Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 316/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. SURACE MICHELE, presso Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentato e difeso dall'avv. VALLERINI PAOLA, presso la Parte_2 stessa elettivamente domiciliato, per mandato il calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 27.03.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto in data
22.03.1987 in Comune di Camponogara (VE) dai signori (c.f. Parte_1
) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nato a [...] il [...] alle seguenti condizioni: C.F._2
1. Il sig. verserà alla signora assegno divorzile Parte_2 Parte_1 mensile di euro 900,00, annualmente rivalutabile, a titolo di contributo al mantenimento.
L'assegno verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora IBAN: Parte_1
2. Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e di non avere quindi più nulla a pretendere reciprocamente in ragione del loro matrimonio, salvo l'adempimento dell'obbligo qui assunto dal sig. di cui al punto 1).” Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 29.01.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto in in data
22.3.1987, in Camponogara, matrimonio con rito civile trascritto nel registro Atti di
Matrimonio, del Comune di Camponogara (VE), dell'anno 1987, atto n. 2, Parte I;
che da tale unione erano nate due figlie, il 10.08.1987 e il 12.11.1991, Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, i coniugi proponevano congiuntamente domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis. Celebrata l'udienza di comparizione delle parti in data 19.06.2024 in modalità cartolare, il Giudice, accogliendo le richieste formulate nel ricorso e confermate nelle note scritte depositate il 13.06.2024, pronunciava sentenza di separazione n. 184/2024, pubblicata in data 06.08.2024 e rimetteva la causa in istruttoria nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70 e successive modificazioni. In seguito, all'udienza del 27.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti attraverso le note depositate in data 26.03.2025 insistevano per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni rassegnate, non essendo intervenuta riconciliazione. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero è intervenuto regolarmente nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione delle parti avanti al giudice nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con la sentenza n. 184/2024 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese stante il carattere consensuale del ricorso.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.03.1987 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte I, n. 2, dell'anno 1987) del Comune di CAMPONOGARA.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. Il sig. verserà alla signora un assegno divorzile Parte_2 Parte_1 mensile di euro 900,00, annualmente rivalutabile, a titolo di contributo al suo mantenimento. L'assegno verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Parte_1
IBAN: [...]. Eventuale modifica del conto corrente verrà comunicata dalla beneficiaria.
2. Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e di non avere quindi più nulla a pretendere reciprocamente in ragione del loro matrimonio, salvo l'adempimento dell'obbligo qui assunto dal sig. di cui al punto 1). Pt_2
Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 3.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero