Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2025, proposto da
INWIT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sogliano Cavour, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto De Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Infratel Italia S.p.A., Invitalia S.p.A. - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. “c_i780 - 001 - 0002143 - Uscita - 12/03/2025” a firma del Responsabile del Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Sogliano, notificata via pec in pari data, con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 dell’autorizzazione unica ex art. 44 CCE conseguita da IT per silenzio assenso, per l’installazione di una SRB prevista nel PNRR sull’area sita in via Cerova;
- di ogni atto e provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui:
a ) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1337 del 12.2.2025;
b ) l’ordinanza n. 6 del 12.2.2025, di sospensione dell’installazione della SRB;
c ) il Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e il relativo Piano delle localizzazioni, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 38/2021;
d ) ove occorrer possa, la comunicazione del Sindaco “c_i780 - 001 - 0001625 - Uscita - 22/02/2025” e la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 4.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sogliano Cavour, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il mezzo di gravame all’esame, IT S.p.A. – società operante nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni – espone, in sintesi, quanto segue:
- si è aggiudicata, in raggruppamento temporaneo di imprese con TIM e Vodafone, il Lotto n. 6 (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia) della procedura selettiva indetta da Infratel per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione di nuove stazioni radio base (in prosieguo SRB), nell’ambito del Piano “Italia 5G” finanziato con fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), in aree considerate a “fallimento di mercato”, tra le quali rientra quella prevista nel Comune di Sogliano Cavour, con un termine di completamento fissato per la fine del 2024;
- in ragione di ciò, ha formalmente presentato al SUAP del Comune di Sogliano Cavour, in data 2.9.2024, un’istanza – corredata dalla documentazione progettuale e dall’analisi di impatto elettromagnetico (AIE) – finalizzata ad ottenere l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) per l’installazione della SRB 5G;
- decorso il termine di 60 giorni senza aver ricevuto alcuna comunicazione ostativa da parte del Comune o dell’ARPA, la stessa IT ha autocertificato in data 12.11.2024 l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza, acquisendo in tal modo il titolo autorizzativo;
- a tal punto, il Comune di Sogliano Cavour ha contestato la formazione del silenzio assenso, adducendo l’asserita incompatibilità dell’impianto con gli strumenti urbanistici locali e notificando un preavviso di rigetto, cui IT ha replicato mediante memorie procedurali, insistendo sulla validità del titolo conseguito e sulla natura di opere di urbanizzazione primaria delle SRB, che ne consente l’ubicazione sull’intero territorio comunale, viepiù alla luce dell’obbligo di localizzare l’impianto in base alla copertura dei pixel previsti dal bando;
- nonostante le argomentazioni presentate in seno al procedimento, il Comune ha dichiarato l’istanza non accoglibile e ciò ha indotto IT a promuovere un primo ricorso dinanzi a questo T.A.R. (R.G. n. 1550/2024) per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione; a seguito della notificazione del ricorso, il Comune ha emanato ulteriori provvedimenti di diniego, anch’essi impugnati da IT mediante motivi aggiunti;
- il T.A.R. Lecce, con sentenza n. 9/2025 emessa in forma semplificata, ha accolto le domande di IT, accertando l’avvenuta formazione del silenzio assenso e annullando i provvedimenti comunali tardivamente intervenuti;
- in seguito a tale pronuncia, IT ha notificato la Comunicazione di inizio lavori (CIL) per la ripresa delle attività di installazione della SRB, ma il Comune ha informato la società ricorrente dell’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione conseguita per silenzio assenso, ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, disponendo contestualmente la sospensione dei lavori con ordinanza n. 6 del 12.2.2025;
- a fronte delle osservazioni presentate da IT in data 12.3.2025, il Responsabile del Settore lavori pubblici del Comune ha ugualmente emanato il provvedimento di annullamento d’ufficio del titolo autorizzativo formatosi per NT , motivando l’atto di ritiro con la ravvisata sussistenza di rischi per la salute pubblica e con la ritenuta non conformità della localizzazione scelta da IT rispetto alle aree indicate nell’apposito Regolamento comunale o proposte dal Sindaco nella corrispondenza intrattenuta con la società.
1.1. Avverso tali determinazioni è insorta la ricorrente con il mezzo di gravame all’esame, deducendo i seguenti ordini di censura.
I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e ss. 10 e 10 bis della legge n. 241/90. Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”.
La società ricorrente lamenta che il Comune intimato abbia omesso di esaminare e motivare in replica alle osservazioni dalla stessa presentate durante il procedimento di secondo grado, non avendo considerato in particolare gli argomenti inerenti: a ) l’inclusione della SRB nel PNRR, con localizzazione vincolata dai pixel del bando Infratel; b ) la normativa derogatoria per le SRB del PNRR (art. 4, comma 7 bis , della legge n. 95/2024) rispetto ai regolamenti comunali; c ) l’errata interpretazione dell’art. 8, comma 2 bis , CCE e dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che limitano il potere comunale all’individuazione specifica di siti sensibili, mentre il regolamento locale impone un’unica area e un divieto distanziale generalizzato; d ) la distanza cautelativa della SRB dal sito sensibile segnalato dalla P.A. (ossia la RSA Villa Modoni, posta a 175 metri dall’impianto) e l’assenza di obiezioni dell’ARPA sull’AIE, nella quale sono attestati valori di emissione inferiori ai limiti.
II . “Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 CCE in relazione all’art. 21 nonies della Legge n. 241/90. Violazione dell’art. 4 comma 7 bis della Legge n. 95/2024. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co. 6 della Legge n. 36/2001. Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento e contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Violazione della Convenzione Infratel Italia/RTI IT-TIM-Vodafone, del Bando per la concessione dei contributi, compresi gli allegati, del Piano “Italia 5G”, del Progetto di investimento e del Piano delle realizzazioni del RTI aggiudicatario” .
Nella prospettazione attorea, il Comune ha trascurato di esplicitare l’interesse pubblico prevalente - che giustifichi l’annullamento del titolo - rispetto alla posizione giuridica dell’azienda, radicatasi per effetto del silenzio assenso, anche alla luce della circostanza che la SRB è un’opera PNRR, qualificata come opera di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, volta a superare il digital divide (in particolare, il Comune non ha ponderato la specialità dell’intervento PNRR, la deroga ai regolamenti comunali ex art. 4, comma 7 bis , L. n. 95/2024, l’assenza di rilievi ARPA e lo stato avanzato dei lavori). Il mancato bilanciamento degli interessi contrapposti da parte del Comune, unito all’assenza di obiezioni da parte dell’Arpa sull’AIE presentata, rende il provvedimento di autotutela privo di fondamento; inoltre, il sito di installazione è stato individuato in base ai pixel del bando Infratel, e non può essere subordinato alle disposizioni regolamentari comunali, che prescrivono un’unica area di installazione e introducono un divieto distanziale generalizzato di 200 metri dai siti sensibili, in violazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, ed in particolare in violazione dell’articolo 4, comma 7 bis, della legge n. 95/2024, la quale prevede la deroga ai Regolamenti comunali per la localizzazione delle SRB contemplate nel Piano Italia 5G.
III . “Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 co. 2 bis, 43, 44 e 51 CCE. Violazione e falsa applicazione dall’art. 4 comma 7 bis della Legge n. 95/2024. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co. 6 della Legge n. 36/2001. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento e contraddittorietà. Violazione della Convenzione Infratel Italia/RTI IT-TIM-Vodafone, del Bando per la concessione dei contributi, compresi gli allegati, del Piano “Italia 5G”, del Progetto di investimento e del Piano delle realizzazioni del RTI aggiudicatario. Incompetenza” .
Ad avviso della parte ricorrente, l’illegittimità del provvedimento risiede nelle seguenti ulteriori circostanze: i) la delibera di Consiglio comunale n. 2/2025 è un atto di indirizzo non vincolante e illegittimo in sé, poiché esprime una contrarietà generalizzata all’installazione di nuovi impianti per ragioni radio-protezionistiche, materia riservata allo Stato e all’ARPA; ii) come detto, la SRB in questione, essendo un impianto PNRR per aree a fallimento di mercato, è soggetta alla deroga prevista dall’art. 4, comma 7 bis , della legge n. 95/2024, che ne svincola la localizzazione dai regolamenti comunali, basandola sui pixel del bando; ma quand’anche fosse applicabile al caso di specie, il Regolamento comunale n. 38/2021 sarebbe comunque illegittimo, perché prevede un’unica area per l’installazione delle SRB, contravvenendo al principio che le qualifica come opere di urbanizzazione primaria localizzabili ovunque (artt. 43, 51 CCE) e al divieto per i Comuni di preindividuare i siti (art. 8, comma 6, L. n. 36/2001; art. 8, comma 2 bis , CCE), giacché la norma che permette di individuare siti sensibili lo fa in negativo e in modo specifico, non generalizzato; iii) la scelta del sito da parte di IT è basata su valutazioni tecniche per la copertura dei pixel del bando, sicché le proposte del Sindaco - formulate tardivamente e informalmente - non sono vincolanti, né tecnicamente equipollenti, spettando in ogni caso al Comune di dimostrarne l’equipollenza; iv) la deroga ex lege n. 95/2024 rende inapplicabile la disciplina comunale sui limiti distanziali e, in ogni caso, la RSA Villa Modoni si trova a distanza di sicurezza (175 metri) e l’AIE, non contestata da ARPA, dimostra il rispetto dei limiti di emissione, già cautelativi; v) inoltre, la previsione regolamentare di un divieto assoluto di installazione a meno di 200 mt da siti sensibili genericamente intesi è sproporzionata, illogica e violativa dell’art. 8, co. 6, L. n. 36/2001, che richiede l’individuazione puntuale e specifica dei siti sensibili da tutelare.
1.2. IT ha chiesto, pertanto, l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di autotutela, del Regolamento comunale e del relativo Piano delle localizzazioni, della delibera C.C. n. 2/2025, dell’ordinanza di sospensione dei lavori e della comunicazione sindacale sui siti alternativi.
2. Si sono costituiti in giudizio con atto di stile la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3. Anche il Comune di Sogliano Cavour si è costituito in giudizio, depositando successivamente memoria difensiva con annessa documentazione, a mezzo della quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
5. Osserva preliminarmente il Collegio che il Comune di Sogliano Cavour ha motivato il provvedimento di annullamento in autotutela che ne occupa, sulla base delle argomentazioni di seguito sintetizzate: i) con la delibera di Consiglio Comunale n. 2/25, l’amministrazione si è resa contraria «ad ogni forma “selvaggia” di localizzazione nel proprio territorio di nuovi impianti tecnologici di radio telecomunicazioni con l’intendimento primario di tutelare i cittadini, anche in via precauzionale, dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici e tutelare l’ambiente» ; ii ) il Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia individua un’area consentita per la localizzazione di SRB, posta a 938 metri da quella individuata da IT, inibendo il posizionamento delle antenne vicino ai siti sensibili, tra cui la RSA Villa Modoni, distante solo 170 mt. dall’impianto de quo ; iii ) il comma 2 bis dell’art. 8 CCE, nel vietare agli enti locali di limitare a particolari aree del territorio la possibilità di installazione delle SRB, fa salve le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili; iv ) l’amministrazione comunale considera prioritario l’interesse pubblico alla salute dei cittadini e alla salvaguardia ambientale, anche in via precauzionale, rispetto ai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, evidenziando la preoccupazione per il relativo impatto sulla salute, in un’area già interessata da emissioni e con un alto rischio di malattie oncogene; v ) il Comune ha anche proposto ulteriori tre siti alternativi, ma – nonostante tale proposta e la richiesta di una valutazione congiunta – IT non ha fornito riscontri adeguati, né contestato tecnicamente l’idoneità del sito alternativo indicato dal Regolamento o dimostrato che tale sito non garantirebbe la copertura richiesta.
6. Ciò posto, reputa il Collegio che sia fondato e dirimente il motivo di censura, con cui IT lamenta l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto adottati in violazione dell’art. 4, comma 7 bis , del decreto legge n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024.
6.1. Tale disposizione recita testualmente: « Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ».
6.2. Orbene, il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dal condivisibile orientamento giurisprudenziale, per cui tale previsione normativa «dimostra ulteriormente l’esigenza che i Comuni deroghino alle proprie disposizioni regolamentari per favorire la realizzazione del Piano Italia 5 G e, al tempo stesso, la volontà del legislatore di prevenire il possibile contenzioso sulla legittimità delle disposizioni comunali che, in vario modo, limitano l’installazione delle stazioni radio base» (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 10 luglio 2024, n. 1914).
6.3. Sulla base della disposizione normativa e del formante giurisprudenziale sopra richiamati, la localizzazione individuata da IT – essendo funzionale alla copertura integrale dei pixel identificati nel bando per l’assegnazione dei contributi a valere sui fondi PNRR – prevale su quella oggetto di qualsiasi diversa previsione del Piano comunale per l’insediamento degli impianti di telefonia approvato dal Comune di Sogliano Cavour, che risulta pertanto non vincolante quanto al posizionamento della infrastruttura de qua in un sito differente.
6.4. Invero, l’iniziativa di IT non può essere considerata alla stregua di quella di un qualsiasi operatore economico, mosso da finalità di natura puramente imprenditoriale, giacché detta società agisce in qualità di soggetto attuatore di un progetto pubblico, perseguendo l’interesse generale – ulteriore e distinto rispetto a quello, già di per sé rilevante, allo sviluppo delle reti di telecomunicazione sul territorio nazionale – alla copertura della rete 5G nelle c.d. “aree a fallimento del mercato” , id est nelle aree caratterizzate dalla non efficiente allocazione dei beni e dei servizi effettuata tramite il libero mercato: in situazioni della specie gli operatori economici non hanno interesse ad effettuare investimenti, perché il ritorno degli stessi sarebbe inferiore a quanto investito, di qui l’intervento pubblico per realizzare SRB in zone che altrimenti rimarrebbero scoperte, con conseguente nocumento per gli utenti che rimarrebbero privi del servizio di comunicazione.
6.5. In funzione di tali superiori finalità di interesse pubblico, da conseguire con la massima celerità, è stata prevista “ la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per nuove infrastrutture (private) di rete, passive e attive, idonee a fornire servizi radiomobili aventi come obiettivo prestazionale la velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico, di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink in aree a fallimento di mercato” (cfr. Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” – doc. n. 6 di parte ricorrente); ciò spiega la natura eccezionale e la portata derogatoria della disposizione in esame, non solo rispetto alla pianificazione comunale che eventualmente impedisca la realizzazione degli impianti o ne limiti la collocazione soltanto in punti del territorio comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori.
6.6. Dunque, come ben evidenziato dalla ricorrente, la realizzazione della SRB di cui trattasi non può essere valutata né applicando le vigenti disposizioni comunali sulle localizzazioni, né adducendo come fattore ostativo l’esistenza di siti alternativi, dal momento che l’impianto è funzionale, per legge, ad implementare la rete mobile 5G nelle aree a fallimento di mercato, individuate a monte dallo Stato.
6.7. In particolare, osserva il Collegio che dall’analisi dell’art. 4, comma 7 bis , cit. è possibile inferire i seguenti corollari ermeneutici:
- la realizzazione delle nuove infrastrutture volte a raggiungere gli obiettivi del PNRR è disposta sulla base della posizione dei pixel , vale a dire dei quadranti in cui è suddiviso il territorio italiano ai fini della classificazione delle aree;
- la norma, anche derogando ai regolamenti comunali per la realizzazione di nuovi impianti di rete, abilita i gestori ad installare le SRB in zone non previamente individuate come disponibili dai piani comunali delle antenne e che versano in “aree bianche ”, per tali intendendosi, secondo la definizione introdotta dalla Commissione Europea (par. 3.2. Comunicazione 2013/C 25/01), le zone in cui è poco probabile che verranno sviluppate nel futuro prossimo le infrastrutture a banda larga, proprio perché l’investimento per l’infrastrutturazione non è ripagato dalla vendita del servizio generato, e che risultano conseguentemente mappate negli allegati al bando;
- la norma non elimina il procedimento autorizzativo (nella specie perfezionatosi per NT ), ma la localizzazione degli impianti è “ disposta ” - senza margini di discrezionalità - in base ai pixel ;
- nell’operare “anche in deroga ai regolamenti comunali” , la norma non subordina la localizzazione e l’autorizzazione di nuove infrastrutture all’assenza di siti alternativi, di proprietà dei richiedenti e/o di terzi gestori, ma unicamente alla “posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara” .
6.8. Da quanto sopra esposto deriva che i presupposti per l’autorizzazione della SRB de qua agitur sono diversi ed estranei alla ordinaria pianificazione degli interventi di infrastrutturazione per telecomunicazioni: il Regolamento comunale è stato adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e declina i criteri per la dislocazione delle antenne sul territorio comunale, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della rete dei singoli gestori, in base ai loro obiettivi e alle loro necessità; le aree a fallimento di mercato di cui al bando, invece, concernono zone estranee ai programmi di sviluppo dei singoli operatori e proprio per questo motivo nel PNRR sono stati stanziati incentivi economici per la localizzazione delle SRB in aree nelle quali non verrebbero mai realizzate dagli operatori medesimi.
6.9. E tanto basta, ad avviso del Collegio, a confermare la prevalenza della pianificazione nazionale, con la conseguenza che il Comune di Sogliano Cavour non avrebbe potuto adottare il provvedimento di annullamento in autotutela in questione sulla base delle previsioni regolamentari e degli atti di indirizzo approvati dal proprio organo consiliare, in questa sede impugnati.
7. Peraltro, quand’anche il piano comunale delle localizzazioni soddisfacesse autonomamente le esigenze di copertura della rete con un sito alternativo, comunque ad IT non sarebbe precluso di realizzare la nuova infrastruttura nel punto prestabilito, e ciò in quanto il ridetto art. 4, comma 7 bis , espressamente lo consente “anche in deroga ai regolamenti comunali” , all’unica condizione di dare copertura non ad una qualsivoglia area, ancorché topograficamente delimitata, ma a specifici pixel corrispondenti ad aree non servite o scarsamente servite dalla rete.
7.1. Del resto, in questa sede non è in discussione che il progetto proposto da IT sia idoneo a “coprire” i pixel contemplati dal “Piano Italia 5G” , venendo piuttosto in rilievo i limiti del potere del Comune di scegliere soluzioni alternative in nome del principio di precauzione, optando per la localizzazione dell’impianto alla maggior distanza possibile dal centro abitato, allo scopo di minimizzarne l’impatto elettromagnetico.
7.2. In relazione a tale profilo, osserva il Collegio che il Comune di Sogliano Cavour ha motivato l’atto di annullamento in autotutela, adducendo preoccupazioni di danni alla salute per i cittadini residenti, correlate alla localizzazione della SRB, senza però fornire dati tecnici che dimostrino un impatto maggiore del sito individuato dalla società ricorrente, rispetto a quelli ritenuti alternativamente praticabili, fermo restando - come correttamente evidenziato dalla difesa attorea - che la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva competenza di ARPA, quale «organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato» ( ex multis , Cons. Stato, Sez. I, 17 agosto 2023, n. 1152).
8. Per completezza, si deve da ultimo rimarcare che – già prima dell’introduzione dell’art. 4, comma 7 bis , della legge n. 95/2024 – in giurisprudenza è stato ribadito che alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell’ambito delle rispettive competenze, individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto), quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), ma non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi).
8.1. Dal che consegue, quale precipitato logico, che è comunque impropria la limitazione – prevista nel gravato regolamento comunale – della installazione delle stazioni radio-base in determinate aree, imponendo un limite di distanza generalizzato da siti sensibili, perché in contrasto anche con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che consente solo l’individuazione di siti sensibili specifici e circoscritti (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3350; Id ., 7 giugno 2024, n. 5104).
8.2. In tal senso, si è condivisibilmente affermato che «la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’Amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio» (Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2018, n. 1592).
8.3. Né vale invocare, in contrario, da parte dell’Amministrazione, il disposto dell’art. 8, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 259/2003 – in virtù del quale “Le Regioni e gli enti locali … non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale” – perché tale norma deve essere interpretata, secondo quanto condivisibilmente affermato da TAR Venezia, Sez. III, n. 423/2025, «nel senso che eventuali limitazioni all’installazione di SRB siano consentite solo in presenza o di siti sensibili (ospedali, scuole, ecc.) o di aree di “particolare” pregio storico-paesaggistico o ambientale che, però, devono essere previste da “specifiche” disposizioni di legge, e non certo da generiche norme regolamentari interne, garantendo comunque agli operatori del settore localizzazioni alternative praticabili. Inoltre l’art. 43, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 259/2003 prevede che il diritto di installare infrastrutture possa essere concesso “su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica”, così affermando - in coerenza con il favor legis riservato alla realizzazione di SRB, quali opere destinate alla soddisfazione di un (ormai) irrinunciabile pubblico servizio - una tendenziale compatibilità tra questo tipo di manufatti ed aree caratterizzate da significativo interesse paesaggistico ambientale, non coperte da vincoli di legge» .
9. Per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura, in quanto dal relativo accoglimento la società ricorrente non ricaverebbe vantaggi maggiori, con conseguente annullamento dell’ordine di sospensione e del provvedimento di autotutela adottati dal Comune resistente; devono, inoltre, essere annullati, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla società ricorrente, anche gli impugnati atti presupposti, nella parte in cui consentono di realizzare le SRB solo a determinate distanze da siti sensibili e nelle aree indicate nel Piano delle localizzazioni, in antinomia rispetto alla disciplina derogatoria prevista dal prefato art. 4, comma 7 bis , della legge n. 95/2024.
10. Nondimeno, considerata la novità e la peculiarità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e i relativi atti presupposti, questi ultimi nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO