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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2024, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11436/23 R.G. avente ad oggetto: “Appello”
TRA
con sede legale in Paternò (CT), 95047 – Piazza della Parte_1
Concordia nr.20, iscritta al Registro delle Imprese di Catania con il nr , in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Catania, Via Asiago 53, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Leonardo Grasso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Belpasso (CT), via CP_1
Sardegna nr.20, P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Lo Presti e Fabio P.IVA_2
Catania giusta procura in atti pagina 1 di 5 - APPELLATA -
******
All'udienza del 26 giugno 2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23.11.21, la CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Paternò, la Parte_1
chiedendo l'annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo N.151/2021 del 30.09.21.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n.77/2023 del 08.03.23, il Giudice di Pace di Paternò rigettava la proposta opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo N.151/2021 e stabilendo la compensazione per intero le spese di lite,
“stante la evidente complessità e delicatezza delle questioni trattate”.
Con atto di appello notificato il 11.10.23 la chiedeva la riforma parziale Parte_1
della sentenza n. 77/23 emessa dal Giudice di Pace di Paternò nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese legali.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile e/o improcedibile CP_1
l'appello per violazione dell'art.339 comma 3 c.p.c. e in subordine il rigetto del gravame perché
infondato in fatto e in diritto.
L'appello va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
In punto di diritto si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che le sentenze rese dal Giudice dì pace in cause che, come quella di specie, sono di valore non eccedente 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.)
pagina 2 di 5 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2° c.p.c, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità; di conseguenza il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3°, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. fra le tante anche in motivazione da ultimo 2021 n. 769).
La S.C. precisa che: “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo
equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere
riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i
principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del
pagamento del contributo unificato”; (cfr. Cass. n. 13387 del 2011, Cass. 2013 n. 8197).
Come chiarito dalla recente Cassazione n. 10188/2021, il valore della causa va calcolato nel rispetto dei seguenti criteri: "Per stabilire se la causa decisa dal Giudice di Pace sia di valore inferiore o
superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può,
infatti, tenere conto, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., delle spese successive alla
proposizione della domanda per cui, nella determinazione del valore della causa di opposizione a
decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto
oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 10626 del 2012), così come, ai medesimi fini, al capitale devono
pagina 3 di 5 essere sommati unicamente gli interessi scaduti al momento della domanda e non anche quelli maturati
successivamente a quest'ultimo momento (cfr. Cass. n. 2966 del 2013).”
Orbene, nel caso in esame in sede monitoria la ha chiesto il pagamento Parte_1
della somma di 955.00 euro, oltre agli interessi di mora dalla scadenza del premio di polizza fino all'effettivo soddisfo pari, al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo in data
4.11.2020 a poco più di € 12: dovendosi escludere tanto gli interessi successivi, quanto le spese liquidate nel decreto ingiuntivo poi opposto, il valore della domanda proposta non è, evidentemente,
superiore al limite di € 1.100,00 al di sotto del quale, a norma dell'art. 113, comma 2°, c.p.c., la decisione deve essere assunta secondo equità.
Alla luce delle sovraesposte ragioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'appellante censurato la sentenza impugnata solo nella parte in cui il primo giudicante ha compensato le spese di lite tra le parti e non essendo tale motivo di gravame rientrante tra le ipotesi previste dall'art. 339 c.p.c. comma 3.
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.11436/2023 così statuisce:
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Catania, 2 settembre 2024
Il Giudice
dott. Salvatore Barberi
pagina 4 di 5 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il Processo,
Dott.ssa Monica Neri.
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