CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3076/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3076 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Moro giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Federica Paternò, Benedetta Garofalo e Marcello Giustiniani che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5400/2024, pubblicata in data 09/05/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 08.11.2021, conveniva in giudizio la società Parte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dalla data del 22/10/2019 al 30/10/2020 e condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 44.840,41 o comunque l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia di cui: euro 15.489,50 a titolo di paga giornaliera, euro
1.340,06 a titolo di tredicesima ratei, euro 2.166,65 a titolo di quattordicesima ratei, euro 920,78 a titolo di festività, euro 382,06 a titolo di ferie non godute, euro 619,14 a titolo di permessi non goduti, euro 325,57 a titolo di ferie, euro 97,82 a titolo di lavoro festivo, euro 5.826,93 a titolo di straordinario notturno, euro 6.725,46 straordinario diurno, euro
7.271,40 a titolo di cassa Integrazione non percepita ed euro 3.677,47 a titolo di TFR - alla stessa dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato e, comunque, dei titoli e delle causali tutte esposte e rappresentate nel corpo dell'atto”, con vittoria delle spese processuali da distrarsi.
La ricorrente assumeva di aver lavorato dal 22 ottobre 2019 al 30 ottobre 2020 alle dipendenze della società convenuta, esercente attività alberghiera e di ristorazione, con sede in Roma, Via del Lavatore n. 44, occupandosi della gestione del bar/ristorante con terrazza, formalmente inquadrata nel 5° livello del CCNL Alberghi/Confcommercio e con qualifica “barista”, con previsione dell'orario 07.00 - 15.00 dal lunedì al venerdì, mentre nel periodo dal 02/03/2020 sino 31/06/2020 (periodo Covid) era stata posta in Cassa
Integrazione. Deduceva che, diversamente da quanto previsto nel contratto, aveva sempre osservato il maggiore orario dalle 12.00 alle 24.00 o dalle 15.30 alle 24.00, dal lunedì alla domenica, senza mai godere di alcun giorno di riposo, ed aveva espletato le seguenti attività: - supervisione, formazione e coordinamento del personale nonché organizzazione dei relativi turni;
- invio degli ordini del materiale;
- controllo dei processi haccp, al fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti;
- organizzazione di eventi e feste private. 3
Chiedeva pertanto il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello
“Quadro B” del C.C.N.L. Alberghi/Confcommercio con la qualifica di “food and beverage manager” per un orario di 73,5 ore settimanali.
Si costituiva la impugnando ogni avversa Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, falliti i tentativi di bonario componimento, all'esito dell'istruttoria testimoniale e dell'acquisizione di nuovo conteggio afferente al lavoro straordinario così decideva: “
1. Condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.453,72, di cui euro 133,74 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
2.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. Il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 2013 c.c. nel testo così come modificato dal cd. Jobs Act, osservava che, in difetto di allegazione di una disposizione contrattuale di miglior favore, il diritto al superiore inquadramento maturava dopo sei mesi consecutivi di espletamento delle mansioni riconducibili al livello rivendicato e, considerato il periodo di sospensione in CIG, tale semestre non era decorso. Rilevava poi il Tribunale che non erano state richiamate le declaratorie contrattuali dei livelli intermedi fra quello assegnato e quello richiesto, talché “L'unica comparazione possibile rimane dunque quella tra le mansioni in concreto svolte, così come emerse all'esito dell'istruttoria, e quelle proprie del livello Quadro B, di cui alla declaratoria sopra riportata”. Dato atto del contrasto fra le dichiarazioni testimoniali acquisite, osservava il Tribunale che «… anche se si volessero valorizzare al massimo le dichiarazioni dei primi, che nei ricostruire le mansioni della ricorrente, hanno fatto riferimento al un ruolo di direzione e di coordinamento dell'altro personale, ad un'attività di predisposizione dei turni, al controllo sugli alimenti e ad un'attività di valutazione del personale da assumere (pur sempre confermando però il suo inserimento nei turni in qualità di barista) e dunque anche se si volessero in ipotesi mettere del tutto da parte le dichiarazioni di senso contrario dei testi di parte resistente, che ne hanno notevolmente ridimensionato il ruolo, non sarebbe comunque possibile concludere che la ricorrente ha svolto mansioni proprie del livello Quadro B, non potendosi certo definire il bar in cui ha lavorato la ricorrente, in cui lavoravano non più di cinque persone, un “settore di particolare complessità organizzativa”, né potendosi definire l'attività di predisposizione dei turni come “funzione direttiva, per l'attuazione degli obiettivi aziendali”, né ravvisandosi, in ciascuna delle attività così come descritte dai testi di parte ricorrente, l'esercizio di 4
“autonomia decisionale ed organizzativa” propria di un quadro, sia pure di livello B». Infine, compensava integralmente le spese di lite fra le parti in considerazione della sproporzione fra il chiesto ed il pronunciato e del rifiuto da parte della lavoratrice della proposta conciliativa avanzata dalla società che le aveva offerto la somma omnicomprensiva di € 4.000,00.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento delle medesime conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e l'accertamento “… delle somme spettanti in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato livello Quadro B o, in subordine, livello I o, in subordine, livello II CCNL Turismo e, comunque, dei titoli, delle causali e delle motivazioni tutte esposte e rappresentate nel corpo del presente atto”, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il thema decidendum del gravame è circoscritto alla domanda volta ad ottenere differenze retributive per la sussunzione delle attività svolte nel superiore inquadramento contrattuale, nello specifico di “Quadro B” del
CCNL di riferimento o, comunque, in un livello intermedio e superiore a quello riconosciuto, di V livello con mansione di “barista”, nonché alla richiesta di condanna della società all'integrale pagamento delle spese di lite, compensate nella sentenza del Tribunale.
L'appellante ha formulato tre motivi di censura.
Con il primo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in merito al mancato riconoscimento del livello “Quadro B” CCNL Turismo
Confcommercio con la qualifica di “food and beverage manager” o, comunque, il mancato riconoscimento dei livelli intermedi superiori al V livello, mansione barista, oggetto di regolarizzazione. Secondo la declaratoria contrattuale rientrano nel livello Quadro B “i lavoratori con funzioni direttive 5
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa”. Dunque, elemento caratterizzante il livello rivendicato è la preposizione ad un “settore di particolare complessità organizzativa”. Devono essere disattesi i rilievi dell'appellante secondo cui, in considerazione della particolarità del luogo, della struttura dello stesso e del personale impiegato, il settore cui la lavoratrice era preposta deve considerarsi di particolare complessità. Invero, appare evidente come la complessità richiesta dalla declaratoria contrattuale non attiene alla location bensì alla struttura organizzativa e gestionale. Tutti i testi hanno confermato che il settore, composto dai due bar, era di modeste dimensioni ed occupava poco personale. In particolare, la teste ha confermato che la Testimone_1 struttura comprendeva due bar, uno al piano terreno e uno sulla terrazza, e la teste ha chiarito che in tutto vi lavoravano 4 addetti, circostanza Testimone_2 confermata anche dai testi ed In particolare, Testimone_3 Tes_4 secondo quest'ultimo “Presso il bar in questione lavoravamo in quattro bar man. Poi c'erano due o tre persone che lavoravano solo la mattina nel bar a piano terra”. Che la gestione organizzativa non fosse particolarmente complessa ed impegnativa emerge anche dalla circostanza, pacifica ed incontestata, che la svolgeva anche l'attività di barman (secondo le Pt_1 prospettazioni attoree in aggiunta a quella di gestione e controllo), talché
l'asserito impegno organizzativo, tenuto conto dell'orario di lavoro così come accertato dalla gravata sentenza (sul punto si è formato il giudicato interno) era senza dubbio, oltre che residuale, di pronta e facile gestione.
Resta assorbito il motivo di gravame relativo all'inattendibilità dei testi dovendosi confermare le argomentazioni del Tribunale secondo cui anche a voler ritenere attendibili le sole dichiarazioni dei testimoni introdotti dall'allora ricorrente e dunque dimostrato che la rivestisse il ruolo di direzione e di Pt_1 coordinamento dell'altro personale, predisponesse i turni, controllasse gli alimenti e valutasse il personale da assumere, «… non sarebbe comunque possibile concludere che la ricorrente ha svolto mansioni proprie del livello Quadro B, non potendosi certo definire il bar in cui ha lavorato la ricorrente, in cui lavoravano non più di cinque 6
persone, un “settore di particolare complessità organizzativa”, né potendosi definire l'attività di predisposizione dei turni come “funzione direttiva, per l'attuazione degli obiettivi aziendali”, né ravvisandosi, in ciascuna delle attività così come descritte dai testi di parte ricorrente, l'esercizio di “autonomia decisionale ed organizzativa” propria di un quadro, sia pure di livello B».
Correttamente poi il Tribunale ha escluso il diritto della lavoratrice all'inquadramento in una qualifica intermedia fra quella di Quadro B rivendicata e quella di 5° livello formalmente rivestita, facendo applicazione dei consolidati principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica secondo cui “In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (così Cass. n. 22872 del 08/10/2013, le cui argomentazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.). Infatti, come costantemente ribadito dalla S.C., la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, solo qualora vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia (vd. ex multis, Cass. n. 3863 del 15/02/2008).
Parimenti infondato è il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Secondo i principi sanciti dalle S.U. con sentenza n. 32061 del 31/10/2022 “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”. In particolare, secondo i 7
principi affermati dalla S.C. cui questo Collegio si conforma, “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (v. Cass. n. 1572 del 23/01/2018; n. 26918 del 24/10/2018; v. anche
Cass. n. 14457 del 26/05/2021)” (così Cass. n. 13212 del 15/05/2023). L'appellante si duole della compensazione delle spese affermando che la somma offerta in via conciliativa dalla società e rifiutata dalla lavoratrice (€ 4.000,00) non equivale a quanto riconosciuto, pari ad € 2.453,72 oltre accessori e spese legali, assumendo che queste ultime ammonterebbero ad € 2.188,68 (€ 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA). Osserva la Corte che l'accoglimento, peraltro in minima parte, della sola domanda relativa ai compensi per lavoro straordinario con rigetto delle restanti domande è idoneo di per sé a giustificare la compensazione delle spese.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
8
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA RE
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3076/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3076 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Moro giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Federica Paternò, Benedetta Garofalo e Marcello Giustiniani che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5400/2024, pubblicata in data 09/05/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 08.11.2021, conveniva in giudizio la società Parte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dalla data del 22/10/2019 al 30/10/2020 e condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 44.840,41 o comunque l'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia di cui: euro 15.489,50 a titolo di paga giornaliera, euro
1.340,06 a titolo di tredicesima ratei, euro 2.166,65 a titolo di quattordicesima ratei, euro 920,78 a titolo di festività, euro 382,06 a titolo di ferie non godute, euro 619,14 a titolo di permessi non goduti, euro 325,57 a titolo di ferie, euro 97,82 a titolo di lavoro festivo, euro 5.826,93 a titolo di straordinario notturno, euro 6.725,46 straordinario diurno, euro
7.271,40 a titolo di cassa Integrazione non percepita ed euro 3.677,47 a titolo di TFR - alla stessa dovuti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo, previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato e, comunque, dei titoli e delle causali tutte esposte e rappresentate nel corpo dell'atto”, con vittoria delle spese processuali da distrarsi.
La ricorrente assumeva di aver lavorato dal 22 ottobre 2019 al 30 ottobre 2020 alle dipendenze della società convenuta, esercente attività alberghiera e di ristorazione, con sede in Roma, Via del Lavatore n. 44, occupandosi della gestione del bar/ristorante con terrazza, formalmente inquadrata nel 5° livello del CCNL Alberghi/Confcommercio e con qualifica “barista”, con previsione dell'orario 07.00 - 15.00 dal lunedì al venerdì, mentre nel periodo dal 02/03/2020 sino 31/06/2020 (periodo Covid) era stata posta in Cassa
Integrazione. Deduceva che, diversamente da quanto previsto nel contratto, aveva sempre osservato il maggiore orario dalle 12.00 alle 24.00 o dalle 15.30 alle 24.00, dal lunedì alla domenica, senza mai godere di alcun giorno di riposo, ed aveva espletato le seguenti attività: - supervisione, formazione e coordinamento del personale nonché organizzazione dei relativi turni;
- invio degli ordini del materiale;
- controllo dei processi haccp, al fine di garantire la sicurezza igienica degli alimenti;
- organizzazione di eventi e feste private. 3
Chiedeva pertanto il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello
“Quadro B” del C.C.N.L. Alberghi/Confcommercio con la qualifica di “food and beverage manager” per un orario di 73,5 ore settimanali.
Si costituiva la impugnando ogni avversa Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale, falliti i tentativi di bonario componimento, all'esito dell'istruttoria testimoniale e dell'acquisizione di nuovo conteggio afferente al lavoro straordinario così decideva: “
1. Condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.453,72, di cui euro 133,74 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
2.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. Il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 2013 c.c. nel testo così come modificato dal cd. Jobs Act, osservava che, in difetto di allegazione di una disposizione contrattuale di miglior favore, il diritto al superiore inquadramento maturava dopo sei mesi consecutivi di espletamento delle mansioni riconducibili al livello rivendicato e, considerato il periodo di sospensione in CIG, tale semestre non era decorso. Rilevava poi il Tribunale che non erano state richiamate le declaratorie contrattuali dei livelli intermedi fra quello assegnato e quello richiesto, talché “L'unica comparazione possibile rimane dunque quella tra le mansioni in concreto svolte, così come emerse all'esito dell'istruttoria, e quelle proprie del livello Quadro B, di cui alla declaratoria sopra riportata”. Dato atto del contrasto fra le dichiarazioni testimoniali acquisite, osservava il Tribunale che «… anche se si volessero valorizzare al massimo le dichiarazioni dei primi, che nei ricostruire le mansioni della ricorrente, hanno fatto riferimento al un ruolo di direzione e di coordinamento dell'altro personale, ad un'attività di predisposizione dei turni, al controllo sugli alimenti e ad un'attività di valutazione del personale da assumere (pur sempre confermando però il suo inserimento nei turni in qualità di barista) e dunque anche se si volessero in ipotesi mettere del tutto da parte le dichiarazioni di senso contrario dei testi di parte resistente, che ne hanno notevolmente ridimensionato il ruolo, non sarebbe comunque possibile concludere che la ricorrente ha svolto mansioni proprie del livello Quadro B, non potendosi certo definire il bar in cui ha lavorato la ricorrente, in cui lavoravano non più di cinque persone, un “settore di particolare complessità organizzativa”, né potendosi definire l'attività di predisposizione dei turni come “funzione direttiva, per l'attuazione degli obiettivi aziendali”, né ravvisandosi, in ciascuna delle attività così come descritte dai testi di parte ricorrente, l'esercizio di 4
“autonomia decisionale ed organizzativa” propria di un quadro, sia pure di livello B». Infine, compensava integralmente le spese di lite fra le parti in considerazione della sproporzione fra il chiesto ed il pronunciato e del rifiuto da parte della lavoratrice della proposta conciliativa avanzata dalla società che le aveva offerto la somma omnicomprensiva di € 4.000,00.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento delle medesime conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e l'accertamento “… delle somme spettanti in virtù delle mansioni svolte, della quantità della prestazione resa, dell'inquadramento rivendicato livello Quadro B o, in subordine, livello I o, in subordine, livello II CCNL Turismo e, comunque, dei titoli, delle causali e delle motivazioni tutte esposte e rappresentate nel corpo del presente atto”, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da distrarsi.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il thema decidendum del gravame è circoscritto alla domanda volta ad ottenere differenze retributive per la sussunzione delle attività svolte nel superiore inquadramento contrattuale, nello specifico di “Quadro B” del
CCNL di riferimento o, comunque, in un livello intermedio e superiore a quello riconosciuto, di V livello con mansione di “barista”, nonché alla richiesta di condanna della società all'integrale pagamento delle spese di lite, compensate nella sentenza del Tribunale.
L'appellante ha formulato tre motivi di censura.
Con il primo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie in merito al mancato riconoscimento del livello “Quadro B” CCNL Turismo
Confcommercio con la qualifica di “food and beverage manager” o, comunque, il mancato riconoscimento dei livelli intermedi superiori al V livello, mansione barista, oggetto di regolarizzazione. Secondo la declaratoria contrattuale rientrano nel livello Quadro B “i lavoratori con funzioni direttive 5
che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa”. Dunque, elemento caratterizzante il livello rivendicato è la preposizione ad un “settore di particolare complessità organizzativa”. Devono essere disattesi i rilievi dell'appellante secondo cui, in considerazione della particolarità del luogo, della struttura dello stesso e del personale impiegato, il settore cui la lavoratrice era preposta deve considerarsi di particolare complessità. Invero, appare evidente come la complessità richiesta dalla declaratoria contrattuale non attiene alla location bensì alla struttura organizzativa e gestionale. Tutti i testi hanno confermato che il settore, composto dai due bar, era di modeste dimensioni ed occupava poco personale. In particolare, la teste ha confermato che la Testimone_1 struttura comprendeva due bar, uno al piano terreno e uno sulla terrazza, e la teste ha chiarito che in tutto vi lavoravano 4 addetti, circostanza Testimone_2 confermata anche dai testi ed In particolare, Testimone_3 Tes_4 secondo quest'ultimo “Presso il bar in questione lavoravamo in quattro bar man. Poi c'erano due o tre persone che lavoravano solo la mattina nel bar a piano terra”. Che la gestione organizzativa non fosse particolarmente complessa ed impegnativa emerge anche dalla circostanza, pacifica ed incontestata, che la svolgeva anche l'attività di barman (secondo le Pt_1 prospettazioni attoree in aggiunta a quella di gestione e controllo), talché
l'asserito impegno organizzativo, tenuto conto dell'orario di lavoro così come accertato dalla gravata sentenza (sul punto si è formato il giudicato interno) era senza dubbio, oltre che residuale, di pronta e facile gestione.
Resta assorbito il motivo di gravame relativo all'inattendibilità dei testi dovendosi confermare le argomentazioni del Tribunale secondo cui anche a voler ritenere attendibili le sole dichiarazioni dei testimoni introdotti dall'allora ricorrente e dunque dimostrato che la rivestisse il ruolo di direzione e di Pt_1 coordinamento dell'altro personale, predisponesse i turni, controllasse gli alimenti e valutasse il personale da assumere, «… non sarebbe comunque possibile concludere che la ricorrente ha svolto mansioni proprie del livello Quadro B, non potendosi certo definire il bar in cui ha lavorato la ricorrente, in cui lavoravano non più di cinque 6
persone, un “settore di particolare complessità organizzativa”, né potendosi definire l'attività di predisposizione dei turni come “funzione direttiva, per l'attuazione degli obiettivi aziendali”, né ravvisandosi, in ciascuna delle attività così come descritte dai testi di parte ricorrente, l'esercizio di “autonomia decisionale ed organizzativa” propria di un quadro, sia pure di livello B».
Correttamente poi il Tribunale ha escluso il diritto della lavoratrice all'inquadramento in una qualifica intermedia fra quella di Quadro B rivendicata e quella di 5° livello formalmente rivestita, facendo applicazione dei consolidati principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica secondo cui “In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica- anche di carattere dirigenziale - superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia” (così Cass. n. 22872 del 08/10/2013, le cui argomentazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.). Infatti, come costantemente ribadito dalla S.C., la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, solo qualora vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia (vd. ex multis, Cass. n. 3863 del 15/02/2008).
Parimenti infondato è il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Secondo i principi sanciti dalle S.U. con sentenza n. 32061 del 31/10/2022 “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”. In particolare, secondo i 7
principi affermati dalla S.C. cui questo Collegio si conforma, “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (v. Cass. n. 1572 del 23/01/2018; n. 26918 del 24/10/2018; v. anche
Cass. n. 14457 del 26/05/2021)” (così Cass. n. 13212 del 15/05/2023). L'appellante si duole della compensazione delle spese affermando che la somma offerta in via conciliativa dalla società e rifiutata dalla lavoratrice (€ 4.000,00) non equivale a quanto riconosciuto, pari ad € 2.453,72 oltre accessori e spese legali, assumendo che queste ultime ammonterebbero ad € 2.188,68 (€ 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA). Osserva la Corte che l'accoglimento, peraltro in minima parte, della sola domanda relativa ai compensi per lavoro straordinario con rigetto delle restanti domande è idoneo di per sé a giustificare la compensazione delle spese.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
8
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA RE
( F.to dig.te)