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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 63/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GENNARO Parte_1
ZUCCARO;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni per l'udienza a trattazione scritta del 14.01.2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 14/01/1985 con parte resistente, dalla cui unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale con r. g. n. 7254/2016 conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 3145/2021 del 27.09.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente (05.04.2017) era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente che, ancorché ritualmente notificata, non intendeva costituirsi in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (05.04.2017) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva, atteso che parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione ove nulla veniva corrisposto a titolo di mantenimento in favore della moglie e dei figli, già maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e considerata la contumacia di parte resistente, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le pagina 2 di 3 parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Casoria (NA) il 14/01/1985 (atto n. 218, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1985);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GENNARO Parte_1
ZUCCARO;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni per l'udienza a trattazione scritta del 14.01.2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casoria (NA) il 14/01/1985 con parte resistente, dalla cui unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale con r. g. n. 7254/2016 conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 3145/2021 del 27.09.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente (05.04.2017) era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente che, ancorché ritualmente notificata, non intendeva costituirsi in giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (05.04.2017) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva, atteso che parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione ove nulla veniva corrisposto a titolo di mantenimento in favore della moglie e dei figli, già maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e considerata la contumacia di parte resistente, null'altro si dispone.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le pagina 2 di 3 parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Casoria (NA) il 14/01/1985 (atto n. 218, parte II, serie A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1985);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 3 di 3