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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 999/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 999/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Campania nr. 5
e
ZN LY (c.f. ), nata il [...] ad [...] C.F._2
e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luisa RUSSO (c.f.: ), giusta CodiceFiscale_3 procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni ai sensi dell'art. 176 così come modificato dall'art. 2 della Legge 14 Maggio 2005 nr. 80, anche a mezzo dei seguenti numeri di telefono, fax e posta elettronica: cel. 320.1463867 - fax 0982/46292;
e-mail: - e presso il cui studio sito in Amantea - Email_1 Email_2
Fraz.ne RA SA VA (CS) alla Via Tamerici nr. 27 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e ZN LY, con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1
c.p.c. depositato il 10.10.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto l'11.05.2009 in Amantea (CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Amantea (CS) al n. 2, Parte I anno 2009, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di essersi separati consensualmente con verbale di separazione del 07.03.2023, ritualmente omologato con decreto del Tribunale di Paola reso in data 21.03.2023;
- che la loro separazione durava ininterrottamente dal mese di marzo dell'anno 2023;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 num. 2 let. b della L. 1 dicembre 1970 n. 898 per la pronuncia del divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 21.03.2023 il Tribunale di Paola ha omologato il verbale di separazione personale tra i coniugi e ZN Parte_1
LY, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 999/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
ZN LY l'11.05.2009 in Amantea (CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Amantea (CS) al n. 2, Parte I anno 2009; - ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Amantea (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 11.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 999/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Campania nr. 5
e
ZN LY (c.f. ), nata il [...] ad [...] C.F._2
e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luisa RUSSO (c.f.: ), giusta CodiceFiscale_3 procura in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni ai sensi dell'art. 176 così come modificato dall'art. 2 della Legge 14 Maggio 2005 nr. 80, anche a mezzo dei seguenti numeri di telefono, fax e posta elettronica: cel. 320.1463867 - fax 0982/46292;
e-mail: - e presso il cui studio sito in Amantea - Email_1 Email_2
Fraz.ne RA SA VA (CS) alla Via Tamerici nr. 27 sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e ZN LY, con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1
c.p.c. depositato il 10.10.2024, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto l'11.05.2009 in Amantea (CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Amantea (CS) al n. 2, Parte I anno 2009, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di essersi separati consensualmente con verbale di separazione del 07.03.2023, ritualmente omologato con decreto del Tribunale di Paola reso in data 21.03.2023;
- che la loro separazione durava ininterrottamente dal mese di marzo dell'anno 2023;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 num. 2 let. b della L. 1 dicembre 1970 n. 898 per la pronuncia del divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 21.03.2023 il Tribunale di Paola ha omologato il verbale di separazione personale tra i coniugi e ZN Parte_1
LY, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio civile giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 999/2024, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
ZN LY l'11.05.2009 in Amantea (CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Amantea (CS) al n. 2, Parte I anno 2009; - ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Amantea (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica della sentenza passata in giudicato all'Ufficiale di stato civile del Comune di Amantea (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 11.02.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo