Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 17122 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
, rappr.to e difeso dall'Avv. Antonella Di Parte_1
Raimo – ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che il ricorrente versa, sebbene dal gennaio 2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 222/84, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità; b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di un terzo CP_1 delle spese di difesa di entrambe le fasi del giudizio che liquida, per la prima fase, e per questa parte, in €. 4,00 per spese e €. 600,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
e per la presente fase, per questa parte, in €. 4,00 per spese e
€. 1.700,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe, da distrarsi;
compensa il resto;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 7/6/2023 Parte_1
adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare in condizione sanitaria
[...] utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.222/84, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità; fatto negato, a seguito di domanda amministrativa proposta il
20/1/2021, per motivi sanitari, da provvedimento del 24/8/2022, cui era seguito, il 17/2/2023, provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo proposto il
6/12/2022. Resistente l' , la CTU si esprimeva il 12/3/2024 in senso negativo, ed il CP_1 ricorrente, con atto pervenuto il 4/4/2024, la contestava.
Con ricorso pervenuto il 2/5/2024 il introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi il diritto con le conseguenti condanne.
Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità del ricorso per non essere CP_1 identificate le prestazioni perseguite;
per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della pronuncia su diritti e la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. La domanda attorea appare parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. Il diritto perseguito risulta chiaramente identificato in ricorso. E' semmai la difesa dell' che lo travisa riferendosi in memoria difensiva all'indennità CP_1 di accompagnamento.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento per ATPO n. 19021/2023, anche se con altro difensore. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase. Da esso risulta che con provvedimento del 13/12/2023 il giudice aveva assegnato i seguenti termini, decorrenti dalla data di inizio delle operazioni peritali che il CTU avrebbe fissato: 30 giorni per la trasmissione della bozza;
ulteriori 20 per la trasmissione del CTU di eventuali osservazioni;
ulteriori 20 per il deposito della relazione finale;
ulteriori 30, assegnati preventivamente, per il deposito dell'eventuale atto di contestazione. Fissato dal CTU per l'inizio delle operazioni peritali il giorno 22/1/2024, il termine per il deposito della perizia scadeva il 2/4/2024; il termine per la contestazione il 2/5/2024. La perizia venne depositata il 12/3/24, e contestata, nel termine, il 4/4/2024. Il ricorso in opposizione del 2/5/2024 è pure tempestivo.
5. La prova dei requisiti extrasanitari non è dovuta nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., proprio perché in esso si giudica solo di requisiti sanitari, mentre il ricorso è inammissibile per carenza di interesse solo se emergono elementi ostativi “prima facie” alla possibilità di ottenere il diritto (Cass. 2587/2020,
14629/2021). Nella specie il possesso del requisito contributivo risulta peraltro dal prodotto estratto conto previdenziale, col quale la difesa dell' CP_1 nemmeno si confronta.. 6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si 3
ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. La CTU di prime cure è tuttavia apparsa non adeguatamente motivata, non tanto nella formulazione del giudizio quanto per non riportare alcuna evidenza di effettivo esame della documentazione prodotta, nemmeno citata se non per mero richiamo a quella prodotta;
e per il carattere del tutto sommario dell'esame clinico. Se ne è pertanto disposto il rinnovo.
8. La CTU esperita in questa sede ha invece giudicato che il ricorrente versa, sebbene dal gennaio 2024, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n.222/84, per fruire dell'assegno ordinario di invalidità.
9. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
10. Esse si lasciano chiaramente preferire rispetto a quelle di prime cure, basate esclusivamente sul fatto che l'attore è affetto da Sclerosi multipla con episodi periodicamente riacutizzanti classificata 5 in scala EDSS, che, come la stessa perizia riconosce, è una scala che valuta solo la capacità motoria (capacità di deambulazione fino a 200 metri). La nuova perizia, esaminando concretamente la documentazione prodotta e procedendo a un più accurato esame clinico, rivela che l'attore presenta altresì, tra l'altro, diabete mellito, incontinenza urinaria (indossa pannolino), astenia abnorme;
e che la sclerosi, peraltro ormai associata ad artrosi del rachide, ha ormai generato marcata 4
iponotrofia dei muscoli della coscia, specie a sinistra, con conseguente deambulazione molto rallentata e di tipo paresico-spastica. 11. Peraltro, il fatto che attualmente l'attore faccia l'impiegato contabile in una impresa del fratello nemmeno appare particolarmente significativo delle sue capacità attitudinali, emergendo dalle perizie e dall'estratto conto previdenziale che il laureato in Ingegneria gestionale, fino al 2016 era Pt_1 un manager d'azienda oltre modo qualificato e di altissimo livello tanto che era arrivato a guadagnare oltre 400.000 euro l'anno (oggi ne guadagna
25.000). Il fatto che una tale carriera sia stata così brutalmente interrotta non può non avere un nesso specifico con l'evolversi della MS e con l'incidenza dei gravi relativi deficit funzionali su aspetti dinamici della professione, quali compiutamente allegati in ricorso (visite continue ad impianti di produzione con viaggi internazionali). Anche a prescindere da ciò, è del tutto presumibile che nessuno prende o tiene un super-manager che ormai con grave sforzo fa al massimo fino a 200 metri a piedi in modo paresico-spastico e indossa il pannolone. 12. Tanto va dichiarato.
13. Il giudicante ritiene invero di dover ormai prestar acquiescenza al fermo insegnamento di legittimità secondo il quale anche nel giudizio di opposizione/merito deve giudicarsi solo del requisito sanitario (Cass.
27010/2018, 9755/2019, 17787/2020). 14. Malgrado il requisito sia sorto solo dopo l'esaurimento del procedimento amministrativo, le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono, per entrambe le fasi del giudizio, per un terzo la soccombenza parziale dell , per aver addotto infondate eccezioni in CP_1 rito sia in questa fase che nella precedente (dove aveva eccepito senza merito la nullità del ricorso per omessa prova del lavoro svolto;
eccezione infatti nemmeno reiterata); con distrazione per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. 15. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)