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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 307/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 414 del 15.4.2025, notificata il 17.4.2025; avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Matteo Benetti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Silvia Braschi in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Maria Giacobazzi CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 24.7.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. già dipendente della CP_1 Parte_1
dall'1.7.2018, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, in funzione
[...] di Giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatole dalla controparte con nota del 18.2.2024, a fronte della seguente contestazione: “Il 24 novembre 2023 la scrivente società le ha chiesto l'immediata restituzione dei beni aziendali a lei concessi ad uso promiscuo (unitamente agli accessori dci medesimi) entro e non oltre il 30 novembre successivo e presso i locali della società. Tra il 29 ed il 30 novembre (a meno di 24 ore dalla consegna) ha fatto sapere:
Che avrebbe restituito solo parte dei beni richiesti (ossia solo l'autovettura ed i telefoni Samsung Zetaflip 3 bianco e Samsung Zetaflip 3 rosa);
Che i medesimi sarebbero stati disponibili al ritiro presso la sua residenza e non alla sede aziendale;
Che al portatile Lcnovo (ancora in garanzia) era stato sostituito l'hard disk interno per ottenere migliori prestazioni;
Che era sua intenzione acquistare dalla società gli altri beni aziendali in suo possesso, ossia:
• un secondo Samsung Zctaflip 3 colore rosa al prezzo di 250 euro;
• un telefono Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa al medesimo prezzo di 250 euro;
• il portatile EN (con relativa licenza Office 365) a 200 euro Il giorno fissato per la consegna il nostro legale ha comunicato più volte il rifiuto della società alla sua proposta d'acquisto (peraltro ad importi estremamente modesti rispetto a quelli di mercato) e la necessità di riconsegnare tutti i beni aziendali. Di riscontro, lei ha riferito di aver richiesto una copia forense della memoria del Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa al fine di tutelare i suoi interessi in ambito giudiziale. Alle ore 18.00 del 30 novembre -ed al solo fine di evitare ulteriori polemiche -la società si è trovata costretta a recarsi presso la sua abitazione per ritirare l'autovettura, il Samsung Zetaflip 3 bianco ed il portatile EN. Tra i beni restituiti, veniva registrata la presenza di una sim (con operatore wind) sconosciuta alla società. Nessuna traccia degli altri beni aziendali ed in particolare, della sim con utenza 339 287 5751 e del Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa. Tutte le circostanze venivano segnalate dal nostro legale lo stesso 30 novembre, indicando come termine per la restituzione dei beni aziendali residui il 4 dicembre mattina. Il 1° dicembre 2023 un collaboratore della società si è recato presso la sua abitazione per riconsegnare la sim wind da lei consegnata il giorno precedente. Contestualmente, ha anche rinnovato la richiesta dei beni aziendali residui. In quell'occasione, lei ha dichiarato in modo aggressivo al collaboratore della società che non aveva nulla da restituire, che non erano quelli gli accordi e che avrebbe dovuto allontanarsi velocemente dalla sua abitazione. È quindi rientrata sbattendo la porta. Ha quindi espressamente negato che vi fossero altri beni aziendali da restituire ed ha assunto un contegno coerente con la volontà di trattenerli come fossero di sua proprietà, rivendicando accordi inesistenti con il datore di lavoro e negando qualsiasi confronto in merito. Nonostante il suo comportamento - quantomeno ostile - per evitare di inasprire ulteriormente i toni, la società ha cercato l'intercessione del suo legale. Sono occorsi svariati solleciti e la prospettazione di una querela per ottenere (il 19 dicembre 2023) la restituzione della sim aziendale e null'altro. Ancora oggi (ad un mese di distanza), nonostante le ripetute rassicurazioni, lei continua a trattenere il Samsung con custodia rossa e non ha comunicato il PIN di sblocco della sim restituita il 19 u.s. rendendo l'utenza telefonica corrispondente del tutto inutilizzabile. Ciò che è più grave è che - a causa del suo comportamento - il numero 339 287 5751 ancora oggi è "staccato": non può essere utilizzato dalla clientela né da fornitori ed altri collaboratori della società. È evidente il danno che la società sta soffrendo a causa della sua deliberata condotta. Più volte, sia la clientela che i collaboratori della società hanno provato a contattarla su quel numero senza successo. In tutte le occasioni, l'utenza risultava irraggiungibile.
2 La gravità del suo comportamento non merita commenti ed incide irrimediabilmente sul vincolo fiduciario che deve contraddistinguere il rapporto di lavoro. In particolare, da quanto ci risulta, lei si è resa responsabile delle seguenti violazioni:
1. Non ha prestato la dovuta diligenza nell'esecuzione dell'attività lavorativa in violazione dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 72 CCNL applicato, disattendendo l'ordine di restituzione comunicato dalla società il 24 novembre 2023 per quanto attiene al Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa ed alla sim aziendale con utenza 339 287 5751;
2. Ha illecitamente compromesso/manomesso i dispositivi informatici a lei affidati dalla società, sostituendo l'hard disk del pc portatile solo per avere prestazioni migliorative CP_2 (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato - dell'art. 2104 cod. civ.-dell'art. 1768 cod.civ:);
3. Conseguentemente ha compromesso la garanzia sul portatile EN a lei affidato ed al quale ha ritenuto di sostituire l'hard disk (violazione degli art.72 e 73, III comma CCNL- dell'art. 2104 cod. civ.);
4. Ha dolosamente riconsegnato alla società una sim wind diversa da quella affidata dalla società per la sua attività con l'intenzione di far intendere al datore di lavoro di aver correttamente adempiuto all'ordine di restituzione (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato);
5. Continua a trattenere il con custodia rossa ed il pin della sim Controparte_3 aziendale con utenza 339 287 5751 pur a fronte della dichiarata volontà della società di rientrare in possesso di tali strumenti (dunque senza alcun "accordo in merito") (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato -dell'art.2104 cod. civ.- dell'art. 646 cod. pen.);
6. Ha deliberatamente - e senza alcuna giustificazione - messo a rischio l'attività aziendale negando alla clientela la possibilità di contattare la società al numero di telefono 339 287 5751 (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato); La presente vale, ai sensi dell'art. 7 I. 300/1970 ed art. 73 CCNL applicato, quale contestazione disciplinare, rispetto alla quale lei potrà fornire le Sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Avvalendosi delle facoltà accordate dalla legge e del disposto dell'art. 73, III comma, lett.I) dell'accordo collettivo, la società le comunica la sua sospensione cautelare, non disciplinare dal rapporto di lavoro sino all'esito del procedimento disciplinare. La società si riserva di agire in ogni sede, anche penale, per la tutela dei propri interessi ed il risarcimento dei danni patiti e patiendi”. Il Tribunale di Modena, nella resistenza della società, rilevava che:
a) quanto all'addebito consistente nell'aver sostituito l'hard disk del pc portatile compromettendone la garanzia: “E' pacifico che la ricorrente CP_2 abbia provveduto alla sostituzione dell'hard disk. Non è stato provato invece che il dispositivo fosse ancora in garanzia (la teste ha dichiarato solo che Tes_1 le fu richiesto dal di effettuare una verifica in proposito); il teste Pt_1 ha confermato che tuttavia che il disco fisso fosse danneggiato, e che Tes_2 gli fosse stato richiesto dalla ricorrente di effettuare una copia forense dei dati ivi racchiusi”;
b) quanto all'addebito consistente nell'aver dolosamente riconsegnato alla società una sim wind diversa da quella affidata dalla società per la sua attività:
“Non sono stati forniti elementi sufficienti per inferire che la sia stata intenzionalmente consegnata in prima battuta una sim diversa, anche perché il consegnatario avrebbe potuto ben rilevarlo sul momento. Ciò nondimeno, la ricorrente non ha provveduto alla restituzione sino al 19 dicembre. In questi limiti, il fatto è provato”;
3 c) quanto all'addebito consistente nell'aver omesso di restituire il
[...]
con custodia rossa e il pin della sim aziendale con utenza 339 287 5751: CP_3
“E' pacifico che la ricorrente non abbia provveduto alla restituzione del
Samsung. Anche in relazione a questo dispositivo, il teste ha riferito Tes_2 di aver effettuato un'analisi forense. Non è invece comprovato che la ricorrente disponesse del pin della suddetta scheda sim. Già nelle giustificazioni del giorno
8.1.2024, aveva eccepito di non averne mai avuto la disponibilità, essendo CP_1 stati acquistati dal datore di lavoro. Tale ricostruzione appare effettivamente conforme all'id quod plerumque accidit. In ogni caso, il resistente non ha versato in giudizio sufficienti circostanze di segno contrario”;
d) quanto all'addebito consistente nell'aver messo a rischio l'attività aziendale negando alla clientela la possibilità di contattare la società al numero di telefono 339 287 5751: “Il fatto non assume rilevanza disciplinare, per le ragioni di cui alla lettera c), in quanto la ricorrente si trovava in malattia nel periodo precedente la contestazione disciplinare sicché, anche ove avesse ritenuto di non rispondere alle chiamate, lo avrebbe fatto legittimamente. Se ciò non bastasse, non è stata provata l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale, giacché il numero aziendale pubblicizzato online faceva capo al resistente, come riferito dal teste e dal teste e corroborato dai documenti Tes_3 Tes_4 allegati in sede di giustificazioni”.
Quanto, dunque, alla rilevanza disciplinare e al disvalore dei fatti di cui alle lettere sub a), b) e c), nei limiti suindicati, riteneva il Giudice di non poter prescindere dal piano dei rapporti personali intercorsi tra le parti.
Precisamente, e avevano avuto una relazione, cessata nel CP_1 Pt_1 mese di settembre 2023 e alla rottura aveva fatto seguito la proposizione di una querela da parte della lavoratrice e l'affidamento di indagini difensive a un perito industriale, avente a oggetto la copia e l'analisi forense dei dati Persona_1 presenti sui summenzionati dispositivi (v. deposizione testimoniale e perizie versate in atti).
A detta della dipendente, l'estrazione della copia forense dai dati ivi cristallizzati era finalizzata a carpire “la prova di tutto il lavoro svolto e le ingiurie ed aggressioni subìte”.
Evidenziava, allora, il Giudice, che l'estrazione di copia di dati presenti su dispositivi aziendali, legittimamente detenuti, per finalità difensive costituisce forma di esercizio di un diritto del lavoratore (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. lav., 04/05/2002, n.6420), “mentre non pare che la ritenzione dei suddetti beni per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione possa configurare una violazione del dovere di fedeltà ex art. 2104 c.c. e, conseguentemente, un illecito disciplinare, a fronte del fatto che l'immediata
4 restituzione avrebbe potuto compromettere la raccolta degli elementi di prova e le citate finalità difensiva. E ciò anche a fronte della repentinità della richiesta restitutoria, peraltro – come si vedrà – non supportata da una solida motivazione”.
Tuttavia, come correttamente messo in evidenza nella memoria difensiva, ancorché l'attività peritale si era esaurita nel marzo 2024, le operazioni di acquisizione dei dati erano state ultimate già in data 14.12.2023, sicché il telefono avrebbe potuto e dovuto essere restituito.
Circa la sostituzione dell'hard disk, non essendo provato che tale intervento avesse provocato un danno al dispositivo o alla società, essa era reputata “irrituale all'interno di una normale dinamica aziendale, ma non … considerati i pregressi rapporti tra le parti, i quali suggeriscono una maggiore elasticità e tolleranza rispetto ai formalismi della ordinaria dinamica datore di lavoro-lavoratore”.
Evidenziava, allora, il Tribunale, che, se le ultime due condotte descritte
(sostituzione dell'hard disk del pc portatile e mancata restituzione del CP_2 telefono Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa) assumevano comunque rilievo disciplinare, il disvalore delle medesime, sul piano oggettivo e, soprattutto, soggettivo, non appariva di intensità tale da menomare irreparabilmente la fiducia inter partes e a sorreggere adeguatamente il provvedimento espulsivo.
Secondo il Giudice, “E' irrilevante che il CCNL punisca con il licenziamento la manomissione di strumenti di pertinenza dell'impresa.
A questo riguardo va ribadito sul piano del metodo che la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2119
c.c., ossia alla luce della nozione legale di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo), avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, sebbene la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisca uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale, ossia utilizzata dall'art. 2119 c.c. (Cass. civ. n. 16784/2020; Cass. civ. n. 33811/2021)”.
Esclusa la sussistenza della giusta causa, il Giudice accertava la ritorsività dell'azione datoriale: “è pacifico che la richiesta di restituzione dei fringe benefit
e la contestazione disciplinare si pongano in immediata contiguità temporale con la rottura della relazione tra le parti, con la querela presentata da nei CP_1 confronti di , nonché con le rivendicazioni retributive dalla medesima Pt_1 avanzate.
Inoltre, la richiesta restitutoria appare debolmente supportata da effettive ragioni aziendali. Sul punto, la teste ha dichiarato: “11. Il titolare mi Tes_1
5 riferì che l'azienda era in una fase di investimenti per apertura di una nuova unità locale e che, quindi, stesse cercando di contenere i costi;
ADR questa conversazione è avvenuta nel mese di settembre 2023; verso il mese di ottobre novembre mi chiese se fosse il caso di comprare altre attrezzature informatiche
(Ad es. computer, calcolatrici, stampanti); io risposi di no, sulla base dei beni già nella disponibilità dell'azienda; ADR gli dissi al limite di spostare le attrezzature dall'unità in chiusura a quella nuova;
mi chiese di verificare se un computer acquistato fosse ancora in garanzia, credo fosse novembre-dicembre 2023; ADR la società disponeva un computer per ogni unità locale;
ADR non so se computer fossero assegnati ai dipendenti;
ADR la ricorrente aveva a disposizione il computer portatile della sede di Scandiano;
ADR la sede a dover essere chiusa era quella di Sassuolo”.
Come si evince dalla deposizione, non vi è alcun collegamento tra la chiusura della sede di Sassuolo e la riallocazione del computer di pertinenza della sede di Scandiano, dove era addetta la ricorrente. Né sono state adeguatamente spiegate le ragioni per le quali la riorganizzazione abbia implicato l'avocazione anche dei telefoni cellulari e dell'autovettura. Peraltro, quanto a quest'ultima, nella lettera con cui ne è stata revocata la concessione si menziona la cessazione del contratto di leasing a far data dal 1° dicembre 2023, fatto smentito dalla teste come peraltro ammesso dalla difesa della Tes_1 resistente nelle note finali. Ivi, si fa riferimento all'insostenibilità della penale per il recesso dal contratto di leasing, circostanza che, però, avrebbe dovuto essere già nota all'epoca della revoca della concessione alla ricorrente, evidenziandone in tal modo la pretestuosità ovvero, quanto meno, la debole connessione con le esigenze aziendali.
Da tale compendio probatorio (la sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto, l'inconsistenza delle ragioni a supporto della richiesta restitutoria, la contiguità temporale suindicata), complessivamente considerato, appare ragionevole inferire la ritorsività del provvedimento espulsivo rispetto alle rivendicazioni retributive avanzate dalla ricorrente, nonché, collateralmente, con riferimento alle vicende personali interessanti le parti medesime”.
Non veniva invece accolta la domanda risarcitoria, in assenza di sufficiente allegazione e prova, anche embrionale, dei relativi elementi costitutivi, così come la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione del rifiuto della proposta conciliativa, giusta la presenza di altri contenziosi inter partes.
Il Tribunale, in conclusione, emetteva le seguenti statuizioni: “1) Dichiara la nullità del licenziamento intimato da Parte_1
a n data 18 febbraio 2024;
[...] CP_1
6 2) Condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare el posto CP_1 di lavoro;
3) Condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a CP_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel medesimo periodo;
4) Rigetta ogni altra domanda;
5) Condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 259 per esborsi ed € 9257,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.”
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Modena
3. La lavoratrice si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice, dopo aver appurato la fondatezza degli addebiti mossi alla lavoratrice nella loro sussistenza materiale e nel loro disvalore disciplinare, ha rivisto il proprio convincimento, condannando la società (sotto i 15 dipendenti) alla massima sanzione conosciuta dall'ordinamento.
In altri termini, dopo aver affermato che l'accoglimento della domanda sulla ritorsività del licenziamento è subordinato all'assenza di motivi alla base del provvedimento espulsivo e dopo aver accertato (quantomeno) che “le ultime due condotte descritte assumono rilievo disciplinare”, il Tribunale ritiene che la lavoratrice debba essere reintegrata e che le debbano essere corrisposte tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione (o all'opzione, come in questo caso) così come l'intera copertura contributiva. È chiaro ed evidente che il ragionamento giuridico condotto dal Tribunale è viziato da una contraddizione insanabile: le conclusioni affermate dal Giudicante sono del tutto incompatibili con i presupposti logici riconosciuti dallo stesso come “confermati” e “pacifici”.
Il motivo è infondato.
L'esito interpretativo cui è giunto il Giudice non è legato, infatti, al solo dato della sussistenza di quelle due condotte, pur connotate da disvalore disciplinare, ma discende dalla valutazione di un compendio di elementi espressamente identificati nel riferimento alla sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto, nell'inconsistenza delle ragioni a supporto della richiesta restitutoria e nella contiguità temporale tra fatti addebitati e reazione, elementi la cui congiunta considerazione ha consentito al Giudice di inferire,
7 ragionevolmente, “la ritorsività del provvedimento espulsivo rispetto alla rivendicazioni retributive avanzate dalla ricorrente, nonché, collateralmente, con riferimento alle vicende personali interessanti le parti medesime”.
Il giudizio di ritorsività non si è fondato soltanto sulla circostanza della sussistenza di quei due illeciti ma evidentemente sul carattere sproporzionato della sanzione adottata valutata unitamente ad ulteriori circostanze.
La regola applicata è allora del tutto conforme al principio espresso da
Cass., 24.6.2024, n. 17266, secondo la quale “poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per
l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. Infine, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità
(Cass. 9 gennaio 2024, n. 741, in motivazione sub p.ti 14, 16, 17, da 20 a 24)”.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha accertato l'insussistenza della giusta causa di licenziamento.
Precisamente, la parte rileva:
a) quanto al primo addebito, che l'art. 73 del C.C.N.L. applicato prevede ben due condotte relative a dispositivi aziendali. In entrambi i casi, la sanzione è il licenziamento (“avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza del servizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell'impresa o alle persone” e “illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione o furto di somme, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'impresa o ad essa affidati”), che il giudice avrebbe quindi arbitrariamente trattato congiuntamente due addebiti diversi (“Al mancato ricorrere del secondo – quello afferente alla garanzia – il Tribunale ha fatto
8 “cadere” anche la contestazione sulla manomissione del pc”), che la produzione di un danno non è un elemento previsto dalla contrattazione collettiva perché si configuri la condotta sanzionata, che la lavoratrice non aveva alcuna giustificazione per legittimare il suo comportamento (“la sig.ra ha CP_1 dichiarato di aver sostituito il disco del pc “per ottenere prestazioni migliorative”. Ha quindi agito in maniera “deliberata” (usando le parole del
CCNL) e senza alcuna legittima giustificazione. Nemmeno ha fatto presente le – peraltro inconsistenti – ragioni di difensive delle quali si dirà nei punti successivi del presente ricorso”), che “il Tribunale, peraltro, ha dato rilievo alla dichiarazione del teste che ha dichiarato che l'hard disk del portatile Tes_2 fosse “compromesso”, affermazione in netta contraddizione con quanto
CONFESSATO dalla lavoratrice in sede di giustificazioni (doc. 6 memoria difensiva) ove ha dichiarato di aver sostituito il disco del pc “per ottenere prestazioni migliorative”. La posizione del teste è contraddetta dalla tesi della dipendente e dunque non sufficiente a fondarvi il convincimento giudiziale”.
b) quanto all'addebito relativo alla dolosa riconsegna alla società da parte della lavoratrice di una sim wind diversa da quella affidata dalla società per la sua attività con l'intenzione di far intendere al datore di lavoro di aver correttamente adempiuto all'ordine di restituzione, fatto provato in relazione alla mancata restituzione fino al 19 dicembre, che la lavoratrice aveva la disponibilità di una sola scheda SIM aziendale. Quindi non avrebbe potuto “confondersi” e che non potrebbe imputarsi al collega (che ha ricevuto materialmente la SIM) di non essersi accorto dello “scambio”, non potendo sapere il collega se la sim Tes_3 riconsegnata fosse o meno quella corretta (“non conosceva l'operatore telefonico, sulla scheda non è indicato il numero di telefono e la SIM è stata riconsegnata
“nuda” ossia priva della scheda contenente i riferimenti necessari per la sua identificazione. In ogni caso non si tratta di elemento in nessun caso esimente la responsabilità della dipendente”);
c) quanto all'addebito relativo alla mancata riconsegna del Samsung
con custodia rossa e del pin della sim aziendale con utenza 3392875751 CP_3 pur a fronte della dichiarata volontà della società di rientrare in possesso di tali strumenti (dunque senza alcun “accordo in merito”), che il C.C.N.L. applicato al rapporto considera sufficiente per il licenziamento la “sottrazione o distrazione” di beni aziendali (art. 73, III comma, lett. G CCNL – doc. 5 mem. difensiva) senza prevedere alcuna condizione perché tale condotta porti alla sanzione espulsiva, che le operazioni di acquisizione dei dati si erano esaurite in data 14.12.2023, sicché il telefono avrebbe potuto e dovuto essere restituito, non essendo necessaria la perizia, che, in merito al pin della SIM, “il Giudice accerta che la società ha appreso che la scheda non aveva codice pin con le giustificazioni del 8 gennaio
9 2024. Conseguentemente, tra il 30 novembre (data di consegna della SIM
“errata”) e l'8 gennaio, la lavoratrice nulla ha dichiarato in merito al codice
d'accesso del dispositivo e dell'utenza nonostante la società lo avesse espressamente richiesto (doc. 3 mem. dif. Primo grado). In questi termini la lavoratrice è stata sanzionata. Ove il Giudice avesse correttamente valutato il plesso probatorio in atti e seguito un ragionamento logico-giuridico non contraddittorio, avrebbe appurato la piena fondatezza della censura datoriale”;
d) circa il quarto addebito, relativo al fatto che la dipendente aveva messo a rischio l'attività aziendale negando alla clientela la possibilità di contattare la società al numero di telefono 339 287 5751, che è pacifico che tra il 30 novembre ed il 19 dicembre 2023 la società non ha avuto la materiale disponibilità di un proprio numero aziendale, sanzionando pertanto la lavoratrice non, come inteso dal Giudice, “per non aver utilizzato il numero aziendale durante il periodo di malattia” ma per aver disatteso l'ordine datoriale di riconsegnarlo entro il 30 novembre, che nella contestazione disciplinare non si fa riferimento a un danno conseguente al comportamento della dipendente ma alla sola messa a rischio dell'attività aziendale, che il Giudice avrebbe violato il divieto di ultrapetizione in relazione a due aspetti estranei alla contestazione: “- Che la lavoratrice fosse in malattia > circostanza irrilevante poiché nessuno ha contestato alla CP_1 alcunché PRIMA della riconsegna dei beni, né che ella dovesse prestare attività lavorativa in malattia;
- Che il comportamento della dipendente abbia provocato un pregiudizio > anche in questo caso una lettura più attenta avrebbe permesso di evitare il fraintendimento”).
Il motivo è infondato.
Quanto alla sostituzione dell'hard disk, la valutazione di scarsa rilevanza è argomentata dal Giudice in modo lineare e coerente, facendo presente che la dipendente aveva incaricato perito di sostituire il disco fisso del Per_1 computer, su richiesta della “in quanto danneggiato”, elemento che certo CP_1 non contraddice terminologicamente e anzi appare rappresentare la logica premessa dell'indicazione della dipendente di voler disporre di prestazioni migliorative, provvedendo il tecnico alla reinstallazione dei software che ivi erano presenti, non essendovi ragione per ritenere l'operazione contraria agli interessi aziendali. Il Tribunale, che ha anche dato atto dell'assenza di elementi alla luce dei quali affermare che il computer fosse ancora in garanzia, ha anche fatto riferimento all'assenza di margini per assegnare consistenza all'astratta irritualità dell'iniziativa, richiamando sul punto, senza che il dato trovi considerazione nel corpo del motivo, “i pregressi rapporti tra le parti, i quali suggeriscono una maggiore elasticità e tolleranza rispetto ai formalismi della ordinaria dinamica datore di lavoro-lavoratore”. Concorda il Collegio sulla valutazione, non
10 sussistendo alcun disvalore tale da condurre all'integrazione delle fattispecie giustificative del licenziamento espresse dalla contrattazione collettiva (v. sopra) o dall'art. 2119 c.c.
Quanto al secondo addebito, la condotta censurata si è risolta nel ritardo di pochi giorni nella restituzione della sim – restituzione che chiaramente non appare compatibile con una deliberata volontà di trattenimento –, non risultando certamente integrati i presupposti della giusta causa di licenziamento.
Quanto al terzo addebito, vale parimenti osservare, in relazione alla mancata restituzione del cellulare (oggetto di perizia all'esito del quale il tecnico Per_1 comunque ha rilevato, come dichiarato quale teste, “un apparato autenticato sull'account google Monti7271@gmail.com, non conosciuto dalla signora;
specificamente era un samsung galaxy A50, il quale replicava il contenuto dell'account della signora;
ADR per il computer ho effettuato una copia bit-to-bit tramite un software chiamato Tsurugi;
non ho effettuato alcuna analisi dei dati estratti dal computer, mi sono limitato al congelamento degli stessi;
confermo di aver redatto io i documenti di cui al capitolo;
5. il titolare del samsung poteva verificare la posizione e gli spostamenti, nonché il contenuto delle comunicazioni;
ADR esisteva un back up automatico delle conversazioni what's app su google drive) quantomeno a partire dal 14 dicembre 2023, una volta terminate le operazioni, che è del tutto appropriato il rilievo svolto dal Giudice, non potendo non influire sulla responsabilità della dipendente la natura dei pregressi rapporti tra le parti, trattandosi di strumenti comunque assegnati in uso promiscuo (v. il testo della contestazione disciplinare) ed essendo intercorsi peraltro pochi giorni tra il 14 dicembre e la data della contestazione.
La circostanza che la società, come accertato dal Giudice, abbia appreso soltanto con le giustificazioni dell'8 gennaio 2024 che la scheda non aveva codice pin muove da una precisa e credibile indicazione fornita dalla lavoratrice, secondo cui i codici si trovavano nella sede legale essendo stata acquistata la scheda dal
[...]
con l'assistenza con il consulente Vodafone, rimanendo il materiale in Pt_1 azienda.
Appare dunque pretestuoso imputare alla dipendente di non aver dichiarato alcunché in merito a un codice d'accesso del dispositivo e dell'utenza che era in realtà nella disponibilità aziendale (e questo nonostante la società lo avesse espressamente richiesto, essendo sottoscritta la nota di contestazione disciplinare dallo stesso ). Pt_1
Quanto al quarto addebito, seppure sia irrilevante il riferimento al periodo di malattia, posto che il periodo in relazione al quale il numero aziendale non era nella disponibilità della società era successivo a quello di conclusione dell'assenza, è pur vero che, come accertato dal Giudice, “il numero aziendale
11 pubblicizzato online faceva capo al resistente, come riferito dal teste Tes_3
e dal teste e corroborato dai documenti allegati in sede di Tes_4 giustificazioni (Doc. 9 ricorrente)”, sicché il paventato rischio non aveva alcuna consistenza.
È in definitiva corretta la valutazione del Giudice circa l'assenza di giusta causa nelle condotte contestate così come in concreto accertate.
6. Con il terzo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha evidenziato che l'estrazione di copia di dati presenti su dispositivi aziendali legittimamente detenuti per finalità difensive costituisca l'esercizio di un diritto del lavoratore, essendosi esaurite tali attività, nel caso di specie, il
14.12.2023, sicché il telefono avrebbe potuto e dovuto essere restituito: “Se ben si comprende il ragionamento seguito dal Giudicante: - prima si sostiene che la ritenzione dei beni fosse legittima perché finalizzata ad indagini difensive;
- poi si dichiara che tali esigenze non erano più attuali e cessate ben prima della contestazione;
A dire del Tribunale, quindi, l'esimente rivendicata a più riprese dalla lavoratrice (necessità di provvedere ad indagini difensive) prima sussiste, poi non più. Peccato che il CCNL applicato punisca con il licenziamento il comportamento del lavoratore che [abbia] “deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza del servizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell'impresa o alle persone” (art. 73
CCNL)”.
L'assenza di circostanze “esimenti” doveva piuttosto condurre il Giudice a ritenere tale comportamento del tutto illegittimo e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell'art. 2119 c.c. e del disposto del C.C.N.L. applicato.
Il motivo è infondato.
Non vi è margine per ritenere integrato l'art. 73 cit., avendo il perito, come affermato nella relazione, restituito il pc “perfettamente funzionante e ripristinato nelle sue funzioni” ed essendo evidentemente assente, nel caso di specie, una lesione degli interessi aziendali connessa all'intervento (elemento presupposto, naturalmente, dalla fattispecie convenzionale).
Premesso, poi, che le esigenze difensive erano ben presenti con riferimento al cellulare, alla luce di quanto rinvenuto all'interno dal perito (v. sopra), occorre ritenere, in relazione ad entrambi gli strumenti, che il venir meno dell'esimente in senso stretto il 14.12.2023 non precludeva di certo – e infatti il Tribunale in questo senso si è determinato – la possibilità di valutare anche per il periodo successivo gli estremi della giusta causa di licenziamento, esclusa dal Giudice, con riferimento all'art. 2119 c.c. e alla normativa convenzionale, in base alle
12 corrette considerazioni di cui si è già dato conto, legate alla inevitabile incidenza dei pregressi rapporti tra le parti.
7. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice, a fronte di una pluralità di comportamenti idonei a ledere, nella sua globalità, il vincolo fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto, non ha trattato “nemmeno tangenzialmente del cumulo delle contestazioni né del riflesso di tale aspetto sul vincolo fiduciario. L'omesso esame della compresenza di molteplicità di condotte ha inciso direttamente sulla decisione del Giudice poiché
l'elemento di pluralità di condotte acuisce la lesione del vincolo fiduciario”. Il tutto avendo il Tribunale, peraltro, ritenuto sussistenti e disciplinarmente rilevanti
4 delle 6 condotte ascritte alla sig.ra CP_1
Il motivo è infondato.
Come si è visto, il Tribunale ha escluso in relazione alla condotta consistente nella sostituzione dell'hard disk del pc portatile e della mancata restituzione del cellulare gli estremi del licenziamento per giusta causa e non ha ritenuto integrate le fattispecie sanzionate con il licenziamento dal C.C.N.L., fondando la valutazione sulla considerazione dei pregressi rapporti tra la lavoratrice e il , tali da giustificare una maggior tolleranza in capo alla Pt_1 società e da escludere un intendo fraudolento in capo alla dipendente. Il ridimensionamento del disvalore delle condotte è stato affermato dal Giudice, come si è visto, “sul piano oggettivo e, soprattutto, soggettivo”, non apparendo lo stesso di intensità tale da menomare irreparabilmente la fiducia inter partes e a sorreggere adeguatamente il provvedimento espulsivo.
Il Tribunale si è però espresso anche sulle condotte contestate – compresa la restituzione della sim soltanto il 19 dicembre 2023 – considerate nel loro complesso, come attesta il giudizio sulla ritorsività del recesso, fondato, tra gli altri, anche sull'elemento della “sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto”, “fatto” che va necessariamente inteso, nell'economia del ragionamento del giudice, in senso complessivo (tenendo conto anche della tardiva restituzione della sim, condotta di cui il Giudice ha implicitamente affermato, come si comprende al confronto con le altre condotte, la rilevanza ancor minore).
L'esito interpretativo va confermato.
Come si è visto: a) la sostituzione dell'hard disk utile a ripristinare il funzionamento del pc oltre a non rientrare tra le previsioni convenzionali che comminano il licenziamento non è certamente tale da contrastare gli interessi datoriali;
b) la mancata restituzione del cellulare va valutata alla luce dei rapporti esistenti tra le parti, non essendosi trattato di un episodio di sottrazione in senso tecnico ma di una ritenzione dovuta anche al fatto che il telefono era stato assegnato per uso promiscuo, come indicato nella stessa contestazione disciplinare
13 (“Il 24 novembre 2023 la scrivente società le ha chiesto l'immediata restituzione dei beni aziendali a lei concessi ad uso promiscuo …”), venendo impiegato anche per necessità personali (la stessa chat associata al nome del – v. doc. 12 Pt_1 della lavoratrice – attestava la circostanza, vista la relazione intercorsa); c) la tardiva restituzione della sim è priva di sostanziale rilevanza, essendo avvenuta a distanza di pochi giorni dalla richiesta della società di riaverne la disponibilità, non potendo nemmeno farsi carico alla lavoratrice di rischi legati alla mancata indicazione dei codici, presenti in azienda (circostanza che doveva essere nota, visto il contesto in cui, come già chiarito, lo strumento era stato consegnato alla dipendente).
La valutazione di irrilevanza di ciascuna condotta in relazione al 2119 c.c. e alle fattispecie giustificative del licenziamento previste dalla contrattazione collettiva non può mutare nemmeno ad adottare una prospettiva complessiva, di insieme. A venire in rilievo sarebbe pur sempre una serie di condotte di scarso disvalore a considerare, tra l'altro, la brevità del periodo intercorso tra la data della domanda e la data della contestazione disciplinare (il periodo cui la società riferisce le condotte oggetto di addebito va dal 30 novembre al 29 dicembre 2023,
a considerare la data della contestazione).
8. Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto ritorsivo il licenziamento.
Precisamente, la parte contesta la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'istituto in caso di condotte materialmente sussistenti.
In secondo luogo, imputa al Giudice di aver confuso la richiesta di restituzione dei beni e la contestazione disciplinare, rilevando che “L'oggetto del giudizio è il licenziamento, non le ragioni alla base della richiesta restitutoria.
Come già descritto in memoria difensiva e nelle note finali di primo grado, le motivazioni alla base del licenziamento risiedono ESCLUSIVAMENTE nel comportamento della lavoratrice SUCCESSIVO alla richiesta di restituzione a motivare il recesso. Banalmente: al netto della fondatezza o meno delle ragioni a supporto della richiesta restitutoria, se la lavoratrice avesse tenuto un contegno minimamente conforme ai propri obblighi contrattuali, non ci sarebbe stato nessun licenziamento”. Peraltro, molti degli addebiti poi centrali nella valutazione del licenziamento erano ignoti al datore di lavoro al momento della revoca dei fringe benefit (si pensi alla modifica del portatile, alla fraudolenta consegna di una sim differente etc.).
In ogni caso, rileva la parte, nel 2023 la aveva la Parte_1 necessità di importanti investimenti economici ed organizzativi, soprattutto per una realtà aziendale di piccole dimensioni, decidendo pertanto di “ritirare” tutti gli asset non necessari e tra questi i dispositivi aziendali, le auto e così via. Il quadro
14 probatorio risultante dagli atti attestava una realtà aziendale con evidenti tensioni finanziarie (“A fronte di crediti complessivi per 119.98,86 euro, nel 2024, la società matura mensilmente 50.155,37 euro di debiti. Tali elementi, oltre a fornire un quadro utile alla valutazione della prossima istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, scardinano la presunta
“inconsistenza delle ragioni addotte dalla società alla richiesta dei beni aziendali” rappresentata dal Tribunale”).
In merito all'asserita contiguità temporale “rispetto alle rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice ed alle vicende personali interessanti le parti medesime”, rileva la pare che l'unico elemento portato dalla ricorrente a sostegno della ritorsività del licenziamento è la scansione degli eventi.
Oltra all'assenza indicazioni sul punto da parte dei testimoni, evidenzia la società che per “la querela sporta dalla lavoratrice in danno del legale rappresentante della società, è stata richiesta l'archiviazione” e l'inconsistenza della richiesta relativa al pagamento delle differenze retributive (come emergerebbe dalla memoria depositata avanti all'Ispettorato del Lavoro di
Modena).
Anche la ricostruzione logica seguita dal Tribunale non avrebbe pregio:
“torna”: “si è già detto che i comportamenti che hanno portato al licenziamento si sono svolti tra il 30 novembre ed il 19 dicembre. Tali condotte – – CP_4 erano del tutto imprevedibili da parte della società e sono consistite esclusivamente nel comportamento della lavoratrice. Prima di quella data, era semplicemente impossibile prevederne il comportamento. Per logica connessione, se la società avesse voluto “imbastire” un licenziamento ritorsivo avrebbe dovuto basarlo su elementi già noti al momento della richiesta di differenze retributive del sindacato. Non dopo”.
Il motivo è infondato.
Si è già argomentato circa la compatibilità tra fatti rilevanti disciplinarmente in misura tale da non integrare i presupposti del licenziamento e la sussistenza del motivo ritorsivo, venendo in rilievo nel caso di specie, peraltro, condotte
(unitariamente o complessivamente considerate) di scarsa gravità obiettiva e di poca consistenza per gli interessi datoriali.
Il Tribunale ha accertato l'esistenza di un atteggiamento ostile nei confronti della dipendente che ha trovato espressione innanzitutto nella richiesta di restituzione dei fringe benefit e poi, in continuità, nella contestazione disciplinare, trattandosi di iniziative animate, in realtà, da un intento di rappresaglia tale da giustificare la valutazione di ritorsività del recesso.
A fronte del rifiuto il 15 giugno 2023 della proposta di matrimonio del
[...]
, della denuncia-querela del 18 ottobre 2023 e della richiesta del 15 Pt_1
15 novembre 2023 del pagamento di differenze retributive, la società ha chiesto la restituzione dei beni in questione il 23 novembre 2023.
Non vale all'appellata far questione di ragioni di politica aziendale dotate di autonoma rilevanza rispetto ai motivi del licenziamento, giustificandosi tale prospettiva nel solo caso in cui tali ragioni sussistano.
Nel caso di specie, diversamente, la richiesta di restituzione non può essere giustificata con il richiamo alla necessità di compiere importanti investimenti economici e organizzativi, sia pure in un contesto di tensioni finanziarie.
La teste (v. sopra la trascrizione della deposizione) ha infatti Tes_1 ricordato che il titolare era disposto ad acquistare nuove attrezzature informatiche e che una scelta razionale poteva essere rappresentata, come suggerito dalla teste, dallo spostamento delle attrezzature dall'unità di chiusura a quella nuova. Se è vero, tuttavia, che la società disponeva un computer per ogni unità locale, che la ricorrente aveva a disposizione il computer portatile della sede di Scandiano e che la sede a dover essere chiusa era quella di Sassuolo, è altresì vero che la richiesta di restituzione non poteva che apparire priva di razionalità e non poteva perciò esprimere una reale politica aziendale, ciò che vale, come evidenziato dal Giudice, anche per la richiesta di restituzione dei telefoni cellulari, visto che la sede di
Scandiano, di assegnazione della dipendente, non era destinata alla chiusura.
Le richieste restitutorie risultano allora pretestuose e, proprio perché di poco successive agli episodi sopra elencati, appaiono indubbiamente legate al (e non possono giustificarsi se non richiamando il) clima di ostilità che a quelle iniziative aveva evidentemente fatto seguito, risultando quindi del tutto pretestuose.
La successiva scelta di licenziare la dipendente a fronte di illeciti di scarsa consistenza, a breve distanza di tempo dagli episodi appena menzionati, si pone allora sulla stessa linea, venendo in rilievo l'assunzione di uno strumento (il licenziamento) che, alla luce dell'ampia sproporzione rispetto alla gravità delle condotte contestate (alcune soltanto, peraltro), è parimenti indicativo e si giustifica con un intento di ingiusta reazione che si va a saldare con il contesto di ostilità già reso evidente con le richieste restitutorie.
In questi termini la ricostruzione del Tribunale è del tutto convincente, ben rappresentando le circostanze descritte degli indici fortemente indicativi della ritorsività del licenziamento.
9. L'appello va dunque disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del
16 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida in € 3.000,00 per compenso, comprensivo della fase cautelare oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 24.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 307/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 414 del 15.4.2025, notificata il 17.4.2025; avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Matteo Benetti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Silvia Braschi in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Maria Giacobazzi CP_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 24.7.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. già dipendente della CP_1 Parte_1
dall'1.7.2018, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, in funzione
[...] di Giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatole dalla controparte con nota del 18.2.2024, a fronte della seguente contestazione: “Il 24 novembre 2023 la scrivente società le ha chiesto l'immediata restituzione dei beni aziendali a lei concessi ad uso promiscuo (unitamente agli accessori dci medesimi) entro e non oltre il 30 novembre successivo e presso i locali della società. Tra il 29 ed il 30 novembre (a meno di 24 ore dalla consegna) ha fatto sapere:
Che avrebbe restituito solo parte dei beni richiesti (ossia solo l'autovettura ed i telefoni Samsung Zetaflip 3 bianco e Samsung Zetaflip 3 rosa);
Che i medesimi sarebbero stati disponibili al ritiro presso la sua residenza e non alla sede aziendale;
Che al portatile Lcnovo (ancora in garanzia) era stato sostituito l'hard disk interno per ottenere migliori prestazioni;
Che era sua intenzione acquistare dalla società gli altri beni aziendali in suo possesso, ossia:
• un secondo Samsung Zctaflip 3 colore rosa al prezzo di 250 euro;
• un telefono Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa al medesimo prezzo di 250 euro;
• il portatile EN (con relativa licenza Office 365) a 200 euro Il giorno fissato per la consegna il nostro legale ha comunicato più volte il rifiuto della società alla sua proposta d'acquisto (peraltro ad importi estremamente modesti rispetto a quelli di mercato) e la necessità di riconsegnare tutti i beni aziendali. Di riscontro, lei ha riferito di aver richiesto una copia forense della memoria del Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa al fine di tutelare i suoi interessi in ambito giudiziale. Alle ore 18.00 del 30 novembre -ed al solo fine di evitare ulteriori polemiche -la società si è trovata costretta a recarsi presso la sua abitazione per ritirare l'autovettura, il Samsung Zetaflip 3 bianco ed il portatile EN. Tra i beni restituiti, veniva registrata la presenza di una sim (con operatore wind) sconosciuta alla società. Nessuna traccia degli altri beni aziendali ed in particolare, della sim con utenza 339 287 5751 e del Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa. Tutte le circostanze venivano segnalate dal nostro legale lo stesso 30 novembre, indicando come termine per la restituzione dei beni aziendali residui il 4 dicembre mattina. Il 1° dicembre 2023 un collaboratore della società si è recato presso la sua abitazione per riconsegnare la sim wind da lei consegnata il giorno precedente. Contestualmente, ha anche rinnovato la richiesta dei beni aziendali residui. In quell'occasione, lei ha dichiarato in modo aggressivo al collaboratore della società che non aveva nulla da restituire, che non erano quelli gli accordi e che avrebbe dovuto allontanarsi velocemente dalla sua abitazione. È quindi rientrata sbattendo la porta. Ha quindi espressamente negato che vi fossero altri beni aziendali da restituire ed ha assunto un contegno coerente con la volontà di trattenerli come fossero di sua proprietà, rivendicando accordi inesistenti con il datore di lavoro e negando qualsiasi confronto in merito. Nonostante il suo comportamento - quantomeno ostile - per evitare di inasprire ulteriormente i toni, la società ha cercato l'intercessione del suo legale. Sono occorsi svariati solleciti e la prospettazione di una querela per ottenere (il 19 dicembre 2023) la restituzione della sim aziendale e null'altro. Ancora oggi (ad un mese di distanza), nonostante le ripetute rassicurazioni, lei continua a trattenere il Samsung con custodia rossa e non ha comunicato il PIN di sblocco della sim restituita il 19 u.s. rendendo l'utenza telefonica corrispondente del tutto inutilizzabile. Ciò che è più grave è che - a causa del suo comportamento - il numero 339 287 5751 ancora oggi è "staccato": non può essere utilizzato dalla clientela né da fornitori ed altri collaboratori della società. È evidente il danno che la società sta soffrendo a causa della sua deliberata condotta. Più volte, sia la clientela che i collaboratori della società hanno provato a contattarla su quel numero senza successo. In tutte le occasioni, l'utenza risultava irraggiungibile.
2 La gravità del suo comportamento non merita commenti ed incide irrimediabilmente sul vincolo fiduciario che deve contraddistinguere il rapporto di lavoro. In particolare, da quanto ci risulta, lei si è resa responsabile delle seguenti violazioni:
1. Non ha prestato la dovuta diligenza nell'esecuzione dell'attività lavorativa in violazione dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 72 CCNL applicato, disattendendo l'ordine di restituzione comunicato dalla società il 24 novembre 2023 per quanto attiene al Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa ed alla sim aziendale con utenza 339 287 5751;
2. Ha illecitamente compromesso/manomesso i dispositivi informatici a lei affidati dalla società, sostituendo l'hard disk del pc portatile solo per avere prestazioni migliorative CP_2 (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato - dell'art. 2104 cod. civ.-dell'art. 1768 cod.civ:);
3. Conseguentemente ha compromesso la garanzia sul portatile EN a lei affidato ed al quale ha ritenuto di sostituire l'hard disk (violazione degli art.72 e 73, III comma CCNL- dell'art. 2104 cod. civ.);
4. Ha dolosamente riconsegnato alla società una sim wind diversa da quella affidata dalla società per la sua attività con l'intenzione di far intendere al datore di lavoro di aver correttamente adempiuto all'ordine di restituzione (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato);
5. Continua a trattenere il con custodia rossa ed il pin della sim Controparte_3 aziendale con utenza 339 287 5751 pur a fronte della dichiarata volontà della società di rientrare in possesso di tali strumenti (dunque senza alcun "accordo in merito") (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato -dell'art.2104 cod. civ.- dell'art. 646 cod. pen.);
6. Ha deliberatamente - e senza alcuna giustificazione - messo a rischio l'attività aziendale negando alla clientela la possibilità di contattare la società al numero di telefono 339 287 5751 (violazione degli artt. 72 e 73, III comma CCNL applicato); La presente vale, ai sensi dell'art. 7 I. 300/1970 ed art. 73 CCNL applicato, quale contestazione disciplinare, rispetto alla quale lei potrà fornire le Sue giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Avvalendosi delle facoltà accordate dalla legge e del disposto dell'art. 73, III comma, lett.I) dell'accordo collettivo, la società le comunica la sua sospensione cautelare, non disciplinare dal rapporto di lavoro sino all'esito del procedimento disciplinare. La società si riserva di agire in ogni sede, anche penale, per la tutela dei propri interessi ed il risarcimento dei danni patiti e patiendi”. Il Tribunale di Modena, nella resistenza della società, rilevava che:
a) quanto all'addebito consistente nell'aver sostituito l'hard disk del pc portatile compromettendone la garanzia: “E' pacifico che la ricorrente CP_2 abbia provveduto alla sostituzione dell'hard disk. Non è stato provato invece che il dispositivo fosse ancora in garanzia (la teste ha dichiarato solo che Tes_1 le fu richiesto dal di effettuare una verifica in proposito); il teste Pt_1 ha confermato che tuttavia che il disco fisso fosse danneggiato, e che Tes_2 gli fosse stato richiesto dalla ricorrente di effettuare una copia forense dei dati ivi racchiusi”;
b) quanto all'addebito consistente nell'aver dolosamente riconsegnato alla società una sim wind diversa da quella affidata dalla società per la sua attività:
“Non sono stati forniti elementi sufficienti per inferire che la sia stata intenzionalmente consegnata in prima battuta una sim diversa, anche perché il consegnatario avrebbe potuto ben rilevarlo sul momento. Ciò nondimeno, la ricorrente non ha provveduto alla restituzione sino al 19 dicembre. In questi limiti, il fatto è provato”;
3 c) quanto all'addebito consistente nell'aver omesso di restituire il
[...]
con custodia rossa e il pin della sim aziendale con utenza 339 287 5751: CP_3
“E' pacifico che la ricorrente non abbia provveduto alla restituzione del
Samsung. Anche in relazione a questo dispositivo, il teste ha riferito Tes_2 di aver effettuato un'analisi forense. Non è invece comprovato che la ricorrente disponesse del pin della suddetta scheda sim. Già nelle giustificazioni del giorno
8.1.2024, aveva eccepito di non averne mai avuto la disponibilità, essendo CP_1 stati acquistati dal datore di lavoro. Tale ricostruzione appare effettivamente conforme all'id quod plerumque accidit. In ogni caso, il resistente non ha versato in giudizio sufficienti circostanze di segno contrario”;
d) quanto all'addebito consistente nell'aver messo a rischio l'attività aziendale negando alla clientela la possibilità di contattare la società al numero di telefono 339 287 5751: “Il fatto non assume rilevanza disciplinare, per le ragioni di cui alla lettera c), in quanto la ricorrente si trovava in malattia nel periodo precedente la contestazione disciplinare sicché, anche ove avesse ritenuto di non rispondere alle chiamate, lo avrebbe fatto legittimamente. Se ciò non bastasse, non è stata provata l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale, giacché il numero aziendale pubblicizzato online faceva capo al resistente, come riferito dal teste e dal teste e corroborato dai documenti Tes_3 Tes_4 allegati in sede di giustificazioni”.
Quanto, dunque, alla rilevanza disciplinare e al disvalore dei fatti di cui alle lettere sub a), b) e c), nei limiti suindicati, riteneva il Giudice di non poter prescindere dal piano dei rapporti personali intercorsi tra le parti.
Precisamente, e avevano avuto una relazione, cessata nel CP_1 Pt_1 mese di settembre 2023 e alla rottura aveva fatto seguito la proposizione di una querela da parte della lavoratrice e l'affidamento di indagini difensive a un perito industriale, avente a oggetto la copia e l'analisi forense dei dati Persona_1 presenti sui summenzionati dispositivi (v. deposizione testimoniale e perizie versate in atti).
A detta della dipendente, l'estrazione della copia forense dai dati ivi cristallizzati era finalizzata a carpire “la prova di tutto il lavoro svolto e le ingiurie ed aggressioni subìte”.
Evidenziava, allora, il Giudice, che l'estrazione di copia di dati presenti su dispositivi aziendali, legittimamente detenuti, per finalità difensive costituisce forma di esercizio di un diritto del lavoratore (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. lav., 04/05/2002, n.6420), “mentre non pare che la ritenzione dei suddetti beni per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione possa configurare una violazione del dovere di fedeltà ex art. 2104 c.c. e, conseguentemente, un illecito disciplinare, a fronte del fatto che l'immediata
4 restituzione avrebbe potuto compromettere la raccolta degli elementi di prova e le citate finalità difensiva. E ciò anche a fronte della repentinità della richiesta restitutoria, peraltro – come si vedrà – non supportata da una solida motivazione”.
Tuttavia, come correttamente messo in evidenza nella memoria difensiva, ancorché l'attività peritale si era esaurita nel marzo 2024, le operazioni di acquisizione dei dati erano state ultimate già in data 14.12.2023, sicché il telefono avrebbe potuto e dovuto essere restituito.
Circa la sostituzione dell'hard disk, non essendo provato che tale intervento avesse provocato un danno al dispositivo o alla società, essa era reputata “irrituale all'interno di una normale dinamica aziendale, ma non … considerati i pregressi rapporti tra le parti, i quali suggeriscono una maggiore elasticità e tolleranza rispetto ai formalismi della ordinaria dinamica datore di lavoro-lavoratore”.
Evidenziava, allora, il Tribunale, che, se le ultime due condotte descritte
(sostituzione dell'hard disk del pc portatile e mancata restituzione del CP_2 telefono Samsung Zetaflip 4 con custodia rossa) assumevano comunque rilievo disciplinare, il disvalore delle medesime, sul piano oggettivo e, soprattutto, soggettivo, non appariva di intensità tale da menomare irreparabilmente la fiducia inter partes e a sorreggere adeguatamente il provvedimento espulsivo.
Secondo il Giudice, “E' irrilevante che il CCNL punisca con il licenziamento la manomissione di strumenti di pertinenza dell'impresa.
A questo riguardo va ribadito sul piano del metodo che la previsione, da parte del contratto collettivo o del codice disciplinare, della sanzione espulsiva non è vincolante per il giudice, poiché il giudizio di gravità e di proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice ex art. 2119
c.c., ossia alla luce della nozione legale di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo), avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, sebbene la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisca uno (ma soltanto uno) dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di fonte legale, ossia utilizzata dall'art. 2119 c.c. (Cass. civ. n. 16784/2020; Cass. civ. n. 33811/2021)”.
Esclusa la sussistenza della giusta causa, il Giudice accertava la ritorsività dell'azione datoriale: “è pacifico che la richiesta di restituzione dei fringe benefit
e la contestazione disciplinare si pongano in immediata contiguità temporale con la rottura della relazione tra le parti, con la querela presentata da nei CP_1 confronti di , nonché con le rivendicazioni retributive dalla medesima Pt_1 avanzate.
Inoltre, la richiesta restitutoria appare debolmente supportata da effettive ragioni aziendali. Sul punto, la teste ha dichiarato: “11. Il titolare mi Tes_1
5 riferì che l'azienda era in una fase di investimenti per apertura di una nuova unità locale e che, quindi, stesse cercando di contenere i costi;
ADR questa conversazione è avvenuta nel mese di settembre 2023; verso il mese di ottobre novembre mi chiese se fosse il caso di comprare altre attrezzature informatiche
(Ad es. computer, calcolatrici, stampanti); io risposi di no, sulla base dei beni già nella disponibilità dell'azienda; ADR gli dissi al limite di spostare le attrezzature dall'unità in chiusura a quella nuova;
mi chiese di verificare se un computer acquistato fosse ancora in garanzia, credo fosse novembre-dicembre 2023; ADR la società disponeva un computer per ogni unità locale;
ADR non so se computer fossero assegnati ai dipendenti;
ADR la ricorrente aveva a disposizione il computer portatile della sede di Scandiano;
ADR la sede a dover essere chiusa era quella di Sassuolo”.
Come si evince dalla deposizione, non vi è alcun collegamento tra la chiusura della sede di Sassuolo e la riallocazione del computer di pertinenza della sede di Scandiano, dove era addetta la ricorrente. Né sono state adeguatamente spiegate le ragioni per le quali la riorganizzazione abbia implicato l'avocazione anche dei telefoni cellulari e dell'autovettura. Peraltro, quanto a quest'ultima, nella lettera con cui ne è stata revocata la concessione si menziona la cessazione del contratto di leasing a far data dal 1° dicembre 2023, fatto smentito dalla teste come peraltro ammesso dalla difesa della Tes_1 resistente nelle note finali. Ivi, si fa riferimento all'insostenibilità della penale per il recesso dal contratto di leasing, circostanza che, però, avrebbe dovuto essere già nota all'epoca della revoca della concessione alla ricorrente, evidenziandone in tal modo la pretestuosità ovvero, quanto meno, la debole connessione con le esigenze aziendali.
Da tale compendio probatorio (la sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto, l'inconsistenza delle ragioni a supporto della richiesta restitutoria, la contiguità temporale suindicata), complessivamente considerato, appare ragionevole inferire la ritorsività del provvedimento espulsivo rispetto alle rivendicazioni retributive avanzate dalla ricorrente, nonché, collateralmente, con riferimento alle vicende personali interessanti le parti medesime”.
Non veniva invece accolta la domanda risarcitoria, in assenza di sufficiente allegazione e prova, anche embrionale, dei relativi elementi costitutivi, così come la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., in ragione del rifiuto della proposta conciliativa, giusta la presenza di altri contenziosi inter partes.
Il Tribunale, in conclusione, emetteva le seguenti statuizioni: “1) Dichiara la nullità del licenziamento intimato da Parte_1
a n data 18 febbraio 2024;
[...] CP_1
6 2) Condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare el posto CP_1 di lavoro;
3) Condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a CP_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel medesimo periodo;
4) Rigetta ogni altra domanda;
5) Condanna la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 259 per esborsi ed € 9257,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.”
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Modena
3. La lavoratrice si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice, dopo aver appurato la fondatezza degli addebiti mossi alla lavoratrice nella loro sussistenza materiale e nel loro disvalore disciplinare, ha rivisto il proprio convincimento, condannando la società (sotto i 15 dipendenti) alla massima sanzione conosciuta dall'ordinamento.
In altri termini, dopo aver affermato che l'accoglimento della domanda sulla ritorsività del licenziamento è subordinato all'assenza di motivi alla base del provvedimento espulsivo e dopo aver accertato (quantomeno) che “le ultime due condotte descritte assumono rilievo disciplinare”, il Tribunale ritiene che la lavoratrice debba essere reintegrata e che le debbano essere corrisposte tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione (o all'opzione, come in questo caso) così come l'intera copertura contributiva. È chiaro ed evidente che il ragionamento giuridico condotto dal Tribunale è viziato da una contraddizione insanabile: le conclusioni affermate dal Giudicante sono del tutto incompatibili con i presupposti logici riconosciuti dallo stesso come “confermati” e “pacifici”.
Il motivo è infondato.
L'esito interpretativo cui è giunto il Giudice non è legato, infatti, al solo dato della sussistenza di quelle due condotte, pur connotate da disvalore disciplinare, ma discende dalla valutazione di un compendio di elementi espressamente identificati nel riferimento alla sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto, nell'inconsistenza delle ragioni a supporto della richiesta restitutoria e nella contiguità temporale tra fatti addebitati e reazione, elementi la cui congiunta considerazione ha consentito al Giudice di inferire,
7 ragionevolmente, “la ritorsività del provvedimento espulsivo rispetto alla rivendicazioni retributive avanzate dalla ricorrente, nonché, collateralmente, con riferimento alle vicende personali interessanti le parti medesime”.
Il giudizio di ritorsività non si è fondato soltanto sulla circostanza della sussistenza di quei due illeciti ma evidentemente sul carattere sproporzionato della sanzione adottata valutata unitamente ad ulteriori circostanze.
La regola applicata è allora del tutto conforme al principio espresso da
Cass., 24.6.2024, n. 17266, secondo la quale “poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per
l'intimazione del licenziamento, sì che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. Infine, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità
(Cass. 9 gennaio 2024, n. 741, in motivazione sub p.ti 14, 16, 17, da 20 a 24)”.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha accertato l'insussistenza della giusta causa di licenziamento.
Precisamente, la parte rileva:
a) quanto al primo addebito, che l'art. 73 del C.C.N.L. applicato prevede ben due condotte relative a dispositivi aziendali. In entrambi i casi, la sanzione è il licenziamento (“avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza del servizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell'impresa o alle persone” e “illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione o furto di somme, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'impresa o ad essa affidati”), che il giudice avrebbe quindi arbitrariamente trattato congiuntamente due addebiti diversi (“Al mancato ricorrere del secondo – quello afferente alla garanzia – il Tribunale ha fatto
8 “cadere” anche la contestazione sulla manomissione del pc”), che la produzione di un danno non è un elemento previsto dalla contrattazione collettiva perché si configuri la condotta sanzionata, che la lavoratrice non aveva alcuna giustificazione per legittimare il suo comportamento (“la sig.ra ha CP_1 dichiarato di aver sostituito il disco del pc “per ottenere prestazioni migliorative”. Ha quindi agito in maniera “deliberata” (usando le parole del
CCNL) e senza alcuna legittima giustificazione. Nemmeno ha fatto presente le – peraltro inconsistenti – ragioni di difensive delle quali si dirà nei punti successivi del presente ricorso”), che “il Tribunale, peraltro, ha dato rilievo alla dichiarazione del teste che ha dichiarato che l'hard disk del portatile Tes_2 fosse “compromesso”, affermazione in netta contraddizione con quanto
CONFESSATO dalla lavoratrice in sede di giustificazioni (doc. 6 memoria difensiva) ove ha dichiarato di aver sostituito il disco del pc “per ottenere prestazioni migliorative”. La posizione del teste è contraddetta dalla tesi della dipendente e dunque non sufficiente a fondarvi il convincimento giudiziale”.
b) quanto all'addebito relativo alla dolosa riconsegna alla società da parte della lavoratrice di una sim wind diversa da quella affidata dalla società per la sua attività con l'intenzione di far intendere al datore di lavoro di aver correttamente adempiuto all'ordine di restituzione, fatto provato in relazione alla mancata restituzione fino al 19 dicembre, che la lavoratrice aveva la disponibilità di una sola scheda SIM aziendale. Quindi non avrebbe potuto “confondersi” e che non potrebbe imputarsi al collega (che ha ricevuto materialmente la SIM) di non essersi accorto dello “scambio”, non potendo sapere il collega se la sim Tes_3 riconsegnata fosse o meno quella corretta (“non conosceva l'operatore telefonico, sulla scheda non è indicato il numero di telefono e la SIM è stata riconsegnata
“nuda” ossia priva della scheda contenente i riferimenti necessari per la sua identificazione. In ogni caso non si tratta di elemento in nessun caso esimente la responsabilità della dipendente”);
c) quanto all'addebito relativo alla mancata riconsegna del Samsung
con custodia rossa e del pin della sim aziendale con utenza 3392875751 CP_3 pur a fronte della dichiarata volontà della società di rientrare in possesso di tali strumenti (dunque senza alcun “accordo in merito”), che il C.C.N.L. applicato al rapporto considera sufficiente per il licenziamento la “sottrazione o distrazione” di beni aziendali (art. 73, III comma, lett. G CCNL – doc. 5 mem. difensiva) senza prevedere alcuna condizione perché tale condotta porti alla sanzione espulsiva, che le operazioni di acquisizione dei dati si erano esaurite in data 14.12.2023, sicché il telefono avrebbe potuto e dovuto essere restituito, non essendo necessaria la perizia, che, in merito al pin della SIM, “il Giudice accerta che la società ha appreso che la scheda non aveva codice pin con le giustificazioni del 8 gennaio
9 2024. Conseguentemente, tra il 30 novembre (data di consegna della SIM
“errata”) e l'8 gennaio, la lavoratrice nulla ha dichiarato in merito al codice
d'accesso del dispositivo e dell'utenza nonostante la società lo avesse espressamente richiesto (doc. 3 mem. dif. Primo grado). In questi termini la lavoratrice è stata sanzionata. Ove il Giudice avesse correttamente valutato il plesso probatorio in atti e seguito un ragionamento logico-giuridico non contraddittorio, avrebbe appurato la piena fondatezza della censura datoriale”;
d) circa il quarto addebito, relativo al fatto che la dipendente aveva messo a rischio l'attività aziendale negando alla clientela la possibilità di contattare la società al numero di telefono 339 287 5751, che è pacifico che tra il 30 novembre ed il 19 dicembre 2023 la società non ha avuto la materiale disponibilità di un proprio numero aziendale, sanzionando pertanto la lavoratrice non, come inteso dal Giudice, “per non aver utilizzato il numero aziendale durante il periodo di malattia” ma per aver disatteso l'ordine datoriale di riconsegnarlo entro il 30 novembre, che nella contestazione disciplinare non si fa riferimento a un danno conseguente al comportamento della dipendente ma alla sola messa a rischio dell'attività aziendale, che il Giudice avrebbe violato il divieto di ultrapetizione in relazione a due aspetti estranei alla contestazione: “- Che la lavoratrice fosse in malattia > circostanza irrilevante poiché nessuno ha contestato alla CP_1 alcunché PRIMA della riconsegna dei beni, né che ella dovesse prestare attività lavorativa in malattia;
- Che il comportamento della dipendente abbia provocato un pregiudizio > anche in questo caso una lettura più attenta avrebbe permesso di evitare il fraintendimento”).
Il motivo è infondato.
Quanto alla sostituzione dell'hard disk, la valutazione di scarsa rilevanza è argomentata dal Giudice in modo lineare e coerente, facendo presente che la dipendente aveva incaricato perito di sostituire il disco fisso del Per_1 computer, su richiesta della “in quanto danneggiato”, elemento che certo CP_1 non contraddice terminologicamente e anzi appare rappresentare la logica premessa dell'indicazione della dipendente di voler disporre di prestazioni migliorative, provvedendo il tecnico alla reinstallazione dei software che ivi erano presenti, non essendovi ragione per ritenere l'operazione contraria agli interessi aziendali. Il Tribunale, che ha anche dato atto dell'assenza di elementi alla luce dei quali affermare che il computer fosse ancora in garanzia, ha anche fatto riferimento all'assenza di margini per assegnare consistenza all'astratta irritualità dell'iniziativa, richiamando sul punto, senza che il dato trovi considerazione nel corpo del motivo, “i pregressi rapporti tra le parti, i quali suggeriscono una maggiore elasticità e tolleranza rispetto ai formalismi della ordinaria dinamica datore di lavoro-lavoratore”. Concorda il Collegio sulla valutazione, non
10 sussistendo alcun disvalore tale da condurre all'integrazione delle fattispecie giustificative del licenziamento espresse dalla contrattazione collettiva (v. sopra) o dall'art. 2119 c.c.
Quanto al secondo addebito, la condotta censurata si è risolta nel ritardo di pochi giorni nella restituzione della sim – restituzione che chiaramente non appare compatibile con una deliberata volontà di trattenimento –, non risultando certamente integrati i presupposti della giusta causa di licenziamento.
Quanto al terzo addebito, vale parimenti osservare, in relazione alla mancata restituzione del cellulare (oggetto di perizia all'esito del quale il tecnico Per_1 comunque ha rilevato, come dichiarato quale teste, “un apparato autenticato sull'account google Monti7271@gmail.com, non conosciuto dalla signora;
specificamente era un samsung galaxy A50, il quale replicava il contenuto dell'account della signora;
ADR per il computer ho effettuato una copia bit-to-bit tramite un software chiamato Tsurugi;
non ho effettuato alcuna analisi dei dati estratti dal computer, mi sono limitato al congelamento degli stessi;
confermo di aver redatto io i documenti di cui al capitolo;
5. il titolare del samsung poteva verificare la posizione e gli spostamenti, nonché il contenuto delle comunicazioni;
ADR esisteva un back up automatico delle conversazioni what's app su google drive) quantomeno a partire dal 14 dicembre 2023, una volta terminate le operazioni, che è del tutto appropriato il rilievo svolto dal Giudice, non potendo non influire sulla responsabilità della dipendente la natura dei pregressi rapporti tra le parti, trattandosi di strumenti comunque assegnati in uso promiscuo (v. il testo della contestazione disciplinare) ed essendo intercorsi peraltro pochi giorni tra il 14 dicembre e la data della contestazione.
La circostanza che la società, come accertato dal Giudice, abbia appreso soltanto con le giustificazioni dell'8 gennaio 2024 che la scheda non aveva codice pin muove da una precisa e credibile indicazione fornita dalla lavoratrice, secondo cui i codici si trovavano nella sede legale essendo stata acquistata la scheda dal
[...]
con l'assistenza con il consulente Vodafone, rimanendo il materiale in Pt_1 azienda.
Appare dunque pretestuoso imputare alla dipendente di non aver dichiarato alcunché in merito a un codice d'accesso del dispositivo e dell'utenza che era in realtà nella disponibilità aziendale (e questo nonostante la società lo avesse espressamente richiesto, essendo sottoscritta la nota di contestazione disciplinare dallo stesso ). Pt_1
Quanto al quarto addebito, seppure sia irrilevante il riferimento al periodo di malattia, posto che il periodo in relazione al quale il numero aziendale non era nella disponibilità della società era successivo a quello di conclusione dell'assenza, è pur vero che, come accertato dal Giudice, “il numero aziendale
11 pubblicizzato online faceva capo al resistente, come riferito dal teste Tes_3
e dal teste e corroborato dai documenti allegati in sede di Tes_4 giustificazioni (Doc. 9 ricorrente)”, sicché il paventato rischio non aveva alcuna consistenza.
È in definitiva corretta la valutazione del Giudice circa l'assenza di giusta causa nelle condotte contestate così come in concreto accertate.
6. Con il terzo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha evidenziato che l'estrazione di copia di dati presenti su dispositivi aziendali legittimamente detenuti per finalità difensive costituisca l'esercizio di un diritto del lavoratore, essendosi esaurite tali attività, nel caso di specie, il
14.12.2023, sicché il telefono avrebbe potuto e dovuto essere restituito: “Se ben si comprende il ragionamento seguito dal Giudicante: - prima si sostiene che la ritenzione dei beni fosse legittima perché finalizzata ad indagini difensive;
- poi si dichiara che tali esigenze non erano più attuali e cessate ben prima della contestazione;
A dire del Tribunale, quindi, l'esimente rivendicata a più riprese dalla lavoratrice (necessità di provvedere ad indagini difensive) prima sussiste, poi non più. Peccato che il CCNL applicato punisca con il licenziamento il comportamento del lavoratore che [abbia] “deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza del servizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell'impresa o alle persone” (art. 73
CCNL)”.
L'assenza di circostanze “esimenti” doveva piuttosto condurre il Giudice a ritenere tale comportamento del tutto illegittimo e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell'art. 2119 c.c. e del disposto del C.C.N.L. applicato.
Il motivo è infondato.
Non vi è margine per ritenere integrato l'art. 73 cit., avendo il perito, come affermato nella relazione, restituito il pc “perfettamente funzionante e ripristinato nelle sue funzioni” ed essendo evidentemente assente, nel caso di specie, una lesione degli interessi aziendali connessa all'intervento (elemento presupposto, naturalmente, dalla fattispecie convenzionale).
Premesso, poi, che le esigenze difensive erano ben presenti con riferimento al cellulare, alla luce di quanto rinvenuto all'interno dal perito (v. sopra), occorre ritenere, in relazione ad entrambi gli strumenti, che il venir meno dell'esimente in senso stretto il 14.12.2023 non precludeva di certo – e infatti il Tribunale in questo senso si è determinato – la possibilità di valutare anche per il periodo successivo gli estremi della giusta causa di licenziamento, esclusa dal Giudice, con riferimento all'art. 2119 c.c. e alla normativa convenzionale, in base alle
12 corrette considerazioni di cui si è già dato conto, legate alla inevitabile incidenza dei pregressi rapporti tra le parti.
7. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice, a fronte di una pluralità di comportamenti idonei a ledere, nella sua globalità, il vincolo fiduciario necessario alla prosecuzione del rapporto, non ha trattato “nemmeno tangenzialmente del cumulo delle contestazioni né del riflesso di tale aspetto sul vincolo fiduciario. L'omesso esame della compresenza di molteplicità di condotte ha inciso direttamente sulla decisione del Giudice poiché
l'elemento di pluralità di condotte acuisce la lesione del vincolo fiduciario”. Il tutto avendo il Tribunale, peraltro, ritenuto sussistenti e disciplinarmente rilevanti
4 delle 6 condotte ascritte alla sig.ra CP_1
Il motivo è infondato.
Come si è visto, il Tribunale ha escluso in relazione alla condotta consistente nella sostituzione dell'hard disk del pc portatile e della mancata restituzione del cellulare gli estremi del licenziamento per giusta causa e non ha ritenuto integrate le fattispecie sanzionate con il licenziamento dal C.C.N.L., fondando la valutazione sulla considerazione dei pregressi rapporti tra la lavoratrice e il , tali da giustificare una maggior tolleranza in capo alla Pt_1 società e da escludere un intendo fraudolento in capo alla dipendente. Il ridimensionamento del disvalore delle condotte è stato affermato dal Giudice, come si è visto, “sul piano oggettivo e, soprattutto, soggettivo”, non apparendo lo stesso di intensità tale da menomare irreparabilmente la fiducia inter partes e a sorreggere adeguatamente il provvedimento espulsivo.
Il Tribunale si è però espresso anche sulle condotte contestate – compresa la restituzione della sim soltanto il 19 dicembre 2023 – considerate nel loro complesso, come attesta il giudizio sulla ritorsività del recesso, fondato, tra gli altri, anche sull'elemento della “sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto”, “fatto” che va necessariamente inteso, nell'economia del ragionamento del giudice, in senso complessivo (tenendo conto anche della tardiva restituzione della sim, condotta di cui il Giudice ha implicitamente affermato, come si comprende al confronto con le altre condotte, la rilevanza ancor minore).
L'esito interpretativo va confermato.
Come si è visto: a) la sostituzione dell'hard disk utile a ripristinare il funzionamento del pc oltre a non rientrare tra le previsioni convenzionali che comminano il licenziamento non è certamente tale da contrastare gli interessi datoriali;
b) la mancata restituzione del cellulare va valutata alla luce dei rapporti esistenti tra le parti, non essendosi trattato di un episodio di sottrazione in senso tecnico ma di una ritenzione dovuta anche al fatto che il telefono era stato assegnato per uso promiscuo, come indicato nella stessa contestazione disciplinare
13 (“Il 24 novembre 2023 la scrivente società le ha chiesto l'immediata restituzione dei beni aziendali a lei concessi ad uso promiscuo …”), venendo impiegato anche per necessità personali (la stessa chat associata al nome del – v. doc. 12 Pt_1 della lavoratrice – attestava la circostanza, vista la relazione intercorsa); c) la tardiva restituzione della sim è priva di sostanziale rilevanza, essendo avvenuta a distanza di pochi giorni dalla richiesta della società di riaverne la disponibilità, non potendo nemmeno farsi carico alla lavoratrice di rischi legati alla mancata indicazione dei codici, presenti in azienda (circostanza che doveva essere nota, visto il contesto in cui, come già chiarito, lo strumento era stato consegnato alla dipendente).
La valutazione di irrilevanza di ciascuna condotta in relazione al 2119 c.c. e alle fattispecie giustificative del licenziamento previste dalla contrattazione collettiva non può mutare nemmeno ad adottare una prospettiva complessiva, di insieme. A venire in rilievo sarebbe pur sempre una serie di condotte di scarso disvalore a considerare, tra l'altro, la brevità del periodo intercorso tra la data della domanda e la data della contestazione disciplinare (il periodo cui la società riferisce le condotte oggetto di addebito va dal 30 novembre al 29 dicembre 2023,
a considerare la data della contestazione).
8. Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto ritorsivo il licenziamento.
Precisamente, la parte contesta la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'istituto in caso di condotte materialmente sussistenti.
In secondo luogo, imputa al Giudice di aver confuso la richiesta di restituzione dei beni e la contestazione disciplinare, rilevando che “L'oggetto del giudizio è il licenziamento, non le ragioni alla base della richiesta restitutoria.
Come già descritto in memoria difensiva e nelle note finali di primo grado, le motivazioni alla base del licenziamento risiedono ESCLUSIVAMENTE nel comportamento della lavoratrice SUCCESSIVO alla richiesta di restituzione a motivare il recesso. Banalmente: al netto della fondatezza o meno delle ragioni a supporto della richiesta restitutoria, se la lavoratrice avesse tenuto un contegno minimamente conforme ai propri obblighi contrattuali, non ci sarebbe stato nessun licenziamento”. Peraltro, molti degli addebiti poi centrali nella valutazione del licenziamento erano ignoti al datore di lavoro al momento della revoca dei fringe benefit (si pensi alla modifica del portatile, alla fraudolenta consegna di una sim differente etc.).
In ogni caso, rileva la parte, nel 2023 la aveva la Parte_1 necessità di importanti investimenti economici ed organizzativi, soprattutto per una realtà aziendale di piccole dimensioni, decidendo pertanto di “ritirare” tutti gli asset non necessari e tra questi i dispositivi aziendali, le auto e così via. Il quadro
14 probatorio risultante dagli atti attestava una realtà aziendale con evidenti tensioni finanziarie (“A fronte di crediti complessivi per 119.98,86 euro, nel 2024, la società matura mensilmente 50.155,37 euro di debiti. Tali elementi, oltre a fornire un quadro utile alla valutazione della prossima istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, scardinano la presunta
“inconsistenza delle ragioni addotte dalla società alla richiesta dei beni aziendali” rappresentata dal Tribunale”).
In merito all'asserita contiguità temporale “rispetto alle rivendicazioni retributive avanzate dalla lavoratrice ed alle vicende personali interessanti le parti medesime”, rileva la pare che l'unico elemento portato dalla ricorrente a sostegno della ritorsività del licenziamento è la scansione degli eventi.
Oltra all'assenza indicazioni sul punto da parte dei testimoni, evidenzia la società che per “la querela sporta dalla lavoratrice in danno del legale rappresentante della società, è stata richiesta l'archiviazione” e l'inconsistenza della richiesta relativa al pagamento delle differenze retributive (come emergerebbe dalla memoria depositata avanti all'Ispettorato del Lavoro di
Modena).
Anche la ricostruzione logica seguita dal Tribunale non avrebbe pregio:
“torna”: “si è già detto che i comportamenti che hanno portato al licenziamento si sono svolti tra il 30 novembre ed il 19 dicembre. Tali condotte – – CP_4 erano del tutto imprevedibili da parte della società e sono consistite esclusivamente nel comportamento della lavoratrice. Prima di quella data, era semplicemente impossibile prevederne il comportamento. Per logica connessione, se la società avesse voluto “imbastire” un licenziamento ritorsivo avrebbe dovuto basarlo su elementi già noti al momento della richiesta di differenze retributive del sindacato. Non dopo”.
Il motivo è infondato.
Si è già argomentato circa la compatibilità tra fatti rilevanti disciplinarmente in misura tale da non integrare i presupposti del licenziamento e la sussistenza del motivo ritorsivo, venendo in rilievo nel caso di specie, peraltro, condotte
(unitariamente o complessivamente considerate) di scarsa gravità obiettiva e di poca consistenza per gli interessi datoriali.
Il Tribunale ha accertato l'esistenza di un atteggiamento ostile nei confronti della dipendente che ha trovato espressione innanzitutto nella richiesta di restituzione dei fringe benefit e poi, in continuità, nella contestazione disciplinare, trattandosi di iniziative animate, in realtà, da un intento di rappresaglia tale da giustificare la valutazione di ritorsività del recesso.
A fronte del rifiuto il 15 giugno 2023 della proposta di matrimonio del
[...]
, della denuncia-querela del 18 ottobre 2023 e della richiesta del 15 Pt_1
15 novembre 2023 del pagamento di differenze retributive, la società ha chiesto la restituzione dei beni in questione il 23 novembre 2023.
Non vale all'appellata far questione di ragioni di politica aziendale dotate di autonoma rilevanza rispetto ai motivi del licenziamento, giustificandosi tale prospettiva nel solo caso in cui tali ragioni sussistano.
Nel caso di specie, diversamente, la richiesta di restituzione non può essere giustificata con il richiamo alla necessità di compiere importanti investimenti economici e organizzativi, sia pure in un contesto di tensioni finanziarie.
La teste (v. sopra la trascrizione della deposizione) ha infatti Tes_1 ricordato che il titolare era disposto ad acquistare nuove attrezzature informatiche e che una scelta razionale poteva essere rappresentata, come suggerito dalla teste, dallo spostamento delle attrezzature dall'unità di chiusura a quella nuova. Se è vero, tuttavia, che la società disponeva un computer per ogni unità locale, che la ricorrente aveva a disposizione il computer portatile della sede di Scandiano e che la sede a dover essere chiusa era quella di Sassuolo, è altresì vero che la richiesta di restituzione non poteva che apparire priva di razionalità e non poteva perciò esprimere una reale politica aziendale, ciò che vale, come evidenziato dal Giudice, anche per la richiesta di restituzione dei telefoni cellulari, visto che la sede di
Scandiano, di assegnazione della dipendente, non era destinata alla chiusura.
Le richieste restitutorie risultano allora pretestuose e, proprio perché di poco successive agli episodi sopra elencati, appaiono indubbiamente legate al (e non possono giustificarsi se non richiamando il) clima di ostilità che a quelle iniziative aveva evidentemente fatto seguito, risultando quindi del tutto pretestuose.
La successiva scelta di licenziare la dipendente a fronte di illeciti di scarsa consistenza, a breve distanza di tempo dagli episodi appena menzionati, si pone allora sulla stessa linea, venendo in rilievo l'assunzione di uno strumento (il licenziamento) che, alla luce dell'ampia sproporzione rispetto alla gravità delle condotte contestate (alcune soltanto, peraltro), è parimenti indicativo e si giustifica con un intento di ingiusta reazione che si va a saldare con il contesto di ostilità già reso evidente con le richieste restitutorie.
In questi termini la ricostruzione del Tribunale è del tutto convincente, ben rappresentando le circostanze descritte degli indici fortemente indicativi della ritorsività del licenziamento.
9. L'appello va dunque disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del
16 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida in € 3.000,00 per compenso, comprensivo della fase cautelare oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 24.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
17