Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 1759 dell'anno 2022 promosso da
ST NZ (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
MAURILIO D'ANGELO;
- Attore in riassunzione - contro
CO NI AS (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ROBERTO COEN;
- Convenuto in riassunzione -
e contro
AN AS (C.F. ), AN AS (C.F. C.F._3
, FIORELLA DI GIROLAMO, MARIO FAGIOLI;
C.F._4
- Convenuti in riassunzione, contumaci -
OGGETTO: Giudizio di rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4485/2011 del 2 marzo 2011 il Tribunale di Roma (i) ha respinto la domanda proposta da TI, AR IO e IO OL, i quali, in qualità di eredi di LA CA, proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Raffaele Battistini n. 75, avevano agito nei confronti di IS SC per ottenere il rilascio dell'appartamento in quanto detenuto senza titolo e il pagamento dell'indennità di occupazione;
(ii) ha respinto la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di accertamento della simulazione soggettiva relativa del contratto di compravendita dell'immobile stipulato il 10 marzo 1995 da LA CA;
(iii) in accoglimento della domanda subordinata
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2. Sull'appello proposto dagli eredi di LA CA, con sentenza n. 7042/2016 del 22 novembre 2016 questa Corte ha accolto l'impugnazione e ha condannato
IS SC al rilascio dell'appartamento con annessa soffitta in favore degli appellanti e al risarcimento del danno, liquidato in 901,28 € al mese dalla domanda fino all'effettivo rilascio.
In quell'occasione si è osservato che secondo la ricostruzione operata dal Tribunale
l'immobile era stato acquistato da LA CA con denaro messo a disposizione da IS SC in virtù di un mandato senza rappresentanza, in ossequio al quale la stessa CA si era impegnata al successivo trasferimento, in favore di
SC, del bene acquistato a nome proprio ma nell'interesse del mandante.
Tuttavia, dato atto che il mandato senza rappresentanza avente ad oggetto il trasferimento di beni mobili imponeva il rispetto della forma scritta ad substantiam in applicazione analogica del disposto dell'art. 1392 c.c., e che IS SC era stato ammesso a provare aliunde il contratto in quanto aveva sostenuto che la prova scritta era andata distrutta in occasione di un furto che egli aveva subito nel suo appartamento e dell'incendio sviluppatosi a causa dell'uso della fiamma ossidrica per portare via la cassaforte, secondo la Corte le risultanze dell'istruttoria non presentavano univocità e certezza tali da supplire al requisito della forma scritta. In particolare, mancava la prova della perdita incolpevole del documento, il cui contenuto era comunque del tutto incerto. Pertanto, l'incertezza registrata in merito al tenore del documento, all'epoca della sottoscrizione e alla perdita incolpevole non consentiva di superare il valore privilegiato dell'atto pubblico dal quale risultava che il bene era stato acquistato da LA CA.
3. Con ordinanza n. 40840 del 20 dicembre 2021 la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso proposto da IS SC e, dichiarati assorbiti gli altri, ha rinviato alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che una recente pronuncia delle
Sezioni Unite ha ricondotto al contratto di mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili il negozio con il quale un fiduciario si obbliga a trasferire al fiduciante un immobile che, al momento dell'acquisto, sia stato a lui intestato dal fiduciante medesimo (Sez. U, Sent. n. 6459 del 2020), e in quell'occasione si è evidenziato il superamento dell'orientamento che estendeva al mandato il vincolo di forma prescritto per il contratto traslativo immobiliare. Il
Pag. 2 di 7 giudice di secondo grado, che ha ritenuto che il mandato senza rappresentanza richiedesse la forma scritta ad substantiam, non si è uniformato ai principi così enunciati, posto che al contrario esso non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà. Oltretutto, il giudice del gravame non ha individuato alcuna altra causa dell'attribuzione patrimoniale dell'appartamento a LA CA, pur risultando che il denaro per l'acquisto dell'immobile era a lei stato dato da IS SC.
4. IS SC ha tempestivamente riassunto la causa davanti al giudice del rinvio riproponendo le precedenti conclusioni e in particolare: 1) in via principale, accertare la simulazione relativa soggettiva intercorsa tra le parti con riferimento all'acquisto dell'immobile e, per l'effetto, dichiarare lo stesso SC quale effettivo acquirente;
2) in via subordinata, accertare l'obbligo di LA CA, e per essa dei suoi eredi, di effettuare il trasferimento dell'immobile e quindi emettere sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.; 3) in ulteriore subordine, condannare LA CA – e quindi i suoi eredi – alla restituzione della somma di 222.024,81 € oltre agli interessi passivi del mutuo da lui stipulato, con interessi e rivalutazione.
4.1. AR IO OL ha in via pregiudiziale eccepito l'irritualità dell'atto di citazione in riassunzione per errata indicazione dell'indirizzo della Corte di appello e per inosservanza del termine a comparire;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, non essendovi prova di alcun accordo tra SC e la sua dante causa.
4.2. Gli altri convenuti in riassunzione non si sono costituiti in giudizio e devono essere quindi dichiarati contumaci, stante la loro rituale citazione.
5. Le eccezioni preliminari devono essere respinte in quanto:
- l'errata indicazione dell'indirizzo della Corte di appello non determina nullità dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio, dal momento che si tratta di un mero errore materiale immediatamente rilevabile e certamente non tale da determinare incertezza sull'individuazione del giudice adito, anche considerato l'obbligo di difesa tecnica;
- come già osservato dalla Corte con l'ordinanza depositata il 10/07/2022, il giudizio di rinvio non dà vita ad un nuovo procedimento ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario. Se quindi, come nel caso in esame, il processo è iniziato, in primo grado, prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. g), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha modificato l'art.
Pag. 3 di 7 163-bis c.p.c., il termine a comparire rimane comunque quello di sessanta giorni
(Cass. sez. U, n. 19701 del 17/09/2010), che nella specie è stato rispettato.
6. Nel merito, l'atto di compravendita con cui LA CA ha acquistato l'immobile oggetto di causa è stato stipulato il 10 marzo 1995.
Il Tribunale ha ritenuto provato, sulla scorta dei documenti prodotti e della mancata contestazione da parte di CA, che nel marzo 1995 vi fu un trasferimento di fondi per l'importo di 330 milioni di lire «dal conto dell'SC a quello della
CA», e che lo stesso SC il giorno del rogito chiese l'emissione di assegni circolari per l'importo di 320 milioni tratti sul conto corrente di LA CA e in favore di MA AG, venditore dell'immobile. Il Tribunale ha inoltre dato atto che la stessa CA «non ha contestato che l'acquisto dell'immobile, oltre alle spese del rogito, è stato effettuato con soldi provenienti dal conto dell'SC», pur non avendo indicato a quale titolo il denaro sarebbe stato trasferito da un conto corrente all'altro.
Tale ricostruzione è stata in parte impugnata dagli eredi CA, i quali con il primo motivo di appello hanno dedotto che il trasferimento dei titoli (per il controvalore indicato) era in realtà avvenuto nel gennaio 1994 a titolo di restituzione di un precedente prestito;
solo nel marzo 1995 LA CA ha poi venduto i titoli e acquistato l'immobile.
In effetti, dagli estratti conto prodotti dallo stesso SC risulta che i titoli, per un controvalore complessivo di 365 milioni, furono trasferiti a LA CA il 18 gennaio 1994 (docc. 3 e 4) e che il trasferimento di fondi per l'importo di 330 milioni nel marzo del 1995 è consistito in un giroconto tra conti correnti entrambi intestati a LA CA (dal conto n. 3974 a quello n. 3973: docc. 5 e 5-bis).
Tuttavia, nel giudizio di primo grado LA CA e i suoi eredi non avevano allegato alcuna giustificazione al trasferimento dei fondi: in comparsa di costituzione e risposta non sono state svolte specifiche contestazioni alle allegazioni di IS SC, e nella memoria di replica ex art. 183, quinto comma,
c.p.c. si è solo dedotto, en passant, che «il versamento sul conto della sig.ra CA non fu eseguito per permettere l'acquisto dell'appartamento … ma fu effettuato ben quattordici mesi prima … e con tutt'altro scopo», senza peraltro indicare quale.
Sono state le testimoni DE e IE NA a giustificare il passaggio di denaro come restituzione di un prestito, senza peraltro rendere alcuna più specifica delucidazione al riguardo e, soprattutto, riferendo di aver visto una quietanza con cui LA CA dichiarava di non vantare più alcun credito nei confronti di
IS SC, alla quale la stessa CA non ha mai fatto alcun riferimento e che non è stata prodotta.
Pag. 4 di 7 Alla luce di quanto osservato, dunque, da un lato, è pacifico che l'acquisto dell'immobile sia stato effettuato con denaro messo a disposizione da IS
SC; dall'altro, non è stato tempestivamente allegato (e comunque non vi è prova) che il trasferimento dei fondi sia stato effettuato in adempimento di un'obbligazione né, ad esempio, per spirito di liberalità.
Nemmeno è contestato, del resto, che IS SC abbia corrisposto le spese notarili e di agenzia e abbia rimborsato con denaro proprio il mutuo di 100 milioni di lire concesso a LA CA per la ristrutturazione dell'appartamento oggetto di causa.
La prova testimoniale assunta in primo grado, poi, avvalora la tesi della conclusione del pactum fiduciae avente ad oggetto l'intestazione fiduciaria dell'immobile a
LA CA con l'assunzione da parte di questa dell'obbligo di trasferirne la proprietà a IS SC.
Per quanto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza di appello, l'effettiva perdita incolpevole del documento e l'epoca in cui questo è stato redatto sono irrilevanti in quanto il mandato non richiede la forma scritta a pena di nullità.
Ciò posto, e senza tenere conto delle dichiarazioni rese in un senso da IA
SC (figlia dell'attore in riassunzione) e nell'altro senso da CO OL
(padre degli odierni convenuti) in quanto potenzialmente portatori di un interesse – sia pur non personale – all'esito della controversia, i testimoni SC, Le RO,
OR e RD hanno confermato l'esistenza dell'accordo. In particolare, SC ha dichiarato di ricordare «che SC aveva dei problemi ad intestarsi l'immobile e pertanto preferiva intestarlo a LA … ricordo questo accordo. Ho assistito a quella riunione e le parti erano d'accordo nel ritrasferire l'immobile ad SC quando avesse risolto i suoi problemi»; ha poi confermato di aver letto il documento nel settembre-ottobre 1995. Le RO alla domanda «vero che CA e SC pattuirono che l'immobile … sarebbe stato ritrasferito successivamente dalla
CA all'SC a titolo gratuito» ha risposto: «sì, è vero, sapevo dell'esistenza dei motivi che avevano indotto l'SC ad intestare l'immobile oggetto di causa alla CA». OR – allora commercialista di fiducia di SC e quindi particolarmente attendibile per la sua qualifica professionale e i rapporti con la parte – pur non avendo preso visione del documento ha riferito che «in realtà
l'immobile veniva acquistato dall'SC e per motivi personali intestato alla
CA» in via provvisoria. RD ha riferito di aver letto il documento con cui «la
CA dava atto che l'acquisto dell'appartamento avveniva con i soldi dell'SC per cui, sebbene a lei intestato, si impegnava a reintestarlo all'SC a sua richiesta».
Pag. 5 di 7 Quanto alle deposizioni di segno contrario, già si è detto della scarsa attendibilità delle dichiarazioni di DE e IE NA, che hanno riferito di pagamenti non allegati nemmeno dalla stessa CA, mentre TO SA (ex marito di
IO OL) ha reso solo dichiarazioni de relato e peraltro contrastanti con le prove documentali di cui si è detto, avendo riferito che la CA aveva acquistato l'appartamento con denaro proprio.
D'altro lato, i documenti prodotti da IS SC danno anche conto di quali fossero i «motivi personali» che lo indussero a far intestare l'immobile a LA
CA: nel 1989 era stato emesso nei suoi confronti un decreto ingiuntivo dell'importo di 107.476.470 lire oltre interessi convenzionali in favore della FI
Spa; il 9 marzo 1990 il decreto ingiuntivo era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice dell'opposizione; questa era stata respinta con sentenza depositata il 6 febbraio 1995. Ricordato che l'atto pubblico di acquisto risale al 10 marzo 1995, alla fine dello stesso mese SC ricevette la notifica dell'atto di precetto per l'importo complessivo di 307.353.792 lire, e nell'aprile 1995 la FI pignorò alcuni suoi immobili in Alatri;
nella procedura esecutiva intervenne inoltre la
Banca di Roma, a sua volta creditrice della somma di quasi 35,5 milioni di lire (oltre interessi di mora) per scoperto di conto corrente.
IS SC, quindi, aveva interesse a che l'immobile risultasse essere di proprietà di LA CA, al fine di sottrarre il bene (e il denaro usato per il suo acquisto) all'azione esecutiva dei suoi creditori.
Deve quindi ritenersi provata l'esistenza del patto fiduciario in parola, anche considerato che non è stato tempestivamente allegato alcun altro titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale disposto in favore di LA CA.
7. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ricondotto il patto fiduciario in parola alla figura del mandato senza rappresentanza (v. Cass. Sez. U n. 6459 del
2020), al quale consegue, ai sensi dell'art. 1706, secondo comma, c.c., l'obbligo per il fiduciario-mandatario di trasferire la proprietà del bene al fiduciante- mandante e l'esperibilità, in caso di inadempimento, dell'azione di cui all'art. 2932
c.c.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 4485/2011, che aveva accolto la domanda di
IS SC, deve pertanto essere confermata.
8. Sussistono gravi motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese dei giudizi di secondo grado, di legittimità e di rinvio, considerato che l'orientamento circa la forma del mandato senza rappresentanza si è affacciato nella giurisprudenza di legittimità solo nel 2013, quando l'appello era già stato proposto,
Pag. 6 di 7 e si è consolidato solo con la pronuncia delle Sezioni Unite da ultimo ricordata, intervenuta successivamente al deposito della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da TI, AR IO e IO OL avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4485/2011 del 02/03/2011;
2) dichiara integralmente compensate le spese dei giudizi di appello, di legittimità
e di rinvio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 13/03/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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