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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2024, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1555 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 sa dal aolo Mazzola con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Borgo Felino n. 3 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Fulvia Fois con domicilio eletto presso il suo studio in Rosolina (RO) Viale G. Marconi n. 3 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 192/2022 pubblicata in data 2 marzo 2022 del Tribunale Ordinario di Rovigo. 1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge in accoglimento degli esposti motivi, annullare la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 192/2022 pubbl. il 02/03/2022 RG n. 3012/2017 Repert. n. 301/2022 del 02/03/2022, per l'effetto: In via principale,
- previa dichiarazione della nullità della relazione peritale integrativa depositata il 16/03/2021, accertare e dichiarare che stante le conclusioni peritali di cui alla relazione depositata il 16/10/2020 – prima relazione peritale - nulla è dovuto da in favore di Parte_1 [...]
Taglio di Controparte_2 dotti in ricorsi monitorio;
P.IVA_2
In via subordinata, ove il Giudice non intenda dichiarare (o accertare) la nullità della relazione peritale integrativa del 16/03/2021,
- accertare e dichiarare che il credito portato dal decreto monitorio opposto non è stato sufficientemente provato nell'intero suo ammontare in giudizio, di talché il decreto va revocato. In accoglimento della domanda di condanna implicita allo stesso ricorso monitorio, va condannata a corrispondere Parte_1
a a titolo di corrispettivo, la somma di € 12.54.49 saranno dovuti gli interessi di le a domanda al saldo. Spese di giudizio compensate unitamente alle spese di CTU Previo annullamento, per quanto occorrer possa e se ritenuto del Decreto Ingiuntivo N. R.G. 2323/2017 del 27.08.2017 del Tribunale civile di Rovigo. In ogni caso con condanna di alla restituzione in favore dell'appellante di tutte Controparte_1 le somme (o delle maggiori so della sentenza oggetto del presente gravame oltre interessi di mora nella medesima misura percepita. In ogni caso, con vittoria di spese, rifusione del contributo unificato e marche da bollo, onorari per la difesa oltre spese generali IVA e CPA come per legge tanto per il primo grado di giudizio che per il secondo”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e ivi integralmente richiamati, non sussistendo i presupposti affinché la presente impugnazione possa trovare accoglimento e conseguentemente provvedere sulle spese a norma dell'art. 348 ter I comma C.p.c. e 91 C.p.c. In via principale Rigettare l'eccezione di nullità della relazione peritale integrativa depositata il 16.3.2021 nel giudizio di primo grado poiché inammissibile e tardiva per tutti i motivi esposti in atti ed ivi integralmente richiamati;
2 Rigettare tutte le domande avanzate da con l'atto di e giudizio, per tutti i motivi Parte_1 esposti in atti ed ivi integralmente richiamati, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 192 Sent pubblicata il 2.3.2022 resa nel procedimento civile n. 3012/2017 R.g.; In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della perizia, previo rinnovo della stessa, accertare che il credito residuo di nei confronti di ammonta Controparte_1 Parte_1 ad € 56.495,94 o di quella , oltre agli int rt. D.lgs 231/2002 dal 2.6.2017 al saldo effettivo, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso Condannare ai sensi dell'art. 96 III comma C.p.c., a corrispondere Parte_1 [...] rminata in via equitativa, per tutti i motivi esposti in atti;
Controparte_1 petenze professionali e spese, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa di legge. In via istruttoria: A) Nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della perizia integrativa ex adverso formulata:
- Si chiede che sia disposta la rinnovazione della Ctu e la sostituzione del Ctu, richiamando il quesito formulato giudice di primo grado del Tribunale di Rovigo con ordinanza del 5.10.2019 e precisato con ordinanza del 18.11.2020. B) Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata il 31.10.2018 e 183 VI comma c.p.c. n. 3 C.p.c. depositata il 20.11.2018 da parte appellata, ivi integralmente richiamate. Per mero scrupolo difensivo, si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze istruttorie nuove che venissero introdotte dall'appellante con le note di trattazione, di cui si contesta sin d'ora integralmente il contenuto. Alla redazione delle su estese note di trattazione ha partecipato il dott. Salvatore Rubbino ai fini della pratica forense”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
o il decreto ingiuntivo di pagamento n. 926/2017 emesso in favore della per Controparte_1
l'importo di
La pretesa creditoria veniva azionata in ragione di lavori edili svolti dalla ingiungente per conto della n cantieri siti a Maerne di EL (VE) in ragione Parte_1 di plurimi n “subaffidamento inferiore al 2%” del 17 marzo 2016, un “subaffidamento inferiore al 2% del 4 maggio 2016 ed un contratto di subappalto autorizzato con delibera n. 197 del 3 agosto 2016. Detti vincoli negoziali, più specificatamente, si inserivano nell'ambito di rapporti contrattuali di appalto pubblico a sua volta coinvolgenti on il Parte_1 [...]
[...]
in particolare, Controparte_3 Controparte_1 CP_1
,43 di cui alle
3 fatture nn. 8, 10, 14,20 e 21 del 2016 e 7 del 2017, che assumeva essere state saldate solo in parte.
A fondamento dell'atto oppositivo contestava a vario titolo Parte_1
l'avverso credito allegando, in partic ingiungente l'importo di
€ 95.333,96 a titolo di corrispettivo, come risultante dalla contabilità lavori tenuta in base alle lavorazioni eseguite e rilevate dal D.L. e dalle quantificazioni operate applicando i prezzi contrattualmente previsti;
aggiungeva, inoltre, che dalla contabilizzazione di lavori effettuata dalla creditrice opposta andava detratto il valore delle forniture eseguite direttamente da essa opponente per € 16.535,67 così da doversi ritenere corrispondente all'effettivo dovuto quanto già versato alla Controparte_1
[...]
Ritualmente costituitasi in giudizio, quest'ultima resisteva alla domanda attorea instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento del credito azionato.
Nello specifico, l'opposta, insisteva sulla natura di contratto a misura e non a corpo del subappalto stipulato con l'ingiunta adducendo, inoltre, che imprevedibili circostanze le avrebbero imposto l'esecuzione di opere extra-capitolato.
La causa, previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una CTU, in seguito resa oggetto di approfondimenti.
Con sentenza n. 192/2022 il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così statuiva:
“…1. revoca il decreto ingiuntivo n. 926/2017 (R.G. n. 2323/2017) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 27.8.2017; 2. condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a Parte_1 [...]
persona del legale rappresentante, a titolo di co Controparte_1
di € 54.495,94, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, le spese di l Controparte_1 icipazioni ed in € 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di ctu, liquidate con separato decreto;
5. rigetta la domanda ex art. 96 cpc di . Controparte_1
Ha interposto tempestivo appello, per quanto di soccombenza, Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
4 • Violazione di legge, error in iudicando. Violazione dell'art. 116 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione delle disposizioni dell'art. 2697 c.c.. Violazione delle disposizioni dell'art. 2712 c.c.. Nullità della relazione peritale integrativa e nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione insufficiente e contraddittoria. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (primo motivo);
• Violazione di legge, error in iudicando. Violazione dell'art. 116 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione delle disposizioni dell'art. 2697 c.c.. Violazione delle disposizioni dell'art. 2712 c.c. Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. Omessa motivazione. Motivazione contraddittoria o insufficiente (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio
[...] per resistere all Controparte_1
La causa, successivamente tenutasi mediante trattazione scritta all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata già all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Nondimeno si osserva come il gravame, superi il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., esplicitando i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello proposto da isulta meritevole di un parziale Parte_1 accoglimento.
Scrutinando congiuntamente i motivi dell'impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, va in primo luogo evidenziata l'infondatezza della eccepita nullità della CTU integrativa del 16 marzo 2021 secondo la quale, difformemente dall'elaborato precedentemente depositato che ha sostanzialmente affermato l'insussistenza di pretese
5 creditorie della odierna appellata per i titoli dedotti in causa, ha accertato un saldo non ancora corrisposto per euro 12.656,43.
A riguardo si osserva come i giudici di legittimità, nella più autorevole composizione, abbiano avuto modo di affermare che il consulente tecnico d'ufficio possa accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito demandatogli, purché non si tratti di fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Conseguentemente, come ricorre nel caso che occupa, la decisione che recependo le risultanze peritali ne valorizzi anche quei profili che evidenzino fatti che ancorché non dedotti siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico, deve affermarsi immune da vizi.
Alcuna violazione del contraddittorio risulta per l'effetto individuabile atteso peraltro che lo stesso ausiliare ha acquisito ogni utile documentazione per rispondere al quesito nel pieno contraddittorio delle parti, dando adeguatamente atto delle fonti dalle quali la stessa veniva tratta.
Il riesame dei documenti e degli atti acquisiti al processo, a giudizio di questo Collegio, non evidenzia pertanto alcuna violazione del principio dispositivo ovvero delle regole procedurali per l'acquisizione del materiale di indagine, così da poter essere respinti i rilievi sul punto espressi dall'appellante.
Rilevato quanto precede, richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale e, sostanzialmente, la contestazione del quantum dovuto da appaltatrice sub Parte_1 committente in favore di Controparte_1 subappaltatrice pe
[...]
EL (VE) nel corso del 2016, si ha tuttavia motivo per riscontrare, così aderendo alle prospettazioni difensive della stessa appellante, una incoerente valutazione del richiamato elaborato tecnico, in questa sede sottoposto ad una attenta rilettura.
In particolare si osserva come in effetti il Decidente di prime cure si sia discostato dalle conclusioni della relazione integrativa dell'ausiliare, si ricorda, disposta al fine di determinare e descrivere le opere eseguite dalla odierna appellata nonché il corrispettivo dovuto per le relative prestazioni e dunque il saldo eventualmente ancora dovuto, senza tuttavia addurre adeguata motivazione, idonea ad esporre compiutamente le ragioni che hanno indotto ad ovviare ad esse.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 7 agosto 2014 n. 17757, Cass. 19 gennaio 2017 n. 1294) le valutazioni del CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice ma egli può disattenderle, come tuttavia non si riscontra nel caso che occupa, soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse, ancorata alle risultanze processuali ed
6 accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali l'ausiliare si è basato (in termini Cass. 18 luglio 2019 n. 19468).
L'elaborato tecnico a firma dell'Ing. depositato in atti il 16 marzo 2021, Per_1 integrativo della CTU del 16 ottobre 20 i pone, come preteso da parte appellante, in antitesi e contrasto con quest'ultima (che a dire della vrebbe Parte_1 riscontrato l'assenza di ulteriori pagamenti in sos
[...]
Controparte_1
Ed invero, essendo stati espletati specifici approfondimenti prima non compiuti, l'ausiliare è pervenuto ad una diversa conclusione, disponendo di un maggiormente esaustivo materiale di indagine.
Avendo il CTU dato atto degli accertamenti espletati e delle ragioni dalle quali ha tratto il proprio convincimento, non si ha dunque motivo per discostarsi dalle risultanze raggiunte, rivelatesi dunque del tutto persuasive.
Più specificatamente, come del tutto obliterato nel decisum impugnato, l'ausiliare (cfr. pag. 37) ha riscontrato, a seguito di più penetranti indagini e verifiche contabili che il saldo non ancora pagato per i lavori con certezza eseguiti dalla creditrice opposta, odierna appellata, fosse pari ad € 12.656,43 e riferibile ad opere extra-subappalto.
Non trova conseguentemente riscontro il maggior importo liquidato dal Giudice di primo grado per € 54.495,94 in quanto privo di adeguato supporto probatorio che sarebbe stato preciso e rigoroso onere della creditrice assolvere in ragione del ruolo di attore sostanziale dalla stessa rivestito nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'ausiliare, stante la presenza di altre imprese in cantiere, ha invero escluso la riferibilità alla subappaltatrice di opere ulteriori rispetto a quelle quantificate nell'importo di € 12.656,43 ed effettivamente risultate eseguite dalla stessa.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per l'effetto, l'importo dovuto dalla opponente n favore della Parte_1 Controparte_1 deve definitivamente rideterminarsi in € 12.656,43,
[...] fermo il resto.
L'esito complessivo della lite e dunque la sancita considerevole riduzione della pretesa creditoria azionata monitoriamente dalla odierna appellata convince per la compensazione nella misura di 1/3 degli oneri processuali, con condanna della Parte_1 alla refusione dei residui 2/3 in favore di Controparte_1
[...]
Le spese di lite vengono dunque liquidate, per l'intero, nella misura di € 5.077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge quanto al primo
7 grado (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.680,00 fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 fase decisionale) ed in € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge quanto al presente grado (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva ed € 1.911,00 fase decisionale) ed oltre € 1.165,50 per esborsi, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al decisum, applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese di CTU di primo grado vengono invece poste solidalmente a carico di entrambe le parti contendenti nella misura del 50% ciascuna, in regresso, poiché nell'interesse generale della giustizia e correlativamente di quello comune delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1555 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da Parte_1 contro
[...] Controparte_1
la sent di Rovigo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 riforma del capo 2) della sentenza impugnata, f na la condanna in favore di Controparte_1 per il ti
[...] interessi come già riconosciuti in prime cure.
2. COMPENSA per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e CONDANNA lla corresponsione dei residui 2/3 in favore di Parte_1 [...] che liqui Controparte_1
e generali (15%) come per legge quanto al primo grado ed in € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 1.165,50 per esborsi quanto al presente grado.
3. PONE definitivamente a carico solidale di entrambe le parti contendenti nella misura del 50% le spese di CTU di primo grado come già liquidate in atti.
Così deciso in Venezia 18 marzo 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
8
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1555 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 sa dal aolo Mazzola con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Borgo Felino n. 3 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Fulvia Fois con domicilio eletto presso il suo studio in Rosolina (RO) Viale G. Marconi n. 3 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 192/2022 pubblicata in data 2 marzo 2022 del Tribunale Ordinario di Rovigo. 1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge in accoglimento degli esposti motivi, annullare la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 192/2022 pubbl. il 02/03/2022 RG n. 3012/2017 Repert. n. 301/2022 del 02/03/2022, per l'effetto: In via principale,
- previa dichiarazione della nullità della relazione peritale integrativa depositata il 16/03/2021, accertare e dichiarare che stante le conclusioni peritali di cui alla relazione depositata il 16/10/2020 – prima relazione peritale - nulla è dovuto da in favore di Parte_1 [...]
Taglio di Controparte_2 dotti in ricorsi monitorio;
P.IVA_2
In via subordinata, ove il Giudice non intenda dichiarare (o accertare) la nullità della relazione peritale integrativa del 16/03/2021,
- accertare e dichiarare che il credito portato dal decreto monitorio opposto non è stato sufficientemente provato nell'intero suo ammontare in giudizio, di talché il decreto va revocato. In accoglimento della domanda di condanna implicita allo stesso ricorso monitorio, va condannata a corrispondere Parte_1
a a titolo di corrispettivo, la somma di € 12.54.49 saranno dovuti gli interessi di le a domanda al saldo. Spese di giudizio compensate unitamente alle spese di CTU Previo annullamento, per quanto occorrer possa e se ritenuto del Decreto Ingiuntivo N. R.G. 2323/2017 del 27.08.2017 del Tribunale civile di Rovigo. In ogni caso con condanna di alla restituzione in favore dell'appellante di tutte Controparte_1 le somme (o delle maggiori so della sentenza oggetto del presente gravame oltre interessi di mora nella medesima misura percepita. In ogni caso, con vittoria di spese, rifusione del contributo unificato e marche da bollo, onorari per la difesa oltre spese generali IVA e CPA come per legge tanto per il primo grado di giudizio che per il secondo”.
Per la parte appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis C.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e ivi integralmente richiamati, non sussistendo i presupposti affinché la presente impugnazione possa trovare accoglimento e conseguentemente provvedere sulle spese a norma dell'art. 348 ter I comma C.p.c. e 91 C.p.c. In via principale Rigettare l'eccezione di nullità della relazione peritale integrativa depositata il 16.3.2021 nel giudizio di primo grado poiché inammissibile e tardiva per tutti i motivi esposti in atti ed ivi integralmente richiamati;
2 Rigettare tutte le domande avanzate da con l'atto di e giudizio, per tutti i motivi Parte_1 esposti in atti ed ivi integralmente richiamati, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 192 Sent pubblicata il 2.3.2022 resa nel procedimento civile n. 3012/2017 R.g.; In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della perizia, previo rinnovo della stessa, accertare che il credito residuo di nei confronti di ammonta Controparte_1 Parte_1 ad € 56.495,94 o di quella , oltre agli int rt. D.lgs 231/2002 dal 2.6.2017 al saldo effettivo, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso Condannare ai sensi dell'art. 96 III comma C.p.c., a corrispondere Parte_1 [...] rminata in via equitativa, per tutti i motivi esposti in atti;
Controparte_1 petenze professionali e spese, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa di legge. In via istruttoria: A) Nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità della perizia integrativa ex adverso formulata:
- Si chiede che sia disposta la rinnovazione della Ctu e la sostituzione del Ctu, richiamando il quesito formulato giudice di primo grado del Tribunale di Rovigo con ordinanza del 5.10.2019 e precisato con ordinanza del 18.11.2020. B) Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata il 31.10.2018 e 183 VI comma c.p.c. n. 3 C.p.c. depositata il 20.11.2018 da parte appellata, ivi integralmente richiamate. Per mero scrupolo difensivo, si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze istruttorie nuove che venissero introdotte dall'appellante con le note di trattazione, di cui si contesta sin d'ora integralmente il contenuto. Alla redazione delle su estese note di trattazione ha partecipato il dott. Salvatore Rubbino ai fini della pratica forense”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
o il decreto ingiuntivo di pagamento n. 926/2017 emesso in favore della per Controparte_1
l'importo di
La pretesa creditoria veniva azionata in ragione di lavori edili svolti dalla ingiungente per conto della n cantieri siti a Maerne di EL (VE) in ragione Parte_1 di plurimi n “subaffidamento inferiore al 2%” del 17 marzo 2016, un “subaffidamento inferiore al 2% del 4 maggio 2016 ed un contratto di subappalto autorizzato con delibera n. 197 del 3 agosto 2016. Detti vincoli negoziali, più specificatamente, si inserivano nell'ambito di rapporti contrattuali di appalto pubblico a sua volta coinvolgenti on il Parte_1 [...]
[...]
in particolare, Controparte_3 Controparte_1 CP_1
,43 di cui alle
3 fatture nn. 8, 10, 14,20 e 21 del 2016 e 7 del 2017, che assumeva essere state saldate solo in parte.
A fondamento dell'atto oppositivo contestava a vario titolo Parte_1
l'avverso credito allegando, in partic ingiungente l'importo di
€ 95.333,96 a titolo di corrispettivo, come risultante dalla contabilità lavori tenuta in base alle lavorazioni eseguite e rilevate dal D.L. e dalle quantificazioni operate applicando i prezzi contrattualmente previsti;
aggiungeva, inoltre, che dalla contabilizzazione di lavori effettuata dalla creditrice opposta andava detratto il valore delle forniture eseguite direttamente da essa opponente per € 16.535,67 così da doversi ritenere corrispondente all'effettivo dovuto quanto già versato alla Controparte_1
[...]
Ritualmente costituitasi in giudizio, quest'ultima resisteva alla domanda attorea instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento del credito azionato.
Nello specifico, l'opposta, insisteva sulla natura di contratto a misura e non a corpo del subappalto stipulato con l'ingiunta adducendo, inoltre, che imprevedibili circostanze le avrebbero imposto l'esecuzione di opere extra-capitolato.
La causa, previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una CTU, in seguito resa oggetto di approfondimenti.
Con sentenza n. 192/2022 il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così statuiva:
“…1. revoca il decreto ingiuntivo n. 926/2017 (R.G. n. 2323/2017) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 27.8.2017; 2. condanna in persona del legale rappresentante, a pagare a Parte_1 [...]
persona del legale rappresentante, a titolo di co Controparte_1
di € 54.495,94, oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante, a rifondere a Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, le spese di l Controparte_1 icipazioni ed in € 9.500,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di ctu, liquidate con separato decreto;
5. rigetta la domanda ex art. 96 cpc di . Controparte_1
Ha interposto tempestivo appello, per quanto di soccombenza, Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
4 • Violazione di legge, error in iudicando. Violazione dell'art. 116 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione delle disposizioni dell'art. 2697 c.c.. Violazione delle disposizioni dell'art. 2712 c.c.. Nullità della relazione peritale integrativa e nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione insufficiente e contraddittoria. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (primo motivo);
• Violazione di legge, error in iudicando. Violazione dell'art. 116 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione delle disposizioni dell'art. 2697 c.c.. Violazione delle disposizioni dell'art. 2712 c.c. Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. Omessa motivazione. Motivazione contraddittoria o insufficiente (secondo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio
[...] per resistere all Controparte_1
La causa, successivamente tenutasi mediante trattazione scritta all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell''art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata già all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Nondimeno si osserva come il gravame, superi il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., esplicitando i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello proposto da isulta meritevole di un parziale Parte_1 accoglimento.
Scrutinando congiuntamente i motivi dell'impugnazione in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, va in primo luogo evidenziata l'infondatezza della eccepita nullità della CTU integrativa del 16 marzo 2021 secondo la quale, difformemente dall'elaborato precedentemente depositato che ha sostanzialmente affermato l'insussistenza di pretese
5 creditorie della odierna appellata per i titoli dedotti in causa, ha accertato un saldo non ancora corrisposto per euro 12.656,43.
A riguardo si osserva come i giudici di legittimità, nella più autorevole composizione, abbiano avuto modo di affermare che il consulente tecnico d'ufficio possa accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito demandatogli, purché non si tratti di fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Conseguentemente, come ricorre nel caso che occupa, la decisione che recependo le risultanze peritali ne valorizzi anche quei profili che evidenzino fatti che ancorché non dedotti siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico, deve affermarsi immune da vizi.
Alcuna violazione del contraddittorio risulta per l'effetto individuabile atteso peraltro che lo stesso ausiliare ha acquisito ogni utile documentazione per rispondere al quesito nel pieno contraddittorio delle parti, dando adeguatamente atto delle fonti dalle quali la stessa veniva tratta.
Il riesame dei documenti e degli atti acquisiti al processo, a giudizio di questo Collegio, non evidenzia pertanto alcuna violazione del principio dispositivo ovvero delle regole procedurali per l'acquisizione del materiale di indagine, così da poter essere respinti i rilievi sul punto espressi dall'appellante.
Rilevato quanto precede, richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale e, sostanzialmente, la contestazione del quantum dovuto da appaltatrice sub Parte_1 committente in favore di Controparte_1 subappaltatrice pe
[...]
EL (VE) nel corso del 2016, si ha tuttavia motivo per riscontrare, così aderendo alle prospettazioni difensive della stessa appellante, una incoerente valutazione del richiamato elaborato tecnico, in questa sede sottoposto ad una attenta rilettura.
In particolare si osserva come in effetti il Decidente di prime cure si sia discostato dalle conclusioni della relazione integrativa dell'ausiliare, si ricorda, disposta al fine di determinare e descrivere le opere eseguite dalla odierna appellata nonché il corrispettivo dovuto per le relative prestazioni e dunque il saldo eventualmente ancora dovuto, senza tuttavia addurre adeguata motivazione, idonea ad esporre compiutamente le ragioni che hanno indotto ad ovviare ad esse.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 7 agosto 2014 n. 17757, Cass. 19 gennaio 2017 n. 1294) le valutazioni del CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice ma egli può disattenderle, come tuttavia non si riscontra nel caso che occupa, soltanto attraverso una valutazione critica delle stesse, ancorata alle risultanze processuali ed
6 accompagnata da un'esposizione degli elementi in base ai quali ha ritenuto errati gli argomenti sui quali l'ausiliare si è basato (in termini Cass. 18 luglio 2019 n. 19468).
L'elaborato tecnico a firma dell'Ing. depositato in atti il 16 marzo 2021, Per_1 integrativo della CTU del 16 ottobre 20 i pone, come preteso da parte appellante, in antitesi e contrasto con quest'ultima (che a dire della vrebbe Parte_1 riscontrato l'assenza di ulteriori pagamenti in sos
[...]
Controparte_1
Ed invero, essendo stati espletati specifici approfondimenti prima non compiuti, l'ausiliare è pervenuto ad una diversa conclusione, disponendo di un maggiormente esaustivo materiale di indagine.
Avendo il CTU dato atto degli accertamenti espletati e delle ragioni dalle quali ha tratto il proprio convincimento, non si ha dunque motivo per discostarsi dalle risultanze raggiunte, rivelatesi dunque del tutto persuasive.
Più specificatamente, come del tutto obliterato nel decisum impugnato, l'ausiliare (cfr. pag. 37) ha riscontrato, a seguito di più penetranti indagini e verifiche contabili che il saldo non ancora pagato per i lavori con certezza eseguiti dalla creditrice opposta, odierna appellata, fosse pari ad € 12.656,43 e riferibile ad opere extra-subappalto.
Non trova conseguentemente riscontro il maggior importo liquidato dal Giudice di primo grado per € 54.495,94 in quanto privo di adeguato supporto probatorio che sarebbe stato preciso e rigoroso onere della creditrice assolvere in ragione del ruolo di attore sostanziale dalla stessa rivestito nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'ausiliare, stante la presenza di altre imprese in cantiere, ha invero escluso la riferibilità alla subappaltatrice di opere ulteriori rispetto a quelle quantificate nell'importo di € 12.656,43 ed effettivamente risultate eseguite dalla stessa.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per l'effetto, l'importo dovuto dalla opponente n favore della Parte_1 Controparte_1 deve definitivamente rideterminarsi in € 12.656,43,
[...] fermo il resto.
L'esito complessivo della lite e dunque la sancita considerevole riduzione della pretesa creditoria azionata monitoriamente dalla odierna appellata convince per la compensazione nella misura di 1/3 degli oneri processuali, con condanna della Parte_1 alla refusione dei residui 2/3 in favore di Controparte_1
[...]
Le spese di lite vengono dunque liquidate, per l'intero, nella misura di € 5.077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge quanto al primo
7 grado (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.680,00 fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 fase decisionale) ed in € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge quanto al presente grado (€ 1.134,00 fase di studio, € 921,00 fase introduttiva ed € 1.911,00 fase decisionale) ed oltre € 1.165,50 per esborsi, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al decisum, applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese di CTU di primo grado vengono invece poste solidalmente a carico di entrambe le parti contendenti nella misura del 50% ciascuna, in regresso, poiché nell'interesse generale della giustizia e correlativamente di quello comune delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1555 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da Parte_1 contro
[...] Controparte_1
la sent di Rovigo, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 riforma del capo 2) della sentenza impugnata, f na la condanna in favore di Controparte_1 per il ti
[...] interessi come già riconosciuti in prime cure.
2. COMPENSA per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e CONDANNA lla corresponsione dei residui 2/3 in favore di Parte_1 [...] che liqui Controparte_1
e generali (15%) come per legge quanto al primo grado ed in € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 1.165,50 per esborsi quanto al presente grado.
3. PONE definitivamente a carico solidale di entrambe le parti contendenti nella misura del 50% le spese di CTU di primo grado come già liquidate in atti.
Così deciso in Venezia 18 marzo 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
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