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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 608/ 2022
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TOSCANO LUIGI presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA ABIGNENTE 50 84087
SARNO Ricorrente E
, persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia CP_2
Dorsoduro 3500/D, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile
Resistente
NONCHE'
“ con sede in Pomigliano Controparte_3
D'Arco Via Provinciale Passariello n. 199, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato l'odierno istante, premesso che: aveva svolto attività lavorative come specificato in ricorso;
che era stato disconosciuto il rapporto di lavoro indicato in ricorso;
tanto premesso, adiva questa Autorità Giudiziaria, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: accogliere il ricorso e per l'effetto accertare la sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto ed emettere i provvedimenti conseguenti. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte l eccependo l' infondatezza CP_2 del ricorso per insussistenza del dedotto rapporto di lavoro. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari. Non si costituiva, viceversa, l' CP_1 indicato in epigrafe che deve essere dichiarato contumace (la definizione della causa subiva un rallentamento anche a causa delle disfunzioni del sistema informatico).
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Passando all'esame del merito, appare opportuno premettere che, come affermato anche recentemente dal Supremo Collegio con riferimento alla valenza probatoria del verbale ispettivo:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla CP_2 base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi CP_2 escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria). (cfr. Cass. 12108/2010). Il verbale ispettivo, tuttavia, pur non assumendo una efficacia di piena prova può, secondo un altro orientamento di legittimità, perlomeno essere liberamente valutato dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie (cfr. anche Cass. 14965/12
2 “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di CP_2 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l CP_1 fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.” (cfr. anche Cass. 22862/2010). Orbene nel caso in esame, poiché l'odierno ricorrente vuole che sia affermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la sussistenza del fatto costitutivo grava sul ricorrente medesimo, in base all'art. 2697 c.c.. Tanto premesso, ai fini della decisione, questo giudicante deve verificare la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege, e segnatamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto. A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Tes_1
18/01/2023):”Adr: sono ispettrice dell e affermo che nell'anno CP_2
2019, dal maggio al dicembre, io ed altri colleghi abbiamo effettuato una verifica sugli istituti che si trova a Pomigliano CP_3
d'Arco; la verifica ci era stata assegnata sulla base di una segnalazione degli uffici amministrativi dell di Nola ed era CP_2 diretta ad accertare l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro dichiarati all' dagli istituti per cui io ed altri CP_2 CP_3 colleghi a più riprese ci siamo recati presso la sede dei suddetti istituti a Pomigliano d'Arco. Abbiamo intervistato i lavoratori che erano presenti in tutti quei momenti;
si trattava di docenti, di alcuni assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e, in più, abbiamo sentito il socio che in quel momento era presente lì nonché chi organizzava il lavoro facente funzioni di preside. Abbiamo poi ascoltato presso gli uffici una serie di persone che dai nostri CP_2 archivi risultavano essere assunti da questa scuola anche negli anni precedenti (es. anno 2016). Abbiamo inoltre invitato anche il NO
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, che Parte_1 però non si è presentato. Con le persone che non si sono presentate ci siamo regolati redigendo i verbali, basandoci su dichiarazioni e fatti che avevamo a disposizione agli atti del procedimento e abbiamo notato che non c'erano quietanze di pagamento delle retribuzioni pagate dalla società al NO;
non c'erano Pt_1 inoltre attestazioni della sua presenza al lavoro su fogli di firma. Il
3 NO non ci è stato nominato come dipendente né dal socio Pt_1 che è stato sentito, così come dallo stesso preside, né da tutti gli altri dipendenti ascoltati (come i collaboratori scolastici). L'avvocato Toscano chiede al teste di indicare le persone o altri dipendenti che hanno riferito che nell'anno 2016 il NO non lavorasse Pt_1 presso gli istituti Adr: non sono in grado di CP_3 rispondere alla suddetta domanda, però preciso che nessuna delle persone convocate e sentite mi ha indicato il NO come Pt_1 dipendente. Inoltre confermo integralmente il verbale di accertamento sottoscritto e depositato in atti. Adr: null'altro so.”. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza Testimone_2 del 18/01/2023):”…Adr: il mio rapporto lavorativo con l'istituto inizia nel dicembre 2017 e pertanto nulla posso CP_3 riferire in merito. Adr: null'altro so.”. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_3
18/01/2023):”.. di essere coordinatore delle attività didattiche degli istituti e di non avere nessun rapporto di parentela CP_3 con le parti in causa. …..Adr: non posso dire se il NO era Pt_1 effettivamente dipendente della scuola, trattandosi di una competenza della segreteria, ma posso affermare di averlo visto nei corridoi svolgendo attività manuale. Adr: null'altro so.” Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_4
18/01/2023):”..Adr: posso dire che ho accompagnato diverse volte il NO , nel periodo tra giugno e dicembre 2016, all'istituto Pt_1
sito in Pomigliano d'Arco alla via Provinciale CP_3
Passariello 199. L'ho accompagnato in particolare per due/tre volte alla settimana, ma non posso essere più preciso in merito. Adr: null'altro so.”. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_5
18/01/2023):”.. di essere la cognata del NO in quanto la Pt_1 moglie dello stesso è sua sorella…Adr: posso dire di aver spesso accompagnato il NO presso l'istituto sito Pt_1 CP_3 in Pomigliano d'Arco e questo avveniva talvolta per due volte alla settimana perché si tratteneva lì per poche ore e potevo aspettare che finisse di lavorare. Il NO nella scuola svolgeva le Pt_1 mansioni di collaboratore scolastico, ovvero faceva le pulizie. Adr: null'altro so”. Orbene appare opportuno sottolineare che, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata con particolare cautela, considerati anche i rapporti sussistenti fra alcuni testi e le parti. Tanto premesso, nel caso in esame, non vi è prova di pagamenti non in contanti effettuati a favore dell'odierno ricorrente ed, inoltre, in base alla testimonianza dell'ispettore si deve ritenere che non CP_2
4 risultasse la sua presenza nei c.d. “fogli presenza”. Analogamente non è emersa la presenza di quietanze di eventuali pagamenti al ricorrente (né l'odierno ricorrente sembra aver depositato delle buste paga). La difesa del ricorrente non sembra aver svolto idonee argomentazioni sotto questo profilo. Dal verbale ispettivo, perlomeno non emerge alcun elemento che possa far ritenere la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in esame. Le dichiarazioni dei testi indicati dal ricorrente appaiono generiche e non sufficientemente attendibili. Infatti, alcuni testi si sono limitati ad affermare che l'odierno ricorrente sarebbe stato da loro accompagnato sul luogo di lavoro (non spiegando, fra l'altro, la motivazione della necessità di accompagnare continuativamente l'odierno ricorrente al lavoro) non potendo riferire, perlomeno presumibilmente, nulla, per conoscenza diretta, sull'effettivo svolgimento di attività lavorativa (cfr. le dichiarazioni dei testi e . Poi il fatto che il teste, in circostanze di tempo Tes_4 Tes_5 non specificate, sia stato visto svolgere attività manuali non è sufficiente, evidentemente, a ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ( cfr. in particolare le dichiarazioni del teste che fra l'altro afferma di non sapere se Tes_3
l'odierno ricorrente fosse effettivamente dipendente della scuola”) Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese di giudizio, in considerazione della controversia e novità delle questioni esaminate, devono essere compensate ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell , così provvede : CP_2
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 7/4/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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