (anche) a , Controparte_2 CP_3
e . Controparte_4
Nulla deve e può qui essere specificatamente ordinato al responsabile del Servizio di
Pubblicità Immobiliare, atteso che la presente sentenza costituisce di diritto titolo per ottenere la trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà senz'altro procedere alla trascrizione e alle relative volture, indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali).
Deve essere altresì rigettata la domanda sub 2), non essendo stata fornita alcuna prova del fatto che l'immobile pignorato fosse effettivamente di proprietà esclusiva di e sia quindi attualmente di proprietà (o comproprietà) della qui Persona_2
accertata erede.
La sostanziale adesione della alla domanda di accertamento della propria qualità CP_1
di erede ed il rigetto delle ulteriori domande qui proposte (e, quindi, la parziale soccombenza della ricorrente e dell'interveniente) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla deve invece disporsi in relazione al rapporto processuale con i restanti convenuti,
pagina 9 di 10 Contro vista la loro contumacia e l'integrale soccombenza nei loro confronti di e CP_5
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda:
accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità relitta da CP_1
(CF , deceduto l'11.11.2009; Controparte_9 C.F._5
dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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