Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 634/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 634/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GAGINO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GAGINO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) e manterrà invariata la Persona_1 propria residenza in Prato Sesia (NO), Via Martiri della Libertà n. 24, presso la madre. Per_
2) Il padre potrà tenere la figlia a weekend alterni dal venerdì sera dopo le ore 18 sino alla domenica;
potrà inoltre sentire liberamente la figlia e vederla anche su settimana previo accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia.
3) Le festività principali (e i periodi di vacanza ad esse collegate), nonché i ponti ecc. saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni ed in egual misura.
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5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia , minorenne non autosufficiente, mediante la corresponsione alla Sig.ra di euro 250,00 mensili (somma da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese), oltre Parte_1 alla refusione delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo le indicazioni del protocollo di Vercelli, che le Parti dichiarano di conoscere, condividere ed approvare e che viene allegato al presente ricorso. Tutte le spese extra-assegno dovranno in ogni caso essere documentate.
6) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre. Il Sig. si impegna pertanto ad agevolarne CP_1 la percezione e a sottoscrivere, ove richiesto, la rinuncia a percepirlo.
7) Le Parti, sin d'ora, rilasciano il consenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia propri sia con Per riferimento alla figlia minore .
8) Le Parti dichiarano con il presente accordo di aver risolto tra loro ogni questione economica e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di nata il Parte_1 CP_1 Persona_1
11/09/2014. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/04/2025, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10.4.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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