Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1272/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 05/06/2025 nella causa n. 1272/2022 RGL, promossa da:
(GIA' assistita dall'avv. RECUPIDO Parte_1 Parte_2
DAVIDE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo – opposizione ad avviso di addebito
Premesso che: con ricorso depositato in data 7/11/2022, (già ha dedotto Parte_1 Parte_2 di aver ricevuto notifica di atto di accertamento/diffida ad adempiere da parte dell di CP_1
Alessandria avente ad oggetto la contestazione di omissioni contributive per il periodo 12/2017-
03/2018, con richiesta di pagamento di € 24.291,66 per contributi ed € 15.926,24 per sanzioni, e che la pretesa dell'Istituto previdenziale trova fondamento nel precedente Verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro Alessandria-Asti del 8/11/2018 con il quale è stato ritenuto non genuino il distacco transnazionale di n. 11 lavoratori da parte dell Controparte_2 avente sede in Romania, in favore della sicchè detti lavoratori sono stati Parte_2 considerati a tutti gli effetti dipendenti della società distaccataria.
La società ricorrente ha contestato la correttezza delle conclusioni a cui sono pervenuti gli
Ispettori, sia in ragione di una non corretta interpretazione della normativa in materia, sia in quanto le circostanze accertate, con particolare riguardo alla residenza dei lavoratori in Italia ed al lavoro
1
da essi abitualmente prestato in Italia sin da epoca precedente all'assunzione degli stessi da parte della e al loro distacco in favore della non sarebbero dimostrate. La CP_2 Parte_2 ricorrente ha altresì contestato la fondatezza di alcune violazioni accertate dall'Ispettorato in merito a singoli lavoratori, specificamente e , rispetto a cui anche la Persona_1 Persona_2 connessa pretesa contributiva dell risulterebbe parimenti infondata. CP_1 ha quindi chiesto di ordinare all il rilascio del DURC e di dichiarare illegittimo Parte_2 CP_1 il verbale di accertamento da cui la pretesa dell'Istituto previdenziale ha tratto fondamento, con dichiarazione che nulla è dovuto dalla ora Parte_2 Parte_1
L , costituitosi in giudizio, ha sostenuto la correttezza dell'accertamento dell'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro Alessandria-Asti, da cui è derivata la pretesa contributiva e sanzionatoria dell , e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_3
Con ricorso depositato in data 12/1/2023, (già ha Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 30120220001387044000 notificatole dall in data 5/12/2022, con il quale l'Istituto previdenziale ha chiesto il pagamento del CP_1 complessivo importo di € 40.742,82 per contributi, sanzioni e interessi, sulla scorta del Verbale di accertamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria Asti del 8/11/2018. A fondamento dell'opposizione ha rappresentato innanzitutto che l'accertamento su cui l'avviso di addebito si fonda era sub iudice al momento della formazione ed emissione del titolo, con conseguente nullità del medesimo;
nel merito ha reiterato le medesime difese già spiegate con il precedente ricorso del 7/11/2025.
La società ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L si è costituito anche nel procedimento così instaurato, chiedendone la riunione con il CP_1 precedente, evidenziando che la violazione dell'art. 24, co. 3, D.Lgs. 46/1999 può comportare l'accertamento dell'illegittimità del titolo, ma comunque il giudice è tenuto ad esaminare la fondatezza della pretesa impositiva. Parte resistente ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la condanna della ricorrente al pagamento degli importi indicati nel verbale di accertamento prodromico al titolo opposto o nell'avviso di addebito opposto, oltre accessori dal dovuto al saldo.
I procedimenti sono stati riuniti.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni;
per esigenze di economia processuale, stante l'accordo in tal senso manifestato dalle parti, sono stati acquisiti i verbali della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio incardinato presso altra sezione di questo Tribunale tra la e Parte_2 CP_4
, da una parte, e l dall'altra, e avente ad oggetto l'opposizione alle
[...] Controparte_5 ordinanze ingiunzione scaturite dal medesimo accertamento.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
2 RGL n. 1272/2022
Considerato che: la presente causa ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall nei confronti CP_1 della (già per contributi e sanzioni indicato nell'“Atto di Parte_1 Parte_2 accertamento a seguito di Verbale della Direzione Territoriale del Lavoro del 08/11/2018 (Matricola
n. 0206055659 – Codice Fiscale , . Diffida al adempiere.” datato P.IVA_1 Parte_2
16/2/2022 (doc. 1 ric. e 2 res. - RG 1272/2022), poi trasfuso nell'avviso di addebito n.
30120220001387044000 il quale, infatti, indica nel dettaglio del debito “Segnalazione da altri enti
Diffida Prot. . CMBDR. 16/02/2022 0744937 notificata il 16/02/2022” (doc. 4 ric. – RG CP_1
19/2023).
Quanto all'emissione dell'avviso di addebito nonostante fosse pendente tra le parti il giudizio di accertamento negativo del credito già oggetto del verbale di accertamento e della diffida ad CP_1 adempiere menzionati, essa costituisce violazione dell'art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 46 del 1999, secondo cui, “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Tuttavia, come osservato dall , l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, a cui è equiparata CP_1
l'emissione dell'avviso di addebito, non esonera il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi richiesti in pagamento.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha affermato che “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale).” (Cass. n.17858/2018; nello stesso senso, Cass. n. 4032/2016 e Cass. n.19469/2018); in particolare, si è precisato che “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633,644 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 545 c.p.c.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6
3 RGL n. 1272/2022
agosto 2012 n. 14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragion per cui non è tenuto, perciò, a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982; di recente Cass. n. 6959 del 20 marzo 2018)” (Cass. n. 19469/2018).
Ciò chiarito, la diffida ad adempiere del 16/2/2022 trae, come indicato, fondamento dal Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. AL00000/2018-555-02 del 08/11/2018 Prot. n.
26552 del 29/11/2018 (doc. 2 ric. e 5 res. – RG 1272/2022), redatto contestualmente e separatamente al Verbale unico di accertamento e notificazione n. AL00000/2018-555-01 del
08/11/2018 Prot. n. 26550 del 29/11/2018 (doc. 4 res. – RG 1272/2022), ai fini del “recupero dei contributi considerato che le condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati in Italia, durante il periodo del distacco, devono essere le medesime previste per coloro che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco” e pertanto inoltrato ad ed . CP_1 CP_6
Nello specifico, gli Ispettori hanno accertato che la “Da circa cinque anni si avvale Parte_2 di una Agenzia interinale rumena con referente italiano, sig. La società Persona_3 mensilmente trasmette al citato referente le presenze degli autisti somministrati e sulla base di ciò
l'Agenzia Timako Work Agency Srl emette fattura. Per i lavoratori distaccati l'Agenzia ha effettuato la comunicazione al Centro per l'Impiego italiano di “Distacco Transnazionale” e la medesima provvede anche a corrispondere ai lavoratori la retribuzione in euro.
Da quanto è emerso, si richiama l'art. 3 del D.Lgs. 136/2016, in attuazione della direttiva UE
2014/67, che individua alcuni indicatori che contraddistinguono le diverse fattispecie di distacco transnazionale. Oltre agli elementi indicati nel comma 1 e relativi al soggetto distaccante, sono esplicitati quelli relativi al lavoratore distaccato. Co Tenuto conto delle indicazioni operative formulate con le Circolari n. 1 del 2017 dell e n. 3 del
2016 del è emerso che il distacco in favore dell'Impresa stabilita in Italia ( CP_8 Parte_2 non è autentico, poiché i prestatori distaccati già risiedono in Italia da un periodo precedente al distacco ed hanno lavorato abitualmente in Italia ancor prima del distacco e senza alcuna intermediazione dell'Agenzia Interinale. Da informazioni assunte da alcuni di essi, si è appreso che
“sono residente in Italia dal 2008 ed ho sempre lavorato sempre autista per ditte in Italia… Torno in
Romania solo per rinnovare i documenti e non ho mai lavorato in Romania da quando sono in
Italia…” ed inoltre “la documentazione di lavoro l'ho firmata presso la sede della ed ho Parte_2 svolto un colloquio di lavoro con il sig. e . Non conosco di Parte_3 Controparte_4
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persona nessun referente della in Italia nè ho necessità di contattarlo telefonicamente. I CP_2 responsabili della ditta mi hanno detto che venivo assunto con un contratto rumeno. Parte_2
Risiedo in Italia dal 2015 ed ho avuto altri rapporti di lavoro come autista per ditte in Italia. Prima del mio arrivo in Italia ho lavorato in Romania. Da quando lavoro vado solo in vacanza”. Le notizia raccolte hanno evidenziato che gli autisti hanno dovuto indicare un domicilio in Romania per poter lavorare come i dipendenti in Italia. La maggior parte degli autisti hanno avuto in passato CP_2 precedenti rapporti di lavoro con imprese italiane, oltre la società in qualità di Parte_2 dipendenti. Nello svolgimento del lavoro il riferimento per tali autisti è il titolare, sig. CP_4
, che impartisce ordini e direttive e dispone per qualunque necessità lavorativa quali assenze,
[...] permessi.
Pertanto il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti dipendente del committente/utilizzatore dal giorno di inizio dell'attività svolta in pseudo distacco, nel caso di specie dal dicembre 2017.”.
Premesso che l'onere probatorio incombe pacificamente sull , titolare della pretesa creditoria, CP_1 va innanzitutto richiamata la normativa applicabile alla fattispecie di causa.
Il D.Lgs. 136/2016 è stato adottato in “Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).” e, come è stato già evidenziato da questo
Tribunale in fattispecie analoga, “La finalità della normativa è evidentemente, sin tanto che all'interno dell'UE non vi sarà uniformità in materia contributiva, quella di evitare il fenomeno del
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L'art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 136/2016, nel testo ratione temporis vigente, prevede che:
“
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.” e che “
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.”. Tale ultima fattispecie ricorre nel caso in esame ove è un'agenzia di Controparte_9 somministrazione lavoro avente sede in Romania che ha distaccato/somministrato n. 11 lavoratori presso avente sede in Italia. Parte_2
L'art. 2, comma 1, lett. d), dispone che, ai sensi del medesimo testo di legge, è ““lavoratore distaccato” il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo
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limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.
L'art. 3 recita: “
1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008
(Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello
Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
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4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di
50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.”.
Nella specie, dalle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori in sede di accertamento (doc. 42, 43 e 57 res. – RG 1272/2022), da quelle acquisite nel corso dell'istruttoria giudiziale, nonché dalla documentazione versata in atti dall , relativa alla presenza e all'attività lavorativa svolta in CP_1
Italia degli stessi lavoratori prima di essere assunti dalla ed essere CP_2 distaccati/somministrati presso la ricorrente (doc. 46 – 56), si evince che detti lavoratori risiedevano e lavoravano in Italia già da tempo, sicchè non è possibile ritenere che ciascuno di essi fosse, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), “lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”, così come deve escludersi, ai sensi dell'art. 3, co. 3, lett. b) D.Lgs. 136/2016, che “il lavoratore esercit(asse) abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato”.
Si riporta quanto affermato dai testimoni escussi: ha riferito di essere residente Testimone_1 in Italia dal 2003 e di essersi rivolto alla , a cui gli avevano suggerito di rivolgersi, per CP_2 trovare lavoro e di aver in effetti trovato lavoro in Italia, pur essendo l'agenzia rumena;
Per_4 ha dichiarato di essere residente in Italia dal 2013 e di essere andato in Romania
[...] appositamente per la sottoscrizione del contratto di lavoro con la , a cui si era rivolto perché CP_2 disoccupato e perché aveva saputo che tale agenzia cercava autisti;
ha Persona_5 affermato di aver lavorato per tramite l'agenzia e che “io ho contattato Parte_2 CP_2 CP_2 in quel momento io ero qui in talia … avevo la residenza sia qua che in Romania … ho firmato il contratto di lavoro in Romania”; ha dichiarato di abitare in Italia dal 2015, pur Testimone_2 avendo conservato la residenza anche in Romania, e di aver iniziato a lavorare in Italia dal 2016 per un padroncino rumeno, prima di contattare, dietro suggerimento di un amico, Per_3 rappresentante della , che gli ha trovato lavoro presso egli ha altresì CP_2 Parte_2 confermato la dichiarazione resa agli ispettori, durante la quale aveva riferito di aver sottoscritto il contratto presso la sede della dopo aver effettuato un colloquio di lavoro con Parte_2 Parte_1
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e e di essere tornato in Romania, dopo aver iniziato a lavorare in Italia, Pt_3 Controparte_4 solo in vacanza;
a detto di risiedere in Italia dal 2008, di aver lavorato in Calabria Parte_4 sette anni circa prima di essere assunto dalla e di aver sottoscritto il contratto di lavoro con CP_2
a Tortona;
in sede ispettiva il lavoratore aveva riferito agli ispettori analoghe informazioni, CP_2 precisando di tornare in Romania, da quando è arrivato in Italia, solo per rinnovare i documenti e senza aver mai lavorato nel Paese di provenienza, oltre che di aver sottoscritto il contratto presso la Parte_2
A fronte dell'eccezione sollevata da parte ricorrente in merito all'incapacità a testimoniare dei lavoratori la cui posizione contributiva costituisce oggetto della pretesa impositiva dell , si CP_1 osserva che l'incapacità a testimoniare del lavoratore i cui contributi siano stati omessi non esclude che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa, traendo dalle risposte ottenute argomenti di prova, così come previsto per la risposta delle parti dall'art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 5636/2019, Cass. n. 1256/2016, n.
27161/2008), sicchè le dichiarazioni raccolte in corso di causa possono essere valutate alla stregua di dichiarazioni acquisite liberamente;
peraltro, nella specie si tratta di dichiarazioni rese dai lavoratori nell'ambito di altro giudizio, ossia nel parallelo giudizio tra la società ricorrente e l
[...]
ove i dubbi circa la capacità a testimoniare degli stessi sono stati superati dal Controparte_10 giudice, come si evince dalla lettura della sentenza conclusiva del procedimento, prodotta dall , in quanto in quella sede si trattava di verificare la legittimità della sanzione CP_1 amministrativa irrogata alla società, scaturente dall'accertamento ispettivo, rispetto a cui non si è riscontrato alcun interesse dei lavoratori stessi idoneo a giustificare un loro intervento nel giudizio.
In ogni caso, si evidenzia come il contenuto delle dichiarazioni rese in giudizio dai lavoratori sia di analogo tenore rispetto a quello delle dichiarazioni rilasciate agli Ispettori e ciò depone nel senso della loro attendibilità.
Ancora va rilevato che l ha prodotto l'estratto dei dati anagrafici/domicili fiscali dei lavoratori CP_1 registrati presso l'Agenzia delle Entrate (doc. 46 res. – RG 1272/2022), nonché l'estratto dei dati occupazionali dei medesimi presso il Centro per l'Impiego (doc. 47-56 res. – RG 1272/2022), da cui si evince come effettivamente essi fossero presenti stabilmente sul territorio italiano da tempo prima rispetto alla sottoscrizione del contratto con circostanza che lascia presumere, CP_2 anche laddove non si riscontri per alcuni periodi la formalizzazione di un'occupazione lavorativa, soprattutto in caso di presenza prolungata sul territorio nazionale, che essi avessero comunque un impiego, per quanto non regolarizzato.
Alla luce di quanto esposto non possono che ritenersi corrette le conclusioni a cui sono addivenuti gli Ispettori, riportate nei verbali di accertamento, e, quindi, fondata la pretesa impositiva dell CP_1 che su di esse è basata.
Né ha rilievo il fatto che la ora non sapesse, per quanto Parte_2 Parte_1 sostenuto in ricorso e da alcuni testimoni (ad es. ), che i lavoratori Testimone_3
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distaccati/somministrati dalla fossero residenti in Italia e che sui documenti esibiti CP_2 fosse indicata una residenza in Romania, poiché la società, nota e rilevante impresa nel settore dei trasporti, era nella posizione di poter conoscere le linee guida e le circolari in materia, dalle quali è agevole evincere come le ipotesi di somministrazione non genuine siano configurabili, tra le altre ipotesi, nel caso in cui il lavoratore somministrato, al momento di essere collocato dal somministrante presso il somministratario, sia soggetto che già risiede e/o abbia lavorato in Italia
e, comunque, che non lavora presso alcuna impresa avente sede nello Stato in cui ha sede la somministrante stessa;
in ogni caso, stante la rilevanza della normativa, frutto del coordinamento comunitario, volta ad evitare pratiche di utilizzo abusivo ed elusivo del distacco transnazionale, finalizzato ad ottenere vantaggi in termini di incidenza percentuale sulle retribuzioni delle ritenute contributive, era onere dell'impresa porre in essere le opportune verifiche.
In ogni caso, considerata la richiesta formulata dal difensore di parte ricorrente in sede di discussione, va rilevata l'inapplicabilità dell'art. 3 L. 689/1981 in quanto quelle applicate dall CP_1 non sono sanzioni amministrative.
La società ha altresì contestato che in data 17/3/2018 il lavoratore abbia prestato Persona_1 attività lavorativa e quindi la fondatezza della pretesa contributiva dell che su tale CP_1 Co accertamento dell si fonda, in quanto dal disco cronotachigrafo emergerebbe che egli abbia soltanto movimentato il camion per 41 minuti per portarlo dall'officina di Tortona alla sede di Sale.
La doglianza è infondata. Innanzitutto, il disco cronotachigrafo non costituisce prova dell'orario di lavoro osservato, ma soltanto prova della effettuazione della prestazione lavorativa, considerato che l'autista rimane a disposizione del datore di lavoro anche nei tempi di attesa necessari a consentire le operazioni di carico e scarico e per l'eventuale espletamento di attività accessorie.
Quindi il dato emergente dal documento è solo nel senso che l'attività lavorativa sia stata espletata. Da ciò consegue la fondatezza della pretesa impositiva derivata dalla circostanza accertata in sede ispettiva.
Inoltre, la ricorrente ha contestato che non vi sia stata omissione contributiva rispetto all'attività lavorativa prestata dal lavoratore nella giornata del 26/3/2018, avendo la Persona_2 società provveduto alla comunicazione obbligatoria della chiamata e agli adempimenti consequenziali.
In tal caso, a fronte dell'ammissione che il lavoratore ha effettivamente prestato attività lavorativa nella giornata indicata, non vi è prova degli adempimenti allegati dalla società, la quale si è limitata a produrre la stampa di una griglia compilata sull'applicativo che consente l'inoltro al Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria, senza dimostrazione dell'effettivo invio, non avendo contestualmente prodotto il file XML che viene generato in ipotesi e trasmesso via e-mail, nonché
a produrre la busta paga da cui risulta l'attestazione della presenza del lavoratore che, tuttavia, non dimostra l'avvenuto pagamento dei relativi contributi (doc. 23-24 ric. – RG 1272/2022). Nulla di diverso è stato prodotto con il ricorso introduttivo del procedimento RG 19/2023.
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In conclusione, l'avviso di addebito n. 30120220001387044000, per le ragioni sopra esposte, deve essere annullato, ma al contempo la società ricorrente dev'essere condannata al pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi di mora in esso indicati, oltre agli importi successivamente maturati, escluse le sole spese di notifica del titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- annulla l'avviso di addebito n. 30120220001387044000;
- condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell dei contributi, delle CP_1 sanzioni e degli interessi di mora indicati nell'avviso di addebito di cui al punto che precede con la sola esclusione delle spese di notifica, oltre sanzioni e interessi maturati successivamente alla formazione del titolo e fino al saldo effettivo;
- condanna la società ricorrente alla rifusione in favore dell delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Alessandria, 5.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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