Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01938/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2024, proposto da IL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Gaetano Ansaldi in IA, viale XX Settembre, 66;
contro
il Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
Regione Siciliana – Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.r.p.a.) della Sicilia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di conclusione negativa del procedimento del Comune di Ragusa del 18 ottobre 2024;
del preavviso di conclusione negativa del procedimento del Comune di Ragusa del 4 ottobre 2024; del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa del 27 agosto 2024;
della comunicazione del Comune di Ragusa prot. n. 97395 del 21 agosto 2024; della nota di precisazione del Comune di Ragusa del 29 ottobre 2024;
ove occorrer possa, dell’’art. 22 delle N.T.A. al Piano Regolatore Generale (“P.R.G.”) del Comune di Ragusa, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 7 maggio 2024; ove occorrer possa, dell’’art. 26 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico “Ambiti regionali 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa” della Regione Siciliana, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 del 28 giugno 2019 (“Piano Paesaggistico”); ove occorrer possa, degli artt. 3 e 6-bis del Regolamento del Comune di Ragusa per l’’insediamento e gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissioni elettromagnetiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 9 settembre 2010 (“Regolamento Impianti”);
ove occorrer possa, degli artt. 10 e 20 delle N.T.A. della “Variante Generale al P.R.G. e Piano Particolareggiato Centro Storico Ragusa” (“Piano Particolareggiato”); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa e delle amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in oggetto con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa e il Comune di Ragusa hanno negato, rispettivamente, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e l’autorizzazione comunale ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un impianto di telefonia mobile (o stazione radio base) da realizzare sul terrazzo di copertura di un edificio sito nel medesimo Comune, in C.da Marina di Ragusa, Via del Mare n. 3, distinto nel N.C.E.U del Comune di Ragusa, al foglio 275, mappale 568 poiché:
- la localizzazione dell’Impianto di IL sarebbe in contrasto con le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ragusa e con le N.T.A. del Piano Paesaggistico “Ambiti regionali 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa” della Regione Siciliana;
- l’installazione dell’impianto comporterebbe un presunto pregiudizio al paesaggio circostante (“ Considerato che il progetto presentato, altera il luogo di realizzazione recando notevole danno al paesaggio e ai luoghi ”);
- si dovrebbero utilizzare gli impianti pre-esistenti per l’installazione degli apparati di telecomunicazioni (“ Si devono condividere ed utilizzare siti già esistenti per l’ospitalità di impianti di telecomunicazioni ”).
1) sulla tardività della richiesta di integrazione documentale e il relativo indebito aggravio procedimentale: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2, 3 e 7 della legge n. 241/1990, degli artt. 43 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3 e 6- bis del regolamento impianti del comune di Ragusa. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia
manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza.
Con tale motivo, la parte ricorrente ha censurato il diniego del Comune ove fondato:
a) sulla presunta omessa trasmissione della documentazione richiesta con la comunicazione del 21 agosto 2024 e, successivamente, con il preavviso di diniego del 4 ottobre 2024.
Il Comune, infatti, ha comunicato le presunte (e inesistenti) carenze documentali solo il 21 agosto 2024, dopo 26 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte di IL, avvenuta il 26 luglio 2024, così violando i termini perentori di cui all’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003 secondo cui “ Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale ” e, in ogni caso, non tenendo conto che parte della la documentazione richiesta fosse già in possesso del Comune e che, per altra parte, non fosse necessaria;
b) sulla necessità del parere obbligatorio del gruppo tecnico di valutazione (G.T.V.) comunale ex art. 6- bis del Regolamento comunale per l’insediamento e gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissioni elettromagnetiche, approvato con deliberazione del C.C. n. 79 del 9 settembre 2010 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2010 poiché avulso dal procedimento ex art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003.
2) Insussistenza di alcun divieto o incompatibilità dell’installazione dell’impianto con gli strumenti urbanistici: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. del
d.lgs. n. 259/2003, e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione. Difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza.
Con tale motivo parte ricorrente contesta l’infondatezza della motivazione addotta nel provvedimento impugnato con riferimento al parere negativo reso dalla Soprintendenza con cui si è rilevato che l’impianto sarebbe incompatibile: i ) con la “Zona A” del P.R.G. del Comune di Ragusa; ii ) con la zona “Paesaggio Locale 6 – S. Croce Camerina” individuata dal vigente piano paesaggistico “Ambiti regionali 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa” (“Piano Paesaggistico”) della Regione Siciliana.
3) difetto di motivazione e di istruttoria rispetto al presunto pregiudizio paesaggistico e sull’insussistenza di un pregiudizio paesaggistico derivante dall’impianto: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto di istruttoria e motivazione.
Con tale censura si contesta la motivazione del provvedimento impugnato che – a dire della società ricorrente – non specifica, se non in maniera generica e del tutto apodittica, le effettive e concrete ragioni della presunta incompatibilità paesaggistica dell’impianto con l’area vincolata.
4) sull’indebito vincolo ad installare gli apparati trasmissivi in coubicazione: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza.
Con tale motivo parte ricorrente reputa che il parere negativo della Soprintendenza del 27 agosto 2024 sia illegittimo per difetto di competenza appartenendo solo all’A.g.c.m. il potere di imporre la co-ubicazione su infrastrutture pre-esistenti.
In tal modo l’autorità di tutela avrebbe precluso alla ricorrente la possibilità di effettuare nuove installazioni sul territorio comunale.
L’amministrazione regionale e comunali intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2025 – in vista della quale la ricorrente e il Comune hanno depositato memorie – il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il primo motivo di ricorso è fondato poiché il termine di cui all’art. 44, comma 6, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha natura perentoria (T.a.r. per la Sicilia, IA, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 4023), sicché la sua violazione si riflette sulla legittimità del diniego opposto dalla P.A.
Inoltre, non è possibile subordinare il completamento dell’ iter di pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 dovendosi rilevare, in ogni caso, che il mancato rilascio non può legittimare il diniego del provvedimento alla luce della logica acceleratoria prevista dalla norma tesa a superare con il silenzio-assenso ogni parere o nulla osta previsto (T.a.r. per la Sicilia, IA, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2981; Cons. Stato, sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 236).
Né tantomeno il motivo può considerarsi inammissibile poiché non eccepito o rilevato in altri e diversi ricorsi da parte dell’odierna ricorrente.
Anche motivi secondo e il terzo sono fondati poiché il semplice richiamo all’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area non è sufficiente a fondare il diniego impugnato, essendo necessaria una valutazione dell’TO preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate, neppure con riferimento all’esistenza di precedenti impianti sull’area e al possibile effetto cumulativo, che deve essere valutato in concreto e in rapporto al contesto di riferimento (T.a.r. per la Sicilia, IA, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2981).
Sotto tale profilo, infatti, la struttura grafica del provvedimento di diniego della Soprintendenza, nel collocare la frase “ Si devono condividere ed utilizzare siti già esistente per l’ospitalità di impianti di telecomunicazioni ” dopo la parte dispositiva (“esprime parere negativo”) resa “ per i motivo sopra menzionati ” non esprime una diversa e ulteriore ragione ostativa, ma, per quanto infraspecificato, costituisce una conseguenza del giudizio negativo di compatibilità espresso negli insufficienti termini – per genericità – ut supra rappresentati.
Per completezza e in ossequio alle regole sull’ordine di esame dei motivi di ricorso, così come declinate al punto 8.3 della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 5/2015, deve necessariamente esaminarsi il quarto motivo di ricorso, onde delineare il perimetro dell’effetto conformativo della presente sentenza.
La c.d. coubicazione o cositing prevista dall’art. 50, comma 1, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, nel testo introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 – che costituisce diretta e letterale attuazione, nell’ordinamento interno, dell’art. 44 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche – prevede la facoltà di imporre la coubicazione nei confronti degli operatori già insediati (“i cui impianti siano stati già autorizzati ed insediati”: cfr. T.a.r. per la Liguria, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 829), ai quali appunto può essere imposto l’obbligo di ospitare i nuovi operatori che facciano a loro volta richiesta di autorizzazione, laddove l’installazione del nuovo impianto sia in contrasto con esigenze di tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza, o con gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale; orbene, per la giurisprudenza, l’imposizione della coubicazione costituisce l’opzione che deve essere valutata, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un nuovo impianto, da un Comune, prima di opporre un diniego all’istanza per motivi di tutela ambientale, di salute pubblica o di corretto insediamento urbanistico, deve valutare la facoltà di imporre il suo insediamento su un determinato “impianto già esistente ed autorizzato” che avrà l’obbligo di ospitarlo (cfr. cit. T.a.r. per la Liguria, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 829).
Deve sul punto evidenziarsi che, nella sua globalità, il motivo di censura è volto a contestare la competenza della Soprintendenza ad esprimere valutazioni in ordine alla coubicazione degli impianti richiamando a tal fine copiosa giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431, T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 21 ottobre 2018, n. 879, T.a.r per l’Emilia Romagna, sez. II, 31 gennaio 2013, n. 69; T.a.r. per l’Abruzzo, sez. I, 28 gennaio 2021, n. 41) che, invero, si è formata antecedentemente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, recante “coubicazione e condivisione di infrastrutture” portata dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
Nella novellata disposizione legislativa – per quanto rilevante in ragione del motivo di censura proposto – si prevede che “ 1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale […] Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. ”, con ciò superandosi la precedente previsione di legge (ex art. 89 del d.lgs. n. 259 del 2003) che rimetteva solo all’TO (ossia all’TO per le garanzie delle comunicazioni, così come individuata, sotto il profilo definitorio, all’art. 1 lett. f) del d.lgs. n. 259 del 2003) la possibilità di richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica.
Il riferimento alle “autorità competenti” portato dalla novella legislativa, rispetto al richiamo all’TO puntualmente individuata sotto il profilo definitorio, consente di includere non solo il Comune (T.a.r. per la Liguria, n. 876/2024, cit.), ma anche la Soprintendenza che – in ragione del riparto delle competenze – in Sicilia è deputata ad esprimere la valutazione finale in ordine alla compatibilità paesaggistica.
D’altronde, alterità dell’autorità competente ad imporre la coubicazione rispetto all’TO per le garanzie delle comunicazioni si ricava non solo dal testo di legge nazionale, ma dalla stessa direttiva comunitaria che all’art. 44, par. 2, sottolinea che “ I provvedimenti adottati da un’autorità competente conformemente al presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione. ”
Il motivo di ricorso, così come declinato, volto a contestare in radice la competenza della Soprintendenza onde precluderne anche l’eventuale riesercizio del potere deve pertanto essere rigettato.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.
La peculiarità della questione giuridica affrontata anche con riferimento al regime della co-ubicazione legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO