Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1986, n. 3380
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Sentenza 21 maggio 1986

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Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice, il quale deve valutare la ricorrenza o meno di "gravi motivi", come prescritto dall'art. 420 cod. proc. civ. - la modificazione della domanda (emendatio libelli) non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova, per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con la esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. ( Conf 2843/84, mass n 434887; ( Conf 5251/83, mass n 430135; ( Conf 2186/83, mass n 427040).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1986, n. 3380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3380
    Data del deposito : 21 maggio 1986

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