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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 206 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNI ANGELA, elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO MEREU 47 08100
NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALLUCCI ROSANNA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ZANFARINO 25/A 07100 SASSARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
I. I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e comunicandosi l'un l'altro i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti le figlie, anche da parte di terzi
(istituzioni scolastiche o altro).
II. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, stabilendo che siano collocate e domiciliate presso la madre, nella casa coniugale di proprietà del ove i medesimi hanno sempre abitato, abitazione Pt_2
familiare che verrà temporaneamente assegnata alla Pt_1
Il Sig. si impegna a trasferirsi in altro immobile entro e non oltre 30 giorni Pt_2
dalla data di omologa della separazione. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli nell'assoluto rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperanno con l'età.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
I coniugi rappresentano che le minori oltre a frequentare la scuola dell'obbligo si trovano occupate nello svolgimento di diverse attività extrascolastiche e ludiche
(partecipano per due giorni alla settimana agli allenamenti di danza acrobatica, una volta a settimana prendono parte al corso di ballo sardo, frequentano assiduamente il catechismo, l'ACR e partecipano alla messa domenicale) e concordano le modalità di accudimento e gestione delle figlie minori secondo il PIANO GENITORIALE come appresso:
III. Le minori, compatibilmente alle esigenze di studio e/o di svago e/o ricreative delle stesse, previo accordo in tal senso tra i coniugi, avranno la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta lo vorrà e/o lo vorranno;
IV. Il padre potrà tenere in ogni caso le minori con sé presso l'abitazione paterna il fine settimana (dal venerdì sera alla domenica) a settimane alterne, con decorrenza, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica allorquando il padre – dopo che le medesime avranno cenato presso di lui – le riporterà presso l'abitazione materna e, nel periodo extrascolastico, dalle 17:00 del venerdì alle 21:30 della domenica, salvi diversi accordi tra i genitori o diverse richieste da parte delle minori. Fermo quanto sopra, le bambine potranno stare con il padre due pomeriggi alla settimana (preferibilmente nelle giornate di lunedì e mercoledì) nella settimana in cui le stesse pernotteranno con il medesimo e 3 pomeriggi
Pag. 2 di 6 a settimana (preferibilmente nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì) la settimana in cui trascorreranno il week end con la madre, con le seguenti modalità: nel periodo scolastico, compatibilmente agli impegni ludici e/o ricreativi e/o scolastici delle minori, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00; nel periodo extrascolastico, sempre compatibilmente agli impegni ludici e/o ricreativi delle minori, dalle ore 17:00 alle
21:30, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste da parte delle minori. Anche per il periodo estivo gli orari potranno essere rivisti autonomamente dai due genitori che si accorderanno per posticipare e/o anticipare l'orario di rientro.
V. I genitori si impegnano a far svolgere alle figlie le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive nei giorni in cui le minori si trovano collocate presso le proprie abitazioni, con aiuto e reciproca collaborazione per l'eventualità di concomitanti impegni extrascolastici e sportivi delle figlie.
I coniugi potranno essere presenti alle feste di compleanno delle bambine, al primo giorno di scuola, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa delle minori.
I coniugi si comunicheranno tempestivamente eventuali problemi di salute delle figlie, necessità di controlli e visite mediche, situazioni ed obblighi vaccinali, onde consentire all'altro genitore di potervi provvedere in maniera adeguata durante la permanenza delle figlie nella loro abitazione.
VI. Le minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore in modo alterno (ad esempio se la sera del 24 trascorreranno la cena con il padre, staranno con la madre nella giornata del 25, giorno di Natale, così come se staranno con il padre la sera del 31 dicembre trascorreranno con la madre il giorno di
Capodanno, e viceversa, così come la giornata di Pasqua con uno e quella del lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), periodo nel quale i coniugi potranno concordare il pernottamento presso il padre anche per più giornate consecutive, salvi diversi accordi tra i medesimi o diverse richieste da parte delle minori.
VII. Il padre potrà trascorrere con le figlie le vacanze estive per un periodo di almeno quindici giorni anche consecutivi - salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le proprie ferie;
ad un uguale numero di giorni avrà diritto la madre, impegnandosi quest'ultima ad individuare un arco temporale non sovrapposto a quello del padre e viceversa per il padre. Il periodo
Pag. 3 di 6 delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. È comunque sempre necessaria la previa comunicazione tra i genitori sulla destinazione della vacanza nel caso di viaggi all'estero e/o nella Penisola per i quali, comunque, i coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso, anche all'espatrio ed al rilascio del passaporto. Resta inteso che durante la permanenza dei minori dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore ma ad ogni modo verranno garantiti i contatti telefonici.
Le minori trascorreranno con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima così come staranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. I genitori garantiranno alle figlie la conservazione di un rapporto costante, equilibrato ed assiduo anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
VIII. Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo.
IX. Il padre contribuirà alle spese di mantenimento delle minori e Per_1
mediante versamento di assegno di euro 800,00 mensili cadauna da Per_2
corrispondere mediante versamento su c.c. intestato alla coniuge al seguente Iban
[...], entro il giorno 5 di ogni mese. Nell'importo sopra indicato di complessivi euro 1.600,00, non soggetto a rivalutazione monetaria, sono espressamente ricomprese tutte le spese straordinarie. Il Sig. si farà inoltre Pt_2 interamente carico del pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare sino al rilascio.
X. I coniugi quale condizione indispensabile e funzionale ai fini della definizione della controversia si obbligano a vendere la casa familiare sita in Gavoi, alla
Co Via S. Satta. distinta al NCU del Comune di Gavoi al Fg. 11, particella 2196 subalterno 3, 6 e 7 (fatto salvo il diritto di abitazione sino al reperimento di diversa soluzione abitativa) con contestuale estinzione del mutuo bancario in ragione del 50% tra le parti e con la ripartizione, sempre al 50%, del residuo corrispettivo della vendita. I coniugi concordano altresì che l'autoveicolo marca Volkswagen, mod. Golf, Tg.
GL418PA in uso alla signora verrà venduto e con il ricavato della vendita verrà Pt_1
acquistato altro veicolo da intestare in proprietà esclusiva alla medesima.
Pag. 4 di 6 La signora da un lato, rinuncia espressamente al mantenimento da parte Pt_1 del coniuge e il Sig. dall'altro, si obbliga ad accollarsi le rette universitarie Pt_2
mensili che residuano per il corso di studi universitario seguito dalla (di euro Pt_1
625,00 mensili) sino al conseguimento da parte della del titolo di laurea Pt_1
triennale (per un importo residuo pari a circa euro 10.000.00), nonché a corrispondere alla medesima, a titolo compensativo per l'attività di collaborazione prestata nell'azienda di cui il medesimo è titolare (da quantificarsi in euro 1.500,00 per 44 mensilità), la somma complessiva di € 66.000,00, somma che verrà corrisposta dal coniuge in n. 6 rate annuali con decorrenza della prima rata (di euro 11.000,00) entro il
20 aprile 2025 e, delle ulteriori successive, a scadenza annuale sempre entro la fine di aprile di ogni anno.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Fonni, con atto registrato nei registri Atti dei
Matrimoni, atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2014; che dall'unione sono nate le figlie
(nata il [...]) e (nata il [...]); che i rapporti tra i coniugi si Per_1 Per_2
sono deteriorati in maniera tale da determinare il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale, rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 5 di 6 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione delle figlie minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato l'accordo tra le parti, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in ricorso;
[...]
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 206 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNI ANGELA, elettivamente domiciliata in VIA ANTONIO MEREU 47 08100
NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GALLUCCI ROSANNA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ZANFARINO 25/A 07100 SASSARI presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
I. I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e comunicandosi l'un l'altro i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti le figlie, anche da parte di terzi
(istituzioni scolastiche o altro).
II. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, stabilendo che siano collocate e domiciliate presso la madre, nella casa coniugale di proprietà del ove i medesimi hanno sempre abitato, abitazione Pt_2
familiare che verrà temporaneamente assegnata alla Pt_1
Il Sig. si impegna a trasferirsi in altro immobile entro e non oltre 30 giorni Pt_2
dalla data di omologa della separazione. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli nell'assoluto rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperanno con l'età.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
I coniugi rappresentano che le minori oltre a frequentare la scuola dell'obbligo si trovano occupate nello svolgimento di diverse attività extrascolastiche e ludiche
(partecipano per due giorni alla settimana agli allenamenti di danza acrobatica, una volta a settimana prendono parte al corso di ballo sardo, frequentano assiduamente il catechismo, l'ACR e partecipano alla messa domenicale) e concordano le modalità di accudimento e gestione delle figlie minori secondo il PIANO GENITORIALE come appresso:
III. Le minori, compatibilmente alle esigenze di studio e/o di svago e/o ricreative delle stesse, previo accordo in tal senso tra i coniugi, avranno la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta lo vorrà e/o lo vorranno;
IV. Il padre potrà tenere in ogni caso le minori con sé presso l'abitazione paterna il fine settimana (dal venerdì sera alla domenica) a settimane alterne, con decorrenza, nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica allorquando il padre – dopo che le medesime avranno cenato presso di lui – le riporterà presso l'abitazione materna e, nel periodo extrascolastico, dalle 17:00 del venerdì alle 21:30 della domenica, salvi diversi accordi tra i genitori o diverse richieste da parte delle minori. Fermo quanto sopra, le bambine potranno stare con il padre due pomeriggi alla settimana (preferibilmente nelle giornate di lunedì e mercoledì) nella settimana in cui le stesse pernotteranno con il medesimo e 3 pomeriggi
Pag. 2 di 6 a settimana (preferibilmente nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì) la settimana in cui trascorreranno il week end con la madre, con le seguenti modalità: nel periodo scolastico, compatibilmente agli impegni ludici e/o ricreativi e/o scolastici delle minori, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00; nel periodo extrascolastico, sempre compatibilmente agli impegni ludici e/o ricreativi delle minori, dalle ore 17:00 alle
21:30, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste da parte delle minori. Anche per il periodo estivo gli orari potranno essere rivisti autonomamente dai due genitori che si accorderanno per posticipare e/o anticipare l'orario di rientro.
V. I genitori si impegnano a far svolgere alle figlie le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive nei giorni in cui le minori si trovano collocate presso le proprie abitazioni, con aiuto e reciproca collaborazione per l'eventualità di concomitanti impegni extrascolastici e sportivi delle figlie.
I coniugi potranno essere presenti alle feste di compleanno delle bambine, al primo giorno di scuola, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa delle minori.
I coniugi si comunicheranno tempestivamente eventuali problemi di salute delle figlie, necessità di controlli e visite mediche, situazioni ed obblighi vaccinali, onde consentire all'altro genitore di potervi provvedere in maniera adeguata durante la permanenza delle figlie nella loro abitazione.
VI. Le minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore in modo alterno (ad esempio se la sera del 24 trascorreranno la cena con il padre, staranno con la madre nella giornata del 25, giorno di Natale, così come se staranno con il padre la sera del 31 dicembre trascorreranno con la madre il giorno di
Capodanno, e viceversa, così come la giornata di Pasqua con uno e quella del lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), periodo nel quale i coniugi potranno concordare il pernottamento presso il padre anche per più giornate consecutive, salvi diversi accordi tra i medesimi o diverse richieste da parte delle minori.
VII. Il padre potrà trascorrere con le figlie le vacanze estive per un periodo di almeno quindici giorni anche consecutivi - salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le proprie ferie;
ad un uguale numero di giorni avrà diritto la madre, impegnandosi quest'ultima ad individuare un arco temporale non sovrapposto a quello del padre e viceversa per il padre. Il periodo
Pag. 3 di 6 delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. È comunque sempre necessaria la previa comunicazione tra i genitori sulla destinazione della vacanza nel caso di viaggi all'estero e/o nella Penisola per i quali, comunque, i coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso, anche all'espatrio ed al rilascio del passaporto. Resta inteso che durante la permanenza dei minori dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore ma ad ogni modo verranno garantiti i contatti telefonici.
Le minori trascorreranno con la madre la festa della mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima così come staranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. I genitori garantiranno alle figlie la conservazione di un rapporto costante, equilibrato ed assiduo anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
VIII. Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo.
IX. Il padre contribuirà alle spese di mantenimento delle minori e Per_1
mediante versamento di assegno di euro 800,00 mensili cadauna da Per_2
corrispondere mediante versamento su c.c. intestato alla coniuge al seguente Iban
[...], entro il giorno 5 di ogni mese. Nell'importo sopra indicato di complessivi euro 1.600,00, non soggetto a rivalutazione monetaria, sono espressamente ricomprese tutte le spese straordinarie. Il Sig. si farà inoltre Pt_2 interamente carico del pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare sino al rilascio.
X. I coniugi quale condizione indispensabile e funzionale ai fini della definizione della controversia si obbligano a vendere la casa familiare sita in Gavoi, alla
Co Via S. Satta. distinta al NCU del Comune di Gavoi al Fg. 11, particella 2196 subalterno 3, 6 e 7 (fatto salvo il diritto di abitazione sino al reperimento di diversa soluzione abitativa) con contestuale estinzione del mutuo bancario in ragione del 50% tra le parti e con la ripartizione, sempre al 50%, del residuo corrispettivo della vendita. I coniugi concordano altresì che l'autoveicolo marca Volkswagen, mod. Golf, Tg.
GL418PA in uso alla signora verrà venduto e con il ricavato della vendita verrà Pt_1
acquistato altro veicolo da intestare in proprietà esclusiva alla medesima.
Pag. 4 di 6 La signora da un lato, rinuncia espressamente al mantenimento da parte Pt_1 del coniuge e il Sig. dall'altro, si obbliga ad accollarsi le rette universitarie Pt_2
mensili che residuano per il corso di studi universitario seguito dalla (di euro Pt_1
625,00 mensili) sino al conseguimento da parte della del titolo di laurea Pt_1
triennale (per un importo residuo pari a circa euro 10.000.00), nonché a corrispondere alla medesima, a titolo compensativo per l'attività di collaborazione prestata nell'azienda di cui il medesimo è titolare (da quantificarsi in euro 1.500,00 per 44 mensilità), la somma complessiva di € 66.000,00, somma che verrà corrisposta dal coniuge in n. 6 rate annuali con decorrenza della prima rata (di euro 11.000,00) entro il
20 aprile 2025 e, delle ulteriori successive, a scadenza annuale sempre entro la fine di aprile di ogni anno.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2025, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio in Fonni, con atto registrato nei registri Atti dei
Matrimoni, atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2014; che dall'unione sono nate le figlie
(nata il [...]) e (nata il [...]); che i rapporti tra i coniugi si Per_1 Per_2
sono deteriorati in maniera tale da determinare il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale, rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti le figlie della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 5 di 6 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione delle figlie minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato l'accordo tra le parti, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in ricorso;
[...]
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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