Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6531 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6030/2022R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA iscritta al n. 6030/2022 R.Gen.Aff.Cont, assegnata in decisione in data 10.3.2025 TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, corso C.F._1
Umberto I n.106, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Orlando, rappresentato e difeso da sé stesso;
-attore E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, e nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
10.1.1988, c.f. elettivamente domiciliati C.F._3 in Sant'Anastasia, via A. D'Auria n.189, presso lo studio dell'avvocato Emanuele Castaldo Barrigiano, c.f.
che li rappresenta e difende come da C.F._4 procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti in riconvenzionale NONCHE'
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso da se stesso, C.F._5 nonché dall'avvocato Bruno Arena, c.f. , C.F._6 giusta procura su foglio separato da considerare in calce all'atto di intervento volontario, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. D'Isernia n.38, presso lo studio dell'avvocato Bruno Arena;
-interventore NONCHE' Orlando Vincenzo, nato a [...] il [...], c.f.
, elettivamente domiciliato in Napoli, via C.F._7
Andrea d'Isernia n.38, rappresentato e difeso dall'avvocato TE Armiero, c.f. , come da procura C.F._8
-interventore
Conclusioni: all'udienza del 10.3.2025, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza, anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 esponeva che: in data 25.6.2015 era deceduto , il Persona_1 quale aveva lasciato una piccola abitazione sita in Napoli, rampa San Gennaro dei Poveri n.26; che la suddetta abitazione era stata successivamente venduta da a Controparte_3
e Secondo l'attore, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
dichiarava di aver ricevuto tale immobile sulla base di
[...] un verbale di estrazione a sorte del Notaio Persona_2 dopo aver accettato l'eredità della madre . Persona_3 L'attore, inoltre, riferiva che il suddetto verbale era intervenuto due mesi dopo la morte del de cuius e che il Persona_1
Notaio aveva omesso di indicare la rela é quella del verbale di omologazione del Tribunale. Sicché, a detta dell'attore questi ultimi erano da considerare nulli e inefficaci, anche perché non resi in contraddittorio. Ne conseguiva che l'atto di compravendita dell'abitazione era da considerare altrettanto nullo, in quanto successivo alla morte del de cuius e al passaggio del bene agli eredi. Pertanto, citava in giudizio e Controparte_1 CP_2
chiedendo di “accertare e dichiarare che
[...] Controparte_1 per la nuda proprietà e per il diritto di Controparte_2 abitazione, vanno dichiara irenti della unità sopra descritta per le rispettive attribuzioni e, che per l'effetto, la proprietà appartiene anche agli altri comproprietari Pt_1
e essendo l'eredità del
[...] Persona_4 accettata con beneficio di inventario ed avente, tra l'altro, il signor intentato giudizio per la divisione Controparte_3 dell'ere .n. 4192/18 Sez. Civ. 8 dr, per Per_5
l'udienza del 9.6.2022. Il tutto dichiarando la non opponibilità
- 2 - della omologazione del verbale di sorteggio, in quanto la proprietà del defunto alla data del 25.6.2015, Persona_1 sono passate agli eredi e quindi sottratte alla disponibilità degli altri partecipanti al sorteggio”. Si costituivano nel giudizio e Controparte_4 CP_2
eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità,
[...]
l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda. I due convenuti spiegavano di aver acquistato, con atto notarile di del 18.5.2016, trascritto in data Persona_6
25.5.2016, l'abitazione al piano rialzato in Rampa San Gennaro dei Poveri n.26, Comune di Napoli (Catasto: foglio 3, particella 197, sub.5). Il prezzo della vendita era stato stabilito in €60.000,00, corrispondente al reale valore dell'immobile ceduto, ed era stato versato dai comparenti alla stipula dell'atto definitivo. Questi ultimi avevano corrisposto a , in sede di Controparte_3 stipula, la somma di €60.000,00 mediante tre assegni circolari emessi dalla banca Unicredit S.p.A.: il primo di €50.000,00 emesso il 16.5.2016; il secondo di €3.000,00 e il terzo di
€7.000,00, entrambi emessi il 17.5.2016. In via preliminare, i convenuti eccepivano la prescrizione dell'azione esperita da , in quanto trascorsi sei Parte_1 anni dalla data di compimento dell'atto dispositivo, contro i cinque anni previsti dal codice per l'azione revocatoria. Inoltre, confermavano la circostanza che il venditore aveva ricevuto il bene in proprietà a seguito di un verbale di sorteggio effettuato a definizione del giudizio di divisione giudiziale celebrato innanzi il Tribunale di Napoli, n. R.G. 8188/05 e che aveva visto come parti del giudizio , i di lui Parte_1 germani e e il nipote . Tale Per_4 Per_1 Controparte_3 verbale era stato trascritto dal Notaio il 21.9.2015, Per_2 sulla scorta del decreto di approvazione del Giudice, emesso in data 22-23.7.2015. I convenuti, proseguivano spiegando che il Tribunale di Napoli seconda sezione civile, con la sentenza n. 3185/09, aveva accolto la seconda soluzione proposta dal CTU, prevedente quattro quote da attribuire ai condividenti tramite estrazione a sorte. Tre anni dopo, la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado. Le suddette sentenze erano poi diventate definitive tra ottobre e novembre 2014. I convenuti apprendevano, successivamente, da che, CP_3 dopo il passaggio in giudicato, il G.O.T. dott.ssa aveva Per_7 delegato il Notaio a effettuare l'estrazione a sorte, Per_2
- 3 - eseguita il 24.6.2015 alla presenza delle parti e dell'amministratore di sostegno di . Persona_1
Al momento del decesso di , il sorteggio era già Persona_1 avvenuto e l'approvazione del verbale di sorteggio era solo un controllo formale, senza contenuto decisorio, quindi priva di irregolarità. Come esito del sorteggio, l'immobile in questione era stato assegnato al venditore tramite quel giudizio CP_3 divisionale ormai definitivo, e la vendita ai comparenti non aveva pregiudicato i diritti creditorii di , a cui Parte_1 era stata assegnata un'altra quota di beni non coinvolti nella vendita. Quest'ultimo, seppur regolarmente avvisato, non si era presentato innanzi al Notaio il giorno del sorteggio, mentre veniva a mancare il 25.6.2015, pochi giorni dopo Persona_1 il sorteggio. Dopo tale evento, il giudice approvava il verbale il 22-23 luglio 2015, e il Notaio trascriveva l'atto il Per_2
21.9.2015. Sicché, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea e in subordine, svolgevano domanda riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'attore , al fine ottenere la restituzione di Parte_1 quanto versato per l'acquisto dell'abitazione, nonché un'ulteriore somma per la ristrutturazione effettuata sull'immobile. Infine, chiedevano il risarcimento danni ex art.96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con le ordinanze del 23.6.2022 e del 21.11.2022 veniva rilevato che si era costituito in giudizio depositando Controparte_3 una comparsa di costituzione e risposta, benché non evocato nel presente giudizio, e che, pertanto, gli atti da questo depositati erano inutilizzabili. In data 16.1.2023, interveniva Controparte_3 volontariamente nel giudizio ai sensi dell'art.105 c.p.c., stante la domanda di nullità della compravendita, oggetto del presente giudizio, di cui era parte contraente. L'interventore eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per l'assoluta genericità del petitum e della causa petendi;
nonché, la nullità dell'atto, in quanto alienante e acquirente, sebbene litisconsorti necessari nel presente giudizio, non erano di fatto destinatari di alcuna domanda. Inoltre, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, essendo trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto del 18.5.2016 e/o dalla sua trascrizione del 25.5.2016. Nel merito, non accettava il contraddittorio, in quanto le questioni erano ormai interamente coperte dal giudicato.
- 4 - Altresì, chiedeva la riunione del presente giudizio ad altro pendente tra l'attore e i convenuti Parte_1 Per_4
e , promosso innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_3
Napoli GU dott. Caccaviello, R.g.n. 29975/2019 connesso al presente sia soggettivamente che oggettivamente. Per quanto concerneva il titolo di proprietario in base al quale aveva ceduto il bene immobile ai convenuti, confermava l'iter rappresentato da questi ultimi. Infine, interveniva volontariamente ai sensi dell'art.105 c.p.c. Orlando Vincenzo, il quale rappresentava di aver preso cognizione del giudizio attraverso riferimenti operati dall'attore in altra sede processuale;
l'interventore si qualificava come coerede del deceduto padre parte del verbale Persona_4 di sorteggio redatto dal notaio in data 24.6.2015. Per_2
Quest'ultimo evidenziava la nullità radicale di tutti gli atti processuali posti in essere fino al suo intervento, per assenza di soggetti che rivestivano la qualità di litisconsorti necessari. Inoltre, evidenziava la sussistenza di una sentenza già emessa dal Tribunale di Napoli, GU Caccaviello n. 5706/2023 nella quale veniva trattato il merito della presente controversia. Chiedeva, quindi, la sospensione del presente procedimento in attesa del passaggio in giudicato della suddetta. Con ordinanza del 17.4.2023, veniva rigettata la richiesta di riunione dei procedimenti;
vista la richiesta ex art.183 comma 6 cpc, formulata dai convenuti e venivano CP_1 CP_2 assegnati i termini per le memorie istruttorie. Con la prima e la seconda memoria ex art.183 c.6 c.p.c., l'attore precisava la domanda evidenziando che il verbale di sorteggio per Notar non valeva quale atto reale di trasferimento Per_2 della proprietà in capo a;
chiedeva inoltre il Controparte_3 rinvio per la precisazione delle conclusioni. I convenuti chiedevano solo in via subordinata ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di far valutare l'immobile per l'eventuale restituzione del prezzo, in virtù della svolta domanda riconvenzionale condizionata. Con ordinanza del 13.5.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. Giova premettere che, ai fini della decisione di merito, è necessario delimitare il thema decidendum.
ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare Parte_1 in sostanza la nullità dell'atto di compravendita per Notar di Napoli, Rep. 17833 Racc.13788, Persona_6
- 5 - stipulato in data 18.5.2016 tra il venditore e i Controparte_3 compratori e Controparte_1 Controparte_2
In particolare, a sostegno della domanda, quest'ultimo ritiene che il bene immobile oggetto di compravendita sia stato ricevuto, non in proprietà da con Controparte_3
l'accettazione dell'eredità della madre , bensì in Persona_3 virtù di un successivo verbale di estrazione a sorte effettuato dal Notaio del 24.6.2015, il quale era stato Persona_2 redatto in violazione di legge, poiché non formato in contraddittorio con tutti i coeredi. Orbene, si ritiene che la validità o meno del verbale di sorteggio assuma il connotato di una questione di pregiudizialità della domanda dell'attore, che è infondata e va, pertanto, rigettata. Preliminarmente, alla luce di quanto sopra esposto, si deve rigettare l'eccezione sollevata dai convenuti di intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c., in quanto infondata. L'attore, infatti, ha agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità di un contratto di compravendita immobiliare, ipotizzando in particolare che il bene oggetto della vendita è stato assegnato mediante un verbale di sorteggio non redatto in contraddittorio tra tutti i coeredi, sicché la causa della nullità non risiede direttamente nel contratto di compravendita, ma a monte, nell'illegittimità dell'assegnazione del bene al presunto venditore. Infatti, l'azione specificatamente proposta dall'attore è riconducibile all'ambito della nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c., e non costituisce in alcun modo esercizio dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2903 c.c.. Ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta risulta priva di rilevanza, poiché muove da una errata qualificazione dell'azione proposta, confondendo due rimedi giuridici distinti per presupposti, effetti e regime prescrizionale. Nel caso di specie, l'attore non agisce in quanto creditore per conservare la garanzia del proprio credito, che è il presupposto imprescindibile dell'azione revocatoria, bensì contesta la validità del contratto di compravendita in sé e per sé considerato, richiedendone la declaratoria di nullità con effetti erga omnes. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte intervenuta, secondo cui l'azione di nullità proposta dall'attore sarebbe ormai preclusa per decorso del termine quinquennale dalla stipula e trascrizione del contratto di compravendita.
- 6 - L'eccezione, infatti, muove da un presupposto giuridicamente errato. L'azione proposta è volta a far valere la nullità del contratto, ossia un'asserita carenza di titolarità in capo al venditore derivante dalla non validità dell'assegnazione immobiliare. Tale nullità, anche qualora fosse sussistente, sarebbe da ritenersi assoluta e come tale imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1421 c.c., in quanto tale azione può essere esercitata in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. L'art. 1418 c.1 c.c. stabilisce che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente;
mentre l'art. 1421 c.c. dispone che la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Dunque, se l'attore contesta la validità del contratto per mancanza del potere di disporre, come nel caso di specie, nel quale egli insiste sul fatto che il bene era ancora in comunione ereditaria, si tratta di nullità assoluta, che può essere fatta valere senza limiti di tempo, da chiunque vi abbia interesse. Orbene, venendo al merito della questione, come già anticipato, la domanda principale svolta dall'attore è infondata e va rigettata, attesa la validità del contratto di compravendita. Invero, l'immobile oggetto di causa è stato assegnato alla persona di a seguito del sorteggio effettuato il Controparte_3 21.9.2015 dal Notaio sulla base esclusiva del Persona_2 decreto di approvazione emesso dal Giudice della divisione ereditaria in data 22-23 luglio 2015. Lo strumento previsto dall'ordinamento per contestare l'efficacia di tale decreto è l'opposizione ex art. 617 c.p.c., la quale consente di far valere eventuali irregolarità formali inerenti atti del processo, entro il termine perentorio di venti giorni. Nel caso di specie, tale impugnazione non risulta essere mai stata proposta, specie nei termini di legge. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il provvedimento con cui il giudice istruttore dispone il sorteggio e l'assegnazione dei lotti non è soggetto ad autonomo mezzo di impugnazione. In particolare, è stato chiarito che, in materia di divisione giudiziale, una volta che la sentenza che dispone lo scioglimento della comunione e determina i lotti sia divenuta definitiva, i beni ricompresi in ciascun lotto entrano a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti, ancorché l'individuazione soggettiva degli assegnatari avvenga successivamente mediante sorteggio, avente natura meramente formale.
- 7 - Infatti, “in tema di divisione giudiziale, una volta che la sentenza di scioglimento della comunione e di determinazione dei lotti sia divenuta definitiva, i beni compresi in ciascun lotto entrano a far parte del patrimonio degli ex comproprietari, ancorché l'individuazione concreta di costoro avvenga successivamente mediante sorteggio, che ha carattere meramente formale. Pertanto, qualsiasi evento favorevole o sfavorevole che interessi i beni costituenti un singolo lotto tra il passaggio in giudicato della sentenza e il sorteggio produce effetti nei confronti del condividente al quale detto lotto sarà assegnato, senza che tali circostanze possano più incidere sulla composizione dei lotti o dar luogo a conguagli o modifiche". (Cass. civ., Sez. II, 29 febbraio 2016, n. 3933). Ad ogni buon conto, è bene precisare, che come risulta dagli atti di causa, il procedimento di sorteggio era stato eseguito in presenza dei procuratori delle parti, compreso l'amministratore di sostegno del de cuius l'avvocato Valerio Persona_1
Ciaccia, e il relativo difensore Persona_8
Inoltre, l'attore era stato regolarmente avvisato Parte_1 della data del sorteggio, sia a mezzo pec, che mediante raccomandata A.R., e, infine, con atto stragiudiziale notificato in data 11.6.2015 al suo procuratore costituito. La sua mancata comparizione non può, dunque, integrare alcuna violazione del principio del contraddittorio, che per costante giurisprudenza risulta correttamente osservato allorché la parte, pur avvisata, sceglie di non partecipare. Inoltre, successivamente al sorteggio, il verbale è stato approvato dal Giudice con provvedimento del 22-23.7.2015, in contraddittorio con tutte le parti processuali, comprese Pt_1
e l'avvocato Elisabetta Capodilupo, entrambe comparse
[...] all'udienza del 17.7.2015. Ne consegue che il verbale di sorteggio è stato validamente formato, con rispetto del contraddittorio processuale e sostanziale, e che l'assegnazione del bene oggetto di successiva compravendita non è viziata. Il contratto stipulato dal soggetto assegnatario, CP_3
, risulta quindi valido e la domanda va rigettata.
[...]
Il rigetto della domanda di parte attrice rende inutile l'esame e la decisione della domanda riconvenzionale subordinata proposta da parte convenuta. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6030/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1
, nonché e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Orlando Vincenzo, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
1)Rigetta le domande di parte attrice;
2)Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dei convenuti e che Controparte_1 Controparte_2 liquida in € 9.167,60, per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Emanuele Castaldo Barrigiano, dichiaratosi anticipatario.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell'interventore che liquida in € Controparte_3
7.052,00, per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell'interventore Orlando Vincenzo che liquida in € 2.090,00, per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 27.6.2025 Il G.O.P. (dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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