Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2135/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VALPARADISO,15 90144 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARSALA FANARA MARCELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA VALPARADISO,15 90144 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARSALA FANARA MARCELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7
1
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 305/2024 pubblicata in data 24/6/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori i Per_1 Persona_2 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e manterranno la residenza in Palermo via Tommaso Natale n.1 presso l'abitazione del padre genitore collocatario. Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
3) La casa coniugale sita in Palermo via Tommaso Natale n. 1, di proprietà del GN , con il consenso del proprietario e a spese del Parte_3 GN , verrà suddivisa in due unità immobiliari autonome e Parte_1 indipendenti poste rispettivamente al piano terra e al primo piano. Il piano terra verrà abitato dal ricorrente , il primo piano verrà abitato Parte_1 dalla ricorrente e sarà alla stessa assegnato. La GNa Parte_2
2 si obbliga a non fare accedere nell'immobile assegnatole Parte_2 alcun estraneo cui eventualmente in seguito potrebbe accompagnarsi. La stessa si obbliga a non ospitare nella casa a lei assegnata terzi estranei al nucleo familiare composto dalla stessa e dai due figli e . Per_1 Persona_2
Inoltre, la GNa si obbliga a non effettuare alcuna Parte_2 modifica all'immobile assegnatole e a rilasciarlo nel momento in cui i figli non coabiteranno più con lei e/o diventeranno economicamente autosufficienti nello stesso stato in cui le è stato assegnato.
4) La madre terrà con sé i figli minori dal lunedì di ogni Parte_2 settimana dalle ore 8:00 al mercoledì alle ore 20:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sportive dei minori;
il padre Parte_1
terrà con sé i figli minori dal mercoledì alle ore 20:00 al sabato alle ore
[...]
8:00 compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sportive dei minori. I figli minori e trascorreranno: il fine settimana Per_1 Persona_2 dalle ore 8:00 del sabato alle ore 8:00 del lunedì alternativamente con la madre e con il padre;
le festività natalizie e precisamente la vigilia di Natale e il giorno di Natale con il padre e la vigilia di capodanno e il primo dell'anno con la madre in modo alternato (un anno con la madre e un anno con il padre); le festività pasquali e precisamente la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo un anno con il padre e un anno con la madre;
il 6 gennaio con il padre, il 25 aprile con la madre, il 1° maggio con il padre, il 2 giugno con la madre, il 15 agosto con il padre, in modo alternato (un anno con il padre e un anno con la madre), salva l'ipotesi di periodo di vacanza concordata e comunicato all'altro coniuge almeno 15 giorni prima della vacanza. Nel periodo estivo ognuno dei genitori potrà trascorrere e/o portare con sé in vacanza i figli minori per 7/14 giorni consecutivi, previa comunicazione da effettuarsi dall'uno all'altro coniuge almeno 15 giorni prima della vacanza.
5) Il ricorrente si obbliga a corrispondere alla ricorrente Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese la somma di euro 400 Parte_2 mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e Per_1
, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat. Inoltre il Persona_2 ricorrente si obbliga a corrispondere alla ricorrente Parte_1 Pt_2
il 70% delle spese straordinarie mediche dei figli, non coperte dal
[...]
3 S.S.N., documentate e che dovranno essere concordate preventivamente. Ove documentate, si obbliga al pagamento del 70% delle spese mediche, non coperte dal S.S.N. e non preventivamente assentite solo se caratterizzate da gravità ed urgenza. In difetto dei requisiti della gravità ed urgenza le spese non preventivamente assentite rimarranno ad esclusivo carico della ricorrente
. Ancora, il ricorrente si obbliga a Parte_2 Parte_1 corrispondere alla ricorrente il 70% delle spese Parte_2 straordinarie scolastiche ed extra scolastiche da concordare preventivamente ove richiedano il preventivo accordo (viaggi di istruzione, attività sportive, corsi di lingua, corsi di musica, attività ludico e ricreative, ecc.).
6) Il ricorrente si impegna a pagare tutte le utenze (acqua, Parte_1 luce, gas, canone televisivo, smaltimento rifiuti, canoni telefonici e internet dei figli) relative all'immobile assegnato alla GNa , e ciò fino Parte_2
a quando la ricorrente non sarà in grado di provvedere Parte_2 autonomamente al pagamento delle stesse. La ricorrente si Parte_2 impegna in ogni caso sin da ora ad ottimizzare i consumi energetici. Inoltre, il ricorrente si fa carico di sostenere, per il periodo di due anni, Parte_1 le spese di bollo e assicurazione del veicolo di sua proprietà FIAT PANDA targato FM256PF concesso in uso esclusivo alla GNa che Parte_2 provvederà al pagamento delle spese di carburante, di multe/contravvenzioni, obbligandosi a mantenere il veicolo in perfette condizioni meccaniche e di carrozzeria onde garantirne la sicurezza. La ricorrente si impegna a restituire il suddetto veicolo al proprietario nelle stesse condizioni in Parte_1 cui l'ha ricevuto, salvo il deterioramento dovuto alla normale usura del veicolo, entro il mese di dicembre dell'anno 2026. In virtù di tale specifica condizione la ricorrente dichiara di non avere nulla pretendere a titolo Parte_2 di assegno per il proprio mantenimento.
7) Il ricorrente si obbliga, in via esclusiva, al pagamento Parte_1 delle spese legali (spese documentate, compensi, rimborso spese generali, oneri fiscali) relative al presente procedimento.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 04/08/2010, da
, nato a [...] in data [...] e da Parte_1
nata a [...] in data [...], trascritto Parte_2 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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