Sentenza 22 luglio 1964
Massime • 2
Come si rileva dall'art.280 cod.proc.civ., l'ordinanza collegiale di rimessione della causa all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria e reinveste le parti in tutte le facolta che le stesse possono normalmente esercitare nel corso di essa.*
Il principio secondo il quale 'ubi verba sunt clara non debet admitti voluntatis quaestio' non fa parte dei criteri di interpretazione dei contratti stabiliti dal codice vigente. Cio non toglie, peraltro, che il giudice possa limitare la propria indagine al senso letterale delle parole, quando cio, a suo giudizio, gli consenta di ritenere che esse esprimano in modo non equivoco la comune intenzione delle parti. Spetta, quindi, al giudice stabilire se la volonta delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del patto da interpretare, ovvero se occorra accertarla mediante ulteriore indagine basata sulle regole stabilite dagli artt.1362 e 1371 cod.civ.. ( V. 3096/63; 460/60).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1964, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1964 |
Testo completo
Come si rileva dall'art.280 cod.proc.civ., l'ordinanza collegiale di rimessione della causa all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria e reinveste le parti in tutte le facolta che le stesse possono normalmente esercitare nel corso di essa.*