Articolo 9 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 8Articolo 10
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15 ottobre 1950
Art. 9. (Nullita' della citazione)

Il testo dell' art. 164 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio.
"La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950
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