Sentenza 21 maggio 1986
Massime • 1
Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice, il quale deve valutare la ricorrenza o meno di "gravi motivi", come prescritto dall'art. 420 cod. proc. civ. - la modificazione della domanda (emendatio libelli) non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova, per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con la esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. ( Conf 2843/84, mass n 434887; ( Conf 5251/83, mass n 430135; ( Conf 2186/83, mass n 427040).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1986, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1986 |
Testo completo
Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice, il quale deve valutare la ricorrenza o meno di "gravi motivi", come prescritto dall'art. 420 cod. proc. civ. - la modificazione della domanda (emendatio libelli) non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova, per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con la esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. ( Conf 2843/84, mass n 434887; ( Conf 5251/83, mass n 430135; ( Conf 2186/83, mass n 427040).*